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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1516/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CHIAPPONI TIZIANA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 01/08/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La sig.ra Parte_2
continuerà a vivere nell'immobile di proprietà esclusiva del sig. sito
[...] Parte_1 in Aprilia (LT) alla Via G. di Vittorio n. 8, che, dunque, le verrà assegnato, unitamente ai due figli, e , fin tanto che gli stessi non raggiungeranno la propria indipendenza Per_1 Per_2 economica, mentre il sig. se ne è già allontanato con il consenso della sig.ra Parte_1
trasferendosi in altra abitazione sita in Aprilia (LT) alla Via Pietro Nenni Parte_2
n. 25 per la quale ha sottoscritto un contratto di locazione prevedente un canone annuale pari ad euro 5.500,00 regolarmente registrato al n. 002387 serie 3T (All. 14) 3. I figli, Per_1
e , verranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con Per_2 collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre;
4. Il padre potrà tenere con sé i figli quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi dei minori, previo accordo con la madre almeno 24 ore prima;
5. In caso di disaccordo per le modalità di esercizio di visita del padre ai minori, varranno le seguenti condizioni: - Il padre potrà fare visita ai figli almeno due pomeriggi a settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori nonché con gli impegni scolastici, ludici e sportivi dei minori. Il padre potrà fare visita ai figli dalle ore 16,30 alle ore 19,00. Ovviamente tali giorni ed orari potranno essere modificati in accordo tra le parti in relazione alle proprie esigenze lavorative, nel caso in cui anche la sig.ra dovesse trovare nuova Parte_2 occupazione;
- I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente i propri impegni e quelli dei minori con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima) in modo da consentire ad entrambi di organizzare al meglio la gestione dei bambini, riguardo entrata e uscita di scuola, frequenza di attività sportive o ludiche, festicciole, e in genere le visite e frequentazioni tra padre e minore;
- Inoltre il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati, il sabato e la domenica, prelevando i bambini il venerdì sera indicativamente alle ore 19,00 dalla casa della madre per ivi riaccompagnarli la sera della domenica entro le h.20 .00. Entrambi i coniugi si impegnano a collaborare reciprocamente al fine di garantire ai minori la continuità dei rapporti con entrambi i genitori e, pertanto, gli orari sopra indicati dovranno ritenersi indicativi e non tassativi, e potranno essere modificati su accordo di entrambi i coniugi tenuto conto delle esigenze lavorative degli stessi e delle necessità dei minori;
-
Durante il periodo in cui i minori staranno con ciascun genitore, il predetto genitore si occuperà di accompagnarli e riprenderli presso le strutture ove svolgeranno i propri impegni scolastici, ludici e sportivi, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative;
- I figli nei giorni del compleanno dei genitori, trascorreranno la giornata con il genitore che compie gli anni, indipendentemente dalla precedente calendarizzazione;
- Nel giorno del compleanno dei minori, nonché nelle ricorrenze (es. comunione, cresima ecc..) i genitori, ove possibile, trascorreranno lo stesso tutti insieme, riunendo la famiglia di origine, onde garantire la serenità dei minori;
- I figli trascorreranno le feste con i genitori ad anni alternati iniziando dalla Vigilia di Natale con la madre, per poi passare il giorno di Natale con il padre, il 26 dicembre con la madre, il 31 dicembre con il padre, il primo gennaio con la madre ed il 6 gennaio con il padre, Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre e così via, sempre compatibilmente con le esigenze lavorative. Lo stesso criterio dell'alternanza sarà osservato anche per tutte le altre festività da calendario nazionale. Per il prelevamento e l'accompagnamento dei minori presso la casa materna nei giorni di festa i genitori concorderanno di volta in volta gli orari. In caso di disaccordo varranno i seguenti orari: prelevamento ore 10,00, riaccompagnamento presso la casa materna ore 20,00; - I figli trascorreranno le ferie estive 15 giorni anche non consecutivi con la madre e 15 giorni anche non consecutivi con il padre. Per il prelevamento e il riaccompagnamento dei minori presso la casa materna nei predetti giorni i genitori concorderanno di volta in volta gli orari. In caso di disaccordo varranno i seguenti orari: prelevamento ore 10,00, riaccompagnamento presso la casa materna ore 20,00; - L'esatto periodo in cui ciascun genitore vorrà usufruire delle ferie estive insieme ai figli dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il 30 giugno di ciascun anno, con indicazione del luogo, della eventuale struttura in villeggiatura dove alloggeranno con obbligatoria indicazione del numero di telefono fisso;
- In caso di impedimento di ciascun genitore a rispettare quanto sopra, gli stessi si impegnano a contattarsi reciprocamente in via privilegiata rispetto a terze persone (parenti, baby sitter, amici);
6. Il sig. verserà in favore della sig.ra ( iban Parte_1 Parte_2
[...] ) entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento per i figli, , fin tanto che gli stessi non raggiungano la propria Per_1 Per_2
indipendenza economica, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) cadauno, oltre rivalutazione ISTAT da calcolarsi dall'anno successivo alla separazione, ed il 50% delle spese straordinarie, così come individuate nel protocollo d'intesa in tema di ripartizione delle spese straordinarie elaborato dal Tribunale Civile di Latina che quivi deve intendersi riportato e trascritto, il cui contenuto si dà per conosciuto dalle parti;
7. L'assegno unico erogato dall'INPS verrà percepito interamente dalla sig.ra 8. Nel caso di Parte_2
partecipazione dei minori a campi estivi annuali e/o a viaggi di istruzione organizzati dagli
Istituti scolastici i costi saranno ripartiti al 50% tra i genitori 9. I coniugi stabiliscono di comune accordo di astenersi dal fare frequentare e conoscere ai figli eventuali fidanzati/ compagni fin tanto che la relazione non possa dirsi stabile (almeno un anno di frequentazione continua); 10. Le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi. In difetto le stesse resteranno integralmente a carico del coniuge che le ha anticipate;
11. Il sig. Pt_1 verserà a titolo di contributo al mantenimento della moglie euro 200,00 mensili
[...]
(duecento/00) ( IBAN [...]) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, fin tanto che la sig.ra non troverà nuova occupazione, Parte_2 anche temporanea, che farà venire meno il diritto in relazione alle specifiche mensilità in cui sarà occupata, con espressa rinuncia fin d'ora da parte di quest'ultima. All'uopo la sig.ra si obbligherà a dare tempestiva comunicazione per iscritto al sig. Parte_2 Parte_1
di ogni variazione della propria condizione lavorativa;
12. Il sig. in caso di Parte_1 mutamento del proprio reddito in peius, considerata la qualità di imprenditore dello stesso, si riserva il diritto di richiedere la modifica delle condizioni di natura patrimoniale della separazione;
13. Il c/c cointestato ad entrambi i coniugi n. 2963075 in essere presso CP_1 verrà estinto con ripartizione al 50% delle somme ivi giacenti tra i coniugi i quali hanno già proceduto ad aprire c/c intestato a sé stessi presso il quale hanno effettuato il giroconto della quota loro spettante e faranno altrettanto al momento della effettiva estinzione;
14. I coniugi prestano reciproco consenso per l'espatrio dei minori relativamente al rilascio del passaporto. Qualsiasi viaggio all'estero dei minori (all'interno del territorio Europeo o al di fuori dello stesso) dovrà essere preventivamente concordato dai genitori;
15. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare i cambi di residenza nell'interesse della prole, nonché numero di cellulare al fine di consentire le comunicazioni nello stesso interesse”.
Compensa le spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in APRILIA (LT) il 12/09/20120,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 61, Parte II, Serie A, dell'anno 2010), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 11/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CHIAPPONI TIZIANA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 01/08/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La sig.ra Parte_2
continuerà a vivere nell'immobile di proprietà esclusiva del sig. sito
[...] Parte_1 in Aprilia (LT) alla Via G. di Vittorio n. 8, che, dunque, le verrà assegnato, unitamente ai due figli, e , fin tanto che gli stessi non raggiungeranno la propria indipendenza Per_1 Per_2 economica, mentre il sig. se ne è già allontanato con il consenso della sig.ra Parte_1
trasferendosi in altra abitazione sita in Aprilia (LT) alla Via Pietro Nenni Parte_2
n. 25 per la quale ha sottoscritto un contratto di locazione prevedente un canone annuale pari ad euro 5.500,00 regolarmente registrato al n. 002387 serie 3T (All. 14) 3. I figli, Per_1
e , verranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con Per_2 collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre;
4. Il padre potrà tenere con sé i figli quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi dei minori, previo accordo con la madre almeno 24 ore prima;
5. In caso di disaccordo per le modalità di esercizio di visita del padre ai minori, varranno le seguenti condizioni: - Il padre potrà fare visita ai figli almeno due pomeriggi a settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori nonché con gli impegni scolastici, ludici e sportivi dei minori. Il padre potrà fare visita ai figli dalle ore 16,30 alle ore 19,00. Ovviamente tali giorni ed orari potranno essere modificati in accordo tra le parti in relazione alle proprie esigenze lavorative, nel caso in cui anche la sig.ra dovesse trovare nuova Parte_2 occupazione;
- I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente i propri impegni e quelli dei minori con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima) in modo da consentire ad entrambi di organizzare al meglio la gestione dei bambini, riguardo entrata e uscita di scuola, frequenza di attività sportive o ludiche, festicciole, e in genere le visite e frequentazioni tra padre e minore;
- Inoltre il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati, il sabato e la domenica, prelevando i bambini il venerdì sera indicativamente alle ore 19,00 dalla casa della madre per ivi riaccompagnarli la sera della domenica entro le h.20 .00. Entrambi i coniugi si impegnano a collaborare reciprocamente al fine di garantire ai minori la continuità dei rapporti con entrambi i genitori e, pertanto, gli orari sopra indicati dovranno ritenersi indicativi e non tassativi, e potranno essere modificati su accordo di entrambi i coniugi tenuto conto delle esigenze lavorative degli stessi e delle necessità dei minori;
-
Durante il periodo in cui i minori staranno con ciascun genitore, il predetto genitore si occuperà di accompagnarli e riprenderli presso le strutture ove svolgeranno i propri impegni scolastici, ludici e sportivi, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative;
- I figli nei giorni del compleanno dei genitori, trascorreranno la giornata con il genitore che compie gli anni, indipendentemente dalla precedente calendarizzazione;
- Nel giorno del compleanno dei minori, nonché nelle ricorrenze (es. comunione, cresima ecc..) i genitori, ove possibile, trascorreranno lo stesso tutti insieme, riunendo la famiglia di origine, onde garantire la serenità dei minori;
- I figli trascorreranno le feste con i genitori ad anni alternati iniziando dalla Vigilia di Natale con la madre, per poi passare il giorno di Natale con il padre, il 26 dicembre con la madre, il 31 dicembre con il padre, il primo gennaio con la madre ed il 6 gennaio con il padre, Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre e così via, sempre compatibilmente con le esigenze lavorative. Lo stesso criterio dell'alternanza sarà osservato anche per tutte le altre festività da calendario nazionale. Per il prelevamento e l'accompagnamento dei minori presso la casa materna nei giorni di festa i genitori concorderanno di volta in volta gli orari. In caso di disaccordo varranno i seguenti orari: prelevamento ore 10,00, riaccompagnamento presso la casa materna ore 20,00; - I figli trascorreranno le ferie estive 15 giorni anche non consecutivi con la madre e 15 giorni anche non consecutivi con il padre. Per il prelevamento e il riaccompagnamento dei minori presso la casa materna nei predetti giorni i genitori concorderanno di volta in volta gli orari. In caso di disaccordo varranno i seguenti orari: prelevamento ore 10,00, riaccompagnamento presso la casa materna ore 20,00; - L'esatto periodo in cui ciascun genitore vorrà usufruire delle ferie estive insieme ai figli dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il 30 giugno di ciascun anno, con indicazione del luogo, della eventuale struttura in villeggiatura dove alloggeranno con obbligatoria indicazione del numero di telefono fisso;
- In caso di impedimento di ciascun genitore a rispettare quanto sopra, gli stessi si impegnano a contattarsi reciprocamente in via privilegiata rispetto a terze persone (parenti, baby sitter, amici);
6. Il sig. verserà in favore della sig.ra ( iban Parte_1 Parte_2
[...] ) entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento per i figli, , fin tanto che gli stessi non raggiungano la propria Per_1 Per_2
indipendenza economica, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) cadauno, oltre rivalutazione ISTAT da calcolarsi dall'anno successivo alla separazione, ed il 50% delle spese straordinarie, così come individuate nel protocollo d'intesa in tema di ripartizione delle spese straordinarie elaborato dal Tribunale Civile di Latina che quivi deve intendersi riportato e trascritto, il cui contenuto si dà per conosciuto dalle parti;
7. L'assegno unico erogato dall'INPS verrà percepito interamente dalla sig.ra 8. Nel caso di Parte_2
partecipazione dei minori a campi estivi annuali e/o a viaggi di istruzione organizzati dagli
Istituti scolastici i costi saranno ripartiti al 50% tra i genitori 9. I coniugi stabiliscono di comune accordo di astenersi dal fare frequentare e conoscere ai figli eventuali fidanzati/ compagni fin tanto che la relazione non possa dirsi stabile (almeno un anno di frequentazione continua); 10. Le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi. In difetto le stesse resteranno integralmente a carico del coniuge che le ha anticipate;
11. Il sig. Pt_1 verserà a titolo di contributo al mantenimento della moglie euro 200,00 mensili
[...]
(duecento/00) ( IBAN [...]) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, fin tanto che la sig.ra non troverà nuova occupazione, Parte_2 anche temporanea, che farà venire meno il diritto in relazione alle specifiche mensilità in cui sarà occupata, con espressa rinuncia fin d'ora da parte di quest'ultima. All'uopo la sig.ra si obbligherà a dare tempestiva comunicazione per iscritto al sig. Parte_2 Parte_1
di ogni variazione della propria condizione lavorativa;
12. Il sig. in caso di Parte_1 mutamento del proprio reddito in peius, considerata la qualità di imprenditore dello stesso, si riserva il diritto di richiedere la modifica delle condizioni di natura patrimoniale della separazione;
13. Il c/c cointestato ad entrambi i coniugi n. 2963075 in essere presso CP_1 verrà estinto con ripartizione al 50% delle somme ivi giacenti tra i coniugi i quali hanno già proceduto ad aprire c/c intestato a sé stessi presso il quale hanno effettuato il giroconto della quota loro spettante e faranno altrettanto al momento della effettiva estinzione;
14. I coniugi prestano reciproco consenso per l'espatrio dei minori relativamente al rilascio del passaporto. Qualsiasi viaggio all'estero dei minori (all'interno del territorio Europeo o al di fuori dello stesso) dovrà essere preventivamente concordato dai genitori;
15. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare i cambi di residenza nell'interesse della prole, nonché numero di cellulare al fine di consentire le comunicazioni nello stesso interesse”.
Compensa le spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in APRILIA (LT) il 12/09/20120,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 61, Parte II, Serie A, dell'anno 2010), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 11/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino