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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/12/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice VA Lo BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 19/12/2025 nel procedimento portante il n. 572 dell'anno 2025 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Gianluca Bona parte ricorrente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
AN BA parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/05/2025 la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 40/2025 con il quale il Tribunale di Asti, in funzione di Giudice del Lavoro, le aveva ingiunto il pagamento della somma di €
5.520,81, oltre accessori di legge e spese della procedura monitoria, richiesta dall' CP_1
“a titolo di reddito di cittadinanza non dovuto per accertamento di asserite false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo, per il periodo 01.8.19 / 31.1.20”.
A sostegno della domanda negava di aver reso falsa dichiarazione in ordine alla composizione del proprio nucleo familiare, essendo lo stesso effettivamente composto, all'epoca dei fatti contestati, dai soli soggetti indicati nella domanda amministrativa e non da quelli, pari a 28, risultanti anagraficamente al civico n. 36 del campo Rom di Via
Guerra in Asti.
1 All'uopo richiamava le sentenze emesse dal Tribunale di Asti all'esito dei procedimenti
RGNR n. 4168/2021 e RGNR n. 4167/2021, passate in giudicato, con le quali la ricorrente ed altri imputati erano stati mandati assolti dal reato di false dichiarazioni.
Rilevava, pertanto, l'insussistenza del dedotto indebito e chiedeva, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto ovvero in subordine accertarsi l'obbligo alla restituzione della sola somma relativa alla sanzione per l'omessa comunicazione di variazione del nucleo familiare, qualora accertata in corso di causa.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che, CP_1 richiamata la normativa in materia e rilevata la decadenza dalla domanda di RDC, per avere l'istante reso dichiarazioni non corrispondenti alla situazione di fatto verificata a seguito dei disposti accertamenti a campione, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La controversia veniva istruita documentalmente e all'odierna udienza i procuratori delle parti discutevano la causa, richiamando le conclusioni rispettivamente rassegante in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova preliminarmente evidenziare che il provvedimento nella presente sede impugnato muove della presunta coincidenza tra il nucleo familiare indicato dalla ricorrente nella DSU e la famiglia anagrafica. Precisamente, l sostiene che mentre CP_1 nella DSU la ricorrente aveva dichiarato che il suo nucleo familiare era composto dalla stessa richiedente e da altri 9 soggetti (cfr. doc. B in atti di parte resistente), in realtà, a seguito di controlli effettuati su iniziativa del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza di Asti, la famiglia anagraficamente residente al civico n. 36 del campo Rom di Via Guerra in Asti era risultata composta da 28 soggetti (v. stato di famiglia in atti di parte resistente).
2. La tesi non può trovare accoglimento.
Nel caso in esame è pacifico come presso Via Guerra 36 (campo Rom di Asti) l'Ufficio
Anagrafe abbia mantenuto, per ragioni amministrative, un accorpamento massivo
(28/29 persone) in un unico stato di famiglia. La planimetria comunale del campo, le autocertificazioni richieste e raccolte dai Servizi sociali e la nota dell'Assistente sociale dott. del 03/06/2024 attestano, invece, la frammentazione in nuclei di fatto Per_1 distinti, allocati in unità abitative separate (tra cui l'unità n. 1, ove insiste il nucleo dell'opponente).
2 Nella richiamata nota, che testimonia le attività volte alla ricostituzione dei nuclei familiari degli abitanti del campo Rom di Via Guerra n. 36, è stato evidenziato come la rappresentazione anagrafica dei nuclei non coincidesse con la posizione fattuale degli stessi e che, per tale motivo, sono state richieste autocertificazioni idonee a certificare l'esatta ubicazione delle famiglie all'interno del campo, oltre che il corretto numero dei rispettivi componenti, risultando altrimenti sostanzialmente impraticabile giungere ad una diversa “divisione” dei vari nuclei familiari.
Si osserva, poi, che con riferimento al medesimo contesto territoriale e fattuale (Via
Guerra 36), il Tribunale di Asti ha pronunciato sentenze di non luogo a procedere per contestazioni di false dichiarazioni sulla composizione dei nuclei, valorizzando la peculiarità dell'anagrafe collettiva del campo e la corrispondenza delle autocertificazioni alla convivenza reale.
Pur non avendo efficacia vincolante in sede civile oltre i limiti di legge, siffatta decisione costituisce elemento persuasivo circa l'assenza di falsità o di omissioni dolose in fattispecie identiche, rafforzando l'onere dell' di offrire prova puntuale in senso CP_1 contrario.
3. In base a tali elementi di fatto univoci e incontestati deve dunque ritenersi sussistente il requisito della residenza e degli altri requisiti, requisiti che erano stati peraltro già dall' avendo l'Istituto erogato il beneficio all'esito della domanda Controparte_2 presentata dalla ricorrente, salvo poi revocarlo per falsa dichiarazione ISEE presentata dall'interessata in data 25/01/2019.
Deve quindi essere dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione del reddito e l'insussistenza dei presupposti per la richiesta formulata dall'Ente di previdenza di restituzione di quanto a tale titolo corrisposto, di guisa che il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
4. Alla soccombenza segue la condanna dell' alla rifusione in favore CP_1 dell'opponente delle spese di lite, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, che va effettuata alla stregua dei valori minimi previsti dal DM n. 55/14, stante la peculiarità delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l' CP_1
3 a rifondere a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 1.900, oltre € 43 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 19/12/2025
Il Giudice
VA Lo BE
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