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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/11/2025, n. 7138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7138 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1797/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente
Dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere
Dott.ssa Antonella Marrone Consigliere rel.
in seguito a trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1797/2025
tra nato in [...] il [...], residente a Parte_1
Firenze in Via Del Pino, n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Luca Nobili
Ambrosini, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Brescia, Via Moretto, n. 68;
APPELLANTE
e
1 Controparte_1
, in persona del pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...] CP_2
Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege.
APPELLATO
nonché
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI ROMA.
FATTO
Il 14.07.2020 cittadino dello Sri Lanka regolare su territorio, otteneva Parte_1
dalla Prefettura di Firenze il nulla osta al ricongiungimento con la figlia, Persona_1
nata in [...] il [...]. Entro i termini previsti durante il
[...]
periodo di emergenza COVID, formalizzava l'istanza di rilascio del Parte_1
visto, avvalendosi dell'Agenzia VFS Global, all'uopo delegata dall'Ambasciata d'Italia di
Colombo. Nel silenzio dell'Amministrazione, protrattosi malgrado ripetuti solleciti, il
27.06.2023 depositava ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, allegando Parte_1
copia della ricevuta rilasciata dall' che attestava la richiesta del visto, Controparte_3
e deducendo non sussistere, nel caso di specie, alcuna fattispecie ostativa al rilascio del visto richiesto;
domandava che il Giudice dichiarasse illegittimo il silenzio dell'Ambasciata
d'Italia di Colombo e ordinasse l'immediato rilascio del richiesto visto d'ingresso, con vittoria di spese. Il si costituiva in giudizio, allegando note dell'Ambasciata CP_1
d'Italia a Colombo secondo cui non risultava alcuna richiesta di visto a nome della richiedente ed eccependo che nessuna pretesa poteva essere utilmente fatta valere in difetto di prova di una rituale e tempestiva attivazione del procedimento entro il termine semestrale di validità del nulla osta.
Con sentenza emessa in data 20.03.2025 e pubblicata il 24.03.2025, il Tribunale accoglieva il ricorso ritenendo che avesse “fornito prova di aver presentato prontamente Parte_1
(anche in considerazione dei termini previsti durante il periodo di emergenza COVID) la richiesta di
2 legalizzazione della documentazione necessaria per il rilascio del visto, come dimostrato dalla ricevuta emessa dalla società incaricata in data 25/07/2021, presente in atti”.
Nonostante la vittoria del ricorrente, il Tribunale riteneva di compensare le spese, “tenendo conto che l'accoglimento del ricorso riguarda solo uno dei familiari, per gli altri essendo cessata la materia del contendere a seguito di un loro comportamento volontario volto a presentare una nuova domanda di nulla osta alla quale è conseguito il rilascio dei visti di ingresso”.
In data 01.04.2025, appellava in punto di spese la pronuncia di primo Parte_1
grado, domandando, in parziale modifica della sentenza impugnata, “integralmente liquidarsi, in via equitativa, le spese di causa a favore di parte ricorrente con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Egli rilevava infatti che, nonostante il Tribunale avesse motivato la scelta di compensare le spese con la circostanza che “l'accoglimento del ricorso riguarda solo uno dei familiari, per gli altri essendo cessata la materia del contendere”, non c'era mai stato alcun altro familiare con il quale avesse inteso ricongiungersi;
tantomeno alcun suo parente, oltre alla figlia, era mai risultato parte nel procedimento. Peraltro, il Giudice di primo grado aveva imputato all'Ambasciata la responsabilità dei ritardi da lui subiti, osservando in sentenza che i
“ritardi/inadempimenti dell'Agenzia competente per la legalizzazione dei documenti necessari al rilascio del visto (società incaricata dalla stessa Ambasciata), infatti, non possono ricadere sul ricorrente. Ed è altrettanto chiaro che l'Ambasciata, nel momento in cui decide di avvalersi dell'operato di un soggetto esterno, non dismette, perciò solo, la propria responsabilità nei confronti dell'utenza”.
Il 02.07.2025 il si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
In data 02.09.2025, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello depositava parere favorevole all'accoglimento del gravame.
Il 18.09.2025 questa Corte, preso atto della regolare instaurazione del contraddittorio e della costituzione dell'amministrazione convenuta, fissava l'udienza di rimessione in decisione odierna, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352, co. 1, n.ri 1), 2), 3) c.p.c.
Le parti depositavano note scritte in vista dell'odierna udienza, precisando altresì le conclusioni nei termini concessi e riportandosi ai precedenti scritti difensivi.
3 DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La Corte Costituzionale, da ultimo con sent. n. 77/2018, ha posto in luce la ratio del principio di soccombenza – in virtù del quale le spese processuali sono da porre a carico della parte soccombente – osservando che “l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché
è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che «il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento»
(sentenza n. 135 del 1987) (…) Il «normale complemento» dell'accoglimento della domanda – ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del 1986) – è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa”.
Cionondimeno, nella citata pronuncia, la Corte Costituzionale ha evidenziato che “l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice del singolo processo, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge − con riguardo al tipo di procedimento − in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale. Ampia quindi è la discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali (ex plurimis, sentenze n. 270 del 2012, n. 446 del 2007 e n. 158 del 2003) e segnatamente nel regolamentare le spese di lite. Sicché è ben possibile – ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del
2014) − «una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del
1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)».
Il Giudice delle leggi ha dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma
2 c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
4 L'art. 92, comma 2 c.p.c. ha dunque assunto le vesti di una norma elastica (cfr. Corte Cass. sent. n. 15495/2022; Corte Cass. ord. n. 26847/2023; Corte Cass. ord. n. 22018/2025), in applicazione della quale il Giudice può decidere di compensare le spese ove reputi sussistano gravi ed eccezioni ragioni che lo giustificano;
con il vincolo, tuttavia, di “esplicitare nella motivazione quali sono le ritenute gravi ed eccezionali ragioni” (Corte Cass. ord. n. 5085/2025).
Tali ragioni, peraltro, “non possano essere espresse con un'enunciazione astratta o non puntuale, altrimenti configurandosi, in ragione dell'apparenza della motivazione, il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità” (Corte Cass. sent n. 15495 del 2022).
Oltre che nel caso di motivazione apparente, la scelta del Giudice di compensare le spese
è censurabile “nell'ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata” (Corte Cass. sent. n. 15495/2022); così come, ha puntualizzato la
Suprema Corte, “ resta censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (Corte Cass. ord. n. 20018/2025).
Nel caso di specie il Tribunale, pur accogliendo integralmente il ricorso, ha ritenuto di compensare fra le parti le spese di lite “tenendo conto che l'accoglimento del ricorso riguarda solo uno dei familiari, per gli altri essendo cessata la materia del contendere a seguito di un loro comportamento volontario volto a presentare una nuova domanda di nulla osta alla quale è conseguito il rilascio dei visti di ingresso”.
Le circostanze offerte per giustificare la scelta di compensare le spese, tuttavia, non trovano riscontro negli atti: non risulta infatti alcun altro familiare, oltre alla figlia, con il quale il ricorrente abbia inteso ricongiungersi;
né l'Amministrazione resistente ha mai fatto alcun riferimento, nello spiegare difese in primo e secondo grado, ad altri parenti di che siano mai stati coinvolti nel procedimento. Agli eventi indicati quali Parte_1
“gravi ed eccezionali ragioni” per compensare le spese non corrispondono dunque i fatti di causa, tanto che può ipotizzarsi in proposito un mero refuso da parte del primo Giudice.
A ciò deve aggiungersi che l'Amministrazione convenuta, costituendosi in giudizio in primo grado, si è difesa con argomentazioni infondate, deducendo che nessuna domanda
5 di visto risultava essere stata proposta in tempo utile: ciò in aperto contrasto con quanto il primo Giudice è arrivato a stabilire all'esito del giudizio.
L'appellante, dunque, si è visto costretto ad agire in giudizio dapprima a causa dei ritardi della amministrazione e poi, in questo grado, a causa di una compensazione delle spese di lite la cui motivazione non trova riscontro negli atti.
Non si ravvisano peraltro e nell'esame degli atti altre gravi ed eccezionali ragioni per confermare seppur con diversa motivazione la compensazione delle spese del primo grado, che dunque devono essere qui liquidate in applicazione del principio di soccombenza.
In ragione di ciò, l'appello deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata sul punto richiesto e con vittoria di spese del secondo grado a favore dell'appellante, che a giusta ragione ha impugnato la decisione del primo Giudice.
La parte appellata deve pertanto essere condannata alla rifusione in favore della parte appellante delle spese di lite del primo grado, che qui si liquidano in complessivi Euro
2.906,00 (Euro 851,00 per la fase di studio della controversia, Euro 602,00 per la fase introduttiva, Euro 1.453,00 per la fase decisionale, il tutto al valore minimo in ragione della non particolare difficoltà delle questioni trattate) e delle spese di lite del secondo grado, che qui si liquidano in complessivi Euro 3.473,00 (Euro 1.029,00 per la fase di studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva, Euro 1.737,00 per la fase decisionale, il tutto al valore minimo per le medesime ragioni già indicate), oltre accessori di legge.
Gli importi così liquidati devono essere distratti in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, alla
[...] CP_2
rifusione delle spese di lite sostenute da per il Parte_1
6 primo grado del giudizio, che qui si liquidano in complessivi Euro 2.906,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, alla
[...] CP_2
rifusione delle spese di lite sostenute da per il Parte_1
grado di appello, che qui si liquidano in complessivi Euro 3.473,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Consigliere relatore ed estensore
Dott.ssa Antonella Marrone
La Presidente
Cons. Dott.ssa Anna Maria Pagliari
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente
Dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere
Dott.ssa Antonella Marrone Consigliere rel.
in seguito a trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1797/2025
tra nato in [...] il [...], residente a Parte_1
Firenze in Via Del Pino, n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Luca Nobili
Ambrosini, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Brescia, Via Moretto, n. 68;
APPELLANTE
e
1 Controparte_1
, in persona del pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...] CP_2
Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege.
APPELLATO
nonché
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI ROMA.
FATTO
Il 14.07.2020 cittadino dello Sri Lanka regolare su territorio, otteneva Parte_1
dalla Prefettura di Firenze il nulla osta al ricongiungimento con la figlia, Persona_1
nata in [...] il [...]. Entro i termini previsti durante il
[...]
periodo di emergenza COVID, formalizzava l'istanza di rilascio del Parte_1
visto, avvalendosi dell'Agenzia VFS Global, all'uopo delegata dall'Ambasciata d'Italia di
Colombo. Nel silenzio dell'Amministrazione, protrattosi malgrado ripetuti solleciti, il
27.06.2023 depositava ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, allegando Parte_1
copia della ricevuta rilasciata dall' che attestava la richiesta del visto, Controparte_3
e deducendo non sussistere, nel caso di specie, alcuna fattispecie ostativa al rilascio del visto richiesto;
domandava che il Giudice dichiarasse illegittimo il silenzio dell'Ambasciata
d'Italia di Colombo e ordinasse l'immediato rilascio del richiesto visto d'ingresso, con vittoria di spese. Il si costituiva in giudizio, allegando note dell'Ambasciata CP_1
d'Italia a Colombo secondo cui non risultava alcuna richiesta di visto a nome della richiedente ed eccependo che nessuna pretesa poteva essere utilmente fatta valere in difetto di prova di una rituale e tempestiva attivazione del procedimento entro il termine semestrale di validità del nulla osta.
Con sentenza emessa in data 20.03.2025 e pubblicata il 24.03.2025, il Tribunale accoglieva il ricorso ritenendo che avesse “fornito prova di aver presentato prontamente Parte_1
(anche in considerazione dei termini previsti durante il periodo di emergenza COVID) la richiesta di
2 legalizzazione della documentazione necessaria per il rilascio del visto, come dimostrato dalla ricevuta emessa dalla società incaricata in data 25/07/2021, presente in atti”.
Nonostante la vittoria del ricorrente, il Tribunale riteneva di compensare le spese, “tenendo conto che l'accoglimento del ricorso riguarda solo uno dei familiari, per gli altri essendo cessata la materia del contendere a seguito di un loro comportamento volontario volto a presentare una nuova domanda di nulla osta alla quale è conseguito il rilascio dei visti di ingresso”.
In data 01.04.2025, appellava in punto di spese la pronuncia di primo Parte_1
grado, domandando, in parziale modifica della sentenza impugnata, “integralmente liquidarsi, in via equitativa, le spese di causa a favore di parte ricorrente con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Egli rilevava infatti che, nonostante il Tribunale avesse motivato la scelta di compensare le spese con la circostanza che “l'accoglimento del ricorso riguarda solo uno dei familiari, per gli altri essendo cessata la materia del contendere”, non c'era mai stato alcun altro familiare con il quale avesse inteso ricongiungersi;
tantomeno alcun suo parente, oltre alla figlia, era mai risultato parte nel procedimento. Peraltro, il Giudice di primo grado aveva imputato all'Ambasciata la responsabilità dei ritardi da lui subiti, osservando in sentenza che i
“ritardi/inadempimenti dell'Agenzia competente per la legalizzazione dei documenti necessari al rilascio del visto (società incaricata dalla stessa Ambasciata), infatti, non possono ricadere sul ricorrente. Ed è altrettanto chiaro che l'Ambasciata, nel momento in cui decide di avvalersi dell'operato di un soggetto esterno, non dismette, perciò solo, la propria responsabilità nei confronti dell'utenza”.
Il 02.07.2025 il si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
In data 02.09.2025, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello depositava parere favorevole all'accoglimento del gravame.
Il 18.09.2025 questa Corte, preso atto della regolare instaurazione del contraddittorio e della costituzione dell'amministrazione convenuta, fissava l'udienza di rimessione in decisione odierna, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352, co. 1, n.ri 1), 2), 3) c.p.c.
Le parti depositavano note scritte in vista dell'odierna udienza, precisando altresì le conclusioni nei termini concessi e riportandosi ai precedenti scritti difensivi.
3 DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La Corte Costituzionale, da ultimo con sent. n. 77/2018, ha posto in luce la ratio del principio di soccombenza – in virtù del quale le spese processuali sono da porre a carico della parte soccombente – osservando che “l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché
è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che «il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento»
(sentenza n. 135 del 1987) (…) Il «normale complemento» dell'accoglimento della domanda – ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del 1986) – è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa”.
Cionondimeno, nella citata pronuncia, la Corte Costituzionale ha evidenziato che “l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice del singolo processo, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge − con riguardo al tipo di procedimento − in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale. Ampia quindi è la discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali (ex plurimis, sentenze n. 270 del 2012, n. 446 del 2007 e n. 158 del 2003) e segnatamente nel regolamentare le spese di lite. Sicché è ben possibile – ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del
2014) − «una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del
1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)».
Il Giudice delle leggi ha dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma
2 c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
4 L'art. 92, comma 2 c.p.c. ha dunque assunto le vesti di una norma elastica (cfr. Corte Cass. sent. n. 15495/2022; Corte Cass. ord. n. 26847/2023; Corte Cass. ord. n. 22018/2025), in applicazione della quale il Giudice può decidere di compensare le spese ove reputi sussistano gravi ed eccezioni ragioni che lo giustificano;
con il vincolo, tuttavia, di “esplicitare nella motivazione quali sono le ritenute gravi ed eccezionali ragioni” (Corte Cass. ord. n. 5085/2025).
Tali ragioni, peraltro, “non possano essere espresse con un'enunciazione astratta o non puntuale, altrimenti configurandosi, in ragione dell'apparenza della motivazione, il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità” (Corte Cass. sent n. 15495 del 2022).
Oltre che nel caso di motivazione apparente, la scelta del Giudice di compensare le spese
è censurabile “nell'ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata” (Corte Cass. sent. n. 15495/2022); così come, ha puntualizzato la
Suprema Corte, “ resta censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (Corte Cass. ord. n. 20018/2025).
Nel caso di specie il Tribunale, pur accogliendo integralmente il ricorso, ha ritenuto di compensare fra le parti le spese di lite “tenendo conto che l'accoglimento del ricorso riguarda solo uno dei familiari, per gli altri essendo cessata la materia del contendere a seguito di un loro comportamento volontario volto a presentare una nuova domanda di nulla osta alla quale è conseguito il rilascio dei visti di ingresso”.
Le circostanze offerte per giustificare la scelta di compensare le spese, tuttavia, non trovano riscontro negli atti: non risulta infatti alcun altro familiare, oltre alla figlia, con il quale il ricorrente abbia inteso ricongiungersi;
né l'Amministrazione resistente ha mai fatto alcun riferimento, nello spiegare difese in primo e secondo grado, ad altri parenti di che siano mai stati coinvolti nel procedimento. Agli eventi indicati quali Parte_1
“gravi ed eccezionali ragioni” per compensare le spese non corrispondono dunque i fatti di causa, tanto che può ipotizzarsi in proposito un mero refuso da parte del primo Giudice.
A ciò deve aggiungersi che l'Amministrazione convenuta, costituendosi in giudizio in primo grado, si è difesa con argomentazioni infondate, deducendo che nessuna domanda
5 di visto risultava essere stata proposta in tempo utile: ciò in aperto contrasto con quanto il primo Giudice è arrivato a stabilire all'esito del giudizio.
L'appellante, dunque, si è visto costretto ad agire in giudizio dapprima a causa dei ritardi della amministrazione e poi, in questo grado, a causa di una compensazione delle spese di lite la cui motivazione non trova riscontro negli atti.
Non si ravvisano peraltro e nell'esame degli atti altre gravi ed eccezionali ragioni per confermare seppur con diversa motivazione la compensazione delle spese del primo grado, che dunque devono essere qui liquidate in applicazione del principio di soccombenza.
In ragione di ciò, l'appello deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata sul punto richiesto e con vittoria di spese del secondo grado a favore dell'appellante, che a giusta ragione ha impugnato la decisione del primo Giudice.
La parte appellata deve pertanto essere condannata alla rifusione in favore della parte appellante delle spese di lite del primo grado, che qui si liquidano in complessivi Euro
2.906,00 (Euro 851,00 per la fase di studio della controversia, Euro 602,00 per la fase introduttiva, Euro 1.453,00 per la fase decisionale, il tutto al valore minimo in ragione della non particolare difficoltà delle questioni trattate) e delle spese di lite del secondo grado, che qui si liquidano in complessivi Euro 3.473,00 (Euro 1.029,00 per la fase di studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva, Euro 1.737,00 per la fase decisionale, il tutto al valore minimo per le medesime ragioni già indicate), oltre accessori di legge.
Gli importi così liquidati devono essere distratti in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, alla
[...] CP_2
rifusione delle spese di lite sostenute da per il Parte_1
6 primo grado del giudizio, che qui si liquidano in complessivi Euro 2.906,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, alla
[...] CP_2
rifusione delle spese di lite sostenute da per il Parte_1
grado di appello, che qui si liquidano in complessivi Euro 3.473,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Consigliere relatore ed estensore
Dott.ssa Antonella Marrone
La Presidente
Cons. Dott.ssa Anna Maria Pagliari
7