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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5965 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2550/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. IO OM Presidente
dr. ON UN Consigliere Estensore
dr. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2550/2020 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – pagamento
prestazioni sanitarie”, riservato in decisione, all'esito della trattazione scritta,
all'udienza collegiale del 24.9.2025, e vertente
TRA
Parte_1
con sede in Teano (CE) al V.le Europa N. 31 P.I.
[...]
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, Dr. , P.IVA_1 Controparte_1
rapp.to e difeso dall'Avv. Leonardo Cocco, c.f. , CodiceFiscale_1
giusta procura allegata al presente atto, con il quale elett.te domicilia in
Caserta alla Via Tanucci n. 97 il predetto procuratore, ai sensi degli artt. 13, 2
seguente numero di fax 0823/1761320 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica: PEC: Email_1
APPELLANTE
E
, c.f. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Direttore Generale pro - tempore dott. , nato a Controparte_3
Napoli il 20.12.1955, c.f. , domiciliato per la carica CodiceFiscale_2
presso la sede dell'Ente in Caserta - 81100, alla Via Unità Italiana n.28 -
rappresentata e difesa - in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine già in atti e giusta delibera di incarico n.1715 del 22/12/2020 dall'avv. Dario Rojo, c.f.
[...]
, e con lo stesso elettivamente domiciliata in 80125 Napoli C.F._3
alla Via Lepanto n.111 presso e nello studio dell'Avv. Dario Rojo e con domicilio digitale e con domicilio digitale per l'Avv. Rojo PEC:
Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, come da atto
[...]
di appello, nonché verbali ed atti di causa e, nel merito, per l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese e compensi del procedimento, nonché attribuzione.
Per l'appellata , in Controparte_4
persona del legale rapp.te pro – tempore, come da comparsa di costituzione e risposta e, quindi, accogliersi le eccezioni formulate in atti, riportandosi 3
integralmente ai propri scritti, memoria di costituzione e verbali, nonché
insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rese in memoria di costituzione, per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con citazione del 6.7.2020 il
[...]
proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1239/2020 del 20.5.2020 che aveva accolto l'opposizione proposta dalla Controparte_4
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 1007/2008 emesso in data 20.8.2008 dal predetto ufficio giudiziario a seguito del proprio ricorso, volto ad ottenere il pagamento dell'importo di € 500.310,89, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo delle differenze ISTAT sugli importi corrisposti in pagamento delle prestazioni eseguite negli anni 1999-2000.
L'istante conveniva quindi la Controparte_4
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, innanzi all'intestata
[...]
Corte di Appello e, sulla base delle considerazioni ivi meglio esposte,
chiedeva riformarsi l'impugnata decisione e, per l'effetto, accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della
sentenza n. 1239/2020 RG. 701348/2008 pubblicata il 20/5/2020 dal
Tribunale di S. Maria C.V. e notificata il 05/06/2020, rigettare l'opposizione
formulata dalla avverso il D.I. 1007/2008 confermando il CP_4
medesimo, con condanna della al pagamento in favore della CP_4 4
appellante delle spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in
favore del procuratore distrattario.
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento
del I motivo di appello, in accoglimento del secondo motivo del presente
appello ed in parziale riforma della sentenza n. 1239/2020 RG. 701348/2008
pubblicata il 20/5/2020 dal Tribunale di S. Maria C.V., riformare la
richiamata sentenza con la compensazione delle spese e competenze del
giudizio del doppio grado”.
Con comparsa del 18.1.2021 si costituiva in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, la Controparte_4
quale, per le ragioni ivi meglio indicate, contestava il fondamento dell'impugnazione e concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA.
Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 4.9.2025 per udienza del 24.9.2025 - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
- e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ridotti di gg. 30 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.
**************
L'appello è infondato e va rigettato, nei termini e per le motivazioni di seguito indicate, con conseguente riforma della gravata decisione.
Orbene, con l'originario ricorso monitorio il Centro ricorrente,
operante in regime di accreditamento provvisorio con il Servizio Sanitario
Nazionale nell'ambito territoriale della , in virtù di convenzione CP_4 5
in atti allegata, per la branca di riabilitazione, deduceva, che, con deliberazione di G.R.C n. 657 del 31.7.1996, era stato recepito il nomenclatore tariffario relativo al suddetto servizio, nonché il protocollo d'intesa sull'attività
riabilitativa ex articolo 26 l. n. 833/78 del 17.7.1996; l'istante precisava quindi che, secondo quest'ultimo, “le Tariffe saranno rideterminate annualmente per
l'aggiornamento Istat”.
Tuttavia nonostante la predetta convenzione fosse stata recepita nella richiamata DGRC, i suddetti adeguamenti tariffari non erano stati adottati e pertanto il centro ricorrente aveva diritto al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze tariffarie per prestazioni già erogate e pagate senza le dovute maggiorazioni secondo il predetto deliberato, come da fatture n.21/08
e 22/08 ed estratto autentico delle scritture contabili.
Per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per la causale sopra esposta, la deduceva in primo luogo CP_4
l'insussistenza del diritto del ricorrente relativo al credito azionato nonché il proprio difetto assoluto di legittimazione passiva, in assenza di un provvedimento regionale di aggiornamento tariffario.
Il centro ricorrente, senza aver proposto alcuna istanza alla competente
Regione, aveva di propria iniziativa quindi effettuato dei calcoli relativi alla rideterminazione e all'aggiornamento degli importi già fatturati per le prestazioni dichiarate come rese negli anni 1999 2000, per poi rappresentarli come base di un calcolo automatico non ammesso dalla normativa vigente, il cui risultato risultava delle indicate fatture costituenti documenti di provenienza unilaterale.
Peraltro la delibera regionale n. 6757/1996 ed il relativo protocollo 6
d'intesa del 17.7.1996, richiamati nel ricorso monitorio erano stati integrati dalla delibera di Giunta Regionale n. 3094/2000, adottata proprio a seguito delle richieste dei rappresentanti di categoria dei centri di riabilitazione accreditati con il SSN, i quali avevano appunto presentato istanza di rideterminazione tariffaria sulla base degli incrementi Istat;
8 da quanto indicato nella ditta delibera risultava evidente la non automaticità degli aumenti tariffari richiesti, che solo la avrebbe potuto Controparte_5
determinare; ciò era stato peraltro chiarito dal recente circolare della CP_5
prot. 2008.0812518 del 2.10.2008, e condiviso dalla giurisprudenza
[...]
amministrativa (cfr. TAR Campania n. 9488/08).
Il Tribunale, nel condividere le ragioni della parte opponente, così
revocando il provvedimento monitorio, così motivava la propria decisione:
“Ripercorrendo brevemente l'iter normativo che ha interessato la
materia oggetto della controversia, si rammenta che ai sensi dell'art. 3, co. 6,
del Decreto del Ministro della Sanità del 15 aprile 1994, emanato in virtù
dell'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, le Regioni debbono provvedere,
con periodicità almeno triennale, all'aggiornamento delle tariffe delle
prestazioni ospedaliere, specialistiche, di diagnostica strumentale e di
laboratorio e riabilitative da applicare nel proprio ambito territoriale.
A tale adempimento, tuttavia, la non ha mai Controparte_5
provveduto, nonostante formale impegno assunto con delibera di G.R. n.
6757/1996 (in cui è stato recepito il protocollo d'intesa stipulato in data
17.7.1996 in sede di concertazione con le associazioni di categoria, e recante
la rideterminazione automatica ed annuale delle tariffe, secondo
l'aggiornamento ISTAT in presenza di modifiche o integrazioni della 7
contrattazione collettiva dei lavoratori dipendenti vigente), e malgrado la
rituale diffida e messa in mora da parte delle predette associazioni di
categoria.
Occorre poi osservare che, sebbene il , con sentenza n. Persona_1
4657/2001, abbia censurato la condotta posta in essere dalla Regione circa
la mancata rideterminazione delle maggiorazioni percentuali per le sole
annualità 1997-1999, dalla delibera stessa della G.R. 6757/1996, dal
Cont protocollo d'intesa (allegati entrambi alla produzione , e dalla predetta
pronuncia, si desume la non diretta ed automatica applicabilità
dell'adeguamento tariffario, atteso che lo stesso necessita di un'apposita
rideterminazione. Il costante riferimento testuale alla “rideterminazione”,
infatti, conforta la tesi della natura autoritativa dell'adeguamento,
necessitante dunque di un provvedimento amministrativo regolatore.
Tale ricostruzione appare conforme ad una impostazione generale di
controllo della spesa sanitaria, così come delineato dalla Corte
Costituzionale, che, nell'esaminare le linee essenziali del nuovo assetto del
sistema sanitario, ha sottolineato l'importanza del collegamento tra
responsabilità e spesa ed ha rimarcato come l'autonomia dei vari soggetti ed
organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità
finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle
esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr. Corte cost., 28/7/1995, n.
416).
Orbene, le considerazioni sopra richiamate portano a ritenere
necessario un atto proveniente dall'ente in ordine al predetto adeguamento,
in assenza del quale, come nel caso in esame, non può ritenersi maturata la 8
pretesa creditoria fondata su di un automatico adeguamento ISTAT.
A ciò consegue l'integrale accoglimento dell'opposizione”
Tanto premesso, l'appellante lamenta la erroneità e l'ingiustizia del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta necessaria l'assunzione di un nuovo provvedimento amministrativo per la liquidazione degli incrementi tariffari, oggetto degli accordi intervenuti.
Era infatti pacifico che l'intervento di un accordo tra la CP_5
e le Associazioni di Categorie attraverso il quale, previa rinuncia
[...]
agli incrementi tariffari degli anni anteriori al 1996, erano stati determinati i criteri di liquidazione dei detti incrementi.
Orbene, come già affermato da questa Corte in precedenti analoghi giudizi, la delibera di G.R.C. n. 6757/1996, nel recepire il protocollo d'intesa sull'attività riabilitativa ex art. 26 L. 833/1978 stipulato con le associazioni di categoria, ha calcolato le nuove tariffe a partire dalla retta 1994, allo scopo computando l'incremento del costo della vita per il 1995 e gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto di lavoro ha quindi stabilito che CP_6
le tariffe così calcolate vengono riconosciute a far data dal 1.1.1996 e, a far
Cont data dal 1.10.1996, sono contabilizzate e liquidate mensilmente dalla ha inoltre previsto che “Le tariffe saranno rideterminate annualmente per
l'aggiornamento Istat e ogni qualvolta intervengono modifiche o integrazioni
della contrattazione collettiva dei lavoratori dipendenti vigente”.
Il protocollo (e la delibera che lo recepisce) fissa quindi parametri non per l'aggiornamento annuale automatico della tariffa ivi calcolata, ma per la
“rideterminazione” annuale della suddetta tariffa, da attuarsi, evidentemente,
con l'emanazione di un nuovo atto da parte della Regione. 9
L'interpretazione della disposizione che precede trova, del resto, una prima contestuale conferma nella circostanza che lo stesso protocollo vincola
Cont l' alla contabilizzazione e liquidazione delle tariffe rivalutate, richiedente,
evidentemente, un preventivo provvedimento di rideterminazione da parte della Regione (in tal senso si è del resto espressa, per il passato, la
Cont giurisprudenza di legittimità escludendo che la possa intervenire direttamente sul contenuto della tariffa per aggiornarla: cfr. Cass. n. 64/1991).
D'altro canto, che la delibera n. 6757/1996 non consenta aggiornamenti automatici delle tariffe dalla stessa determinate sulla base delle variazioni Istat o della contrattazione collettiva (occorrendo allo scopo uno specifico provvedimento regionale di rideterminazione della tariffa alla stregua dei suindicati parametri) è testualmente confermato dalla premessa della successiva delibera di GRC n. 3094/2000, nella parte in cui dà atto non solo di una istanza prodotta dai rappresentanti di categoria dei centri di riabilitazione accreditati “tendente ad ottenere la rideterminazione delle
tariffe delle prestazioni riabilitative specifiche sulla base degli incrementi
Istat, così come previsto nella DGRC 6757/96”, ma anche e soprattutto dalla comunicazione data ai rappresentanti intervenuti all'incontro all'uopo fissato
“che la normativa vigente in materia di determinazione delle tariffe non
consente aggiornamenti tariffari, bensì unicamente determinazione di nuove
tariffe con la specificazione della nuova decorrenza”, normativa che, al fine considerato, non distingue tra l'uno e l'altro parametro di rideterminazione.
Sulla base di tali premesse la delibera in esame approva dunque le nuove tariffe a decorrere dal 1.1.2000, precisando che a causa del mutamento,
anche qualitativo, delle variabili valutate, le suddette nuove tariffe non hanno 10
elementi di continuità e correlazione con le precedenti.
Ma vi è un ulteriore argomento contrario alla tesi dell'appellante.
Cont Il finanziamento delle è infatti stabilito con la legge di approvazione del Bilancio dello Stato (art. 51 L. 833/78) ed il Fondo destinato al SS.NN. è ripartito tra le Regioni con deliberazione del Comitato
Internazionale per il Programma Economico (CIPE); le Regioni provvedono
Cont a loro volta a ripartire il Fondo tra le con Legge Regionale ed avendo di mira "di unificare il livello delle prestazioni sanitarie su tutto il territorio
regionale". Da cui, tra l'altro, l'ormai noto vincolo del tetto di spesa,
autoritativamente imposto al SS.NN, in funzione della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio statale e del rigoroso contenimento della spesa
Cont sostenibile dall' in rapporto con l'entità dei relativi trasferimenti stanziati per ciascuna Regione.
Ne deriva l'irragionevolezza di ogni automatismo di spesa, in quanto non programmabile e, ancor meno, gestibile da parte della Regione, tenuta,
nel contempo, ad assicurare parità qualitativa e quantitativa di prestazioni a ciascun assistito, obiettivo di cui è presupposto ineludibile che anche le risorse
Cont finanziarie siano pariteticamente distribuite tra ciascuna Non a caso, del resto, ogni delibera della Regione in materia sanitaria reca, a mo' di clausola di salvaguardia, la condizione dell'approvazione da parte del Ministero
competente
Le censura proposta quindi dall'appellante quale primo motivo di gravame è infondata, e va senz'altro rigettata.
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante censura ancora l'impugnata decisione nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato compensate 11
le spese di lite tra le parti nella sola misura di1\3, condannando il Centro
opposto al pagamento della residua porzione, come ivi liquidata.
Sostiene infatti l'istante che, come veniva sottolineato anche nella
Contr medesima sentenza appellata, la e, per essa, la Controparte_5
convenuta, erano inadempienti rispetto agli accordi sottoscritti - aventi natura transattiva per aver rinunciato i centri alla rivendicazione dell'aggiornamento tariffario per gli anni anteriori al 1996 a fronte del riconoscimento degli adeguamenti tariffari oggetto della richiamata delibera - cosicché, in presenza di un riconosciuto diritto della parte appellante e di un inadempimento della appellata, e per essa della Regione, la mancata totale compensazione delle spese del giudizio costituiva un ulteriore sanzione, oltre al danno subito per il mancato adeguamento tariffario promesso e convenuto.
Inoltre, la giurisprudenza di contenuto contrario, a seguito di provvedimenti, peraltro, anche favorevoli al positivo riconoscimento del diritto del Centro, era appunto posteriore all'introduzione del giudizio da parte dell'appellante; pertanto, in presenza di orientamenti giurisprudenziali diversi e successivi all'inizio del procedimento, appariva equa la riforma della sentenza impugnata, disponendosi l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Osserva sul punto la Corte che, degli elementi menzionati da parte dell'appellante, il primo giudice ha già mostrato di aver tenuto conto attraverso la compensazione parziale delle spese di lite, non potendo invece gli stessi giustificare la totale deroga alla generale regola della soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c.
Sulla base di tali considerazioni, aventi carattere assorbente rispetto ad 12
ogni altra questione sollevata dalle parti, l'appello va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, e si liquidano
[...]
di ufficio in favore dell'appellata , in persona del legale Controparte_7
rapp.te pro – tempore, come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 ad € 520.000,00) di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia, nonché
tenendo conto del grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2392 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, di un ulteriore importo a
[...]
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione del 6.7.2020, dal
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, Parte_1
nei confronti della , in persona Controparte_4 13
del legale rapp.te pro – tempore, nonché avverso la sentenza del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere n. 1239/2020 del 20.5.2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) Condanna il Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, al pagamento in
[...]
favore della , in persona Controparte_4
del legale rapp.te pro – tempore, delle spese e competenze di lite relative al presente giudizio, che liquida in complessivi € 10.000,00
per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%,
nonché Iva e Cpa nelle rispettive misure di legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore,di un
[...]
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
ON UN
IL PRESIDENTE
IO OM
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
134 e 176 c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2550/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. IO OM Presidente
dr. ON UN Consigliere Estensore
dr. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2550/2020 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – pagamento
prestazioni sanitarie”, riservato in decisione, all'esito della trattazione scritta,
all'udienza collegiale del 24.9.2025, e vertente
TRA
Parte_1
con sede in Teano (CE) al V.le Europa N. 31 P.I.
[...]
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, Dr. , P.IVA_1 Controparte_1
rapp.to e difeso dall'Avv. Leonardo Cocco, c.f. , CodiceFiscale_1
giusta procura allegata al presente atto, con il quale elett.te domicilia in
Caserta alla Via Tanucci n. 97 il predetto procuratore, ai sensi degli artt. 13, 2
seguente numero di fax 0823/1761320 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica: PEC: Email_1
APPELLANTE
E
, c.f. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Direttore Generale pro - tempore dott. , nato a Controparte_3
Napoli il 20.12.1955, c.f. , domiciliato per la carica CodiceFiscale_2
presso la sede dell'Ente in Caserta - 81100, alla Via Unità Italiana n.28 -
rappresentata e difesa - in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine già in atti e giusta delibera di incarico n.1715 del 22/12/2020 dall'avv. Dario Rojo, c.f.
[...]
, e con lo stesso elettivamente domiciliata in 80125 Napoli C.F._3
alla Via Lepanto n.111 presso e nello studio dell'Avv. Dario Rojo e con domicilio digitale e con domicilio digitale per l'Avv. Rojo PEC:
Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, come da atto
[...]
di appello, nonché verbali ed atti di causa e, nel merito, per l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese e compensi del procedimento, nonché attribuzione.
Per l'appellata , in Controparte_4
persona del legale rapp.te pro – tempore, come da comparsa di costituzione e risposta e, quindi, accogliersi le eccezioni formulate in atti, riportandosi 3
integralmente ai propri scritti, memoria di costituzione e verbali, nonché
insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rese in memoria di costituzione, per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con citazione del 6.7.2020 il
[...]
proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1239/2020 del 20.5.2020 che aveva accolto l'opposizione proposta dalla Controparte_4
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 1007/2008 emesso in data 20.8.2008 dal predetto ufficio giudiziario a seguito del proprio ricorso, volto ad ottenere il pagamento dell'importo di € 500.310,89, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo delle differenze ISTAT sugli importi corrisposti in pagamento delle prestazioni eseguite negli anni 1999-2000.
L'istante conveniva quindi la Controparte_4
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, innanzi all'intestata
[...]
Corte di Appello e, sulla base delle considerazioni ivi meglio esposte,
chiedeva riformarsi l'impugnata decisione e, per l'effetto, accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della
sentenza n. 1239/2020 RG. 701348/2008 pubblicata il 20/5/2020 dal
Tribunale di S. Maria C.V. e notificata il 05/06/2020, rigettare l'opposizione
formulata dalla avverso il D.I. 1007/2008 confermando il CP_4
medesimo, con condanna della al pagamento in favore della CP_4 4
appellante delle spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in
favore del procuratore distrattario.
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento
del I motivo di appello, in accoglimento del secondo motivo del presente
appello ed in parziale riforma della sentenza n. 1239/2020 RG. 701348/2008
pubblicata il 20/5/2020 dal Tribunale di S. Maria C.V., riformare la
richiamata sentenza con la compensazione delle spese e competenze del
giudizio del doppio grado”.
Con comparsa del 18.1.2021 si costituiva in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, la Controparte_4
quale, per le ragioni ivi meglio indicate, contestava il fondamento dell'impugnazione e concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA.
Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 4.9.2025 per udienza del 24.9.2025 - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
- e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ridotti di gg. 30 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.
**************
L'appello è infondato e va rigettato, nei termini e per le motivazioni di seguito indicate, con conseguente riforma della gravata decisione.
Orbene, con l'originario ricorso monitorio il Centro ricorrente,
operante in regime di accreditamento provvisorio con il Servizio Sanitario
Nazionale nell'ambito territoriale della , in virtù di convenzione CP_4 5
in atti allegata, per la branca di riabilitazione, deduceva, che, con deliberazione di G.R.C n. 657 del 31.7.1996, era stato recepito il nomenclatore tariffario relativo al suddetto servizio, nonché il protocollo d'intesa sull'attività
riabilitativa ex articolo 26 l. n. 833/78 del 17.7.1996; l'istante precisava quindi che, secondo quest'ultimo, “le Tariffe saranno rideterminate annualmente per
l'aggiornamento Istat”.
Tuttavia nonostante la predetta convenzione fosse stata recepita nella richiamata DGRC, i suddetti adeguamenti tariffari non erano stati adottati e pertanto il centro ricorrente aveva diritto al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze tariffarie per prestazioni già erogate e pagate senza le dovute maggiorazioni secondo il predetto deliberato, come da fatture n.21/08
e 22/08 ed estratto autentico delle scritture contabili.
Per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per la causale sopra esposta, la deduceva in primo luogo CP_4
l'insussistenza del diritto del ricorrente relativo al credito azionato nonché il proprio difetto assoluto di legittimazione passiva, in assenza di un provvedimento regionale di aggiornamento tariffario.
Il centro ricorrente, senza aver proposto alcuna istanza alla competente
Regione, aveva di propria iniziativa quindi effettuato dei calcoli relativi alla rideterminazione e all'aggiornamento degli importi già fatturati per le prestazioni dichiarate come rese negli anni 1999 2000, per poi rappresentarli come base di un calcolo automatico non ammesso dalla normativa vigente, il cui risultato risultava delle indicate fatture costituenti documenti di provenienza unilaterale.
Peraltro la delibera regionale n. 6757/1996 ed il relativo protocollo 6
d'intesa del 17.7.1996, richiamati nel ricorso monitorio erano stati integrati dalla delibera di Giunta Regionale n. 3094/2000, adottata proprio a seguito delle richieste dei rappresentanti di categoria dei centri di riabilitazione accreditati con il SSN, i quali avevano appunto presentato istanza di rideterminazione tariffaria sulla base degli incrementi Istat;
8 da quanto indicato nella ditta delibera risultava evidente la non automaticità degli aumenti tariffari richiesti, che solo la avrebbe potuto Controparte_5
determinare; ciò era stato peraltro chiarito dal recente circolare della CP_5
prot. 2008.0812518 del 2.10.2008, e condiviso dalla giurisprudenza
[...]
amministrativa (cfr. TAR Campania n. 9488/08).
Il Tribunale, nel condividere le ragioni della parte opponente, così
revocando il provvedimento monitorio, così motivava la propria decisione:
“Ripercorrendo brevemente l'iter normativo che ha interessato la
materia oggetto della controversia, si rammenta che ai sensi dell'art. 3, co. 6,
del Decreto del Ministro della Sanità del 15 aprile 1994, emanato in virtù
dell'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, le Regioni debbono provvedere,
con periodicità almeno triennale, all'aggiornamento delle tariffe delle
prestazioni ospedaliere, specialistiche, di diagnostica strumentale e di
laboratorio e riabilitative da applicare nel proprio ambito territoriale.
A tale adempimento, tuttavia, la non ha mai Controparte_5
provveduto, nonostante formale impegno assunto con delibera di G.R. n.
6757/1996 (in cui è stato recepito il protocollo d'intesa stipulato in data
17.7.1996 in sede di concertazione con le associazioni di categoria, e recante
la rideterminazione automatica ed annuale delle tariffe, secondo
l'aggiornamento ISTAT in presenza di modifiche o integrazioni della 7
contrattazione collettiva dei lavoratori dipendenti vigente), e malgrado la
rituale diffida e messa in mora da parte delle predette associazioni di
categoria.
Occorre poi osservare che, sebbene il , con sentenza n. Persona_1
4657/2001, abbia censurato la condotta posta in essere dalla Regione circa
la mancata rideterminazione delle maggiorazioni percentuali per le sole
annualità 1997-1999, dalla delibera stessa della G.R. 6757/1996, dal
Cont protocollo d'intesa (allegati entrambi alla produzione , e dalla predetta
pronuncia, si desume la non diretta ed automatica applicabilità
dell'adeguamento tariffario, atteso che lo stesso necessita di un'apposita
rideterminazione. Il costante riferimento testuale alla “rideterminazione”,
infatti, conforta la tesi della natura autoritativa dell'adeguamento,
necessitante dunque di un provvedimento amministrativo regolatore.
Tale ricostruzione appare conforme ad una impostazione generale di
controllo della spesa sanitaria, così come delineato dalla Corte
Costituzionale, che, nell'esaminare le linee essenziali del nuovo assetto del
sistema sanitario, ha sottolineato l'importanza del collegamento tra
responsabilità e spesa ed ha rimarcato come l'autonomia dei vari soggetti ed
organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità
finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle
esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr. Corte cost., 28/7/1995, n.
416).
Orbene, le considerazioni sopra richiamate portano a ritenere
necessario un atto proveniente dall'ente in ordine al predetto adeguamento,
in assenza del quale, come nel caso in esame, non può ritenersi maturata la 8
pretesa creditoria fondata su di un automatico adeguamento ISTAT.
A ciò consegue l'integrale accoglimento dell'opposizione”
Tanto premesso, l'appellante lamenta la erroneità e l'ingiustizia del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta necessaria l'assunzione di un nuovo provvedimento amministrativo per la liquidazione degli incrementi tariffari, oggetto degli accordi intervenuti.
Era infatti pacifico che l'intervento di un accordo tra la CP_5
e le Associazioni di Categorie attraverso il quale, previa rinuncia
[...]
agli incrementi tariffari degli anni anteriori al 1996, erano stati determinati i criteri di liquidazione dei detti incrementi.
Orbene, come già affermato da questa Corte in precedenti analoghi giudizi, la delibera di G.R.C. n. 6757/1996, nel recepire il protocollo d'intesa sull'attività riabilitativa ex art. 26 L. 833/1978 stipulato con le associazioni di categoria, ha calcolato le nuove tariffe a partire dalla retta 1994, allo scopo computando l'incremento del costo della vita per il 1995 e gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto di lavoro ha quindi stabilito che CP_6
le tariffe così calcolate vengono riconosciute a far data dal 1.1.1996 e, a far
Cont data dal 1.10.1996, sono contabilizzate e liquidate mensilmente dalla ha inoltre previsto che “Le tariffe saranno rideterminate annualmente per
l'aggiornamento Istat e ogni qualvolta intervengono modifiche o integrazioni
della contrattazione collettiva dei lavoratori dipendenti vigente”.
Il protocollo (e la delibera che lo recepisce) fissa quindi parametri non per l'aggiornamento annuale automatico della tariffa ivi calcolata, ma per la
“rideterminazione” annuale della suddetta tariffa, da attuarsi, evidentemente,
con l'emanazione di un nuovo atto da parte della Regione. 9
L'interpretazione della disposizione che precede trova, del resto, una prima contestuale conferma nella circostanza che lo stesso protocollo vincola
Cont l' alla contabilizzazione e liquidazione delle tariffe rivalutate, richiedente,
evidentemente, un preventivo provvedimento di rideterminazione da parte della Regione (in tal senso si è del resto espressa, per il passato, la
Cont giurisprudenza di legittimità escludendo che la possa intervenire direttamente sul contenuto della tariffa per aggiornarla: cfr. Cass. n. 64/1991).
D'altro canto, che la delibera n. 6757/1996 non consenta aggiornamenti automatici delle tariffe dalla stessa determinate sulla base delle variazioni Istat o della contrattazione collettiva (occorrendo allo scopo uno specifico provvedimento regionale di rideterminazione della tariffa alla stregua dei suindicati parametri) è testualmente confermato dalla premessa della successiva delibera di GRC n. 3094/2000, nella parte in cui dà atto non solo di una istanza prodotta dai rappresentanti di categoria dei centri di riabilitazione accreditati “tendente ad ottenere la rideterminazione delle
tariffe delle prestazioni riabilitative specifiche sulla base degli incrementi
Istat, così come previsto nella DGRC 6757/96”, ma anche e soprattutto dalla comunicazione data ai rappresentanti intervenuti all'incontro all'uopo fissato
“che la normativa vigente in materia di determinazione delle tariffe non
consente aggiornamenti tariffari, bensì unicamente determinazione di nuove
tariffe con la specificazione della nuova decorrenza”, normativa che, al fine considerato, non distingue tra l'uno e l'altro parametro di rideterminazione.
Sulla base di tali premesse la delibera in esame approva dunque le nuove tariffe a decorrere dal 1.1.2000, precisando che a causa del mutamento,
anche qualitativo, delle variabili valutate, le suddette nuove tariffe non hanno 10
elementi di continuità e correlazione con le precedenti.
Ma vi è un ulteriore argomento contrario alla tesi dell'appellante.
Cont Il finanziamento delle è infatti stabilito con la legge di approvazione del Bilancio dello Stato (art. 51 L. 833/78) ed il Fondo destinato al SS.NN. è ripartito tra le Regioni con deliberazione del Comitato
Internazionale per il Programma Economico (CIPE); le Regioni provvedono
Cont a loro volta a ripartire il Fondo tra le con Legge Regionale ed avendo di mira "di unificare il livello delle prestazioni sanitarie su tutto il territorio
regionale". Da cui, tra l'altro, l'ormai noto vincolo del tetto di spesa,
autoritativamente imposto al SS.NN, in funzione della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio statale e del rigoroso contenimento della spesa
Cont sostenibile dall' in rapporto con l'entità dei relativi trasferimenti stanziati per ciascuna Regione.
Ne deriva l'irragionevolezza di ogni automatismo di spesa, in quanto non programmabile e, ancor meno, gestibile da parte della Regione, tenuta,
nel contempo, ad assicurare parità qualitativa e quantitativa di prestazioni a ciascun assistito, obiettivo di cui è presupposto ineludibile che anche le risorse
Cont finanziarie siano pariteticamente distribuite tra ciascuna Non a caso, del resto, ogni delibera della Regione in materia sanitaria reca, a mo' di clausola di salvaguardia, la condizione dell'approvazione da parte del Ministero
competente
Le censura proposta quindi dall'appellante quale primo motivo di gravame è infondata, e va senz'altro rigettata.
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante censura ancora l'impugnata decisione nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato compensate 11
le spese di lite tra le parti nella sola misura di1\3, condannando il Centro
opposto al pagamento della residua porzione, come ivi liquidata.
Sostiene infatti l'istante che, come veniva sottolineato anche nella
Contr medesima sentenza appellata, la e, per essa, la Controparte_5
convenuta, erano inadempienti rispetto agli accordi sottoscritti - aventi natura transattiva per aver rinunciato i centri alla rivendicazione dell'aggiornamento tariffario per gli anni anteriori al 1996 a fronte del riconoscimento degli adeguamenti tariffari oggetto della richiamata delibera - cosicché, in presenza di un riconosciuto diritto della parte appellante e di un inadempimento della appellata, e per essa della Regione, la mancata totale compensazione delle spese del giudizio costituiva un ulteriore sanzione, oltre al danno subito per il mancato adeguamento tariffario promesso e convenuto.
Inoltre, la giurisprudenza di contenuto contrario, a seguito di provvedimenti, peraltro, anche favorevoli al positivo riconoscimento del diritto del Centro, era appunto posteriore all'introduzione del giudizio da parte dell'appellante; pertanto, in presenza di orientamenti giurisprudenziali diversi e successivi all'inizio del procedimento, appariva equa la riforma della sentenza impugnata, disponendosi l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Osserva sul punto la Corte che, degli elementi menzionati da parte dell'appellante, il primo giudice ha già mostrato di aver tenuto conto attraverso la compensazione parziale delle spese di lite, non potendo invece gli stessi giustificare la totale deroga alla generale regola della soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c.
Sulla base di tali considerazioni, aventi carattere assorbente rispetto ad 12
ogni altra questione sollevata dalle parti, l'appello va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, e si liquidano
[...]
di ufficio in favore dell'appellata , in persona del legale Controparte_7
rapp.te pro – tempore, come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 ad € 520.000,00) di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia, nonché
tenendo conto del grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2392 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, di un ulteriore importo a
[...]
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione del 6.7.2020, dal
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, Parte_1
nei confronti della , in persona Controparte_4 13
del legale rapp.te pro – tempore, nonché avverso la sentenza del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere n. 1239/2020 del 20.5.2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) Condanna il Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, al pagamento in
[...]
favore della , in persona Controparte_4
del legale rapp.te pro – tempore, delle spese e competenze di lite relative al presente giudizio, che liquida in complessivi € 10.000,00
per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%,
nonché Iva e Cpa nelle rispettive misure di legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore,di un
[...]
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
ON UN
IL PRESIDENTE
IO OM
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134 e 176 c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al