TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/10/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa DR RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025 , nella causa iscritta al n. 2970 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Parte_1
Varricchio, ed elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via Francesco Iandoli, n. 6, presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Benevento rappresentato e difeso dall'avv. to Regaldo Patrizia giusta procura generale alle liti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: reddito di emergenza
CP_ Il ricorrente identificato in epigrafe premesso che l' ha chiesto la restituzione del reddito di emergenza dal 1/3/2021 al 31/5/2021; di essere in possesso di tutti i requisiti per potere usufruire del reddito di emergenza;
che la richiesta di restituzione è priva di motivazione;
ha chiesto di dichiarare l'infondatezza della richiesta di restituzione.
CP_ L' costituitosi con memoria depositata il 2.10.2024 ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* CP_ Il presente procedimento ha ad oggetto la richiesta di restituzione da parte dell' del reddito di emergenza percepito dal sig.re per il periodo da marzo 2021 a Parte_1 maggio 2021 con la seguente motivazione “E'stato corrisposto il Reddito di Emergenza, riconosciuto per ulteriori tre quote (marzo, aprile, maggio 2021) per emergenza covid-19- art. n.12 ,comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021 n.41, non spettante per mancanza dei requisiti di legge”.
Quanto all'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento di revoca, si osserva che lo stesso contiene una sia pur succinta esposizione delle ragioni che lo hanno determinato, sufficiente a consentirne una piena comprensione . In ogni caso, oggetto del presente giudizio non è la legittimità dell'atto, bensì la sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente alla percezione del beneficio.
*
Nel merito ritiene il Tribunale di dover richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, cui si presta adesione, circa il riparto degli oneri di allegazione e di prova in fattispecie analoghe alla presente.La Suprema Corte ha, invero, statuito con decisioni a sezione unite che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). La sezione lavoro della Corte ha, ulteriormente, precisato che “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex CP_1 art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” ( Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011) e che “L'obbligo dell di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1 pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012).
* Occorre considerare, per quanto attiene la ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, che in tema di reddito di emergenza spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per fruirne.
Ai sensi dell'art. 82 d.l. 34/2020 il reddito di emergenza spetta “1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3.
2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000”.
Per quanto rileva ai nostri fini la norma precisa che “Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge”.
CP_ Nella specie l' ha revocato il Reddito di Emergenza in quanto è emerso che il nucleo familiare del ricorrente era già titolare di reddito di cittadinanza.
Tale circostanza è incontestata avendo la parte solo chiarito che al momento della presentazione della domanda per ottenere il reddito di emergenza (7.4.2021) non aveva ancora percepito il reddito di cittadinanza in quanto la domanda veniva accolta solo in data 15.4.2021.
È evidente, pertanto che la parte non aveva i requisiti per potere beneficiare del reddito di emergenza in quanto per il medesimo periodo aveva beneficiato del reddito di cittadinanza, prestazione incompatibile.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
*
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa DR RI, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
.
Benevento, 20.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa DR RI
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa DR RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025 , nella causa iscritta al n. 2970 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Parte_1
Varricchio, ed elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via Francesco Iandoli, n. 6, presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Benevento rappresentato e difeso dall'avv. to Regaldo Patrizia giusta procura generale alle liti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: reddito di emergenza
CP_ Il ricorrente identificato in epigrafe premesso che l' ha chiesto la restituzione del reddito di emergenza dal 1/3/2021 al 31/5/2021; di essere in possesso di tutti i requisiti per potere usufruire del reddito di emergenza;
che la richiesta di restituzione è priva di motivazione;
ha chiesto di dichiarare l'infondatezza della richiesta di restituzione.
CP_ L' costituitosi con memoria depositata il 2.10.2024 ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* CP_ Il presente procedimento ha ad oggetto la richiesta di restituzione da parte dell' del reddito di emergenza percepito dal sig.re per il periodo da marzo 2021 a Parte_1 maggio 2021 con la seguente motivazione “E'stato corrisposto il Reddito di Emergenza, riconosciuto per ulteriori tre quote (marzo, aprile, maggio 2021) per emergenza covid-19- art. n.12 ,comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021 n.41, non spettante per mancanza dei requisiti di legge”.
Quanto all'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento di revoca, si osserva che lo stesso contiene una sia pur succinta esposizione delle ragioni che lo hanno determinato, sufficiente a consentirne una piena comprensione . In ogni caso, oggetto del presente giudizio non è la legittimità dell'atto, bensì la sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente alla percezione del beneficio.
*
Nel merito ritiene il Tribunale di dover richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, cui si presta adesione, circa il riparto degli oneri di allegazione e di prova in fattispecie analoghe alla presente.La Suprema Corte ha, invero, statuito con decisioni a sezione unite che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). La sezione lavoro della Corte ha, ulteriormente, precisato che “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex CP_1 art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” ( Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011) e che “L'obbligo dell di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1 pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012).
* Occorre considerare, per quanto attiene la ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, che in tema di reddito di emergenza spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per fruirne.
Ai sensi dell'art. 82 d.l. 34/2020 il reddito di emergenza spetta “1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3.
2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000”.
Per quanto rileva ai nostri fini la norma precisa che “Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge”.
CP_ Nella specie l' ha revocato il Reddito di Emergenza in quanto è emerso che il nucleo familiare del ricorrente era già titolare di reddito di cittadinanza.
Tale circostanza è incontestata avendo la parte solo chiarito che al momento della presentazione della domanda per ottenere il reddito di emergenza (7.4.2021) non aveva ancora percepito il reddito di cittadinanza in quanto la domanda veniva accolta solo in data 15.4.2021.
È evidente, pertanto che la parte non aveva i requisiti per potere beneficiare del reddito di emergenza in quanto per il medesimo periodo aveva beneficiato del reddito di cittadinanza, prestazione incompatibile.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
*
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa DR RI, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
.
Benevento, 20.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa DR RI