Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 310
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Tardività deposito attestazione di conformità

    L'eccezione è infondata poiché l'attestazione di conformità non costituisce nuova produzione documentale ma mera attività asseverativa riferita a documenti già ritualmente prodotti e comunque utilizzabili in assenza di specifica contestazione di conformità.

  • Accolto
    Interruzione della prescrizione

    La notifica dell'intimazione via PEC è sufficiente a provare l'avvenuta notifica e ha interrotto la prescrizione, rendendo il ricorso infondato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 310
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 310
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo