CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 310/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1568/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010761586 FIN. 574-988 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010761586 FIN. 574-988 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti e rileva che l'attestazione di conformità non costituisce nuova produzione documentale ma mera attività asseverativa riferita a documenti già ritualmente prodotti nel fascicolo telematico e comunque sono utilizzabili in assenza di specifica contestazione di conformità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29820249010761586, notificata il 30.05.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, a vario titolo, il pagamento di somme, dopo, fra l'altro, le seguenti 2 cartelle di pagamento (relative alle uniche 2 pretese contestate):
1) n. 29820110023506574, notificata il 09.05.2012 per Tarsu 2010;
2) n. 29820120016264988, notificata il 28.11.2012 per Irpef 2008.
Il 02.12.2025 si è costituita l'AdER, che il 18.01.2026 (2 giorni prima dell'udienza originariamente fissata) ha depositato l'"attestazione di conformità dei documenti prodotti".
Il ricorrente ha depositato memoria l'08.01.2026, e “brevi repliche” il 21.01.2026.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel costituirsi, l'AdER ha provato non solo la notifica delle cartelle presupposte (il che rende infondato il relativo motivo, e insussistente il difetto di motivazione), ma anche: per la cartella n. 29820110023506574, delle intimazioni n. 29820159003433052 (l'11.12.2015) e n. 29820229000846717 (il 16.02.2022, via pec); per la cartella n. 29820120016264988, la stessa intimazione n. 29820229000846717.
In un primo momento, dopo la costituzione dell'AdER, il ricorrente ha eccepito l'assenza di attestazione di conformità all'originale dei documenti prodotti.
Poi, dopo il deposito da parte dell'AdER, il 18.01.2026, di tale attestazione, ha eccepito la tardività del deposito, visto che, originariamente, l'udienza era stata fissata per il 20.01.2026.
L'eccezione di tardività del deposito è infondata, perché ha ragione l'AdER nel rilevare, come fatto all'udienza del 03.02.2026, che “l'attestazione di conformità non costituisce nuova produzione documentale ma mera attività asseverativa riferita a documenti già ritualmente prodotti nel fascicolo telematico che comunque sono utilizzabili in assenza di specifica contestazione di conformità”.
In ogni caso, tale attestazione sarebbe stata necessaria solo per i documenti relativi alla notifica della prima delle 2 intimazioni citate (quelle precedenti quella impugnata), e non certo per la n. 29820229000846717, che è stata notificata il 16.02.2022 via pec;
infatti, per quest'ultima è stato depositato il relativo file eml, che per definizione è sufficiente a provare l'avvenuta notifica, visto che è la copia identica dell'email inviata.
E poiché quest'ultima intimazione ha certamente interrotto la prescrizione, anche per interessi e sanzioni, il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.847,00, oltre accessori, da distrarre in favore del difensore dell'AdER.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1568/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010761586 FIN. 574-988 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010761586 FIN. 574-988 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti e rileva che l'attestazione di conformità non costituisce nuova produzione documentale ma mera attività asseverativa riferita a documenti già ritualmente prodotti nel fascicolo telematico e comunque sono utilizzabili in assenza di specifica contestazione di conformità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29820249010761586, notificata il 30.05.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, a vario titolo, il pagamento di somme, dopo, fra l'altro, le seguenti 2 cartelle di pagamento (relative alle uniche 2 pretese contestate):
1) n. 29820110023506574, notificata il 09.05.2012 per Tarsu 2010;
2) n. 29820120016264988, notificata il 28.11.2012 per Irpef 2008.
Il 02.12.2025 si è costituita l'AdER, che il 18.01.2026 (2 giorni prima dell'udienza originariamente fissata) ha depositato l'"attestazione di conformità dei documenti prodotti".
Il ricorrente ha depositato memoria l'08.01.2026, e “brevi repliche” il 21.01.2026.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel costituirsi, l'AdER ha provato non solo la notifica delle cartelle presupposte (il che rende infondato il relativo motivo, e insussistente il difetto di motivazione), ma anche: per la cartella n. 29820110023506574, delle intimazioni n. 29820159003433052 (l'11.12.2015) e n. 29820229000846717 (il 16.02.2022, via pec); per la cartella n. 29820120016264988, la stessa intimazione n. 29820229000846717.
In un primo momento, dopo la costituzione dell'AdER, il ricorrente ha eccepito l'assenza di attestazione di conformità all'originale dei documenti prodotti.
Poi, dopo il deposito da parte dell'AdER, il 18.01.2026, di tale attestazione, ha eccepito la tardività del deposito, visto che, originariamente, l'udienza era stata fissata per il 20.01.2026.
L'eccezione di tardività del deposito è infondata, perché ha ragione l'AdER nel rilevare, come fatto all'udienza del 03.02.2026, che “l'attestazione di conformità non costituisce nuova produzione documentale ma mera attività asseverativa riferita a documenti già ritualmente prodotti nel fascicolo telematico che comunque sono utilizzabili in assenza di specifica contestazione di conformità”.
In ogni caso, tale attestazione sarebbe stata necessaria solo per i documenti relativi alla notifica della prima delle 2 intimazioni citate (quelle precedenti quella impugnata), e non certo per la n. 29820229000846717, che è stata notificata il 16.02.2022 via pec;
infatti, per quest'ultima è stato depositato il relativo file eml, che per definizione è sufficiente a provare l'avvenuta notifica, visto che è la copia identica dell'email inviata.
E poiché quest'ultima intimazione ha certamente interrotto la prescrizione, anche per interessi e sanzioni, il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.847,00, oltre accessori, da distrarre in favore del difensore dell'AdER.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni