TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/07/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SS - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1043 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BARBARO MARIANNA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 26/03/2025, i coniugi , nata a Parte_1
SS (ME) il 09/04/1982, e nato a [...] il Controparte_1
26/11/1980, premesso:
- che con decreto del 02/08/2013, il Tribunale di Messina aveva omologato la separazione consensuale tra le parti in causa;
- che la situazione era successivamente mutata in quanto la figlia aveva da Per_1
tempo iniziato la sua attività lavorativa, mentre il figlio viveva 15 giorni con il padre Per_2
e 15 con la madre;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio , affetto da autismo, viene gestito dal padre e dalla madre nelle Per_3
sue incombenze quotidiane a settimane alterne, lo stesso gode di una pensione autonoma, ed entrambi i genitori gestiscono le risorse economiche, solo esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo. La rappresentanza legale, quale amministratore di sostegno di rimane Per_3
sempre DE IG;
2) La figlia oramai ultra maggiorenne, presta attività Parte_1 Per_1
lavorativa presso un'azienda è autonoma economicamente e non ha più bisogno si mantenimento alcuno;
3) Il figlio , quindicenne, ha scelto di vivere 15 giorni a casa Per_2
del padre e 15 giorni a casa DE madre, per cui ciascun genitore provvederà, come di fatto sta provvedendo, al mantenimento diretto, nelle formule previste per l'affidamento paritetico;
in ogni caso i genitori, contribuiranno alle spese straordinarie, per come previste e disciplinate dal CNF. 4) Nulla sulle spese”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 30/05/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto DE modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti e la prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/03/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., prende atto DE modifica delle condizioni di separazione così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio DE 1° sez. civile, lì 24/07/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SS - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1043 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BARBARO MARIANNA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 26/03/2025, i coniugi , nata a Parte_1
SS (ME) il 09/04/1982, e nato a [...] il Controparte_1
26/11/1980, premesso:
- che con decreto del 02/08/2013, il Tribunale di Messina aveva omologato la separazione consensuale tra le parti in causa;
- che la situazione era successivamente mutata in quanto la figlia aveva da Per_1
tempo iniziato la sua attività lavorativa, mentre il figlio viveva 15 giorni con il padre Per_2
e 15 con la madre;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio , affetto da autismo, viene gestito dal padre e dalla madre nelle Per_3
sue incombenze quotidiane a settimane alterne, lo stesso gode di una pensione autonoma, ed entrambi i genitori gestiscono le risorse economiche, solo esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo. La rappresentanza legale, quale amministratore di sostegno di rimane Per_3
sempre DE IG;
2) La figlia oramai ultra maggiorenne, presta attività Parte_1 Per_1
lavorativa presso un'azienda è autonoma economicamente e non ha più bisogno si mantenimento alcuno;
3) Il figlio , quindicenne, ha scelto di vivere 15 giorni a casa Per_2
del padre e 15 giorni a casa DE madre, per cui ciascun genitore provvederà, come di fatto sta provvedendo, al mantenimento diretto, nelle formule previste per l'affidamento paritetico;
in ogni caso i genitori, contribuiranno alle spese straordinarie, per come previste e disciplinate dal CNF. 4) Nulla sulle spese”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 30/05/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto DE modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti e la prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/03/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., prende atto DE modifica delle condizioni di separazione così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio DE 1° sez. civile, lì 24/07/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.