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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5964/2023 r.g. Prev., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bisantis;
Parte_1
Ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NA ER;
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.10.2023 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa di bagnino quale socio lavoratore della società MED service S.r.l. dal 20.06.2015 al 31.08.2015 (come da regolare denuncia all'INAIL) e di aver tuttavia appreso dal cassetto previdenziale una erronea imposizione contributiva posta dall' anche per il periodo che decorrente dal 1.9.2015 al 31.5.2016, ha pertanto CP_1
chiesto l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo contributivo presso la Gestione
Commercianti per il predetto periodo dal 1.9.2015 al 31.5.2016 con relativa cancellazione e rettifica del cassetto previdenziale. Vinte le spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che preliminarmente ha CP_1
dedotto la inammissibilità del ricorso attesa la decadenza del ricorrente ai sensi dell'art. 24
d.lgs. 46/99 dalla opposizione degli avvisi di addebito n. 40020180001530179000, notificato il 15.6.2018, e n. 40020180006515080000, notificato in data 18.1.2019, aventi ad oggetto la contribuzione dovuta alla gestione commercianti per il periodo di causa decorrente dal 1.9.2015 al 31.5.2016.
Nel merito ha rilevato comunque la fondatezza della pretesa contributiva per il periodo dal 1.9.2015 al 31.5.2016 dimostrata principalmente dalla comunicazione del ricorrente, con apposito modello AC, di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli CP_1
esercenti attività commerciali quale partecipante al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza sino alla data del 31.5.2016. Ha concluso chiedendo quindi di dichiarare la inammissibilità per decadenza del ricorso o comunque pronuncia di rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 15.10.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Come noto l'art. 24 comma 5 D.lgs. 46/99 (norma applicabile, ai sensi del comma 14 dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, all'avviso di addebito) prevede che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento...”.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che tale termine deve ritenersi perentorio
(v. Cass. 21365/2010; Cass. 2835/2009; Cass. 6674/ 2008; Cass. 4506/2007) e che l'inutile decorso dello stesso determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo (v. Cass.
23397/2016, Cass. 11335/2019).
Ebbene nella specie la parte ricorrente chiede l'accertamento negativo della obbligazione contributiva presso la gestione commercianti per il periodo decorrente dal 1.9.2015 al
31.5.2016 ma siffatta invocata indagine è impedita dalla mancata opposizione nel predetto termine perentorio di quaranta giorni degli avvisi di addebito n. 40020180001530179000
e n. 40020180006515080000, notificati dall' rispettivamente il 15.6.2018 e il CP_1
18.1.2019, ed aventi ad oggetto proprio la contribuzione presso la Gestione Commercianti per il periodo 1.9.2015-31.5.2016 (v. doc. . CP_1
La (incontestata) mancata opposizione da parte del ricorrente dei predetti avvisi di addebito ha come conseguenza la “irretrattabilità” sostanziale (nel merito) del credito contributivo ivi contenuto che, per tale ragione, deve ritenersi “cristallizzato” e non più suscettibile dell'invocato accertamento negativo che, se ammesso, avrebbe come effetto un inammissibile aggiramento della decadenza posta dalla normativa legale prima citata.
Fermo pertanto quanto finora -risolutivamente- affermato, si evidenzia comunque che la parte ricorrente non ha chiesto (né con ricorso né con le successive note di udienza) di fornire una prova contraria idonea a superare il dato dello svolgimento di attività lavorativa quale socio lavoratore della MED service s.r.l. nel periodo 1.9.2015-31.5.2016 così come formalmente emergente dal “quadro AC” del modello redditi, da cui il ricorrente stesso risulta tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali CP_1
in quanto partecipante direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza sino alla data del 31.5.2016 (v. doc. . CP_1
Con note di trattazione del 26.9.2024 il ricorrente ha esclusivamente dedotto che tale dichiarazione sarebbe frutto di una erronea comunicazione della società ma, si ribadisce, non ha chiesto di fornire una prova contraria del dato formalmente emergente da tale dichiarazione che di per sé pone una presunzione “iuris tantum” di sussistenza degli elementi previsti dalla legge (L. 613/1966, L. 662/1996) per la obbligazione contributiva presso la gestione commercianti per il periodo oggetto di causa.
In virtù di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza -e tenuto conto del valore della contribuzione dovuta per il periodo di causa- non applicandosi l'invocato esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in quanto nella specie non si verte in giudizio promosso “per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 852,00 oltre spese generali al 15%.
Salerno, 15.10.2025
Il Giudice del lavoro dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5964/2023 r.g. Prev., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bisantis;
Parte_1
Ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NA ER;
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.10.2023 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa di bagnino quale socio lavoratore della società MED service S.r.l. dal 20.06.2015 al 31.08.2015 (come da regolare denuncia all'INAIL) e di aver tuttavia appreso dal cassetto previdenziale una erronea imposizione contributiva posta dall' anche per il periodo che decorrente dal 1.9.2015 al 31.5.2016, ha pertanto CP_1
chiesto l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo contributivo presso la Gestione
Commercianti per il predetto periodo dal 1.9.2015 al 31.5.2016 con relativa cancellazione e rettifica del cassetto previdenziale. Vinte le spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che preliminarmente ha CP_1
dedotto la inammissibilità del ricorso attesa la decadenza del ricorrente ai sensi dell'art. 24
d.lgs. 46/99 dalla opposizione degli avvisi di addebito n. 40020180001530179000, notificato il 15.6.2018, e n. 40020180006515080000, notificato in data 18.1.2019, aventi ad oggetto la contribuzione dovuta alla gestione commercianti per il periodo di causa decorrente dal 1.9.2015 al 31.5.2016.
Nel merito ha rilevato comunque la fondatezza della pretesa contributiva per il periodo dal 1.9.2015 al 31.5.2016 dimostrata principalmente dalla comunicazione del ricorrente, con apposito modello AC, di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli CP_1
esercenti attività commerciali quale partecipante al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza sino alla data del 31.5.2016. Ha concluso chiedendo quindi di dichiarare la inammissibilità per decadenza del ricorso o comunque pronuncia di rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 15.10.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Come noto l'art. 24 comma 5 D.lgs. 46/99 (norma applicabile, ai sensi del comma 14 dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, all'avviso di addebito) prevede che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento...”.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che tale termine deve ritenersi perentorio
(v. Cass. 21365/2010; Cass. 2835/2009; Cass. 6674/ 2008; Cass. 4506/2007) e che l'inutile decorso dello stesso determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo (v. Cass.
23397/2016, Cass. 11335/2019).
Ebbene nella specie la parte ricorrente chiede l'accertamento negativo della obbligazione contributiva presso la gestione commercianti per il periodo decorrente dal 1.9.2015 al
31.5.2016 ma siffatta invocata indagine è impedita dalla mancata opposizione nel predetto termine perentorio di quaranta giorni degli avvisi di addebito n. 40020180001530179000
e n. 40020180006515080000, notificati dall' rispettivamente il 15.6.2018 e il CP_1
18.1.2019, ed aventi ad oggetto proprio la contribuzione presso la Gestione Commercianti per il periodo 1.9.2015-31.5.2016 (v. doc. . CP_1
La (incontestata) mancata opposizione da parte del ricorrente dei predetti avvisi di addebito ha come conseguenza la “irretrattabilità” sostanziale (nel merito) del credito contributivo ivi contenuto che, per tale ragione, deve ritenersi “cristallizzato” e non più suscettibile dell'invocato accertamento negativo che, se ammesso, avrebbe come effetto un inammissibile aggiramento della decadenza posta dalla normativa legale prima citata.
Fermo pertanto quanto finora -risolutivamente- affermato, si evidenzia comunque che la parte ricorrente non ha chiesto (né con ricorso né con le successive note di udienza) di fornire una prova contraria idonea a superare il dato dello svolgimento di attività lavorativa quale socio lavoratore della MED service s.r.l. nel periodo 1.9.2015-31.5.2016 così come formalmente emergente dal “quadro AC” del modello redditi, da cui il ricorrente stesso risulta tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali CP_1
in quanto partecipante direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza sino alla data del 31.5.2016 (v. doc. . CP_1
Con note di trattazione del 26.9.2024 il ricorrente ha esclusivamente dedotto che tale dichiarazione sarebbe frutto di una erronea comunicazione della società ma, si ribadisce, non ha chiesto di fornire una prova contraria del dato formalmente emergente da tale dichiarazione che di per sé pone una presunzione “iuris tantum” di sussistenza degli elementi previsti dalla legge (L. 613/1966, L. 662/1996) per la obbligazione contributiva presso la gestione commercianti per il periodo oggetto di causa.
In virtù di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza -e tenuto conto del valore della contribuzione dovuta per il periodo di causa- non applicandosi l'invocato esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in quanto nella specie non si verte in giudizio promosso “per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 852,00 oltre spese generali al 15%.
Salerno, 15.10.2025
Il Giudice del lavoro dott. ssa Francesca D'Antonio