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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 305/2025 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CONTU CIPRIANA per la parte ricorrente e della rinuncia alla domanda di regolarizzazione della posizione contributiva presso l' CP_2 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 305 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...] rappresentata e difesa, per espresso mandato rilasciato con atto separato ed allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Cipriana Contu del Foro di Viterbo (Cod. Fisc.: ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Viterbo, Vi 761.253175 – pec:
Email_1
RICORRENTE CONTRO
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, Via di Vermicino n. 186 in persona del legale rappresentante e amministratore Unico Sig. , nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: Controparte_3 CodiceFiscale_3 e residente in [...]; RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: il procuratore della ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.2.2025 la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del lavoro esponendo di aver intrattenuto con la società convenuta dal 1.01.2017 al 31.12.2023 (data del licenziamento) un rapporto di lavoro subordinato part time al 18,75% per lo svolgimento delle mansioni di addetta alle pulizia presso questo Tribunale riconducibili al 2 Livello Retributivo CCNL Pulizia come da buste paga in atti;
che alla cessazione del rapporto era rimasto creditore della complessiva somma di € 1.112,94 di cui € 127,47 per ratei di quattordicesima, € 441,23 per ferie residue, € 349,73 per ex festività ed € 194,51 per permessi non goduti. Ha quindi concluso chiedendo “Accertare e dichiarare che dal 1.01.2017 al 31.12.2023 tra la Sig.ra e la è intercorso un rapporto di lavoro subordinato;
Accertare e dichiarare Parte_1 Controparte_1 che dal 2. erso periodo accertato in corso di causa - la ricorrente ha svolto per la mansioni di addetta alle pulizie c secondo gli orari e le mansioni indicati in premessa;
Accertare Controparte_1
e tto della ricorrente al pagamento della ferie, permessi e competenze residue maturate nell'anno 2023, e per l'effetto condannare la , con sede in Roma, Via di Vermicino n. 186 (Cod. Controparte_1
Fisc.: in persona e amministratore Unico Sig. , P.IVA_1 Controparte_3 nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: e residente in [...] C.F._3 al pagamento in favore della ricorrente d mma di 1.112,94, o alla diversa somma accertata in corso di causa, a titolo di differenze retributive, così come specificato e risultante dai conteggi sindacali, oltre interessi e liquidazione del maggior danno ex art. 429 co. 3 c.p.c. dalla maturazione al saldo;
In ogni caso condannare parte resistente alla ricostituzione della posizione previdenziale della ricorrente e al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. La società convenuta è rimasta contumace. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è fondato. L'esistenza e la natura subordinata del rapporto, la sua decorrenza, nonché la natura delle mansioni espletate, la qualifica e l'inquadramento possono dirsi sufficientemente dimostrate alla luce della documentazione prodotta e segnatamente dalle buste paga prodotte e la certificazione unica dell'anno 2023. Sebbene dalla suddetta documentazione non emerga l'epoca di risoluzione del rapporto, non pare potersi dubitare del fatto che alla data di proposizione del ricorso il rapporto fosse ormai cessato (la risoluzione è ricondotta dalla ricorrente proprio al mese di dicembre 2023 e in virtù di tale deduzione era stato emesso il d.i. n. 162/2024 – RG 534/2024 divenuto definitivamente esecutivo per il pagamento del TFR maturato fino a tutto il 2022). Ciò premesso la ricorrente rivendica un credito residuo a titolo di ratei quattordicesima, permessi non goduti, ferie residue, ed ex festività. Le suddette voci di credito non risultano conteggiate nel citato ultimo prospetto da cui invece emergono:
- permessi residui in n. di 24,75 per i quali (tenuto conto della retribuzione oraria di € 7,85924) va riconosciuto un credito di € 194,51;
- ferie non godute per complessivi 45 giorni cui corrisponde un credito di € 427,13 (tenendo conto una retribuzione giornaliera di € 9,49);
- ex festività per complessive 44,50 ore da liquidare con € 349,73;
- la mancata liquidazione dei ratei quattordicesima (sei mensilità) pari ad € 123,39. Alla luce delle considerazioni che precedono il credito del ricorrente va dunque complessivamente determinato in € 1.094,76 (€ 194,51 + 427,13 + 349,73 + 123,39) A tale importo sono da aggiungere interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. La rinuncia alla domanda di condanna della società alla regolarizzazione della posizione contributiva (nonché l'omessa citazione in giudizio dell esonera questo giudicante da CP_2 qualsiasi pronuncia al riguardo. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro CP_1
decorrenza dal 1.01.2017 per lo svolgimento delle mansioni di addetto alle pulizie;
- per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante e Controparte_1 amministratore Unico Sig. , al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_3 somma complessiva di so ltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- prende atto della rinuncia all'istanza di condanna della parte resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente
- condanna infine , in persona del legale rappresentante al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 850,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente Viterbo lì, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 305/2025 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CONTU CIPRIANA per la parte ricorrente e della rinuncia alla domanda di regolarizzazione della posizione contributiva presso l' CP_2 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 305 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...] rappresentata e difesa, per espresso mandato rilasciato con atto separato ed allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Cipriana Contu del Foro di Viterbo (Cod. Fisc.: ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Viterbo, Vi 761.253175 – pec:
Email_1
RICORRENTE CONTRO
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, Via di Vermicino n. 186 in persona del legale rappresentante e amministratore Unico Sig. , nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: Controparte_3 CodiceFiscale_3 e residente in [...]; RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: il procuratore della ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.2.2025 la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del lavoro esponendo di aver intrattenuto con la società convenuta dal 1.01.2017 al 31.12.2023 (data del licenziamento) un rapporto di lavoro subordinato part time al 18,75% per lo svolgimento delle mansioni di addetta alle pulizia presso questo Tribunale riconducibili al 2 Livello Retributivo CCNL Pulizia come da buste paga in atti;
che alla cessazione del rapporto era rimasto creditore della complessiva somma di € 1.112,94 di cui € 127,47 per ratei di quattordicesima, € 441,23 per ferie residue, € 349,73 per ex festività ed € 194,51 per permessi non goduti. Ha quindi concluso chiedendo “Accertare e dichiarare che dal 1.01.2017 al 31.12.2023 tra la Sig.ra e la è intercorso un rapporto di lavoro subordinato;
Accertare e dichiarare Parte_1 Controparte_1 che dal 2. erso periodo accertato in corso di causa - la ricorrente ha svolto per la mansioni di addetta alle pulizie c secondo gli orari e le mansioni indicati in premessa;
Accertare Controparte_1
e tto della ricorrente al pagamento della ferie, permessi e competenze residue maturate nell'anno 2023, e per l'effetto condannare la , con sede in Roma, Via di Vermicino n. 186 (Cod. Controparte_1
Fisc.: in persona e amministratore Unico Sig. , P.IVA_1 Controparte_3 nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: e residente in [...] C.F._3 al pagamento in favore della ricorrente d mma di 1.112,94, o alla diversa somma accertata in corso di causa, a titolo di differenze retributive, così come specificato e risultante dai conteggi sindacali, oltre interessi e liquidazione del maggior danno ex art. 429 co. 3 c.p.c. dalla maturazione al saldo;
In ogni caso condannare parte resistente alla ricostituzione della posizione previdenziale della ricorrente e al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. La società convenuta è rimasta contumace. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è fondato. L'esistenza e la natura subordinata del rapporto, la sua decorrenza, nonché la natura delle mansioni espletate, la qualifica e l'inquadramento possono dirsi sufficientemente dimostrate alla luce della documentazione prodotta e segnatamente dalle buste paga prodotte e la certificazione unica dell'anno 2023. Sebbene dalla suddetta documentazione non emerga l'epoca di risoluzione del rapporto, non pare potersi dubitare del fatto che alla data di proposizione del ricorso il rapporto fosse ormai cessato (la risoluzione è ricondotta dalla ricorrente proprio al mese di dicembre 2023 e in virtù di tale deduzione era stato emesso il d.i. n. 162/2024 – RG 534/2024 divenuto definitivamente esecutivo per il pagamento del TFR maturato fino a tutto il 2022). Ciò premesso la ricorrente rivendica un credito residuo a titolo di ratei quattordicesima, permessi non goduti, ferie residue, ed ex festività. Le suddette voci di credito non risultano conteggiate nel citato ultimo prospetto da cui invece emergono:
- permessi residui in n. di 24,75 per i quali (tenuto conto della retribuzione oraria di € 7,85924) va riconosciuto un credito di € 194,51;
- ferie non godute per complessivi 45 giorni cui corrisponde un credito di € 427,13 (tenendo conto una retribuzione giornaliera di € 9,49);
- ex festività per complessive 44,50 ore da liquidare con € 349,73;
- la mancata liquidazione dei ratei quattordicesima (sei mensilità) pari ad € 123,39. Alla luce delle considerazioni che precedono il credito del ricorrente va dunque complessivamente determinato in € 1.094,76 (€ 194,51 + 427,13 + 349,73 + 123,39) A tale importo sono da aggiungere interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. La rinuncia alla domanda di condanna della società alla regolarizzazione della posizione contributiva (nonché l'omessa citazione in giudizio dell esonera questo giudicante da CP_2 qualsiasi pronuncia al riguardo. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro CP_1
decorrenza dal 1.01.2017 per lo svolgimento delle mansioni di addetto alle pulizie;
- per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante e Controparte_1 amministratore Unico Sig. , al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_3 somma complessiva di so ltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- prende atto della rinuncia all'istanza di condanna della parte resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente
- condanna infine , in persona del legale rappresentante al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 850,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente Viterbo lì, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO