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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/07/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5081 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024
promosso da:
, C.F. , nata in [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FLORIS RICCARDO, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
, C.F. , nato in [...] il [...], ed ivi CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BIZZARRO ROSALIA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
i minori rimarranno affidati ad entrambi i genitori e trascorreranno tempi paritari con gli stessi (con un genitore dal lunedì mattina sino al mercoledì quando i figli verranno accompagnati a scuola;
l'altro genitore li prenderà da scuola e li terrà sino al sabato mattina quando verrà accompagnata a Per_1 scuola e a casa dell'altro genitore con il quale i minori trascorreranno il fine settimana;
la Per_2 settimana successiva i giorni saranno invertiti;
le festività saranno alternate ed i figli trascorreranno nel periodo estivo (vacanze scolastiche) 7 giorni consecutivi con ciascun genitore, salvo diverso accordo, da comunicare entro il mese di maggio;
il genitore che terrà con sé i figli, si preoccuperà di accompagnare a seguire i percorsi prescritti;
Per_2 le somme che vengono corrisposte per la patologia di saranno percepite dalla che gestirà Per_2 Pt_1 gli importi nell'interesse del minore;
il resistente, sino a quando la ricorrente non troverà occupazione lavorativa, corrisponderà la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre la metà dell'assegno unico;
le spese straordinarie saranno sopportate in ragione della metà; le parti si impegnano a far seguire da uno specialista dell'Asl competente. Per_1
Spese compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione personale dei coniugi e ”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi con ricorso depositato da Pt_1
in data 02/08/2024, e regolare costituzione del convenuto in data 25.12.2024, all'udienza del
[...]
29.01.2025, le parti, personalmente comparse, hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 24/09/1985, e , nato a [...] il [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.154,
parte 2, serie A, anno 2009 - Comune di AR SALE );
Sull'accordo delle parti:
2) affida i figli minori, ( nata a [...] il [...]) e ( nato a Persona_3 Persona_4
Monserrato il 01.07.2017) ad entrambi i genitori;
i minori trascorreranno tempi paritari con i genitori (con un genitore dal lunedì mattina sino al mercoledì quando i figli verranno accompagnati a scuola;
l'altro genitore li prenderà da scuola e li terrà sino al sabato mattina quando verrà accompagnata a scuola e a casa dell'altro genitore con il quale i Per_1 Per_2
minori trascorreranno il fine settimana;
la settimana successiva i giorni saranno invertiti;
le festività saranno alternate ed i figli trascorreranno nel periodo estivo (vacanze scolastiche) 7 giorni consecutivi con ciascun genitore, salvo diverso accordo, da comunicare entro il mese di maggio;
il genitore che terrà con sé i figli, si preoccuperà di accompagnare a seguire i percorsi Per_2
prescritti;
3) dispone che le somme che vengono corrisposte per la patologia di saranno percepite dalla Per_2
che gestirà gli importi nell'interesse del minore;
Pt_1
4) dispone a carico del resistente, sino a quando la ricorrente non troverà occupazione lavorativa,
l'obbligo di corrispondere, in favore della stessa, la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre la metà dell'assegno unico;
le spese straordinarie saranno sopportate in ragione della metà;
5) le parti si impegnano a far seguire da uno specialista dell'Asl competente. Per_1
6) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti