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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/10/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 472/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Costantino De Robbio - Presidente dott. Roberto Colonnello - Giudice dott.ssa Barbara Vicario - Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 472 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Rieti, Parte_1 C.F._1
Via Marchetti n. 13, presso lo studio dell'Avv. Anna Autizi che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
- resistente contumace - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 17.04.2025, ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 10 aprile Controparte_1
1988 in Longone BI (RI), trascritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Longone
BI (Atto n. 1, parte II, Serie B, anno 1988 - Ufficio 1).
A tal fine, la ricorrente ha dedotto che: dal matrimonio sono nati in data Persona_1
04.02.1989, e in data 27.03.1993, entrambi maggiorenni ed autonomi Persona_2 economicamente;
l'unione matrimoniale non si è rivelata felice ed, essendo divenuta la convivenza improseguibile, la con ricorso in data 04.04.2024 ha chiesto volersi dichiarare Parte_1 la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito;
in data 18.07.2024 il
Tribunale di Rieti emetteva sentenza non definitiva con la quale ha dichiarato la separazione dei detti coniugi;
la sentenza non definitiva n. 441/2024 pubblicata il 03.09.2024 e notificata al CP_1 in data 26.09.2024 è passata in giudicato;
tra i coniugi da allora non vi è stata alcuna riconciliazione;
nel frattempo i coniugi, comproprietari della casa coniugale al 50%, sita in Rieti Via Alviero Dionigi
n. 15 , hanno provveduto alla vendita della stessa.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto il divorzio come da ricorso.
Alla udienza del 18.09.2025, avanti al Giudice delegato è comparsa la ricorrente personalmente la quale ha confermato la volontà di volere divorziare.
All'esito, il Giudice ha dichiarato la contumacia di e si è riservato di riferire Controparte_1 al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
***
La domanda tesa alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Nel caso di specie che la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito giudice delegato è risultato vano per la mancata costituzione del resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo per cui ricorre la condizione obiettiva (art. 3, c.
1, n. 2), lett. b), L. Div.) del decorso del termine di almeno sei mesi (come ridotto dalla L. 6 maggio
2015, n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato nel procedimento di separazione.
Data la natura necessaria della pronuncia sullo status e la mancata opposizione del resistente, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 472/2025 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero: Controparte_1
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Longone BI (RI) in data 10 aprile 1988, trascritto presso i Controparte_1 registri dello Stato civile del Comune di Longone BI (Atto n. 1, parte II, Serie B, anno 1988 -
Ufficio 1); - ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396 del 2000;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice del./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Costantino De Robbio - Presidente dott. Roberto Colonnello - Giudice dott.ssa Barbara Vicario - Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 472 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Rieti, Parte_1 C.F._1
Via Marchetti n. 13, presso lo studio dell'Avv. Anna Autizi che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
- resistente contumace - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 17.04.2025, ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 10 aprile Controparte_1
1988 in Longone BI (RI), trascritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Longone
BI (Atto n. 1, parte II, Serie B, anno 1988 - Ufficio 1).
A tal fine, la ricorrente ha dedotto che: dal matrimonio sono nati in data Persona_1
04.02.1989, e in data 27.03.1993, entrambi maggiorenni ed autonomi Persona_2 economicamente;
l'unione matrimoniale non si è rivelata felice ed, essendo divenuta la convivenza improseguibile, la con ricorso in data 04.04.2024 ha chiesto volersi dichiarare Parte_1 la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito;
in data 18.07.2024 il
Tribunale di Rieti emetteva sentenza non definitiva con la quale ha dichiarato la separazione dei detti coniugi;
la sentenza non definitiva n. 441/2024 pubblicata il 03.09.2024 e notificata al CP_1 in data 26.09.2024 è passata in giudicato;
tra i coniugi da allora non vi è stata alcuna riconciliazione;
nel frattempo i coniugi, comproprietari della casa coniugale al 50%, sita in Rieti Via Alviero Dionigi
n. 15 , hanno provveduto alla vendita della stessa.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto il divorzio come da ricorso.
Alla udienza del 18.09.2025, avanti al Giudice delegato è comparsa la ricorrente personalmente la quale ha confermato la volontà di volere divorziare.
All'esito, il Giudice ha dichiarato la contumacia di e si è riservato di riferire Controparte_1 al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
***
La domanda tesa alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Nel caso di specie che la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito giudice delegato è risultato vano per la mancata costituzione del resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo per cui ricorre la condizione obiettiva (art. 3, c.
1, n. 2), lett. b), L. Div.) del decorso del termine di almeno sei mesi (come ridotto dalla L. 6 maggio
2015, n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato nel procedimento di separazione.
Data la natura necessaria della pronuncia sullo status e la mancata opposizione del resistente, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 472/2025 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero: Controparte_1
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Longone BI (RI) in data 10 aprile 1988, trascritto presso i Controparte_1 registri dello Stato civile del Comune di Longone BI (Atto n. 1, parte II, Serie B, anno 1988 -
Ufficio 1); - ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396 del 2000;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice del./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio