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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/10/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 1131/2025
Udienza del 23/10/2025.
Dinanzi al giudice, dott. Matteo Marini sono comparsi per parte ricorrente
[...]
l'avv. Gilberto Giusti e per parte resistente Parte_1 Controparte_1
l'avv. Alessandro Bini oggi sostituita da Le parti insistono nelle CP_2 proprie domande ed eccezioni.
Il giudice emette la seguente sentenza che viene allegata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 23/10/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 1131/2025 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. GIUSTI GILBERTO;
- parte attrice –
Contro
cod. fisc. rappresentata e difesa dal Controparte_1 P.IVA_2 dott. BINI ALESSANDRO;
- parte convenuta –
Oggetto: opposizione sanzione amministrativa.
Conclusioni parte attrice: “Ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 150/2011, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza d'Ingiunzione N° 75A/2025 emesso dalla Regione To- scana per le ragioni sopra esposte;
- L'annullamento dell'Ordinanza d'Ingiunzione N° 75A/2025 con vittoria di spese legali e processuali ”.
Conclusioni parte convenuta: “nel merito, rigettare l'opposizione del ricorrente e per l'effetto confermare l' Ordinanza ingiuntiva regionale n. 75A del 29/04/2025 anche nel quantum della sanzione ingiunta, oltre che il sotteso verbale n. 861 del 4/05/2020 ; - in denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, si chiede di mantenere indenne la scrivente Amministrazione da qualsivoglia conseguenza negativa, e disporre la compensazione delle spese, vista la correttezza dell'operato e la buona fede dell'Ente e delle proprie agenzie ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato, ha proposto opposizione al ver- Parte_2 bale di accertamento e contestazione n. 861 del 4/5/2020, per la presunta viola- zione dell'art. 279, comma 2 bis, del D.lgs. 152/2006, per mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 7 dell'allegato 3C all'Autorizzazione Unica Ambien- tale prot. n. 42001 del 09/10/2014 e la conseguente ordinanza di ingiunzione n.
75°/2025, deducendo che nell'autorizzazione “non appaiono invece disciplinate le
2 operazioni legate alla vendita del prodotto finito e il loro carico sugli automezzi” tanto
è vero che “solo in seguito a Decreto Dirigenziale n. 7509 del 22/05/2020 a firma della dott.ssa Responsabile del settore Autorizzazioni Ambientali Testimone_1 della , la prescrizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale è stata Controparte_1 integrata con l'obbligo di presentare interventi gestionali correttivi per garantire sia la copertura di automezzi in transito da e per il sito carichi di prodotto finito”.
Con atto di costituzione la ha replicato che “al punto 7 Controparte_1 dell'Allegato 3c (Valutazione emissioni diffuse - Estratto Relazione tecnica) dell'atto autorizzativo in cui veniva specificato che la ditta doveva adottare vari accorgimenti per il contenimento e la mitigazione delle emissioni diffuse ed odorose tra le quali era inclusa la "Copertura degli automezzi in transito da e per il sito”.
2.- Oggetto del presente giudizio è costituita dalla verifica della legittimità del provvedimento impugnato che aveva comminato la sanzione per la violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimenti autorizzativo a seguito dell'accerta- mento eseguito da ARPAT dal quale (doc. 5 resistente) emergeva che il 5 marzo
2020 “un … mezzo contenente materiale fumante è uscito scoperto dallo stabilimento nonostante fosse provvisto di adeguato telo coprente”.
Sul punto non corrisponde a verità che detta fattispecie (ovvero il trasporto in uscita dei mezzi) non sia stata presa in considerazione dall'autorizzazione che, secondo la ricorrente, si riferirebbe solo a quelli in entrata. Infatti, effettivamente l'allegato citato (3 c, punto 7) contempla sia i trasporti in uscita che quelli in en- trata come dimostra proprio il testo del provvedimento (pag. 10):
Sul punto, per quanto effettivamente la disposizione abbia una seconda parte che appare è più che altro descrittiva, è la prima parte che riveste un effetto cogente che anche parte opponente finisce per riconoscere in quanto altro mezzo era uscito dallo stabilimento con il cassone coperto, segno evidente che la prescri- zione era stata recepita.
Infine, nessuna rilevanza ha la circostanza riferita dal procuratore della parte opponente durante la discussione relativa al fatto che il camion “incriminato” non fosse di proprietà della ricorrente in quanto quest'ultima è tenuta ad un con- trollo anche dei mezzi altrui che trasportano il proprio materiale.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata.
Stante il tenore letterale della prescrizione, che poteva apparire equivoco
(tanto che la ha sentito il bisogno di adottare successiva deliberazione CP_1
3 esplicativa della prescrizione in oggetto), le spese del procedimento devono essere integralmente compensate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza d'In- Parte_2 giunzione N° 75A/2025;
- dispone l'integrale compensazione delle spese legali tra le parti.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
23/10/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
4
RGN. N. 1131/2025
Udienza del 23/10/2025.
Dinanzi al giudice, dott. Matteo Marini sono comparsi per parte ricorrente
[...]
l'avv. Gilberto Giusti e per parte resistente Parte_1 Controparte_1
l'avv. Alessandro Bini oggi sostituita da Le parti insistono nelle CP_2 proprie domande ed eccezioni.
Il giudice emette la seguente sentenza che viene allegata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 23/10/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 1131/2025 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. GIUSTI GILBERTO;
- parte attrice –
Contro
cod. fisc. rappresentata e difesa dal Controparte_1 P.IVA_2 dott. BINI ALESSANDRO;
- parte convenuta –
Oggetto: opposizione sanzione amministrativa.
Conclusioni parte attrice: “Ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 150/2011, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza d'Ingiunzione N° 75A/2025 emesso dalla Regione To- scana per le ragioni sopra esposte;
- L'annullamento dell'Ordinanza d'Ingiunzione N° 75A/2025 con vittoria di spese legali e processuali ”.
Conclusioni parte convenuta: “nel merito, rigettare l'opposizione del ricorrente e per l'effetto confermare l' Ordinanza ingiuntiva regionale n. 75A del 29/04/2025 anche nel quantum della sanzione ingiunta, oltre che il sotteso verbale n. 861 del 4/05/2020 ; - in denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, si chiede di mantenere indenne la scrivente Amministrazione da qualsivoglia conseguenza negativa, e disporre la compensazione delle spese, vista la correttezza dell'operato e la buona fede dell'Ente e delle proprie agenzie ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato, ha proposto opposizione al ver- Parte_2 bale di accertamento e contestazione n. 861 del 4/5/2020, per la presunta viola- zione dell'art. 279, comma 2 bis, del D.lgs. 152/2006, per mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 7 dell'allegato 3C all'Autorizzazione Unica Ambien- tale prot. n. 42001 del 09/10/2014 e la conseguente ordinanza di ingiunzione n.
75°/2025, deducendo che nell'autorizzazione “non appaiono invece disciplinate le
2 operazioni legate alla vendita del prodotto finito e il loro carico sugli automezzi” tanto
è vero che “solo in seguito a Decreto Dirigenziale n. 7509 del 22/05/2020 a firma della dott.ssa Responsabile del settore Autorizzazioni Ambientali Testimone_1 della , la prescrizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale è stata Controparte_1 integrata con l'obbligo di presentare interventi gestionali correttivi per garantire sia la copertura di automezzi in transito da e per il sito carichi di prodotto finito”.
Con atto di costituzione la ha replicato che “al punto 7 Controparte_1 dell'Allegato 3c (Valutazione emissioni diffuse - Estratto Relazione tecnica) dell'atto autorizzativo in cui veniva specificato che la ditta doveva adottare vari accorgimenti per il contenimento e la mitigazione delle emissioni diffuse ed odorose tra le quali era inclusa la "Copertura degli automezzi in transito da e per il sito”.
2.- Oggetto del presente giudizio è costituita dalla verifica della legittimità del provvedimento impugnato che aveva comminato la sanzione per la violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimenti autorizzativo a seguito dell'accerta- mento eseguito da ARPAT dal quale (doc. 5 resistente) emergeva che il 5 marzo
2020 “un … mezzo contenente materiale fumante è uscito scoperto dallo stabilimento nonostante fosse provvisto di adeguato telo coprente”.
Sul punto non corrisponde a verità che detta fattispecie (ovvero il trasporto in uscita dei mezzi) non sia stata presa in considerazione dall'autorizzazione che, secondo la ricorrente, si riferirebbe solo a quelli in entrata. Infatti, effettivamente l'allegato citato (3 c, punto 7) contempla sia i trasporti in uscita che quelli in en- trata come dimostra proprio il testo del provvedimento (pag. 10):
Sul punto, per quanto effettivamente la disposizione abbia una seconda parte che appare è più che altro descrittiva, è la prima parte che riveste un effetto cogente che anche parte opponente finisce per riconoscere in quanto altro mezzo era uscito dallo stabilimento con il cassone coperto, segno evidente che la prescri- zione era stata recepita.
Infine, nessuna rilevanza ha la circostanza riferita dal procuratore della parte opponente durante la discussione relativa al fatto che il camion “incriminato” non fosse di proprietà della ricorrente in quanto quest'ultima è tenuta ad un con- trollo anche dei mezzi altrui che trasportano il proprio materiale.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata.
Stante il tenore letterale della prescrizione, che poteva apparire equivoco
(tanto che la ha sentito il bisogno di adottare successiva deliberazione CP_1
3 esplicativa della prescrizione in oggetto), le spese del procedimento devono essere integralmente compensate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza d'In- Parte_2 giunzione N° 75A/2025;
- dispone l'integrale compensazione delle spese legali tra le parti.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
23/10/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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