Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/04/2026, n. 7478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7478 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07478/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02911/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2911 del 2022, proposto da
TO IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Lombardo, Erika Chiaramonte, con domicilio digitale come in atti;
contro
Banca D'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Donatella La Licata, Francesca Chiarelli, Donato Messineo, con domicilio digitale come in atti;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
RE OB, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Governatore con cui sono stati disposti i passaggi di segmento di Direttore centrale/Avvocato cassazionista - sessione 2021,
- del provvedimento del DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE (818) DIVISIONE PERFORMANCE INDIVIDUALI E SISTEMA PREMIANTE “Passaggi al segmento di Direttore centrale/Avvocato cassazionista - sessione 2021”, prot. N° 1147018/21 del 3/08/2021 con cui vengono comunicati i vincitori;
- dell'allegato B “Sintesi dei principali motivi alla base dell'avanzamento a Direttore centrale” [testo Word privo di data, protocollo, firme o sigle] allegato alla nota prot. N° 1147018/21 del 3/08/2021 ricevuta a mezzo pec in data 20 settembre 2021 a seguito di accesso agli atti (cfr. successivo doc. 28);
- nonché ogni altro atto annesso, connesso, precedente e/o consequenziale ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, e, ove occorra:
- della nota prot. N° 0934050/17 del 24 luglio 2017 del Servizio Risorse Umane - Divisione Valutazione e avanzamenti, con cui sono stati determinati i “criteri e modalità di attribuzione delle promozioni a scelta per merito al segmento di Direttore centrale/Avvocato Cassazionista e a Funzionario generale/Avvocato generale”;
- della scheda individuale del Dott. Pietro Antonio Catte;
- della scheda individuale della Dott.ssa Gioia Cellai;
- della scheda individuale del Dott. Antonio D'Isita;
- della scheda individuale del Dott. Riccardo De Bonis;
- della scheda individuale del Dott. Alessio De Vincenzo;
- della scheda individuale del Dott. Massimo Doria;
- della scheda individuale del Dott. Silvia Fabiani;
- della scheda individuale del Dott. Roberto Festa;
- della scheda individuale del Dott. Francesco Giagulli;
- della scheda individuale del Dott. Bruno Giannattasio;
- della scheda individuale del Dott. Antonella Maglioccio;
- della scheda individuale del Dott. Patrizio Pagano;
- della scheda individuale del Dott. Giacomo Ricotti;
- della scheda individuale del Dott. Paolo Rosi;
- della scheda individuale del Dott. Giovan Battista Sala;
- della scheda individuale del Dott. Antonio Scalia;
- della scheda individuale del Dott. Emanuele Gatti;
- della scheda individuale del Dott. RE OB;
- della scheda individuale del Dott. TO IA;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Banca D’Italia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa GI TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che:
– con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere l’annullamento del provvedimento del 3 agosto 2021, recante i passaggi al segmento di Direttore Centrale – sessione 2021, nonché degli atti presupposti e connessi, nella parte in cui non è stato disposto il suo avanzamento, con conseguente richiesta di rinnovazione della procedura;
– nelle more della fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso, il ricorrente è stato collocato a riposo con decorrenza 1° novembre 2024;
– con atto depositato in data 10 febbraio 2026, il ricorrente ha formalmente dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, non residuando alcuna utilità concreta derivante da una pronuncia di accoglimento delle domande formulate;
Considerato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione in tal senso resa dalla parte ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU EN, Presidente
GI TT, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| GI TT | AU EN |
IL SEGRETARIO