Art. 8.
Il Ministro per la pubblica istruzione, di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, stabilisce le norme esecutive della presente legge.
Ogni disposizione di legge in contrasto con la presente viene abrogata.
Il Ministro per la pubblica istruzione, di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, stabilisce le norme esecutive della presente legge.
Ogni disposizione di legge in contrasto con la presente viene abrogata.