Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 566 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. GENTILE GIANCARLO Parte_1
appellante
E
con l'avv. CARUSO MARA CP_1
INPS, con gli avv.ti PARISI SILVIA, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, CARNOVALE
FRANCESCO,
appellati oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di RI , giudice del lavoro, n. 119/2023, pubblicata in data 23/01/2023; opposizione a intimazione di pagamento.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 6.6.2023, ha impugnato la sentenza Parte_1
con la quale il giudice del lavoro di RI, in accoglimento dell'opposizione ad intimazione di pagamento proposta da relativamente ai sottesi avvisi di addebito afferenti crediti CP_1
1
In particolare, l'appellante ha lamentato:
a)l'errore nel computo del termine di prescrizione: il Giudice di primo grado non avrebbe considerato un atto interruttivo, ovvero la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca (n.
03476201500003528000), notificata al contribuente il 07/08/2015, che sarebbe stata regolarmente depositata nel fascicolo telematico. Di conseguenza, non avrebbe tenuto conto dell'effetto interruttivo spiegato da tale atto sulla prescrizione dei crediti in riscossione.
b)la mancata considerazione delle disposizioni relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19: il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della normativa prevista per l'emergenza sanitaria da COVID-19, che avrebbe sospeso i termini per i versamenti e la riscossione coattiva a partire dall'8 marzo 2020, prorogando tale sospensione per circa 542 giorni, fino al 31 agosto 2021
(art. 68, D.L. n. 18/2020 e smi). In base a questa normativa, il decorso del termine di prescrizione dei crediti in contestazione sarebbe stato sospeso. Inoltre, la stessa normativa avrebbe prorogato il termine di prescrizione per i crediti con scadenza durante il periodo di sospensione, fissando la nuova scadenza al 31 dicembre 2023. Pertanto, poiché i crediti in questione rientrerebbero nel periodo di sospensione, i termini di prescrizione non sarebbero decorsi, essendo stati poi prorogati fino al 31 dicembre 2023.
2.Gli appellati si sono ritualmente costituiti: l'INPS ha aderito ai motivi di appello e CP_1
ha insistito nel rigetto del gravame poiché infondato in fatto e in diritto.
3.Disposta la sostituzione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 127 cpc con il deposito di note scritte, all'esito il collegio ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
4. L'appello è inammissibile.
5.La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2- quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002)„ prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del
2022).
2 In particolare nel citato arresto n.7514, la Suprema Corte ha chiarito nella parte motiva che, mentre
"deve ritenersi [...] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente [...], soggetto
(incaricato dai creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa").
6.Ne consegue che essendo legittimato il solo ente impositore a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva, l' non è legittimata ad interporre gravame avverso la Controparte_2
pronuncia di primo grado per dolersi dell'estinzione dei crediti contributivi per prescrizione, statuizione avverso la quale l'INPS avrebbe dovuto tempestivamente interporre gravame.
7.Le spese del grado, compensate nei confronti dell'INPS, seguono nel resto la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa e allo scalgione di valore fino a 26.000 e uro.
8.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
, con ricorso depositato il 06/06/2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
RI, giudice del lavoro, n. 119/2023 , pubblicata in data 23/01/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento in favore delle spese del grado liquidate in CP_1
euro 2909,00 oltre accessori di legge, da distrarre;
3 -dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.1.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
4