Sentenza 12 aprile 1986
Massime • 1
Il trasferimento alle regioni delle attività di rieducazione professionale degli invalidi sul lavoro, prima spettanti alla associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (a.N.M.i.L.), disposto con decreto governativo del 31 marzo 1979 in Sede di attuazione della disciplina di cui alla legge 22 luglio 1975 n. 382 ed al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, comporta anche il trasferimento alle medesime regioni degli immobili, delle attrezzature e del personale necessario alle indicate attività, e, pertanto, configura un'ipotesi di successione a titolo universale, con conseguente subingresso dei successori in tutti i pregressi rapporti inerenti a quelle attività (ivi compresi i crediti ed i debiti), tenuto conto che il carattere universale di tale successione non resta escluso dal fatto che la stessa sia di natura parziale, cioè limitata ai suddetti settori, ne' dalla sopravvivenza della associazione quale ente morale di diritto privato, ne' dal passaggio ad altri enti pubblici di sue precedenti funzioni diverse da quelle di rieducazione professionale (erogazione dell'assegno di incollocabilità agli invalidi del lavoro, devoluta all'Inail, funzione di assistenza economica agli invalidi ed ai loro figli, affidata ai comuni). ( V 3395/85, mass n 441064; ( V 3496/80, mass n 407326).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/1986, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 12 aprile 1986 |
Testo completo
Il trasferimento alle regioni delle attività di rieducazione professionale degli invalidi sul lavoro, prima spettanti alla associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (a.N.M.i.L.), disposto con decreto governativo del 31 marzo 1979 in Sede di attuazione della disciplina di cui alla legge 22 luglio 1975 n. 382 ed al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, comporta anche il trasferimento alle medesime regioni degli immobili, delle attrezzature e del personale necessario alle indicate attività, e, pertanto, configura un'ipotesi di successione a titolo universale, con conseguente subingresso dei successori in tutti i pregressi rapporti inerenti a quelle attività (ivi compresi i crediti ed i debiti), tenuto conto che il carattere universale di tale successione non resta escluso dal fatto che la stessa sia di natura parziale, cioè limitata ai suddetti settori, ne' dalla sopravvivenza della associazione quale ente morale di diritto privato, ne' dal passaggio ad altri enti pubblici di sue precedenti funzioni diverse da quelle di rieducazione professionale (erogazione dell'assegno di incollocabilità agli invalidi del lavoro, devoluta all'Inail, funzione di assistenza economica agli invalidi ed ai loro figli, affidata ai comuni). ( V 3395/85, mass n 441064; ( V 3496/80, mass n 407326).*