Ordinanza collegiale 24 luglio 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/01/2026, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01762/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15187/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15187 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Strampelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Verdacchi, Umberto Verdacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del giudizio riguardante l'esito della valutazione del quadro di avanzamento a scelta per il 2023 al grado di colonnello del ruolo normale del corpo di commissariato aeronautico in servizio permanente effettivo e della mancata promozione al grado di colonnello;
- del verbale numero 15 del 18 maggio 2023 della commissione superiore d'avanzamento dell'Aeronautica al grado di Colonnello;
- della relativa graduatoria di merito.
Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:
- del giudizio riguardante l'esito della valutazione del quadro di avanzamento a scelta per il 2023 al grado di colonnello del ruolo normale del corpo di commissariato aeronautico in servizio permanente effettivo e della mancata promozione al grado di colonnello;
- del verbale numero 15 del 18 maggio 2023 della commissione superiore d'avanzamento dell'Aeronautica e di ogni altro atto ad esso propedeutico ivi comprese le schede motivazionali ad esso allegate del ricorrente e dei controinteressati;
- della relativa graduatoria di merito.
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:
- dell’esito della valutazione del quadro di avanzamento a scelta per il 2024 notificato al ricorrente in data 19.07.2024;
- del giudizio riguardante l'esito della valutazione del quadro di avanzamento a scelta per il 2023 al grado di colonnello del ruolo normale del corpo di commissariato aeronautico in servizio permanente effettivo e della mancata promozione al grado di colonnello.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. IA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’allora Tenente Colonnello – promosso al grado di Colonnello con anzianità assoluta 01/07/2025 con atto Sipad -OMISSIS-del 20/11/2025 - del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico in spe -OMISSIS- preso in esame per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2023, è stato giudicato idoneo ma non iscritto nel relativo quadro d’avanzamento perché collocato al -OMISSIS- posto della graduatoria di merito (col punteggio di -OMISSIS-/30), non rientrando pertanto tra i 4 posti disponibili per l’avanzamento.
2. Adiva pertanto questo Tribunale, con un primo ricorso, per l’annullamento del giudizio di avanzamento 2023, evocando in giudizio come controinteressati i 4 vincitori.
In tale sede, il ricorrente ha in primo luogo ripercorso la sua carriera all’interno dell’Arma, rappresentando di avere un apprezzabile curriculum. Arruolatosi nel 1997 come Ufficiale del Corpo di Commissariato Ruolo Normale dell’Aeronautica Militare, è divenuto dapprima Tenente e poi Capitano, assumendo diversi incarichi di Capo Servizio e Capo Sezione. Da subito, ha ottenuto nelle valutazioni periodiche la qualifica di “Eccellente” che ha poi mantenuto per tutto il corso della carriera. In data 10/02/2005 gli è stato conferito un elogio dal Comandante del -OMISSIS- Stormo. Per quanto riguarda i titoli accademici, rappresenta di aver conseguito presso l’Università di Napoli Federico II il “ Diploma di specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione” e il “ Master di II livello in Peacekeeping and Security Studies” presso l’Università di Roma Tre, oltre ad aver frequentato presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali il corso di “Semplificazione delle certificazioni nei procedimenti di gara e nell’attività contrattuale della pubblica amministrazione” e il “ Corso di qualificazione sulla metodologia didattica per Ufficiali Insegnanti” . È inoltre abilitato all’esercizio della professione forense. Da ultimo, dal 01/08/2022 al 13/11/2022 ha assunto l’incarico prevalente di “ Capo Ufficio Affari Giuridici Nazionali” in S.V. (incarico previsto dalle Tabelle Ordinative Organiche per il grado di Colonnello) e, in tale incarico, gli è stato conferito in data 16/09/2022 un encomio solenne dal Sottocapo di Stato GG della Difesa. Rappresenta, infine, che nel periodo di servizio prestato allo Stato GG della Difesa gli sono state conferite le seguenti onorificenze: elogio conferito dal Capo Ufficio generale Affari Giuridici il 25/07/2006; encomio semplice conferito dal Sottocapo di Stato GG della Difesa il 04/09/2007; elogio conferito dal Vice Capo Ufficio Generale dell’Ufficio Generale Affari Giuridici il 05/05/2014; encomio semplice conferito dal Capo Ufficio Generale Affari Giuridici il 22/05/2019; elogio conferito dal Vice Capo Ufficio Generale Affari Giuridici il 28/10/2020; encomio semplice conferito dal Capo Ufficio Generale Affari Giuridici il 07/09/2021.
In secondo luogo, il ricorrente deduce che nelle valutazioni riferite agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021egli è sempre stato, non solo nelle primissime posizioni, ma anche superiore in graduatoria rispetto ai controinteressati. In particolare, il ricorrente rileva che: i) egli si posizionava -OMISSIS- nel 2018, -OMISSIS- nel 2019, -OMISSIS- nel 2020, -OMISSIS- nel 2021, -OMISSIS- nel 2022 e infine -OMISSIS- nel 2023; ii) il -OMISSIS-si posizionava -OMISSIS- nel 2018, -OMISSIS- nel 2019, 2-OMISSIS- nel 2020, -OMISSIS- nel 2021, -OMISSIS- nel 2022 e infine -OMISSIS- nel 2023; iii) il -OMISSIS-si posizionava -OMISSIS- nel 2018, -OMISSIS- nel 2019, 1-OMISSIS- nel 2020, -OMISSIS- nel 2021, -OMISSIS- nel 2022 e infine -OMISSIS- nel 2023; iv) il -OMISSIS-, preso in considerazione per la promozione al grado superiore di Colonnello solo dal 2019, si posizionava -OMISSIS- nel 2019, 2-OMISSIS- nel 2020, -OMISSIS- nel 2021, -OMISSIS- nel 2022 e infine -OMISSIS- nel 2023; v) da ultimo, il -OMISSIS-, preso in considerazione per la promozione al grado superiore di Colonnello solo dal 2022, si posizionava -OMISSIS- nel 2022 e -OMISSIS- nel 2023.
Ciò posto, il ricorrente ha affidato il gravame alle seguenti censure.
I. Violazione di legge; violazione degli artt. 1058 e 1060 del Codice dell’ordinamento Militare; vizio di eccesso di potere per “scavalcamento illegittimo”. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto della valutazione ai sensi dell’art. 1060 del C.O.M.; omessa valutazione dell’“encomio solenne”.
In primo luogo, il ricorrente lamenta il macroscopico scavalcamento illegittimo subito dai controinteressati, colleghi con minore anzianità di servizio e che addirittura, nel caso del -OMISSIS-, era solamente alla seconda valutazione; infatti, fermo restando il principio dell’autonomia dei giudizi di avanzamento, non vi sarebbero stati nuovi elementi di valutazione nei profili degli interessati che potessero giustificare un tale scavalcamento. Il ricorrente, invero, sarebbe stato l’unico ad aver ricevuto un encomio solenne nel 2022 e l’Amministrazione avrebbe palesemente errato nel non attribuire adeguata importanza a tale fatto.
II. Eccesso di potere per violazione dell’art. 709 co.2 del d.p.r. 90/2010 (tendenza di carriera); eccesso di potere per difetto di istruttoria e/o erronea valutazione dei presupposti del giudizio; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà del giudizio rispetto ai documenti valutabili; eccesso di potere per “rottura del metro di giudizio”; manifesta ingiustizia e violazione dell’art. 708 del d.p.r. 90/2010 (attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore).
In secondo luogo, il ricorrente lamenta che la Commissione d’Avanzamento, a fronte di ben quattro ricompense conseguite consecutivamente tra il 2019 ed il 2022, sia pervenuta ad un giudizio deteriore circa l’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore per il ricorrente rispetto ai controinteressati; tale giudizio sarebbe pertanto illegittimo perché in contrasto con l’art. 708 del d.p.r. 90/2010 ai sensi del quale “la valutazione dell’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore... deve essere condotta attraverso l’analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui, in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l’esperienza acquisita e i risultati conseguiti”.
3. Il Ministero intimato si costituiva in giudizio con memoria di mera forma.
4. Seguiva, a seguito di accesso alla documentazione completa dei controinteressati evocati in giudizio, il primo ricorso per motivi aggiunti con il quale venivano sviluppate e meglio articolate le censure già formulate in sede di ricorso introduttivo.
In particolare, in tale sede il ricorrente ha rilevato che:
i) così come emerge dalla lettura comparativa dello stato di servizio dei soggetti coinvolti, i controinteressati -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, a differenza del ricorrente, non hanno mai ricevuto nel corso della propria carriera un encomio solenne. Invero, solamente il ricorrente e il -OMISSIS-hanno ottenuto un encomio solenne nell’ultimo periodo di valutazione, mentre il -OMISSIS-e il -OMISSIS- nell’ultimo periodo oggetto di valutazione non hanno ottenuto alcun riconoscimento e/o ricompensa. È stato sottolineato, infine, che il -OMISSIS- e il -OMISSIS- hanno ottenuto nella loro carriera meno riconoscimenti complessivi rispetto al ricorrente;
ii) il -OMISSIS- - già in servizio presso lo S.M.D. Ufficio Generale Affari Giuridici nel 2019 - a seguito dell’avvio di un procedimento penale nei suoi confronti fu reso disponibile per un rientro in Forza Armata “per evidenti motivi di opportunità che sconsigliano la permanenza dell’Ufficiale nell’attuale incarico” e successivamente fu sottoposto ad un procedimento disciplinare del quale non è noto l’esito. L’Amministrazione, pertanto, ai sensi dell’art. 1093 cod. ord. mil., non avrebbe dovuto procedere alla promozione del controinteressato, non rivestendo quest’ultimo i necessari requisiti morali e caratteriali e non potendo essere, a norma dell’art. 1051, comma 2, lett. b), cod. ord. mil., valutato per l’avanzamento trattandosi di personale “sottoposto a procedimento disciplinare”.
5. Si costituiva in giudizio il controinteressato -OMISSIS- -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del gravame.
6. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato l’esito della valutazione del quadro di avanzamento a scelta per il 2024, ove si è posizionato -OMISSIS- a fronte dei 5 posti disponibili per l’avanzamento, evocando in giudizio come controinteressati -OMISSIS- e -OMISSIS-, rispettivamente posizionati quali -OMISSIS- e -OMISSIS- nel quadro di avanzamento. Nel gravame è stato altresì evocato in giudizio il -OMISSIS-, in qualità di controinteressato già costituitosi in giudizio.
Il gravame viene affidato ad un unico motivo di diritto rubricato “V izio di invalidità derivata in ragione dell’illegittimità dei precedenti giudizi di avanzamento; eccesso di potere per “rottura del metro di giudizio”; travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; illegittimità autonoma per violazione dell’art. 708 del d.p.r. 90/2010” ; in particolare, il ricorrente ribadisce l’eccezionalità del proprio profilo (quattro ricompense conseguite consecutivamente dal 2019 al 2022 e presenza di un encomio solenne) che avrebbe dovuto portare ad ottenere l’agognata promozione.
7. In vista dell’udienza pubblica fissata per l’esame della causa, l’Amministrazione ha depositato memorie con cui ha chiesto il rigetto del gravame, evidenziando la correttezza dei giudizi d’avanzamento impugnati e parte ricorrente ha depositato memorie di replica.
8. All’esito dell’udienza pubblica del 09/07/2025, il Collegio ha adottato l’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-del 24/07/2025 con cui, rilevato che “ in sede di ricorso introduttivo e di motivi aggiunti, il ricorrente ha affermato di aver allegato documentazione a supporto delle proprie tesi, ma non risulta l’effettivo deposito di tali documenti” e che “il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e ha depositato ampie e articolate memorie, ma anch’egli non ha depositato alcun allegato” , ha ordinato “il deposito a parte ricorrente e all’Amministrazione dei quadri di avanzamento contestati e delle schede motivazionali contenenti i giudizi di idoneità e le ragioni poste alla base della valutazione e del punteggio, nonché di tutta la documentazione caratteristica e matricolare del ricorrente e dei controinteressati e, in ogni caso, di tutta la documentazione utile al fine di vagliare le censure attoree”.
9. In data 18/11/2025 e 20/11/2025 parte ricorrente ha provveduto al deposito di quanto richiesto.
10. In data 15/01/2026 il ricorrente ha depositato l’atto Sipad -OMISSIS-del 20/11/2025 dal quale si evince la sua promozione al grado di Colonnello con anzianità assoluta 01/07/2025.
12. Da ultimo, all’udienza pubblica del 21/01/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il gravame nel suo complesso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Prima di esaminare nel merito le censure proposte dal ricorrente, il Collegio ritiene utile riepilogare il quadro normativo e di principi nel quale si colloca la controversia.
2.1. Occorre anzitutto ricordare che il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali è disciplinato dagli articoli 1057-1060 cod. ord. mil., nonché dagli articoli 700-711 del T.U.O. reg. ord. mil.
Le suddette disposizioni stabiliscono che la valutazione della Commissione di avanzamento si appunta sui profili indicati all’articolo 1058, comma 5, cod. ord. mil. e specificati dalle corrispondenti norme regolamentari, ossia: a) qualità morali, di carattere e fisiche (articolo 704 T.U. reg. ord. mil.); b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti ai fini dell’avanzamento, al servizio presso reparti o in imbarco (articoli 705 e 706 T.U. reg. ord. mil.); c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti (articolo 707 T.U. reg. ord. mil.); d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione (articolo 708 T.U. reg. ord. mil.).
2.2. Quanto ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza, oramai costituenti jus receptum , deve ricordarsi anzitutto che “ il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali non è soggetto all’obbligo di motivazione corrispondente al modello sancito dalla legge n. 241 del 1990, giacché il punteggio numerico condensa, veicola ed esprime compiutamente la valutazione amministrativa: si vedano, sul punto, il disposto degli articoli 1030, comma 2 e 1057, commi 3 e 4, cod.ord.mil., nonché il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 4506 del 2016 e n. 482 del 2017; C.g.a., n. 15 del 2012 e n. 326 del 2012) ” (Cons. Stato, Sez. IV. 16 gennaio 2020, n. 393).
Quanto alla natura del giudizio espresso dalla Commissione di avanzamento, si è evidenziato che questo è caratterizzato da due aspetti: “ per un verso, la mancanza della comparazione fra gli scrutinandi, sostituita dalla valutazione in assoluto per ciascuno di essi, di modo che l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli: non si tratta, infatti, di uno scrutinio per merito comparativo, ma di tanti autonomi giudizi quante sono le posizioni personali degli ufficiali interessati alla progressione di grado; per altro verso, la natura sintetica, frutto di una valutazione complessiva, del giudizio sull’idoneità all’avanzamento, giudizio nel quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, di modo che non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo ” (Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4860).
Si è, inoltre, rimarcato che “ le valutazioni compiute dalla Commissioni Superiori di Avanzamento in sede di giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali sono caratterizzate da una amplissima discrezionalità, essendo per lo più riferite ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito che non sono la mera risultanza aritmetica del titolo e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità (cfr. Cons. Stato, IV, 19-3-2001, n. 1617; 16-10-2002, n.5688; 4-2-2003, n.556; 2-4-2004, n. 1827); specificandosi, altresì, che tale ponderazione va effettuata in via di astrazione e di sintesi, non condizionata dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali ( cfr. Cons. stato, IV, 20-12-2002, n. 7241; 30-7-2002, n. 4074). Invero, l’attività valutativa è precipuamente caratterizzata da un approfondito esame collegiale delle qualità e capacità dei valutandi, riscontrandosi in essa l’esercizio, da parte dell’Amministrazione, di una discrezionalità tecnica non sindacabile in sede giurisdizionale, se non in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (cfr. cons. Stato, IV, 18-12-2006, n.7610; 7-12-2004, n.8207; 25-5-2010, n. 3709) ” (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3146).
Posto, quindi, che la valutazione della Commissione involge complesse valutazioni che attengono all’apprezzamento di merito, il relativo giudizio non è sindacabile in sede giurisdizionale, “ se non nei limiti dello sconfinamento macroscopico nei vizi, sintomatici dell’eccesso di potere, dell’incoerenza, dell’illogicità, del travalicamento della funzione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6668, 24 marzo 1998 n. 495 e 3 giugno 1997 n. 592) ” (Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4860).
Ancora più specificamente, la giurisprudenza ha enucleato due profili di scrutinio del giudizio della Commissione, ossia il c.d. eccesso di potere in senso assoluto, il quale “ è (...) circoscritto alla coerenza generale del metro valutativo adoperato oppure alla manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della carriera degli scrutinandi ”, e il c.d. eccesso di potere in senso relativo, “ rilevabile solo se il giudice amministrativo nell’esaminare le varie posizioni dei parigrado valutati -senza effettuare una comparazione tra le stesse e ricercando la coerenza generale delle valutazioni contestualmente espresse in rapporto ad elementi oggettivi di giudizio- accerti il mancato rispetto della logica del metodo di valutazione e la violazione della regola dell’uniformità di giudizio ” (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2021, n. 2115). Si è, peraltro, precisato che “ Nell’uno come nell’altro caso (...) l’incoerenza della valutazione (e quindi del punteggio assegnato) devono emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza, ovvero deve essere “ palesemente ed immediatamente ” evidente l’inadeguatezza del punteggio in rapporto ad un livello macroscopicamente ottimale di precedenti di carriera e di qualità, tanto da porne in luce l’abnormità (che può essere predicata, in particolare, quando l’interessato occupi posizioni di graduatoria prossime a quelle degli ufficiali parigrado con punteggio tale da consentire l’iscrizione nel quadro di avanzamento e meritevoli di conseguire il grado superiore in misura non superiore all’interessato) ” (così ancora Cons. Stato, n. 2115 del 2021, cit.).
3. Premessa la cornice normativa e di principi sopra delineata, il Collegio ritiene meritevoli di accoglimento le censure con le quali il ricorrente mira a evidenziare la complessiva inattendibilità del giudizio della Commissione, in quanto espressione di una valutazione non rispondente al percorso di carriera del ricorrente (eccesso di potere in senso assoluto) e non coerente, quanto al metro di giudizio applicato, rispetto a quella resa nei confronti di altri candidati (eccesso di potere in senso relativo).
4. Va rilevato, infatti, che risulta priva di una giustificazione plausibile la circostanza che il ricorrente, collocatosi -OMISSIS- nella graduatoria 2018, -OMISSIS- nella graduatoria 2019, -OMISSIS- nella graduatoria 2020 e -OMISSIS- nella graduatoria 2021, si sia posizionato -OMISSIS- nel 2022 e nel 2023 con l’attribuzione del punteggio di -OMISSIS-, venendo così scavalcato dal -OMISSIS-che era -OMISSIS- nella graduatoria 2018, addirittura -OMISSIS- nella graduatoria 2019, 2-OMISSIS- nella graduatoria 2020, -OMISSIS- nella graduatoria 2021, -OMISSIS- nella graduatoria 2022 e, infine, -OMISSIS- nella graduatoria 2023 con il punteggio di -OMISSIS-; invero, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione in sede di memorie, dalla documentazione agli atti non emergono elementi – favorevoli al -OMISSIS-ovvero sfavorevoli per il ricorrente – che facciano ritenere ragionevole lo scavalcamento subito dal ricorrente negli anni 2022 e 2023.
E, infatti, andando più nel dettaglio nella comparazione dei profili del ricorrente e del -OMISSIS-, il Collegio rileva che: i) a differenza dei controinteressati -OMISSIS-e -OMISSIS- e similmente a quanto accaduto con la posizione del -OMISSIS-, né il ricorrente né il -OMISSIS-hanno conseguito il titolo ISSMI; ii) sebbene complessivamente il -OMISSIS-abbia ricevuto 9 onorificenze (4 encomi semplici e 5 elogi) e il ricorrente 8 onorificenze (3 encomi semplici, 4 elogi e 1 encomio solenne), solamente il ricorrente ha ricevuto un encomio solenne (per completezza, si osserva come neanche il -OMISSIS- e il -OMISSIS- abbiano conseguito un encomio solenne); iii) nell’anno precedente al periodo di valutazione controverso, il ricorrente ha ricevuto il predetto encomio solenne (conferito in data 16/09/2022), mentre il -OMISSIS-risulta aver ricevuto l’ultima onorificenza (un encomio semplice) nel 2021; iv) per quanto riguarda le schede valutative, mentre il ricorrente ha sempre riportato la qualifica finale di “Eccellente”, il -OMISSIS-nella prima scheda valutativa da Tenente (anno 1995) ha riportato la qualifica di “Superiore alla media”; v) i risultati ottenuti nei corsi interni così come i titoli di studio posseduti e le esperienze lavorative sono sostanzialmente sovrapponibili, non ravvisando il Collegio un profilo di carriera complessivamente migliore per il -OMISSIS-rispetto al ricorrente.
5. Il Collegio ritiene, pertanto, che si sia verificato un cd. “scavalcamento”, il quale “ ricorre, come più volte affermato in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3015 del 2014; n. 1263 del 2012; n. 2112 del 2016) allorché:
a) in una precedente graduatoria riferita allo stesso grado gli ufficiali in comparazione si sono collocati in posizione invertita rispetto al quadro di avanzamento contestato e non sia intervenuto, medio tempore, nessun elemento nuovo desumibile dalla documentazione caratteristica e matricolare;
b) vi siano due valutazioni di merito a breve intervallo di tempo relativamente allo stesso grado;
c) risulti così violato il criterio di continuità logica delle valutazioni ” (Cons. Stato, Sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 482).
Deve, infatti, osservarsi che l’articolo 1060 cod. ord. mil., nel porre il fondamentale principio di autonomia dei giudizi di avanzamento, aggiunge che “ L’eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso militare, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio sopravvenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui all’articolo 1032 ”. L’articolo 709 T.U. reg. ord. mil. specifica, inoltre, che “ Le qualità, le capacità e le attitudini risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi devono essere confrontate con quelle effettivamente dimostrate dall’ufficiale durante il successivo impiego ” (comma 1) e che “ Fermo restando il principio dell’autonomia dei giudizi di avanzamento, di cui all’articolo 1060 del codice, costituisce elemento da tenere presente anche l’andamento complessivo della progressione di carriera ” (comma 2).
In questa prospettiva, in base agli elementi di fatto sopra valorizzati, non è dato comprendere la ragione per la quale nel periodo considerato il ricorrente abbia peggiorato la sua posizione in graduatoria a fronte dell’encomio solenne conferito in data 16/09/2022, mentre, invece, il -OMISSIS-ha ottenuto un considerevole miglioramento della posizione fino a risultare vittorioso, in assenza di elementi che potessero far deporre il giudizio in tal senso.
6. Alla luce di quanto illustrato, il Collegio ravvisa elementi oggettivi utili per affermare che il ricorrente ben si presti a essere qualificato come un Ufficiale esemplare, tenuto conto dei precedenti di carriera costantemente ottimi, esenti, peraltro, da qualsiasi menda, nonché dell’ampia esperienza maturata anche nel grado e delle elevate doti culturali possedute. Emerge, infatti, ictu oculi dalla documentazione caratteristica un livello talmente elevato del profilo dell’ufficiale da far risaltare con immediata evidenza l’oggettiva inadeguatezza del punteggio assegnato (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 31 agosto 2017, n. 4110; TAR Lazio, Sez. I Bis, 22 marzo 2021, n. 3431).
Tale conclusione non risulta infirmata dalle circostanze evidenziate dall’Amministrazione, ossia principalmente che il ricorrente ha ottenuto risultati poco soddisfacenti nel corso per Ufficiali SPE (1-OMISSIS- su 16, punteggio -OMISSIS-/20), nonché negli esami per l’avanzamento al grado di GG (-OMISSIS- su 8, punteggio -OMISSIS-/20) e non è stato avviato alla frequenza del corso ISSMI; a tal riguardo, infatti, deve essere evidenziato che la posizione nei corsi di formazione iniziale, come anche le voci interne non apicali riportate nella documentazione caratteristica fino al 15/10/2022 o l’asserita mancata diversificazione degli impieghi espletati dal militare, sono state già valutate in occasione dei precedenti avanzamenti, nei quali, come detto, il ricorrente si è collocato in posizione di gran lunga migliore rispetto a quella del -OMISSIS-. Si tratta, quindi, di elementi che la stessa Amministrazione ha mostrato di ritenere ampiamente controbilanciati dai profili di eccellenza già allora emergenti dal curriculum del ricorrente.
Va evidenziato, infine, che la Sezione ha già avuto modo di affermare che il vizio di eccesso di potere in senso assoluto è riscontrabile anche a fronte di qualifiche finali (e non di mere voci interne) non apicali, ma risalenti all’inizio della carriera, laddove si sia in presenza di una documentazione caratteristica che “ seppur non connotata da iniziale apicalità, delinea una tendenza di carriera progressivamente crescente, con rendimento in costante evoluzione ” (TAR Lazio, Sez. I Bis, 22 marzo 2021, n. 3431).
7. Nei termini ora illustrati, le censure di eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo contenute nel ricorso e nei primi motivi aggiunti risultano, perciò, meritevoli di accoglimento, emergendo, da un lato, l’esemplarità del profilo del ricorrente e, dall’altro lato, quella rottura dell’uniformità del metro di valutazione (realizzatasi nell’illegittimo scavalcamento) che costituisce elemento sintomatico dell’eccesso di potere in senso relativo.
I secondi motivi aggiunti, invece, devono essere ritenuti fondati per illegittimità derivata, non essendo pertanto necessario scrutinare le censure ivi formulate.
8. Conclusivamente, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti e per l’effetto deve essere annullato il giudizio emesso dalla Commissione superiore di avanzamento nei confronti del ricorrente in sede di valutazione per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2023 e, in via derivata, il giudizio riferito al 2024.
Il Ministero della Difesa dovrà procedere, pertanto, a rimettere nuovamente alla Commissione di avanzamento la posizione del ricorrente per effettuare una nuova valutazione, tenendo conto del contenuto della presente sentenza.
Restano salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono poste a carico del Ministero della Difesa e sono liquidate come da dispositivo; possono essere invece compensate nei confronti dei controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti dell’interesse del ricorrente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.305,00, oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI AN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
IA NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NT | GI AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.