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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16.1.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. F. Stranieri Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. D. Rotunno CP_1
Resistente
Oggetto: malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.4.2024, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver presentato domanda amministrativa volta al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (ernia discale L4-L5 in lombosciatalgia bilaterale).
Ritenuta l'erroneità del diniego opposto in via amministrativa in considerazione della natura delle mansioni svolte, chiedeva che fosse accertata la natura professionale della patologia denunciata con condanna dell' al pagamento del dovuto in base alla percentuale di menomazione da accertare CP_1 all'esito di ctu medico legale.
, costituendosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti insistendo per il rigetto del ricorso. CP_1 All'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
CP_1 si è associato alla richiesta.
*** Come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V, 04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L.,
12.11.2020, ordinanza n. 25625). Nel caso di specie, deve ritenersi venuto meno l'interesse ad una decisione della controversia tenuto conto di quanto allegato dalla stessa ricorrente già nell'istanza depositata in data 15.10.2024.
Essendo stata interamente regolata la materia di lite, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto dalle parti.
Stante la richiesta congiunta formulata sul punto, le spese si compensano integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 16.1.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere