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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 24/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3840/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3840/2022 promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ZOZIN BURKARD ed elettivamente domiciliato in CORSO
ITALIA 23 BOLZANO presso il difensore;
- parte attrice - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. A BECCARA GABRIELE, elettivamente domiciliata in
PIAZZA DELLA VITTORIA 47 BOLZANO presso lo studio dell'avv. MOCCIA FLAVIO;
- parte convenuta -
in punto: Indennizzo assicurativo causa trattenuta in decisione all'udienza del 12/12/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per Controparte_1
“Il procuratore dell'attrice conclude: Controparte_1
contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito: nel merito: accertare e dichiarare che in base alla polizza assicurativa Controparte_2
RCA Plus n. 1/39274/30/156691335 stipulata in data11.10.2021 con la e Controparte_1 alla copertura Kasko in essa contenuta è tenuta a indennizzare quest'ultima per i danni subiti dall'autocarro Volkswagen Transporter targato FT033JP nel sinistro del 30.11.2021 a Campo Tures
(BZ) e, di conseguenza, condannare la convenuta a pagare alla Controparte_2
pagina 1 di 7 somma di euro 16.227,97 o quella diversa somma che risulterà di giustizia, Controparte_1
con il riconoscimento degli interessi di mora ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. e del d. lgs. 231/2002 dal
06.12.2021 al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre CAP ed IVA;
In via istruttoria subordinata: … (come da verbale dd. 12/12/2024)” per Controparte_2
“- respingersi ogni avversaria domanda e pretesa;
- compenso professionale oltre a spese, Iva, CNPA e 15 % rimborso forfettario spese generali nella misura di legge rifusi.”
“in via istruttoria in relazione ai mezzi probatori non ammessi come da memoria dd. 13/09/2023 e
5/10/2023.”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Nella presente vertenza la società propone nei confronti di Controparte_1 [...] domanda di pagamento dell'indennizzo di Euro 16.227,97 (id est: Euro 18.031,07, Controparte_2 come da fattura n. 178 dd. 17.02.2022 della “Garage Taufers”, meno la franchigia del 10%) in adempimento della polizza Kasko n. 1-8101-2021-0903020 a copertura dei danni al veicolo
Volkswagen Transporter, targato FT033JP.
La richiesta viene avanzata in relazione al sinistro asseritamente verificatosi in Campo Tures in data
30/11/2021. La dinamica è descritta come segue:
“aveva iniziato a nevicare, ma il sig. procedeva cautamente e senza problemi, Controparte_3 giacché sull'autocarro erano state già state montate le gomme di neve. Senonché, quando era già quasi arrivato, in via Wiesenhof improvvisamente il veicolo sbandava sul fondo innevato e collideva lateralmente, prima con la parte anteriore, poi anche con la parte posteriore contro un muro di cemento al margine della strada, alto all'inizio ca. 3 metri e preceduto da un pilone rettangolare in metallo” (così pag. 2 dell'atto di citazione).
In sede di seconda memoria attorea ex art. 183, comma VI, c.p.c. è ulteriormente dedotto:
“l'autocarro sbandava sulla Via Wiesenhof, come indicato nella fotografia di Google Maps allegata quale documento n. 25 e collideva contro il muretto delimitante l'ingresso al parcheggio al Pt_1
punto indicato sulla fotografia dimessa quale documento n. 25 allegato 25 – fotografia google maps con indicatore direzione di sbandamento e documento n. 26 allegato 26 - fotografia google maps con indicazione del punto d'urto. Solamente tale urto l'autocarro procedeva oltre e tornando sulla Via pagina 2 di 7 Wiesenhof strisciava il muro dopo il pilone in metallo”.
La denuncia dimessa al doc. 9 dalla parte attrice si limita a riportare “Schadensdatum/Data Sinistro:
01/12/2021 Ort/Luogo: Campo tures (BZ) L´assicurato ha sbandato e ha colpito il muro con la parte destra della macchina”. La differente data ivi indicata veniva solo successivamente rettificata.
La Compagnia di assicurazioni ha eccepito che, all'esito di approfondimenti antifrode condotti CP_4
dal proprio perito assicurativo Geom. , sarebbe emersa la natura non veritiera della Persona_1 denuncia, considerato che i danni non potevano essere stati cagionati con le modalità esposte dall'attore e che non si poteva neppure – al limite - escludere che fossero risalenti a venti giorni prima della data indicata (cfr. pag. 13, doc. 1 di parte convenuta, perizia geom. dd. 9.6.2022). Persona_1
Nel corso del giudizio è stata dunque assunta consulenza tecnica d'ufficio sulla dinamica del sinistro e sull'entità dei danni.
All'esito della consulenza, il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 12/12/2024. In tale sede la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
2. La domanda di pagamento dell'indennizzo svolta da è infondata. Controparte_1
Come insegna la Suprema Corte, “nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n.
15630 del 14/06/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017)” (Cassazione civile sez. III,
02/04/2021, n. 9205 e v. anche Corte d'Appello di Catania, sez. II, sentenza 15 settembre 2022, n. 2010
- rel. S. Florio). , “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed CP_5
avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa” (Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n.1558).
In tale contesto è evidente la primaria rilevanza della corretta allegazione e prova da parte dell'attore dell'evento o sinistro, quale fatto costitutivo del diritto all'indennizzo nel suo reale contesto di spazio, di tempo e di dinamica. In difetto di tale corretta allegazione e prova la domanda deve essere rigettata.
A riguardo è significativa la giurisprudenza di merito che, ad esempio, a fronte della discordanza tra i fatti rappresentati dall'assicurato in sede di denuncia del sinistro e la dinamica descritta in sede di atto di citazione, reputa non esaudito l'onere su questi gravante di fornire prova certa del fatto costitutivo pagina 3 di 7 (Tribunale Benevento, 28/01/2022, n.222).
Ciò premesso in diritto, va osservato che nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. consulenza condivisibile, priva di errori logici o di altra natura, che prende Persona_2
integralmente posizione in merito alle osservazioni di parte ed alla quale in questa sede si rinvia integralmente (Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, n.11075 e v. anche Cassazione civile sez. II -
31/08/2018, n. 21504 “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico
che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi,
necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che,
seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le
conclusioni tratte”), ha espresso “un giudizio di non compatibilità delle modalità di accadimento come
descritte da parte attrice rispetto agli elementi presenti sui luoghi” e ciò “sotto il profilo tecnico e sulla
base degli elementi oggettivi disponibili”.
Nella consulenza tecnica citata si legge infatti:
“se il furgone di parte attrice avesse colliso contro il primo muretto nell'ambito indicato dal consulente di parte attrice (e sulla seconda memoria ex art 183 cpc) come “punto 1” con le modalità graficamente rappresentate nello schema di pagina 9 della memoria preliminare, questo con contatto tra il manufatto in cemento e il settore anteriore inferiore destro del mezzo, il veicolo a seguito dell'impatto sarebbe stato soggetto ad una rotazione antioraria secondo il proprio asse verticale:
- la parte posteriore della fiancata destra avrebbe subito danni nella sola 193 parte inferiore, questo perché il primo muretto ha una altezza contenuta, in ogni caso inferiore in altezza rispetto ai danni al posteriore del furgone;
- il furgone si sarebbe arrestato ragionevolmente nell'ambito del primo impatto anche perché per passare al secondo urto ipotizzato avrebbe dovuto sviluppare motricità (con impulso volontario) su fondo scivolo che invece lo ha portato a sbandare (oltretutto nel secondo punto d'urto non sono rilevabili danni conseguenti all'ipotizzato impatto):
Prevedendo invece un urto del furgone con provenienza dalla carreggiata con sagoma del veicolo più inclinata verso il manufatto in cemento, come rappresentato nello schema che viene di seguito pagina 4 di 7 proposto dallo scrivente, il furgone a seguito del primo urto sarebbe stato soggetto ad una rotazione oraria rispetto al proprio asse verticale e avrebbe ragionevolmente trovato quiete all'ingresso del parcheggio, o all'interno di esso
In nessuna delle modalità di impatto sopra riportate (la prima quella offerta dal c.t. di parte attrice, la seconda quella ricostruita dallo scrivente sempre rispetto alla descrizione dell'evento come riportata da parte attrice) il furgone, a seguito del primo urto, devia la propria traiettoria verso sinistra per portarsi successivamente all'altezza dello spigolo del muro di recinzione verso il margine destro della carreggiata”.
Il consulente conclude poi evidenziando che “gli elementi disponibili non consentono di ricostruire in concreto una modalità alternativa di verificazione del sinistro rispetto ai luoghi come indicati negli atti. In nessuno dei documenti in atti sono apprezzabili danni all'elemento metallico collocato all'altezza dello spigolo dell'ingresso carraio più prossimo alla strada (vicino al palo dell'illuminazione pubblica) e che, in caso d'urto, avrebbe dovuto deformarsi anche nel paletto di sostegno”.
Un tanto rende superflua l'assunzione delle prove orali richieste dall'attore, in quanto, a fronte di una così chiara risultanza tecnica, eventuali testimonianze non conformi in punto dinamica e luogo del sinistro risulterebbero prive di attendibilità estrinseca.
Poiché l'attore ha allegato un evento di sinistro che per ambito spaziale e temporale risulta incompatibile con i danni riportati al veicolo dei quali richiede la rifusione (vedasi quanto sopra circa l'impossibilità di ricostruire credibili dinamiche alternative in loco con doppio impatto del veicolo), il concreto fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa si intende smentito.
A ciò consegue necessariamente il rigetto della domanda, anche considerato che la mancata allegazione e prova del concreto fatto costitutivo del diritto all'indennizzo non consente neppure di escludere che il danno si sia verificato in conseguenza del realizzarsi di rischi non coperti dalla polizza (cfr. artt.
3.2 e
3.9.2 delle Condizioni generali di polizza, doc. 2 di parte attrice).
3. L'infondatezza della domanda, che già emergeva dai rilievi del perito assicurativo , pur non Per_1 determinando ipotesi di responsabilità aggravata dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deve ritenersi costituire giustificato motivo della mancata adesione di alla mediazione, sì che non sussistono i CP_4 presupposti per l'applicazione dell'art. 12 bis del D.Lgs. 28/2010 invocato dalla difesa attorea.
4. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche pagina 5 di 7 costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché parte attrice Controparte_1
va condannato a rifondere alla convenuta le spese del presente
[...] Controparte_2
giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55.
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da €
5.200,01 a € 26.000,00) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n.
55 per tutte le fasi della tabella 2): Euro 5.077,00 per compenso avvocato, nonché Euro 1.742,84 per spese documentate di CTP e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m.
10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Per le medesime ragioni e sempre in applicazione del principio di soccombenza, il Giudice pone definitivamente a carico di parte attrice le spese del consulente tecnico Controparte_1
d'ufficio nella misura liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
[...]
- condanna parte attrice a rifondere alla convenuta Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente giudizio che sono liquidate come segue: Euro 5.077,00 per compenso
[...]
avvocato, nonché Euro 1.742,84 per spese documentate di CTP e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese del consulente Controparte_1 tecnico d'ufficio nella misura liquidata.
Così deciso in Bolzano, il 24/1/2025.
pagina 6 di 7 Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3840/2022 promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ZOZIN BURKARD ed elettivamente domiciliato in CORSO
ITALIA 23 BOLZANO presso il difensore;
- parte attrice - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. A BECCARA GABRIELE, elettivamente domiciliata in
PIAZZA DELLA VITTORIA 47 BOLZANO presso lo studio dell'avv. MOCCIA FLAVIO;
- parte convenuta -
in punto: Indennizzo assicurativo causa trattenuta in decisione all'udienza del 12/12/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per Controparte_1
“Il procuratore dell'attrice conclude: Controparte_1
contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito: nel merito: accertare e dichiarare che in base alla polizza assicurativa Controparte_2
RCA Plus n. 1/39274/30/156691335 stipulata in data11.10.2021 con la e Controparte_1 alla copertura Kasko in essa contenuta è tenuta a indennizzare quest'ultima per i danni subiti dall'autocarro Volkswagen Transporter targato FT033JP nel sinistro del 30.11.2021 a Campo Tures
(BZ) e, di conseguenza, condannare la convenuta a pagare alla Controparte_2
pagina 1 di 7 somma di euro 16.227,97 o quella diversa somma che risulterà di giustizia, Controparte_1
con il riconoscimento degli interessi di mora ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. e del d. lgs. 231/2002 dal
06.12.2021 al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre CAP ed IVA;
In via istruttoria subordinata: … (come da verbale dd. 12/12/2024)” per Controparte_2
“- respingersi ogni avversaria domanda e pretesa;
- compenso professionale oltre a spese, Iva, CNPA e 15 % rimborso forfettario spese generali nella misura di legge rifusi.”
“in via istruttoria in relazione ai mezzi probatori non ammessi come da memoria dd. 13/09/2023 e
5/10/2023.”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Nella presente vertenza la società propone nei confronti di Controparte_1 [...] domanda di pagamento dell'indennizzo di Euro 16.227,97 (id est: Euro 18.031,07, Controparte_2 come da fattura n. 178 dd. 17.02.2022 della “Garage Taufers”, meno la franchigia del 10%) in adempimento della polizza Kasko n. 1-8101-2021-0903020 a copertura dei danni al veicolo
Volkswagen Transporter, targato FT033JP.
La richiesta viene avanzata in relazione al sinistro asseritamente verificatosi in Campo Tures in data
30/11/2021. La dinamica è descritta come segue:
“aveva iniziato a nevicare, ma il sig. procedeva cautamente e senza problemi, Controparte_3 giacché sull'autocarro erano state già state montate le gomme di neve. Senonché, quando era già quasi arrivato, in via Wiesenhof improvvisamente il veicolo sbandava sul fondo innevato e collideva lateralmente, prima con la parte anteriore, poi anche con la parte posteriore contro un muro di cemento al margine della strada, alto all'inizio ca. 3 metri e preceduto da un pilone rettangolare in metallo” (così pag. 2 dell'atto di citazione).
In sede di seconda memoria attorea ex art. 183, comma VI, c.p.c. è ulteriormente dedotto:
“l'autocarro sbandava sulla Via Wiesenhof, come indicato nella fotografia di Google Maps allegata quale documento n. 25 e collideva contro il muretto delimitante l'ingresso al parcheggio al Pt_1
punto indicato sulla fotografia dimessa quale documento n. 25 allegato 25 – fotografia google maps con indicatore direzione di sbandamento e documento n. 26 allegato 26 - fotografia google maps con indicazione del punto d'urto. Solamente tale urto l'autocarro procedeva oltre e tornando sulla Via pagina 2 di 7 Wiesenhof strisciava il muro dopo il pilone in metallo”.
La denuncia dimessa al doc. 9 dalla parte attrice si limita a riportare “Schadensdatum/Data Sinistro:
01/12/2021 Ort/Luogo: Campo tures (BZ) L´assicurato ha sbandato e ha colpito il muro con la parte destra della macchina”. La differente data ivi indicata veniva solo successivamente rettificata.
La Compagnia di assicurazioni ha eccepito che, all'esito di approfondimenti antifrode condotti CP_4
dal proprio perito assicurativo Geom. , sarebbe emersa la natura non veritiera della Persona_1 denuncia, considerato che i danni non potevano essere stati cagionati con le modalità esposte dall'attore e che non si poteva neppure – al limite - escludere che fossero risalenti a venti giorni prima della data indicata (cfr. pag. 13, doc. 1 di parte convenuta, perizia geom. dd. 9.6.2022). Persona_1
Nel corso del giudizio è stata dunque assunta consulenza tecnica d'ufficio sulla dinamica del sinistro e sull'entità dei danni.
All'esito della consulenza, il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 12/12/2024. In tale sede la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
2. La domanda di pagamento dell'indennizzo svolta da è infondata. Controparte_1
Come insegna la Suprema Corte, “nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n.
15630 del 14/06/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017)” (Cassazione civile sez. III,
02/04/2021, n. 9205 e v. anche Corte d'Appello di Catania, sez. II, sentenza 15 settembre 2022, n. 2010
- rel. S. Florio). , “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed CP_5
avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa” (Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n.1558).
In tale contesto è evidente la primaria rilevanza della corretta allegazione e prova da parte dell'attore dell'evento o sinistro, quale fatto costitutivo del diritto all'indennizzo nel suo reale contesto di spazio, di tempo e di dinamica. In difetto di tale corretta allegazione e prova la domanda deve essere rigettata.
A riguardo è significativa la giurisprudenza di merito che, ad esempio, a fronte della discordanza tra i fatti rappresentati dall'assicurato in sede di denuncia del sinistro e la dinamica descritta in sede di atto di citazione, reputa non esaudito l'onere su questi gravante di fornire prova certa del fatto costitutivo pagina 3 di 7 (Tribunale Benevento, 28/01/2022, n.222).
Ciò premesso in diritto, va osservato che nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. consulenza condivisibile, priva di errori logici o di altra natura, che prende Persona_2
integralmente posizione in merito alle osservazioni di parte ed alla quale in questa sede si rinvia integralmente (Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, n.11075 e v. anche Cassazione civile sez. II -
31/08/2018, n. 21504 “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico
che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi,
necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che,
seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le
conclusioni tratte”), ha espresso “un giudizio di non compatibilità delle modalità di accadimento come
descritte da parte attrice rispetto agli elementi presenti sui luoghi” e ciò “sotto il profilo tecnico e sulla
base degli elementi oggettivi disponibili”.
Nella consulenza tecnica citata si legge infatti:
“se il furgone di parte attrice avesse colliso contro il primo muretto nell'ambito indicato dal consulente di parte attrice (e sulla seconda memoria ex art 183 cpc) come “punto 1” con le modalità graficamente rappresentate nello schema di pagina 9 della memoria preliminare, questo con contatto tra il manufatto in cemento e il settore anteriore inferiore destro del mezzo, il veicolo a seguito dell'impatto sarebbe stato soggetto ad una rotazione antioraria secondo il proprio asse verticale:
- la parte posteriore della fiancata destra avrebbe subito danni nella sola 193 parte inferiore, questo perché il primo muretto ha una altezza contenuta, in ogni caso inferiore in altezza rispetto ai danni al posteriore del furgone;
- il furgone si sarebbe arrestato ragionevolmente nell'ambito del primo impatto anche perché per passare al secondo urto ipotizzato avrebbe dovuto sviluppare motricità (con impulso volontario) su fondo scivolo che invece lo ha portato a sbandare (oltretutto nel secondo punto d'urto non sono rilevabili danni conseguenti all'ipotizzato impatto):
Prevedendo invece un urto del furgone con provenienza dalla carreggiata con sagoma del veicolo più inclinata verso il manufatto in cemento, come rappresentato nello schema che viene di seguito pagina 4 di 7 proposto dallo scrivente, il furgone a seguito del primo urto sarebbe stato soggetto ad una rotazione oraria rispetto al proprio asse verticale e avrebbe ragionevolmente trovato quiete all'ingresso del parcheggio, o all'interno di esso
In nessuna delle modalità di impatto sopra riportate (la prima quella offerta dal c.t. di parte attrice, la seconda quella ricostruita dallo scrivente sempre rispetto alla descrizione dell'evento come riportata da parte attrice) il furgone, a seguito del primo urto, devia la propria traiettoria verso sinistra per portarsi successivamente all'altezza dello spigolo del muro di recinzione verso il margine destro della carreggiata”.
Il consulente conclude poi evidenziando che “gli elementi disponibili non consentono di ricostruire in concreto una modalità alternativa di verificazione del sinistro rispetto ai luoghi come indicati negli atti. In nessuno dei documenti in atti sono apprezzabili danni all'elemento metallico collocato all'altezza dello spigolo dell'ingresso carraio più prossimo alla strada (vicino al palo dell'illuminazione pubblica) e che, in caso d'urto, avrebbe dovuto deformarsi anche nel paletto di sostegno”.
Un tanto rende superflua l'assunzione delle prove orali richieste dall'attore, in quanto, a fronte di una così chiara risultanza tecnica, eventuali testimonianze non conformi in punto dinamica e luogo del sinistro risulterebbero prive di attendibilità estrinseca.
Poiché l'attore ha allegato un evento di sinistro che per ambito spaziale e temporale risulta incompatibile con i danni riportati al veicolo dei quali richiede la rifusione (vedasi quanto sopra circa l'impossibilità di ricostruire credibili dinamiche alternative in loco con doppio impatto del veicolo), il concreto fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa si intende smentito.
A ciò consegue necessariamente il rigetto della domanda, anche considerato che la mancata allegazione e prova del concreto fatto costitutivo del diritto all'indennizzo non consente neppure di escludere che il danno si sia verificato in conseguenza del realizzarsi di rischi non coperti dalla polizza (cfr. artt.
3.2 e
3.9.2 delle Condizioni generali di polizza, doc. 2 di parte attrice).
3. L'infondatezza della domanda, che già emergeva dai rilievi del perito assicurativo , pur non Per_1 determinando ipotesi di responsabilità aggravata dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deve ritenersi costituire giustificato motivo della mancata adesione di alla mediazione, sì che non sussistono i CP_4 presupposti per l'applicazione dell'art. 12 bis del D.Lgs. 28/2010 invocato dalla difesa attorea.
4. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche pagina 5 di 7 costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché parte attrice Controparte_1
va condannato a rifondere alla convenuta le spese del presente
[...] Controparte_2
giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55.
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da €
5.200,01 a € 26.000,00) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n.
55 per tutte le fasi della tabella 2): Euro 5.077,00 per compenso avvocato, nonché Euro 1.742,84 per spese documentate di CTP e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m.
10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Per le medesime ragioni e sempre in applicazione del principio di soccombenza, il Giudice pone definitivamente a carico di parte attrice le spese del consulente tecnico Controparte_1
d'ufficio nella misura liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
[...]
- condanna parte attrice a rifondere alla convenuta Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente giudizio che sono liquidate come segue: Euro 5.077,00 per compenso
[...]
avvocato, nonché Euro 1.742,84 per spese documentate di CTP e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese del consulente Controparte_1 tecnico d'ufficio nella misura liquidata.
Così deciso in Bolzano, il 24/1/2025.
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dott. Francesco Laus
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