TRIB
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/11/2025, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5020/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE SEZIONE I CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 352 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al n.r.g. 5020/2024 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8.11.2025, vertente TRA rappresentato e difeso dall'Avv. MATRANGA VINCENZO, Parte_1 presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di appello;
appellante E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
NOVEMBRE EUGENIA, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello;
appellato CONCLUSIONI:
- per parte appellante: “in via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 834/2024 emessa dal Giudice di
Pace di il 07.01.2024 e pubblicata in data 15.01.2024, nell'ambito del giudizio N.R.G. CP_1
11747/2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare la responsabilità dell' , ex CP_2 art. 2051 c.c. per i danni subiti dall'attore e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del Sindaco p.t., al pagamento di € 4.150,00 ovvero quell'altra somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni materiali patiti dall'attore”; in via subordinata e nel merito, “disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la responsabilità dell' , ex art. 2043 c.c. per i danni subiti CP_2 dall'attore e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di € 4.150,0 ovvero altra somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni materiali patiti dall'attore. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio nonché porre a carico del l'intero esborso della Controparte_1
CTU”; - per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecce: 1) rigettare l'appello in quanto totalmente infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
2) condannare
l'appellante al pagamento di spese e competenze del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con sentenza n. 834/2024 pubblicata il 15.01.2024 il Giudice di Pace di Lecce ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti del Parte_1
ai sensi degli artt. 2051 e 1227, co. 1, c.c., in relazione ai danni subiti nel Controparte_1 sinistro del 15.9.2018, occorso alle ore 23,30 in Via Ugo La Malfa ( , all'altezza CP_1 dell'incrocio a T con Via Pietro Nenni, quando l'appellante, mentre stava eseguendo una manovra di svolta a destra, incappava con la ruota anteriore sinistra della propria autovettura in una grossa buca ricoperta d'acqua, non segnalata e non visibile, con conseguente impatto del mezzo contro il muro frontale di Via Nenni e danneggiamento della parte anteriore e laterale sinistra del mezzo. In particolare, il Giudice di Pace aveva sì riconosciuto la responsabilità da omessa manutenzione del ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma aveva altresì riconosciuto un CP_1 concorso colposo dell'appellante nella causazione del danno primario (legato all'impatto con la buca) in misura pari al 50% e, così, aveva condannato il al ristoro (pro quota) del CP_1 solo danno diretto (derivante dall'urto primario). Il Giudice di prime cure aveva, invece, respinto la domanda risarcitoria per il danno subito con l'urto secondario (contro il muro di Via Nenni) ritenendo l'appellante responsabile in via esclusiva. L'atto di appello ritualmente notificato dal si fonda sui seguenti motivi:
1. erronea Parte_1 valutazione del concorso di colpa, per non aver il Giudice considerato la velocità ridotta dell'appellante (30 km/h) e le testimonianze raccolte (sig. che si trovava alla Testimone_1 guida di un veicolo, sui luoghi oggetto di causa, dietro l'appellante), l'interrogatorio formale dello stesso né che la buca, in quanto non segnalata, non era prevedibile in orario Parte_1 notturno, in un incrocio a T in cui il non aveva l'obbligo di dare la precedenza, oltre Parte_1 ad aver omesso di valorizzare lo scoppio del pneumatico al momento dell'impatto con la buca, tale da determinare su un terreno bagnato dalla pioggia un aumento di velocità di circa 8 km/h e l'ingovernabilità del mezzo;
2. mancato riconoscimento del danno indiretto, frutto di una c.t.u. incompleta ed errata, avendo stimato la velocità di guida dell'appellante non inferiore a 38-40 km/h per fattori allo stesso non imputabili e non avendo correttamente ricostruito la dinamica dell'impatto – sosteneva che se la buca fosse stata visibile la vettura si sarebbe dovuta arrestare nello spazio utile di 9 mt - e le conseguenze meccaniche del sinistro. Chiedeva, perciò, la riforma della sentenza appellata, con riconoscimento esclusivo della responsabilità del ex art. 2051 c.c. e condanna al pagamento della somma di € CP_1
4.150,00 (o altra somma accertata) per tutti i danni materiali (diretti e indiretti) subiti. In via subordinata, chiedeva di condannare il ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Il tutto con vittoria CP_1 di spese di entrambi i gradi di giudizio.
pag. 2/6 Con comparsa di costituzione depositata il 2.12.2024 si è costituito il Controparte_1 chiedendo al Tribunale di rigettare l'appello, con vittoria delle spese di lite.
A tal fine evidenziava le seguenti circostanze: - il Giudice di Pace aveva correttamente valorizzato il comportamento imprudente del danneggiato (velocità non adeguata, mancata prudenza alla luce dello stato dei luoghi e dell'orario del sinistro) che avrebbe potuto limitare i danni subiti con l'ordinaria diligenza;
- il danno primario (provocato dalla sola buca) era stato correttamente stimato dal c.t.u. in € 562,10 e ridotto al 50% per la responsabilità concorrente del - il danno da fermo tecnico non era stato riconosciuto per difetto di prova. Parte_1
Sulle conclusioni come innanzi precisate, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., previo deposito autorizzato di memorie difensive finali.
2. L'appello è infondato e non può essere accolto per i seguenti motivi.
La sentenza impugnata appare, infatti, scevra da vizi metodologici e di valutazione delle risultanze probatorie acquisite. Riscontrata l'assenza di segnaletica di pericolo (“Fondo stradale irregolare”), alla luce dello stato dei luoghi – per come di seguito meglio descritto - il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto il responsabile per omessa manutenzione del tratto di strada in Controparte_1 questione ai sensi dell'art. 2051 c.c.. La giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo orientata (cfr. ex multis Cass. n. 15383/2006) nell'escludere che la natura demaniale del bene, la sua estensione e l'uso diretto della res da parte degli utenti rendano inapplicabile l'art. 2051 c.c. alle situazioni che vedono coinvolta la pubblica amministrazione.
Nelle controversie quale quella in esame, alla luce della natura oggettiva della responsabilità, spetta al danneggiato dimostrare l'esistenza di un legame causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo al quale siano ricollegabili i singoli danni patiti;
invece, per andare esente da responsabilità, il custode deve provare che l'evento è ascrivibile al caso fortuito, all'interno del quale rientrano sia eventi naturali, sia il fatto di un terzo, sia la condotta colposa del danneggiato (cfr. Cass. n. 11447/2023; Cass. S.U. n. 20943/2022). Quest'ultima – che non deve necessariamente essere abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 11526/2017) - può assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, co. 1 o 2, c.c.. Dalle risultanze di causa, è emerso che l'appellante era incappato in una profonda buca presente sul manto della strada, resa non visibile dalla presenza di acqua. Secondo il c.t.u. la buca “presente sul fondo stradale, generatrice del danno, per difetto di manutenzione” ben poteva esser “ricoperta dall'acqua e quindi oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile”, considerato che “il tratto precedente nonostante il fondo irregolare non poteva far prevedere un dissesto di tali dimensioni” (pag. 5 c.t.u.). In definitiva, la buca era “non segnalata, non prevedibile e non visibile” (pag. 5 c.t.u.).
Accertata la rispondenza dei danni riportati dal veicolo rispetto al sinistro del 15.9.2018 (cfr. pag. 7 c.t.u.) e dimostrato il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la res in custodia, può
pag. 3/6 ritenersi corretta la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui condanna il al CP_1 risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. con riferimento al danno-evento diretto, consistito nell'impatto della vettura con la grande buca colma d'acqua. Altrettanto corretta e rispondente alle risultanze probatorie acquisite è stata la valutazione di corresponsabilità dell'appellante nella misura del 50% ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. in relazione al danno-evento primario appena descritto. Si ricorda, anzitutto, che le dichiarazioni a sé favorevoli rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale sono soggette al libero apprezzamento del giudice, che può trarne solo argomenti di prova (cfr. Cass. n. 24799 del 16.9.2024). Pertanto, il Giudice di Pace non avrebbe potuto valutare le dichiarazioni del (rese all'udienza del 2.3.2023) come Parte_1 prova piena. Le risultanze della consulenza tecnica sono state correttamente valorizzate dal Giudice di Pace in sentenza.
L'ausiliario ha, infatti, descritto lo stato dei luoghi, definendo il fondo stradale “sdrucciolevole ed irregolare lungo tutto il tratto precedente l'intersezione”. E' stato, poi, correttamente valorizzato l'orario notturno in cui si è verificato il sinistro: da un lato, l'orario notturno lascia desumere una circolazione veicolare ridotta rispetto alla fascia diurna, dall'altro impone al conducente una maggiore attenzione dovuta alla fisiologica minore visibilità dei pericoli presenti sul manto stradale. Si aggiunga che all'udienza del 2.3.2023 il teste ha riferito che “la strada presenta Tes_1 qualche buca e la strada in quel tratto è sfornita di illuminazione pubblica”; entrambe le circostanze sono state confermate anche dal in sede di interrogatorio formale, il quale Parte_1 ha precisato che all'inizio della strada – unico tratto oggetto di illuminazione pubblica - era presente anche un'altra buca. Anche il c.t.u. ha riscontrato dal fascicolo fotografico che via Ugo La Malfa presenta un fondo irregolare, connotato da fessurazioni, crepe, dislivelli e importanti dissesti (pag. 2 c.t.u.). Nello specifico, la buca in cui è incappato il Parte_1
“presenta un dislivello a gradino di almeno 5 cm (assenza di asfalto e presenza solo di pietrisco, sabbia..) e una ampiezza (longitudinale e trasversale) di almeno 50 cm circa” (cfr. pag. 5 c.t.u.). Sempre con riferimento allo stato dei luoghi, in base alla ricostruzione del c.t.u. può affermarsi che “la vegetazione in zona, specialmente in corrispondenza dell'intersezione, limita[va] la visibilità ai conducenti che sopraggiung[evano].” (pag. 4 c.t.u.). Per di più il 15.9.2018 aveva piovuto e il manto stradale era ancora bagnato (circostanza confermata dal in sede di interrogatorio formale del 2.3.2023). Parte_1
Analizzando complessivamente tutte le circostanze del caso l'ordinaria diligenza imponeva ai conducenti – e, quindi, anche al - una velocità di guida estremamente prudente e Parte_1 ridotta al momento di compiere la manovra di svolta. Pienamente condivisibile è l'osservazione del Giudice di prime cure secondo cui l'obbligo di regolare la velocità non è correlato al limite legale previsto per la specifica tipologia di strada percorsa, ma va modulato in base alle circostanze del caso concreto.
pag. 4/6 Sul punto il c.t.u. ha eseguito una stima della velocità, reputandola non inferiore a 38-40 km/h al momento dell'impatto. Le conclusioni cui è giunto appaiono condivisibile alla luce del metodo di calcolo utilizzato ed illustrato in perizia [“Nell'effettuare il calcolo di tale velocità si è tenuto conto della distanza tra buca e muretto (circa 7/8 m) e della velocità residua d'impatto contro il muretto (danni riportati dall'auto di parte attrice). Se la velocità dell'auto fosse stata adeguata, i danni riferibili alla insidia stradale (buca) avrebbero potuto interessare il pneumatico, il cerchione, probabilmente i bracci oscillanti e ammortizzatore” – pag. 6 c.t.u.].
Si aggiunga che diversamente da quanto sostiene l'appellante la deposizione del non ha Tes_1 restituito con certezza una diversa e inferiore velocità di guida del al momento Parte_1 dell'impatto. In altre parole, la tesi dell'appellante non ha trovato conferma nelle risultanze probatorie in atti.
In aggiunta, il c.t.u. ha convincentemente valorizzato il fatto che “le parti meccaniche mantengono gli ingranaggi della marcia bloccati sull'albero secondario del cambio” per escludere che il dissesto possa aver determinato il “disinnesto della marca del cambio di velocità” (pag. 7 c.t.u.). Pertanto, l'urto indiretto contro il muro di Via Nenni, frutto dello sbandamento del veicolo, è stato ritenuto necessariamente imputabile alla velocità di guida del momento. Si deve, allora, concludere che in base al canone di ordinaria diligenza il avrebbe Parte_1 dovuto guidare con estrema prudenza di notte in una strada di periferia dissestata, non illuminata, caratterizzata da buche e da un manto stradale bagnato. L'evento lesivo può, perciò, considerarsi la risultante di due diversi fattori causali tra loro concorrenti, ascrivibili al per quanto concerne la presenza della buca non segnalata, e CP_1 al per quanto concerne la guida non adeguata alle circostanze concrete. Parte_1
Nel dettaglio, la condotta imprudente dell'appellante giustifica, da un lato, un concorso al 50% nella causazione dei danni diretti derivanti dall'impatto del veicolo con la buca e, dall'altro, con riferimento all'impatto contro il muretto a secco di Via Nenni, è idonea ad interrompere il nesso causale con la res. condivisione – non risultando adeguatamente convincenti le CP_3 osservazioni critiche dell'appellante - l'accertamento del c.t.u., secondo cui se la velocità di guida del fosse stata inferiore a quella stimata e adeguata alle specifiche condizioni Parte_1 della strada il veicolo non avrebbe subito una deviazione di traiettoria e, quindi, non avrebbe urtato il muretto.
Il Giudice ha fatto proprie le conclusioni tecniche del c.t.u., ritenendole convincenti, logiche e persuasive. Si ricorda, ad ogni modo, che non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione si può ritenere assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite alle osservazioni critiche (cfr. Cass. n. 7266/2015).
La mancata condanna al risarcimento del danno da fermo tecnico, argomentata su una carenza probatoria, non è stata oggetto di impugnazione.
pag. 5/6 In conclusione, sulla scorta di tutte le osservazioni svolte, la sentenza appellata merita di essere confermata.
3. Le spese di lite seguono la regola soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati ratione temporis), avuto riguardo al valore della controversia ed applicati, da un lato, i parametri medi per le fasi processuali di studio e introduttiva e, dall'altro, i parametri minimi per la fase istruttoria (non rinnovata) e decisoria (v. opera concretamente prestata nel modulo decisionale scelto).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Giudice di Pace di n. 834/2024 così provvede: CP_1
- rigetta l'appello, con conferma della sentenza del Giudice di Pace di n. 834/2024; CP_1
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.702,00 per compensi, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. Così deciso in data 09/11/2025.
Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE SEZIONE I CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 352 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al n.r.g. 5020/2024 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8.11.2025, vertente TRA rappresentato e difeso dall'Avv. MATRANGA VINCENZO, Parte_1 presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di appello;
appellante E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
NOVEMBRE EUGENIA, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello;
appellato CONCLUSIONI:
- per parte appellante: “in via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 834/2024 emessa dal Giudice di
Pace di il 07.01.2024 e pubblicata in data 15.01.2024, nell'ambito del giudizio N.R.G. CP_1
11747/2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare la responsabilità dell' , ex CP_2 art. 2051 c.c. per i danni subiti dall'attore e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del Sindaco p.t., al pagamento di € 4.150,00 ovvero quell'altra somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni materiali patiti dall'attore”; in via subordinata e nel merito, “disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la responsabilità dell' , ex art. 2043 c.c. per i danni subiti CP_2 dall'attore e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di € 4.150,0 ovvero altra somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni materiali patiti dall'attore. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio nonché porre a carico del l'intero esborso della Controparte_1
CTU”; - per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecce: 1) rigettare l'appello in quanto totalmente infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
2) condannare
l'appellante al pagamento di spese e competenze del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con sentenza n. 834/2024 pubblicata il 15.01.2024 il Giudice di Pace di Lecce ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti del Parte_1
ai sensi degli artt. 2051 e 1227, co. 1, c.c., in relazione ai danni subiti nel Controparte_1 sinistro del 15.9.2018, occorso alle ore 23,30 in Via Ugo La Malfa ( , all'altezza CP_1 dell'incrocio a T con Via Pietro Nenni, quando l'appellante, mentre stava eseguendo una manovra di svolta a destra, incappava con la ruota anteriore sinistra della propria autovettura in una grossa buca ricoperta d'acqua, non segnalata e non visibile, con conseguente impatto del mezzo contro il muro frontale di Via Nenni e danneggiamento della parte anteriore e laterale sinistra del mezzo. In particolare, il Giudice di Pace aveva sì riconosciuto la responsabilità da omessa manutenzione del ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma aveva altresì riconosciuto un CP_1 concorso colposo dell'appellante nella causazione del danno primario (legato all'impatto con la buca) in misura pari al 50% e, così, aveva condannato il al ristoro (pro quota) del CP_1 solo danno diretto (derivante dall'urto primario). Il Giudice di prime cure aveva, invece, respinto la domanda risarcitoria per il danno subito con l'urto secondario (contro il muro di Via Nenni) ritenendo l'appellante responsabile in via esclusiva. L'atto di appello ritualmente notificato dal si fonda sui seguenti motivi:
1. erronea Parte_1 valutazione del concorso di colpa, per non aver il Giudice considerato la velocità ridotta dell'appellante (30 km/h) e le testimonianze raccolte (sig. che si trovava alla Testimone_1 guida di un veicolo, sui luoghi oggetto di causa, dietro l'appellante), l'interrogatorio formale dello stesso né che la buca, in quanto non segnalata, non era prevedibile in orario Parte_1 notturno, in un incrocio a T in cui il non aveva l'obbligo di dare la precedenza, oltre Parte_1 ad aver omesso di valorizzare lo scoppio del pneumatico al momento dell'impatto con la buca, tale da determinare su un terreno bagnato dalla pioggia un aumento di velocità di circa 8 km/h e l'ingovernabilità del mezzo;
2. mancato riconoscimento del danno indiretto, frutto di una c.t.u. incompleta ed errata, avendo stimato la velocità di guida dell'appellante non inferiore a 38-40 km/h per fattori allo stesso non imputabili e non avendo correttamente ricostruito la dinamica dell'impatto – sosteneva che se la buca fosse stata visibile la vettura si sarebbe dovuta arrestare nello spazio utile di 9 mt - e le conseguenze meccaniche del sinistro. Chiedeva, perciò, la riforma della sentenza appellata, con riconoscimento esclusivo della responsabilità del ex art. 2051 c.c. e condanna al pagamento della somma di € CP_1
4.150,00 (o altra somma accertata) per tutti i danni materiali (diretti e indiretti) subiti. In via subordinata, chiedeva di condannare il ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Il tutto con vittoria CP_1 di spese di entrambi i gradi di giudizio.
pag. 2/6 Con comparsa di costituzione depositata il 2.12.2024 si è costituito il Controparte_1 chiedendo al Tribunale di rigettare l'appello, con vittoria delle spese di lite.
A tal fine evidenziava le seguenti circostanze: - il Giudice di Pace aveva correttamente valorizzato il comportamento imprudente del danneggiato (velocità non adeguata, mancata prudenza alla luce dello stato dei luoghi e dell'orario del sinistro) che avrebbe potuto limitare i danni subiti con l'ordinaria diligenza;
- il danno primario (provocato dalla sola buca) era stato correttamente stimato dal c.t.u. in € 562,10 e ridotto al 50% per la responsabilità concorrente del - il danno da fermo tecnico non era stato riconosciuto per difetto di prova. Parte_1
Sulle conclusioni come innanzi precisate, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., previo deposito autorizzato di memorie difensive finali.
2. L'appello è infondato e non può essere accolto per i seguenti motivi.
La sentenza impugnata appare, infatti, scevra da vizi metodologici e di valutazione delle risultanze probatorie acquisite. Riscontrata l'assenza di segnaletica di pericolo (“Fondo stradale irregolare”), alla luce dello stato dei luoghi – per come di seguito meglio descritto - il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto il responsabile per omessa manutenzione del tratto di strada in Controparte_1 questione ai sensi dell'art. 2051 c.c.. La giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo orientata (cfr. ex multis Cass. n. 15383/2006) nell'escludere che la natura demaniale del bene, la sua estensione e l'uso diretto della res da parte degli utenti rendano inapplicabile l'art. 2051 c.c. alle situazioni che vedono coinvolta la pubblica amministrazione.
Nelle controversie quale quella in esame, alla luce della natura oggettiva della responsabilità, spetta al danneggiato dimostrare l'esistenza di un legame causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo al quale siano ricollegabili i singoli danni patiti;
invece, per andare esente da responsabilità, il custode deve provare che l'evento è ascrivibile al caso fortuito, all'interno del quale rientrano sia eventi naturali, sia il fatto di un terzo, sia la condotta colposa del danneggiato (cfr. Cass. n. 11447/2023; Cass. S.U. n. 20943/2022). Quest'ultima – che non deve necessariamente essere abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 11526/2017) - può assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, co. 1 o 2, c.c.. Dalle risultanze di causa, è emerso che l'appellante era incappato in una profonda buca presente sul manto della strada, resa non visibile dalla presenza di acqua. Secondo il c.t.u. la buca “presente sul fondo stradale, generatrice del danno, per difetto di manutenzione” ben poteva esser “ricoperta dall'acqua e quindi oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile”, considerato che “il tratto precedente nonostante il fondo irregolare non poteva far prevedere un dissesto di tali dimensioni” (pag. 5 c.t.u.). In definitiva, la buca era “non segnalata, non prevedibile e non visibile” (pag. 5 c.t.u.).
Accertata la rispondenza dei danni riportati dal veicolo rispetto al sinistro del 15.9.2018 (cfr. pag. 7 c.t.u.) e dimostrato il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la res in custodia, può
pag. 3/6 ritenersi corretta la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui condanna il al CP_1 risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. con riferimento al danno-evento diretto, consistito nell'impatto della vettura con la grande buca colma d'acqua. Altrettanto corretta e rispondente alle risultanze probatorie acquisite è stata la valutazione di corresponsabilità dell'appellante nella misura del 50% ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. in relazione al danno-evento primario appena descritto. Si ricorda, anzitutto, che le dichiarazioni a sé favorevoli rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale sono soggette al libero apprezzamento del giudice, che può trarne solo argomenti di prova (cfr. Cass. n. 24799 del 16.9.2024). Pertanto, il Giudice di Pace non avrebbe potuto valutare le dichiarazioni del (rese all'udienza del 2.3.2023) come Parte_1 prova piena. Le risultanze della consulenza tecnica sono state correttamente valorizzate dal Giudice di Pace in sentenza.
L'ausiliario ha, infatti, descritto lo stato dei luoghi, definendo il fondo stradale “sdrucciolevole ed irregolare lungo tutto il tratto precedente l'intersezione”. E' stato, poi, correttamente valorizzato l'orario notturno in cui si è verificato il sinistro: da un lato, l'orario notturno lascia desumere una circolazione veicolare ridotta rispetto alla fascia diurna, dall'altro impone al conducente una maggiore attenzione dovuta alla fisiologica minore visibilità dei pericoli presenti sul manto stradale. Si aggiunga che all'udienza del 2.3.2023 il teste ha riferito che “la strada presenta Tes_1 qualche buca e la strada in quel tratto è sfornita di illuminazione pubblica”; entrambe le circostanze sono state confermate anche dal in sede di interrogatorio formale, il quale Parte_1 ha precisato che all'inizio della strada – unico tratto oggetto di illuminazione pubblica - era presente anche un'altra buca. Anche il c.t.u. ha riscontrato dal fascicolo fotografico che via Ugo La Malfa presenta un fondo irregolare, connotato da fessurazioni, crepe, dislivelli e importanti dissesti (pag. 2 c.t.u.). Nello specifico, la buca in cui è incappato il Parte_1
“presenta un dislivello a gradino di almeno 5 cm (assenza di asfalto e presenza solo di pietrisco, sabbia..) e una ampiezza (longitudinale e trasversale) di almeno 50 cm circa” (cfr. pag. 5 c.t.u.). Sempre con riferimento allo stato dei luoghi, in base alla ricostruzione del c.t.u. può affermarsi che “la vegetazione in zona, specialmente in corrispondenza dell'intersezione, limita[va] la visibilità ai conducenti che sopraggiung[evano].” (pag. 4 c.t.u.). Per di più il 15.9.2018 aveva piovuto e il manto stradale era ancora bagnato (circostanza confermata dal in sede di interrogatorio formale del 2.3.2023). Parte_1
Analizzando complessivamente tutte le circostanze del caso l'ordinaria diligenza imponeva ai conducenti – e, quindi, anche al - una velocità di guida estremamente prudente e Parte_1 ridotta al momento di compiere la manovra di svolta. Pienamente condivisibile è l'osservazione del Giudice di prime cure secondo cui l'obbligo di regolare la velocità non è correlato al limite legale previsto per la specifica tipologia di strada percorsa, ma va modulato in base alle circostanze del caso concreto.
pag. 4/6 Sul punto il c.t.u. ha eseguito una stima della velocità, reputandola non inferiore a 38-40 km/h al momento dell'impatto. Le conclusioni cui è giunto appaiono condivisibile alla luce del metodo di calcolo utilizzato ed illustrato in perizia [“Nell'effettuare il calcolo di tale velocità si è tenuto conto della distanza tra buca e muretto (circa 7/8 m) e della velocità residua d'impatto contro il muretto (danni riportati dall'auto di parte attrice). Se la velocità dell'auto fosse stata adeguata, i danni riferibili alla insidia stradale (buca) avrebbero potuto interessare il pneumatico, il cerchione, probabilmente i bracci oscillanti e ammortizzatore” – pag. 6 c.t.u.].
Si aggiunga che diversamente da quanto sostiene l'appellante la deposizione del non ha Tes_1 restituito con certezza una diversa e inferiore velocità di guida del al momento Parte_1 dell'impatto. In altre parole, la tesi dell'appellante non ha trovato conferma nelle risultanze probatorie in atti.
In aggiunta, il c.t.u. ha convincentemente valorizzato il fatto che “le parti meccaniche mantengono gli ingranaggi della marcia bloccati sull'albero secondario del cambio” per escludere che il dissesto possa aver determinato il “disinnesto della marca del cambio di velocità” (pag. 7 c.t.u.). Pertanto, l'urto indiretto contro il muro di Via Nenni, frutto dello sbandamento del veicolo, è stato ritenuto necessariamente imputabile alla velocità di guida del momento. Si deve, allora, concludere che in base al canone di ordinaria diligenza il avrebbe Parte_1 dovuto guidare con estrema prudenza di notte in una strada di periferia dissestata, non illuminata, caratterizzata da buche e da un manto stradale bagnato. L'evento lesivo può, perciò, considerarsi la risultante di due diversi fattori causali tra loro concorrenti, ascrivibili al per quanto concerne la presenza della buca non segnalata, e CP_1 al per quanto concerne la guida non adeguata alle circostanze concrete. Parte_1
Nel dettaglio, la condotta imprudente dell'appellante giustifica, da un lato, un concorso al 50% nella causazione dei danni diretti derivanti dall'impatto del veicolo con la buca e, dall'altro, con riferimento all'impatto contro il muretto a secco di Via Nenni, è idonea ad interrompere il nesso causale con la res. condivisione – non risultando adeguatamente convincenti le CP_3 osservazioni critiche dell'appellante - l'accertamento del c.t.u., secondo cui se la velocità di guida del fosse stata inferiore a quella stimata e adeguata alle specifiche condizioni Parte_1 della strada il veicolo non avrebbe subito una deviazione di traiettoria e, quindi, non avrebbe urtato il muretto.
Il Giudice ha fatto proprie le conclusioni tecniche del c.t.u., ritenendole convincenti, logiche e persuasive. Si ricorda, ad ogni modo, che non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione si può ritenere assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite alle osservazioni critiche (cfr. Cass. n. 7266/2015).
La mancata condanna al risarcimento del danno da fermo tecnico, argomentata su una carenza probatoria, non è stata oggetto di impugnazione.
pag. 5/6 In conclusione, sulla scorta di tutte le osservazioni svolte, la sentenza appellata merita di essere confermata.
3. Le spese di lite seguono la regola soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati ratione temporis), avuto riguardo al valore della controversia ed applicati, da un lato, i parametri medi per le fasi processuali di studio e introduttiva e, dall'altro, i parametri minimi per la fase istruttoria (non rinnovata) e decisoria (v. opera concretamente prestata nel modulo decisionale scelto).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Giudice di Pace di n. 834/2024 così provvede: CP_1
- rigetta l'appello, con conferma della sentenza del Giudice di Pace di n. 834/2024; CP_1
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.702,00 per compensi, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. Così deciso in data 09/11/2025.
Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
pag. 6/6