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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI SEZIONE I CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 12245/2024 R.G. TRA
rappresenta e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Stefano Cea;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari OGGETTO: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
IN FATTO Con ricorso iscritto a ruolo il 20.11.2024 premesso che: Parte_1
1. aveva avuto una relazione more uxorio con dalla quale era nata la figlia Controparte_1 in data 23.02.2022; Per_1
2. le difficoltà della convivenza avevano determinato la cessazione della stessa a luglio 2024;
3. il padre non provvedeva al mantenimento della piccola e neppure al pagamento del mutuo cointestato, gravante sulla casa familiare e tantomeno aveva inteso incontrare la bambina dopo il suo allontanamento da casa se non in una sola occasione ad ottobre 2024, essendosi trasferito da sua madre a Chioggia (VE); chiedeva al Tribunale di Bari:
• di assegnare in suo favore la casa coniugale cointestata, sita in Grumo Appula alla via S. Primiano n. 78;
• di affidare la minore ad entrambi i genitori con suo collocamento prevalente presso la dimora della madre;
• di regolamentare gli incontri padre-figlia (senza previsione di pernottamenti sino al raggiungimento da parte della minore dell'autonomia dalla madre per l'allattamento);
• che il padre si impegni a versare mensilmente, per il mantenimento della figlia, la somma di
€ 350,00 mensile, da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari ed oltre agli assegni familiari. Fissata la comparizione personale delle parti, non si costituiva in giudizio il nonostante la CP_1 regolarità della notifica ed all'udienza del 14.05.2025, previa audizione della ricorrente (che precisava di incamerare l'A.U.U. di € 235,00 mensili, che inoltre il aveva saltuariamente pagato la retta CP_1 dell'asilo e che aveva incontrato la minore per due ore al giorno circa ogni due mesi e senza pernottamenti), la causa veniva riservata per la decisione;
il P.M. interveniva in giudizio con propria nota del 03.12.2024. DIRITTO 1.- In via preliminare, stante la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia di
. Controparte_1
2.- Nel merito, il ricorso merita accoglimento. È incontroverso tra le parti che la loro relazione more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali rispetto alla prole.
3.- Quanto all'affidamento, evidenzia il Collegio che non sono emersi elementi probatori che inducano a ritenere che il nuovo regime legale dell'affido condiviso sia controindicato per il corretto sviluppo psicofisico della minore. Pertanto, la figlia minorenne della coppia va affidata ad entrambi i genitori in condiviso (come richiesto dalla stessa ricorrente), riconoscendo anche al padre la possibilità di concordare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita della figlia, la quale dovrà risiedere in via prevalente con la madre in ragione sia della sua maggiore capacità accuditiva ed essendo incontestato che la stessa abbia convissuto ininterrottamente con la madre sin dalla nascita ed anche dopo l'allontanamento da casa del resistente.
3.1.- Deve, pertanto, disporsi l'assegnazione della casa familiare in favore della come Parte_1 da costei richiesto, essendo la stessa il genitore collocatario di prole minorenne.
4.- Quanto al regime degli incontri, deve applicarsi un regime diversificato rispetto a quello ordinario, statuendosi che sino al 5° anno di età della minore il regime di visita paterno venga esercitato senza pernottamenti, come richiesto dalla genitrice, dal momento che ad oggi la minore (di tenera età) non ha mai pernottato col padre, che parrebbe tra l'altro essersi trasferito a Chioggia e che si limita, a dire della ricorrente, ad incontrare la minore per poche ore una volta ogni due mesi. I rapporti tra i genitori rispetto alla minore vanno pertanto regolati come da dispositivo che segue.
5.- Premesso che la madre vi provvederà in via diretta (la madre ha prodotto i suoi tre ultimi 730, da cui emerge un reddito complessivo lordo di circa € 13.000,00 annui di media), a carico del resistente va posto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando Controparte_1 alla madre € 300,00 mensili a decorrere dal mese di dicembre 2024 (mese successivo al deposito del ricorso, in ossequio al principio della domanda), oltre adeguamento annuale ISTAT;
il pagamento dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati (qualora non già corrisposti) ed entro il 15 di ogni mese per quelle future. L'importo del contributo al mantenimento della prole è stato in tal misura determinato sia perché quest'ultima è di tenera età e la madre percepisce per intero l'A.U.U. sia perchè il di 31 anni, CP_1
è in età lavorativa ed è in buona salute e, nonostante non si conoscano con esattezza i suoi redditi (essendosi limitata la ricorrente a riferire che lui percepirebbe uno stipendio di € 1.600,00), deve tenersi in debito conto la circostanza che la genitrice ormai da mesi si fa carico interamente delle esigenze della minore, con conseguente aggravio di tempo e di spesa a suo esclusivo carico. Per quanto concerne la rata di mutuo gravante sulla casa familiare cointestata, di cui neppure è stato indicato l'ammontare e tantomeno è stata fornita la prova della sua debenza, la stessa non potrà che sottostare al regime delle obbligazioni contrattuali, trattandosi di onere economico assunto da ambedue le parti processuali nell'ambito della loro autonomia contrattuale. Il dovrà inoltre corrispondere a parte ricorrente, a decorrere dal corrente mese di luglio 2025, CP_1 le spese straordinarie che questa dovesse affrontare nell'interesse della figlia nella misura del 50%, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
6.- Va, altresì, disposto d'ufficio che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la la quale potrà pretenderne il versamento Parte_1 diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti.
7.- Alla soccombenza del resistente (che ha costretto la controparte ad adire l'A.G. per la regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativi alla comune figlia) consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al vigente D.M. 147/2022, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria). 8.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 20.11.2024 da nei confronti , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) affida la figlia minorenne della coppia ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso l'abitazione della madre;
3) dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior importanza relative alla sua educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4) assegna in favore della la casa coniugale, sita in Grumo Appula alla via S. Parte_1
Primiano n. 78; 5) il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la minore, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che, soprattutto, di quelle di vita della minore, e comunque secondo il seguente calendario minimo: fino al quinto anno d'età della minore senza pernottamenti: a) il sabato e la domenica a settimane alterne dalle 10:00 alle 21:00; b) nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi dalle 10:00 alle 21:00 o in luglio o in agosto, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 10 luglio;
c) nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle h. 10,00 alle 21,00 nel periodo dal 23/12 al 26/12 e l'anno successivo dalle h. 10,00 alle 21,00 nel periodo dal 30/12 al 3/1; d) nel periodo pasquale il giorno di Pasqua dalle h. 10,00 alle 21,00, ad anni alterni, ed il lunedì dell'Angelo dell'anno successivo secondo i medesimi orari;
viceversa, a decorrere dal compimento del quinto anno d'età del minore con i pernottamenti presso il padre secondo il seguente calendario minimo: a) a settimane alterne dalle 18,00 del venerdì alle 21,00 della domenica;
c) nel periodo natalizio un anno dalle h. 10,00 del 23/12 alle 21,00 del 30/12 e l'anno successivo secondo i medesimi orari dal 30/12 al 6/1 e così di seguito;
d) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del giovedì Santo alle 21,00 del lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
e) nel periodo estivo per 15 giorni – eventualmente da suddividere in periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
6) dà atto che il presente regolamento degli incontri é puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria prevalente, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e la figlia;
7) pone a carico di l'obbligo di versare all'altro genitore, a partire dal mese Controparte_1 di dicembre 2024, l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia;
il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati (qualora non già corrisposti) ed entro il 15 di ogni mese per quelle future;
8) pone altresì, a partire dal corrente mese di luglio 2025, a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse della minore, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019;
9) dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la la quale potrà pretenderne il versamento Parte_1 diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
10) condanna al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in complessivi € 2.786,75, di cui € 2.759,75 per compensi ed € 27,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; 11) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso il 1 luglio 2025 nella camera di consiglio della Sez. I Civile.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 12245/2024 R.G. TRA
rappresenta e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Stefano Cea;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari OGGETTO: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
IN FATTO Con ricorso iscritto a ruolo il 20.11.2024 premesso che: Parte_1
1. aveva avuto una relazione more uxorio con dalla quale era nata la figlia Controparte_1 in data 23.02.2022; Per_1
2. le difficoltà della convivenza avevano determinato la cessazione della stessa a luglio 2024;
3. il padre non provvedeva al mantenimento della piccola e neppure al pagamento del mutuo cointestato, gravante sulla casa familiare e tantomeno aveva inteso incontrare la bambina dopo il suo allontanamento da casa se non in una sola occasione ad ottobre 2024, essendosi trasferito da sua madre a Chioggia (VE); chiedeva al Tribunale di Bari:
• di assegnare in suo favore la casa coniugale cointestata, sita in Grumo Appula alla via S. Primiano n. 78;
• di affidare la minore ad entrambi i genitori con suo collocamento prevalente presso la dimora della madre;
• di regolamentare gli incontri padre-figlia (senza previsione di pernottamenti sino al raggiungimento da parte della minore dell'autonomia dalla madre per l'allattamento);
• che il padre si impegni a versare mensilmente, per il mantenimento della figlia, la somma di
€ 350,00 mensile, da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari ed oltre agli assegni familiari. Fissata la comparizione personale delle parti, non si costituiva in giudizio il nonostante la CP_1 regolarità della notifica ed all'udienza del 14.05.2025, previa audizione della ricorrente (che precisava di incamerare l'A.U.U. di € 235,00 mensili, che inoltre il aveva saltuariamente pagato la retta CP_1 dell'asilo e che aveva incontrato la minore per due ore al giorno circa ogni due mesi e senza pernottamenti), la causa veniva riservata per la decisione;
il P.M. interveniva in giudizio con propria nota del 03.12.2024. DIRITTO 1.- In via preliminare, stante la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia di
. Controparte_1
2.- Nel merito, il ricorso merita accoglimento. È incontroverso tra le parti che la loro relazione more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali rispetto alla prole.
3.- Quanto all'affidamento, evidenzia il Collegio che non sono emersi elementi probatori che inducano a ritenere che il nuovo regime legale dell'affido condiviso sia controindicato per il corretto sviluppo psicofisico della minore. Pertanto, la figlia minorenne della coppia va affidata ad entrambi i genitori in condiviso (come richiesto dalla stessa ricorrente), riconoscendo anche al padre la possibilità di concordare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita della figlia, la quale dovrà risiedere in via prevalente con la madre in ragione sia della sua maggiore capacità accuditiva ed essendo incontestato che la stessa abbia convissuto ininterrottamente con la madre sin dalla nascita ed anche dopo l'allontanamento da casa del resistente.
3.1.- Deve, pertanto, disporsi l'assegnazione della casa familiare in favore della come Parte_1 da costei richiesto, essendo la stessa il genitore collocatario di prole minorenne.
4.- Quanto al regime degli incontri, deve applicarsi un regime diversificato rispetto a quello ordinario, statuendosi che sino al 5° anno di età della minore il regime di visita paterno venga esercitato senza pernottamenti, come richiesto dalla genitrice, dal momento che ad oggi la minore (di tenera età) non ha mai pernottato col padre, che parrebbe tra l'altro essersi trasferito a Chioggia e che si limita, a dire della ricorrente, ad incontrare la minore per poche ore una volta ogni due mesi. I rapporti tra i genitori rispetto alla minore vanno pertanto regolati come da dispositivo che segue.
5.- Premesso che la madre vi provvederà in via diretta (la madre ha prodotto i suoi tre ultimi 730, da cui emerge un reddito complessivo lordo di circa € 13.000,00 annui di media), a carico del resistente va posto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando Controparte_1 alla madre € 300,00 mensili a decorrere dal mese di dicembre 2024 (mese successivo al deposito del ricorso, in ossequio al principio della domanda), oltre adeguamento annuale ISTAT;
il pagamento dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati (qualora non già corrisposti) ed entro il 15 di ogni mese per quelle future. L'importo del contributo al mantenimento della prole è stato in tal misura determinato sia perché quest'ultima è di tenera età e la madre percepisce per intero l'A.U.U. sia perchè il di 31 anni, CP_1
è in età lavorativa ed è in buona salute e, nonostante non si conoscano con esattezza i suoi redditi (essendosi limitata la ricorrente a riferire che lui percepirebbe uno stipendio di € 1.600,00), deve tenersi in debito conto la circostanza che la genitrice ormai da mesi si fa carico interamente delle esigenze della minore, con conseguente aggravio di tempo e di spesa a suo esclusivo carico. Per quanto concerne la rata di mutuo gravante sulla casa familiare cointestata, di cui neppure è stato indicato l'ammontare e tantomeno è stata fornita la prova della sua debenza, la stessa non potrà che sottostare al regime delle obbligazioni contrattuali, trattandosi di onere economico assunto da ambedue le parti processuali nell'ambito della loro autonomia contrattuale. Il dovrà inoltre corrispondere a parte ricorrente, a decorrere dal corrente mese di luglio 2025, CP_1 le spese straordinarie che questa dovesse affrontare nell'interesse della figlia nella misura del 50%, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
6.- Va, altresì, disposto d'ufficio che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la la quale potrà pretenderne il versamento Parte_1 diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti.
7.- Alla soccombenza del resistente (che ha costretto la controparte ad adire l'A.G. per la regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativi alla comune figlia) consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al vigente D.M. 147/2022, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria). 8.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 20.11.2024 da nei confronti , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) affida la figlia minorenne della coppia ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso l'abitazione della madre;
3) dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior importanza relative alla sua educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4) assegna in favore della la casa coniugale, sita in Grumo Appula alla via S. Parte_1
Primiano n. 78; 5) il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la minore, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che, soprattutto, di quelle di vita della minore, e comunque secondo il seguente calendario minimo: fino al quinto anno d'età della minore senza pernottamenti: a) il sabato e la domenica a settimane alterne dalle 10:00 alle 21:00; b) nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi dalle 10:00 alle 21:00 o in luglio o in agosto, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 10 luglio;
c) nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle h. 10,00 alle 21,00 nel periodo dal 23/12 al 26/12 e l'anno successivo dalle h. 10,00 alle 21,00 nel periodo dal 30/12 al 3/1; d) nel periodo pasquale il giorno di Pasqua dalle h. 10,00 alle 21,00, ad anni alterni, ed il lunedì dell'Angelo dell'anno successivo secondo i medesimi orari;
viceversa, a decorrere dal compimento del quinto anno d'età del minore con i pernottamenti presso il padre secondo il seguente calendario minimo: a) a settimane alterne dalle 18,00 del venerdì alle 21,00 della domenica;
c) nel periodo natalizio un anno dalle h. 10,00 del 23/12 alle 21,00 del 30/12 e l'anno successivo secondo i medesimi orari dal 30/12 al 6/1 e così di seguito;
d) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del giovedì Santo alle 21,00 del lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
e) nel periodo estivo per 15 giorni – eventualmente da suddividere in periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
6) dà atto che il presente regolamento degli incontri é puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria prevalente, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e la figlia;
7) pone a carico di l'obbligo di versare all'altro genitore, a partire dal mese Controparte_1 di dicembre 2024, l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia;
il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati (qualora non già corrisposti) ed entro il 15 di ogni mese per quelle future;
8) pone altresì, a partire dal corrente mese di luglio 2025, a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse della minore, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019;
9) dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la la quale potrà pretenderne il versamento Parte_1 diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
10) condanna al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in complessivi € 2.786,75, di cui € 2.759,75 per compensi ed € 27,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; 11) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso il 1 luglio 2025 nella camera di consiglio della Sez. I Civile.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato