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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/11/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6228/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa all'udienza del 27.11.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù Parte_1 di procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Antonio Lungo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, in viale dello Statuto n.13;
OPPONENTE
E
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta, dall'avv. Massimiliano Bruno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, piazza Bruno Buozzi n.9 – scala D;
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 4332/2021, CP_1 chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere alla ditta il Parte_1 pagamento della somma di euro 7.476,00 oltre interessi e spese, quale credito rimasto insoluto derivante da contratto di prestazione d'opera professionale.
Con d.i. n. 1942/2021, depositato in data 25.10.2021, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento della somma richiesta, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1 deduceva l'infondatezza del credito vantato da parte opposta eccependo l'inadempimento della gran parte delle prestazioni cui era tenuto il professionista incaricato. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni subiti derivanti dal suddetto inadempimento, come quantificati nel proprio atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio , il quale deduceva la piena CP_1 fondatezza del credito vantato in virtù dell'esatta esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, la causa, all'udienza del 27.11.2025, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Risulta pacifico la sussistenza di un contratto d'opera professionale concluso tra le parti finalizzato alla redazione, da parte dell'opposto, della documentazione relativa alla certificazione di resistenza al fuoco dell'
[...]
il tutto per l'importo complessivo di € 13.000,00 (cfr. doc. all. Parte_1
n. 1 di parte opponente).
Parte opponente non ha corrisposto la somma totale dovuta, residuando un credito di € 7.476,00 per il quale l'opposto ha agito con il giudizio monitorio.
Parte opponente ha eccepito la non debenza delle somme azionate ex art. 1460 c.c. in quanto deduceva che l'opposto si era reso inadempiente per gran parte delle prestazioni previste nel contratto stipulato.
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in materia di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., ha costantemente affermato che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
- 2 - circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nell'ipotesi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è invertito l'ordine degli oneri probatori delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, come nel caso di specie, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (sin da Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
Come successivamente ribadito con riguardo a contratto con prestazioni corrispettive, nel caso in cui il convenuto resista alla domanda di condanna all'adempimento della prestazione da lui dovuta, eccependo che l'attore non ha adempiuto la propria obbligazione, spetta a quest'ultimo provare il proprio adempimento, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
Tutto ciò premesso, va osservato che l'eccezione di inadempimento non può prescindere dalla prova dell'esistenza di quanto lamentato: onere della prova che grava su parte opponente eccipiente.
Nel caso di specie, parte opponente ha sollevato un'eccezione del tutto generica, senza specificare il tipo o la natura dell'inadempimento, anche ai fini di determinarne la rilevanza e l'importanza rispetto all'oggetto del contratto.
Pertanto, seppure è vero che è sufficiente l'allegazione dell'inadempimento, lo stesso deve, comunque, almeno nella sua dimensione storica e fattuale essere
- 3 - allegato dalla parte che agisce ex art. 1460 c.c., onere probatorio che nel caso de quo non è stato soddisfatto adeguatamente dall'opponente.
Parte opposta, dal proprio canto, ha dato prova dell'esatto adempimento della propria prestazione di cui al contratto concluso.
Emerge dal suddetto contratto che l'opposto si obbligava a redigere certificazioni di resistenza al fuoco di strutture (con metodo tabellare e/o sperimentale) attraverso una procedura comprendente: “sopralluogo e verifica dello stato attuale delle strutture portanti e di separazione di ciascuna dei due corpi di fabbrica che costituiscono l'intero individuazione delle porzioni Pt_1 di strutture ove eseguire i saggi (i saggi saranno eseguiti a Vs. cura e spese); sopralluoghi per la misurazione dei saggi eseguiti e redazione di relativa relazione;
redazione della certificazione di resistenza al fuoco delle strutture portanti/separanti di ciascuno dei due corpi di fabbrica che costituiscono
l'Hotel su mod. PIN 2_2_2108 CERT REI. Certificazione di tipo tabellare e/o sperimentale. Escluse certificazione di tipo analitico;
indicazione sulla tipologia di materiale da porre in opera per la riqualificazione delle strutture nel caso in cui dai saggi si evidenzi l'impossibilità di emettere certificazioni
“di tipo tabellare” così come previste nel DM 16/02/2007 e redazione del mod. Con PIN. 2-3-2018 Dichiarazione Prodotto da allegare al mod. . 2_2_2018
CERT.REI; redazione di planimetrie da allegare alle predette certificazioni per indicazione delle varie strutture certificate”;
Risulta provata l'effettuazione dei sopralluoghi e delle verifiche preliminari eseguiti dall'opposto per la redazione della documentazione tecnica richiesta da parte opponente.
Ed invero, il teste all'udienza del 01.06.2023, Testimone_1 dichiarava: “…sono geometra. Sono stato contattato per un incarico per la certificazione tecnica per la resistenza al fuoco…io mi sono recato un paio di volte presso l'Hotel ed in alcuni casi anche con l' circa nel CP_1 febbraio/marzo 2021. L' si occupava di verificare le strutture che CP_1
- 4 - andavano protette, ad esempio il solaio, il tunnel di attraversamento e strutture che dovevano essere protette dal fuoco…”
Parte opposta ha inoltre dato prova della redazione di tutta la documentazione certificativa che è stata inoltrata via e-mail a parte opponente ed è stata prodotta nel presente giudizio (cfr. doc. all. n. 8.10,11,13,14 di parte opposta).
Risulta inoltre provato che la documentazione redatta dall' sia CP_1 stata utilmente impiegata dalla opponente. Di detta circostanza ne fornisce prova il teste , il quale, incaricato successivamente di curare Testimone_2 la pratica antincendio per l'opponente, in sede di escussione testimoniale, all'udienza dell'11.06.2024, dichiarava: “…ribadisco che non ho avuto conoscenza del lavoro dell'arch. Posso dire che ho visionato delle CP_1 certificazioni dell'arch. relative alla resistenza al fuoco di opere CP_1 murarie che ho allegato alla SCIA”.
Dall'esame del contratto concluso tra le parti e dall'istruttoria condotta non risulta che l' fosse tenuto ad ulteriori prestazioni. L'opponente, CP_1 infatti, ha allegato nel proprio atto introduttivo che l' fosse tenuto a: “g) CP_1 presentazione del progetto e realizzazione dei lavori di adeguamento: h) ottenimento della certificazione prevenzione incendi”.
Ebbene, non vi è prova che l'opposto fosse tenuto a dette ulteriori prestazioni per le quali l'opponente provvedeva ad incaricare altri professionisti.
Non sussistendo alcun inadempimento da parte dell'opposto, la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dall'opponente non è meritevole di accoglimento in quanto gli asseriti danni non sono imputabili all' CP_1
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata ed il d.i. opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
- 5 - 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento
(scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c., per l'insussistenza, nell'interpretazione avvallata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 152/2016, di mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
1942/2021, depositato in data 25.10.2021 dal Tribunale di Latina;
b) rigetta le ulteriori domande proposte da parte opponente;
c) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Latina il 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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