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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/11/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3194/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento/avvisi di addebito promossa
DA
rappresentato e difeso dall' Avv. Baio Cosma;
Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Gaetano Amato;
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alberta Scaglione;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.6.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
10020249000872810/000 notificata il 22.2.2024 e ai presupposti avvisi di addebito nn. 40020180004057961000, 40020180005890768000,
40020180007090064000, 40020190001841009000, 40020190001881340000,
40020190005246223000, 40020190005263712000, 40020190006051881000,
40020190008201502000 aventi ad oggetto contributi datore di lavoro e IVS di competenza dell' anni 2015-2019. Eccepiva la nullità/illegittimità della CP_1
intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, violazione della sequenza procedimentale e omessa indicazione in dettaglio degli interessi e saggi percentuali nonchè la prescrizione dei contributi, anche sopravvenuta alla eventuale notifica degli atti presupposti. Pertanto, adiva il
Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per l'accertamento della illegittimità della intimazione di pagamento e della prescrizione dei crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito, con conseguente annullamento degli atti. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituivano gli Enti convenuti chiedendo, per quanto di rispettiva ragione, con articolate argomentazioni il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice in data odierna decideva la causa con sentenza sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte disposte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma
1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973
e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n.
594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617
c.p.c. primo comma). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatori dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n.
28583 del 2018; n. 594 del 2016). Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che
è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del
2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019). Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza
(originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito). Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione (tale azione va proposta nel termine perentorio di
40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza). E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del
04/04/2018).
Nel caso di specie, parte attrice ha lamentato per un verso la omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente illegittimità della intimazione di pagamento per violazione della sequenza procedimentale oltre che per omessa motivazione in ordine agli interessi (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. riguardo alla quale è legittimato passivo l' e per altro verso la prescrizione dei crediti Controparte_3 CP_4
contributivi a decorrere dalla data del versamento dei contributi o anche maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito (con ciò configurando una opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99 in funzione recuperatoria e una opposizione ex art. 615 c.p.c. riguardo alle quali è legittimato passivo l'Ente Impositore, . CP_1
Ebbene come visto, le doglianze relative ai vizi propri della intimazione di pagamento, configurando una opposizione agli atti esecutivi, sono da proporre nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Giova ancora rammentare che il termine ex art. 617 c.p.c. (al pari di quella ai sensi dell'art. 24 del dlgs 1999) è un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio (cfr Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del
04/04/2018), rilevabilità che non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327
c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione (cfr Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 32527 del
04/11/2022).
Nella specie il predetto termine di decadenza di 20 giorni non è stato rispettato essendo stato il ricorso depositato il 13.6.2024 a fronte dell'intimazione di pagamento notificata il 22.2.2024, sicchè va dichiarata l'inammissibilità nei confronti dell' dell'opposizione in esame proposta oltre il richiamato CP_4
termine.
Del pari è inammissibile l'opposizione proposta nei confronti dell' per CP_1
far valere (in funzione recuperatoria ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99) la prescrizione dei contributi in quanto il ricorso, tenuto conto di quanto già osservato, risulta proposto anche oltre i 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
D'altronde si evidenzia che l' sconfessando l'assunto attoreo, ha fornito CP_1
la prova della notifica a mezzo PEC dei sopra indicati avvisi di addebito nelle date del 08.07.2018, 30.10.2018, 04.12.2018, 13.06.2019, 13.06.2019,
30.07.2019, 31.07.2019, 02.10.2019, 28.11.2019 (v. ricevute di consegna in atti) sicchè, a maggior ragione, il motivo di doglianza in esame, consistendo in opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99 (cfr. Cass., nn. 25757/2008; 18207/2003;
6756/2012) andava proposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica di tali atti.
Riguardo alle doglianze sollevate dalla parte ricorrente in ordine alla notifica dei predetti atti in quanto consegnati ad indirizzo PEC Email_1
di impresa cancellata dal Registro delle imprese dal 11.1.2019 si osserva che, come anche recentemente affermato dalla Corte di Cassazione “ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n.
185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012) -Cass. 6866/2022, Cass. 27348/2021- e che “tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate)
e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso -la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (Cass. 31/ 2017; Cass. 16864/2018).
Con sentenza n. 602/2017 la Corte di Cassazione, con riferimento alla notifica di ricorso per la dichiarazione di fallimento, ha affermato che “deve ritenersi valida la notifica regolarmente eseguita all'indirizzo PEC della società rimasto attivo dopo la cancellazione. La ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, dimostra infatti, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal debitore, ovvero nella sfera di conoscibilità del medesimo: dal momento della ricezione del messaggio questi è perciò posto in grado di sapere della pendenza del procedimento e di approntare le proprie difese”.
Così come poi evidenziato dall' il d.lgs. 14/2019 all'art. 33 comma 2 CP_1
prevede che “Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione”.
Nel caso di specie, come si evince dalle ricevute di consegna prodotte dall' gli avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati presso il CP_1
citato indirizzo PEC della impresa Parte_2
evidentemente rimasto attivo entro l'anno dalla cancellazione. Ciò posto, cristallizzata e divenuta intangibile la pretesa contributiva per la mancata tempestiva opposizione ai richiamati avvisi di addebito presupposti della intimazione impugnata, è quindi possibile in questa sede esclusivamente verificare la sussistenza di fatti estintivi del credito successivi alla formazione e alla notifica degli avvisi di addebito, non essendo tale azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. soggetta ad alcun termine di decadenza.
Sotto tale profilo deve rilevarsi che la prescrizione successiva alla notifica, eccepita dal ricorrente con riferimento agli avvisi di addebito nn.
40020180004057961000, n. 40020180005890768000 e n.
40020180007090064000, non è nella specie maturata.
Tali atti risultano notificati rispettivamente il 8.7.2018, 30.10.2018 e 4.12.2018
e il termine quinquennale di prescrizione (art. 3 comma 9 L. 335/1995) risulta utilmente interrotto dall' con la notifica in data 6.2.2020 CP_4
dell'intimazione di pagamento n. 10020199010414905000 che ha preceduto la notifica in data 22.2.2024 della intimazione di pagamento oggetto di causa. La notifica del predetto atto interruttivo, medio tempore intervenuto, risulta regolarmente effettuata avendo l' provato (mediante “prospetto CP_4
riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.” di ) la spedizione di raccomandata CP_5
informativa dell'avvenuta notifica a persona (fratello) diversa dal destinatario presso l'indirizzo di quest'ultimo.
Ad ogni modo, pur volendo prescindere dalla notifica del predetto atto interruttivo, il termine di prescrizione non risulta maturato avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito e tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da COVID 19.
Occorre in particolare tener conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21).
Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto
è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a
182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nella specie, tenuto conto della data di notifica degli avvisi di addebito in questione (8.7.2018, 30.10.2018 e 4.12.2018) e dovendosi applicare interamente i due periodi di sospensione per un totale di 311 giorni, può concludersi che alla data di notifica della intimazione di pagamento oggetto di causa (22.2.2024) il termine di prescrizione quinquennale non era ancora maturato con conseguente idoneo effetto interruttivo.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di “cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953
c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, CP_1
dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_6
dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U. 23397/2016-.
Per le ragioni finora esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa
Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibili l'opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art. 617 bis c.p.c. nei confronti dell' e Controparte_2 l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99 nei confronti dell' CP_1
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' Controparte_2
e dell' delle spese di lite che liquida, per ciascuna parte, in €
[...] CP_1
1.686,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute.
Salerno, 7.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3194/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento/avvisi di addebito promossa
DA
rappresentato e difeso dall' Avv. Baio Cosma;
Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Gaetano Amato;
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alberta Scaglione;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.6.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
10020249000872810/000 notificata il 22.2.2024 e ai presupposti avvisi di addebito nn. 40020180004057961000, 40020180005890768000,
40020180007090064000, 40020190001841009000, 40020190001881340000,
40020190005246223000, 40020190005263712000, 40020190006051881000,
40020190008201502000 aventi ad oggetto contributi datore di lavoro e IVS di competenza dell' anni 2015-2019. Eccepiva la nullità/illegittimità della CP_1
intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, violazione della sequenza procedimentale e omessa indicazione in dettaglio degli interessi e saggi percentuali nonchè la prescrizione dei contributi, anche sopravvenuta alla eventuale notifica degli atti presupposti. Pertanto, adiva il
Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per l'accertamento della illegittimità della intimazione di pagamento e della prescrizione dei crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito, con conseguente annullamento degli atti. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituivano gli Enti convenuti chiedendo, per quanto di rispettiva ragione, con articolate argomentazioni il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice in data odierna decideva la causa con sentenza sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte disposte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma
1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973
e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n.
594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617
c.p.c. primo comma). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatori dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n.
28583 del 2018; n. 594 del 2016). Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che
è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del
2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019). Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza
(originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito). Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione (tale azione va proposta nel termine perentorio di
40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza). E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del
04/04/2018).
Nel caso di specie, parte attrice ha lamentato per un verso la omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente illegittimità della intimazione di pagamento per violazione della sequenza procedimentale oltre che per omessa motivazione in ordine agli interessi (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. riguardo alla quale è legittimato passivo l' e per altro verso la prescrizione dei crediti Controparte_3 CP_4
contributivi a decorrere dalla data del versamento dei contributi o anche maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito (con ciò configurando una opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99 in funzione recuperatoria e una opposizione ex art. 615 c.p.c. riguardo alle quali è legittimato passivo l'Ente Impositore, . CP_1
Ebbene come visto, le doglianze relative ai vizi propri della intimazione di pagamento, configurando una opposizione agli atti esecutivi, sono da proporre nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Giova ancora rammentare che il termine ex art. 617 c.p.c. (al pari di quella ai sensi dell'art. 24 del dlgs 1999) è un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio (cfr Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del
04/04/2018), rilevabilità che non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327
c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione (cfr Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 32527 del
04/11/2022).
Nella specie il predetto termine di decadenza di 20 giorni non è stato rispettato essendo stato il ricorso depositato il 13.6.2024 a fronte dell'intimazione di pagamento notificata il 22.2.2024, sicchè va dichiarata l'inammissibilità nei confronti dell' dell'opposizione in esame proposta oltre il richiamato CP_4
termine.
Del pari è inammissibile l'opposizione proposta nei confronti dell' per CP_1
far valere (in funzione recuperatoria ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99) la prescrizione dei contributi in quanto il ricorso, tenuto conto di quanto già osservato, risulta proposto anche oltre i 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
D'altronde si evidenzia che l' sconfessando l'assunto attoreo, ha fornito CP_1
la prova della notifica a mezzo PEC dei sopra indicati avvisi di addebito nelle date del 08.07.2018, 30.10.2018, 04.12.2018, 13.06.2019, 13.06.2019,
30.07.2019, 31.07.2019, 02.10.2019, 28.11.2019 (v. ricevute di consegna in atti) sicchè, a maggior ragione, il motivo di doglianza in esame, consistendo in opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99 (cfr. Cass., nn. 25757/2008; 18207/2003;
6756/2012) andava proposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica di tali atti.
Riguardo alle doglianze sollevate dalla parte ricorrente in ordine alla notifica dei predetti atti in quanto consegnati ad indirizzo PEC Email_1
di impresa cancellata dal Registro delle imprese dal 11.1.2019 si osserva che, come anche recentemente affermato dalla Corte di Cassazione “ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n.
185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012) -Cass. 6866/2022, Cass. 27348/2021- e che “tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate)
e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso -la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (Cass. 31/ 2017; Cass. 16864/2018).
Con sentenza n. 602/2017 la Corte di Cassazione, con riferimento alla notifica di ricorso per la dichiarazione di fallimento, ha affermato che “deve ritenersi valida la notifica regolarmente eseguita all'indirizzo PEC della società rimasto attivo dopo la cancellazione. La ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, dimostra infatti, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal debitore, ovvero nella sfera di conoscibilità del medesimo: dal momento della ricezione del messaggio questi è perciò posto in grado di sapere della pendenza del procedimento e di approntare le proprie difese”.
Così come poi evidenziato dall' il d.lgs. 14/2019 all'art. 33 comma 2 CP_1
prevede che “Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione”.
Nel caso di specie, come si evince dalle ricevute di consegna prodotte dall' gli avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati presso il CP_1
citato indirizzo PEC della impresa Parte_2
evidentemente rimasto attivo entro l'anno dalla cancellazione. Ciò posto, cristallizzata e divenuta intangibile la pretesa contributiva per la mancata tempestiva opposizione ai richiamati avvisi di addebito presupposti della intimazione impugnata, è quindi possibile in questa sede esclusivamente verificare la sussistenza di fatti estintivi del credito successivi alla formazione e alla notifica degli avvisi di addebito, non essendo tale azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. soggetta ad alcun termine di decadenza.
Sotto tale profilo deve rilevarsi che la prescrizione successiva alla notifica, eccepita dal ricorrente con riferimento agli avvisi di addebito nn.
40020180004057961000, n. 40020180005890768000 e n.
40020180007090064000, non è nella specie maturata.
Tali atti risultano notificati rispettivamente il 8.7.2018, 30.10.2018 e 4.12.2018
e il termine quinquennale di prescrizione (art. 3 comma 9 L. 335/1995) risulta utilmente interrotto dall' con la notifica in data 6.2.2020 CP_4
dell'intimazione di pagamento n. 10020199010414905000 che ha preceduto la notifica in data 22.2.2024 della intimazione di pagamento oggetto di causa. La notifica del predetto atto interruttivo, medio tempore intervenuto, risulta regolarmente effettuata avendo l' provato (mediante “prospetto CP_4
riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.” di ) la spedizione di raccomandata CP_5
informativa dell'avvenuta notifica a persona (fratello) diversa dal destinatario presso l'indirizzo di quest'ultimo.
Ad ogni modo, pur volendo prescindere dalla notifica del predetto atto interruttivo, il termine di prescrizione non risulta maturato avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito e tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da COVID 19.
Occorre in particolare tener conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21).
Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto
è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a
182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nella specie, tenuto conto della data di notifica degli avvisi di addebito in questione (8.7.2018, 30.10.2018 e 4.12.2018) e dovendosi applicare interamente i due periodi di sospensione per un totale di 311 giorni, può concludersi che alla data di notifica della intimazione di pagamento oggetto di causa (22.2.2024) il termine di prescrizione quinquennale non era ancora maturato con conseguente idoneo effetto interruttivo.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di “cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953
c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, CP_1
dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_6
dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U. 23397/2016-.
Per le ragioni finora esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa
Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibili l'opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art. 617 bis c.p.c. nei confronti dell' e Controparte_2 l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99 nei confronti dell' CP_1
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' Controparte_2
e dell' delle spese di lite che liquida, per ciascuna parte, in €
[...] CP_1
1.686,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute.
Salerno, 7.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio