Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2440/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi con R.G. 2440/2020, aventi ad oggetto: appello contro la sentenza n. 5/20 emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 02/01/2020, depositata il 07/01/2020, vertente
TRA
(P. Iva ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
procuratore generale alle liti Avv. Luigi Gasparini (C.F.
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena C.F._1
Boffoli
APPELLANTE
E
, (C.F. ), rappresenta e difesa CP_1 C.F._2
dagli Avv.ti Tiziana Marone e Antonio Attore
APPELLATA
Pagina 1
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.5.2016, CP_1
conveniva in giudizio, presso il Tribunale di Napoli Nord, la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di Parte_1
ottenere un provvedimento di condanna all'integrale risarcimento dei danni subiti, conseguenti ad un infortunio che, secondo quanto prospettato dall'attrice, risultava coperto dalla polizza assicurativa da lei sottoscritta. In particolare, l'attrice esponeva che in data 09.11.11 aveva stipulato con la società una polizza assicurativa contro infortuni (n. Parte_1
80100265230) versando contestualmente alla sottoscrizione il premio annuale di € 180,00. In data 23.02.15 l'assicurata, mentre era nella propria abitazione, subiva una grave lesione, tranciandosi il I dito della mano sinistra in una delle porte della sua abitazione;
evento a fronte del quale si recava presso il presidio ospedaliero in Castel Volturno CP_2
(CE) dove veniva sottoposta ai seguenti trattamenti medici: visita, rx grafie e medicazione.
L'esame radiografico evidenziava una frattura con avulsione e perdita di sostanza dell'epifisi distale della falange distale del I dito mano sinistra, a fronte della quale i sanitari prescrivevano il ricovero in sede onde praticare l'intervento chirurgico ritenuto necessario;
intervento che la paziente, contro il parere dei sanitari, rifiutava e che verrà praticato solo successivamente. Sicché, veniva dimessa con la diagnosi amputazione completa falange distale I dito mano sinistra (cfr. referto n. 2015005954, presente agli atti). In data 26.02.15 la denunciava alla compagnia CP_1
Pagina 2 assicurativa il sinistro subito al fine di ottenere il relativo indennizzo, siccome rientrante nel rischio assicurato, e in data 27.08.2015, la società procedeva tramite bonifico bancario alla liquidazione Parte_1
del sinistro quantificato in € 500,00; somma che l'assicurata tratteneva a titolo di acconto rispetto al maggior importo che riteneva dovesse essere corrispostole alla luce della ben più grave entità del sinistro subito dal punto di vista delle lesioni fisiche patite e documentate.
Sicché, a fronte del rifiuto dell'assicuratore, adiva il Tribunale di Napoli
Nord per sentire così provvedere: A) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad ottenere il risarcimento dei danni ingiustamente CP_1
subiti a causa dell'infortunio occorso alla stessa in data 23/02/2015, in virtù della polizza assicurativa in essere con la convenuta Parte_1
e per l'effetto B) condannare in persona del
[...] Parte_1
legale rappresentante p.t., all'integrale risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla SI.ra , nel sinistro per CP_1
cui è causa, comprensivo del danno patrimoniale dovuto alle spese mediche documentate e dell'intero danno non patrimoniale (composto dalle voci descrittive di “danno biologico”, “danno morale” e “danno esistenziale”), nella somma complessiva di € 31.700,01 ovvero in quelle diverse somme minori o maggiori ritenute di giustizia che il Tribunale accerterà, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
C) condannare la società convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Si costituiva in giudizio la società che resisteva alla Parte_1
domanda ex adverso proposta della quale chiedeva il rigetto.
Pagina 3 Nel corso dell'istruttoria veniva raccolta la prova testimoniale ed espletata la consulenza tecnica di ufficio, dopodiché il Tribunale di Napoli Nord così provvedeva: A) Condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 8.249,00, oltre interessi legali sulla CP_1
somma devalutata ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi) dalla data dell'evento (23.2.2015) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di
€ 8.249,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
B)
Condanna al pagamento in favore degli avv.ti Antonio Parte_1
Attore e Tiziana Marone, difensori dell'attrice dichiaratisi antistatari, delle spese processuali che liquida in € 545,00 per spese vive, e (tenuto conto della riduzione del 30%) in € 3.384,50 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % su compenso, oltre iva e cpa;
C) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU già Parte_1
liquidate con separato decreto.
Con atto di appello notificato in data 01/07/2020, la società Parte_1
impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, gravandola
[...]
nella parte in cui il giudice di prime cure aveva rigettato le eccezioni di rito prospettate nel precedente grado di giudizio e nella parte in cui aveva, nel merito, ritenuto che il danno occorso alla rientrasse tra i rischi CP_1
indennizzabili coperti dalla polizza assicurativa.
Di talché, rassegnava le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare,
Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi esposti in narrativa;
2) in via preliminare gradata, Accertare e dichiarare
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda a fronte della irregolarità della denuncia, per i motivi esposti in narrativa;
3) in via principale, nel merito: Riformare la sentenza di primo grado n. 5/2020,
Pagina 4 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sez. Civile, pubblicata il 7.1.2020, nel procedimento recante R.g. n. 5897/2016 e per l'effetto rigettare la domanda della SI.ra per tutti i motivi esposti nella CP_1
narrativa del presente atto, disponendo conseguentemente la restituzione dell'importo di € 8.623,22, disposto da a favore della SI.ra Parte_1
in data 26.2.2020, dell'importo di € 2.500,00, disposto da Parte_2
a favore dell'avv. Tiziana Marone in data 26.2.2020, e Parte_1
dell'importo di € 2.500,00, disposto da a favore dell'avv. Parte_1
Antonio Attore in data 17.3.2020, in esecuzione della sentenza n. 5/2020, nonché delle ulteriori somme che venissero richieste e corrisposte nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza n. 5/2020; 4) in via subordinata, Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ill.ma
Corte ritenga di non accogliere le superiori domande, ridurre il quantum stabilito a titolo di risarcimento a fronte delle franchigie presenti all'interno delle Condizioni di Assicurazione versate in atti per i motivi esposti in narrativa, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria nonché le spese della procedura monitoria, oltre I.V.A. e C.P.A.
Si costituiva in giudizio che resisteva al gravame proposto CP_1
denunciando l'infondatezza delle censure prospettate. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi ai difensori dichiaratisi antistatari.
All'esito dell'attività di trattazione e dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione alla parti dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
Pagina 5 *****************************
1. Oggetto del gravame è la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che ha accolto la domanda proposta in primo grado da ritenendo CP_1
che l'infortunio subito dall'attrice fosse interamente coperto dalla polizza assicurativa, non essendo a lei opponibili le limitazioni afferenti al quantum debeatur. In particolare, il primo giudice, dopo aver ritenuto assolto l'onere probatorio circa gli elementi costitutivi del diritto all'indennizzo per i danni alla persona patiti in conseguenza dell'infortunio, ha statuito che la clausola negoziale che predeterminava l'importo indennizzabile per i sinistri analiticamente indicati nel contratto costituisse una causa di esclusione o limitazione della responsabilità rientrante nel campo applicativo di cui all'art. 1341 co. 2 c.c. .
Sicché, in mancanza di una specifica approvazione per iscritto, detta clausola deve considerarsi non opponibile all'attrice e in mancanza della prova in ordine all'esistenza di casi di esclusione dell'operatività della polizza – onere incombente in capo alla convenuta – la Parte_1
compagnia assicuratrice è tenuta ad indennizzare integralmente l'infortunio subito dalla sig.ra CP_1
1. L'appello è fondato nei termini di seguito precisati.
Prima di esaminare il merito, occorre scrutinare la fondatezza delle eccezioni di rito proposte dall'appellata.
In particolare, censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui il giudicante ha riconosciuto che dall'esame dell'atto di citazione si evincono chiaramente e specificamente, tanto il petitum quanto la causa petendi.
Secondo l'appellante, l'attrice ha omesso di indicare, in modo dettagliato, la dinamica del preteso evento dannoso, le conseguenze di questo e
Pagina 6 l'oggetto sostanziale della domanda, che è carente, altresì, di una precisa descrizione dei danni subiti. Da ciò deriverebbe la nullità dell'atto di citazione in primo grado per la palese violazione dell'art. 164 comma 4
c.p.c. e per la lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art.
24 Cost.).
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
La nullità della citazione per vizi inerenti all'edictio actionis ex art. 164 co.
4 c.p.c. ricorre quando sussiste un'omessa determinazione dell'oggetto – tale da rendere assolutamente incerto il petitum sia in senso formale (quale provvedimento richiesto) sia in senso sostanziale (quale bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) – e/o una mancata esposizione dei fatti posti a fondamento del diritto (eterodeterminato). La sanzione di nullità, quindi, è prevista unicamente per l'ipotesi in cui manchi l'esposizione dei fatti a sostegno della domanda, così da non consentire al giudice di comprendere e qualificare correttamente la domanda ed alle parti di assumere difese adeguate e pertinenti, ovvero solo quando il "petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto.
Nessuno dei pretesi vizi lamentati ricorre nel caso di specie, siccome l'odierna appellata ha specificato sia il tipo di provvedimento richiesto
(d'accertamento e di condanna) avente ad oggetto il proprio diritto all'indennizzo derivante dalla polizza assicurativa sia i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa, dettagliando in modo puntuale e analitico la dinamica del sinistro e le conseguenze dello stesso in punto di descrizione dei danni subiti. In ogni caso, le analitiche e puntuali difese svolte nel merito dalla società convenuta sin dalla originaria comparsa di costituzione, dimostrano che essa è stata posta in condizioni di comprendere pienamente la causa petendi ed il petitum indicati nel libello
Pagina 7 introduttivo, e confermano ulteriormente che non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio o lesione concreta del diritto di difesa. Il che porta, quindi, ad escludere definitivamente ogni profilo di nullità della citazione per violazione del disposto dell'art. 163 c.p.c.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
2. Ancora in via preliminare, l'appellante deduce l'improcedibilità e/o
l'inammissibilità della domanda giudiziale a fronte della irregolarità della denuncia del sinistro inoltrata alla compagnia assicurativa, impugnando la parte della sentenza in cui il giudice ha statuito che l'attrice ha dato prova, attraverso la documentazione allegata in atti e la esauriente deposizione dei testi escussi, dei fatti costitutivi del suo diritto ad essere indennizzata per i danni alla persona patiti in conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 23.2.2015 e comunicato alla compagnia assicurativa in data
26.2.2015 (cfr. lettera-comunicazione spedita in data 26.2.2015), di qui
l'infondatezza della eccezione sollevata dalla convenuta in ordine al ritardo con il quale sarebbe stato comunicato il sinistro.
A sostegno della censura, l'appellante evidenzia che nel comunicare
l'evento dannoso la SI.ra in data 23.2.2015 ha inviato soltanto il CP_1
“modulo di denuncia sinistro” non corredato dalla documentazione necessaria, come previsto dalla polizza stipulata tra le parti, atteso che la
“Guida alla compilazione del Moduli di denuncia sinistro” inserita nel fascicolo informativo in possesso di parte appellata specifica che
“contestualmente o successivamente, non appena disponibile”, doveva essere trasmesso il “Certificato del pronto soccorso”, oltre all'esame radiografico in cui si evidenziava la frattura (doc. G – Fasc. I grado).
Invece, la SI.ra , a fronte di un infortunio del 23.2.2015, inviava CP_1
in data 26.2.2015 il solo “modulo di denuncia” senza alcuna
Pagina 8 documentazione a supporto, non rispettando quindi quanto previsto ai fini della regolarità della denuncia stessa.
Inoltre, l'appellante deduce che, anche a fronte della esplicita richiesta di
del 6.3.2015 di “copia del certificato di pronto soccorso e Parte_1
copia cartacea dell'esame radiografico che evidenzia la frattura”,
l'odierna appellata inviava soltanto le copie del “referto di radiologia”, nonché della “consulenza ortopedica” datate 23.2.2015 (all. 6 e 8 atto di citazione). Solo successivamente, infatti, in considerazione dell'ulteriore sollecito dell'8.5.2015, inviava in data 6.8.2015 (ben oltre il termine previsto dalla polizza) la Certificazione del 2.4.2015 del Pronto soccorso del presidio ospedaliero “Pineta grande” (all. 6 e 8 atto di citazione). Al riguardo, non può non evidenziarsi che anche in data 6.8.2015, la SI.ra
in realtà, inoltrava soltanto una certificazione del 2.4.2015 CP_1
redatta successivamente all'accesso in pronto soccorso avvenuto il giorno del sinistro il 23.2.2015.
Secondo l'appellante, queste circostanze di fatto integrerebbero un inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro con conseguente perdita parziale e/o totale dell'indennizzo ai sensi dell'art.
1915 c.c.
Anche detta eccezione non risulta meritevole accoglimento.
L'art. 20 delle condizioni generali del contratto di assicurazione presente agli atti, derogando al termine previsto dall'art. 1913 c.c., per quanto di interesse, dispone che in caso di sinistro la denuncia dell'infortunio, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico di pronto soccorso o analoga certificazione medica se l'infortunio ha richiesto un intervento di primo soccorso, deve essere fatta per iscritto entro 30 giorni dall'infortunio o dal
Pagina 9 momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne abbiano avuto la possibilità, utilizzando l'apposito modulo di denuncia riportato a pag. 20 predisposto da Parte_1
Nel caso in esame risulta provato e non contestato il fatto che la CP_1
abbia presentato denunzia con l'apposito modulo fornito dalla compagnia assicurativa il giorno 26/2/15, avendo inoltrato solo successivamente, dietro sollecitazione dell'odierno appellante, dapprima copia del referto radiologico e della consulenza ortopedica e, successivamente, il giorno
6/8/15 copia del certificato di pronto soccorso, così come richiesto dalla disciplina negoziale. Tuttavia, da questo inadempimento dell'obbligo contrattuale non può derivare, come invece sostenuto dall'appellante, né la perdita né la riduzione dell'indennizzo.
Infatti, il precitato art. 20 delle condizioni generali di polizza precisa che
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile il quale subordina la perdita (co.1) o la riduzione dell'indennizzo (co.2.) alla prova, rispettivamente, del carattere doloso dell'omissione - dimostrando cioè la consapevolezza dell'obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo (Cass. Civ. sez. III , 08/10/2024 , n.
26294) - o del pregiudizio subito dall'assicuratore conseguente al ritardo della denunzia.
E tale onere probatorio è posto a capo dell'assicuratore, trattandosi di un fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa soggetto alla regola di riparto di cui all'art. 2697 co.2 c.c. In questa direzione, del resto, si è posta la giurisprudenza di legittimità laddove ha statuito che affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall' art. 1913 c.c. , di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se
Pagina 10 l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell' art.
1915, comma 1, c.c. , nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre
l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell' art. 1915, comma 2, c.c. ; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto
(Cassazione civile , sez. III , 11/07/2024 , n. 19071)
Nel caso in esame, l'appellante non ha in alcun modo prospettato di aver subito un qualche pregiudizio dal ritardato invio della documentazione medica e non risulta, quindi, aver assolto all'onere probatorio rispetto ai sopra citati presupposti.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
3. Passando al merito, l'appellante grava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante ha ritenuto che l'infortunio (integrale) accorso all'attrice rientri tra i rischi indennizzabili, considerando la limitazione del quantum indennizzabile una clausola limitativa della responsabilità ex art. 1341 co. 2 c.c. che in assenza della formalità consistente nella doppia sottoscrizione è nulla e, perciò, inopponibile alla parte assicurata.
A sostegno della critica, l'appellante evidenzia che la clausola tesa a specificare il rischio garantito sotto il profilo quantificatorio costituisca una clausola non già limitativa della responsabilità quanto piuttosto dell'oggetto della prestazione contrattuale: ciò sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale costante per il quale nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica
Pagina 11 approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (Cass. civ. Sez. III Sent., 11/06/2019, n.
15598; Cass. 16 marzo 2012 n. 4254).
3.1. Il Collegio ritiene fondata la censura.
Non c'è dubbio che la polizza assicurativa oggetto del presente giudizio integri lo schema normativo dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904
c.c. la cui funzione causale - informante l'interesse negoziale della parte contraente (art. 1174 c.c.) - è tipicamente indennitaria poiché volta alla neutralizzazione delle conseguenze dannose del sinistro connesse all'esercizio di una attività lecita che si sostanziano nella perdita o nel danneggiamento di bene o diritti la cui integrità l'assicurato ha interesse a conservare.
Oggetto del contratto è, quindi, l'assunzione del rischio, cui è esposto l'assicurato, in capo all'assicuratore che, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a tenere indenne controparte dai danni-conseguenza.
Pertanto, le clausole volte a circoscrivere la linea di confine che separa il rischio coperto da quello escluso valgono a delimitare l'oggetto negoziale
(id est, rischio garantito) e sono escluse dal campo applicativo di cui all'art. 1341 co.2 c.c. (sul punto si tornerà oltre).
3.2. Alla luce di quanto precede, occorre verificare se la disciplina contenuta nelle condizioni generali di polizza costituisca o meno una delimitazione del rischio garantito.
Le disposizioni che vengono in rilievo sono contenute negli artt. 11 e 16.1.
Pagina 12 In particolare, l'art. 11 - rubricato oggetto dell'assicurazione - testualmente stabilisce che salve le limitazioni e le esclusioni di cui agli Artt. 16 3 17, il contratto copre gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento: a) delle attività professionali principali e secondarie;
b) di ogni altra normale attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione.
È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni anche obiettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza diretta ed esclusiva una frattura ossea, una lussazione, una ustione o una commozione cerebrale.
L'art. 16.1 - rubricato prestazioni assicurate dalla garanzia infortuni - dispone che se l'infortunio ha per conseguenza una frattura ossea, una lussazione, una ustione o una commozione cerebrale, Parte_1
liquida gli indennizzi previsti per i casi elencati nella tabella riportata nell'ambito della disposizione medesima che, per quanto rileva in questa sede, prevede, al punto n. 8, la somma di € 500,00 a fronte di fratture esposte.
Con le disposizioni anzidette, la compagnia assicurativa ha unilateralmente circoscritto il perimetro del rischio coperto dalla polizza.
Si deve evidenziare, in primo luogo, che il tenore letterale della clausola di cui all'art. 11 sopra riportato depone nel senso che con essa Parte_1
ha definito il rischio coperto dalla polizza, circoscrivendone il campo operativo alle sole lesioni obiettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza diretta ed esclusiva una frattura, lussazione, ustione o commozione cerebrale.
Sicché, al di fuori di queste conseguenze la copertura assicurativa non opera.
Pagina 13 Nel caso in esame, è incontestato il fatto che la abbia riportato un CP_1
evento consistente in un'amputazione completa della falange distale I dito della mano sinistra;
evento che la CTU espletata in primo grado qualificava, ai fini della polizza, come frattura parziale della falange ungueale del I dito della mano sinistra.
Pertanto, considerato il perimetro del rischio indennizzabile di cui al citato art. 11 l'assicurazione si è impegnata all'assunzione del rischio relativo alla sola frattura e non anche delle altre conseguenze pregiudizievoli, pur subite dall'odierna appellata.
Ne deriva che non può essere posto a carico dell'impresa assicuratrice il ristoro dell'intero pregiudizio subito, trattando il contratto di assicurazione alla stregua di una responsabilità aquiliana.
Ciò, del resto, è conforme alle modalità di funzionamento del contratto di assicurazione.
Come noto, l'impresa assicuratrice razionalizza il rischio assicurato inserendolo entro una massa di rischi omogenei dei quali, in base a procedimenti di calcolo attuariale, definisce le probabilità di verificazione dell'evento cui è parametrata l'unità di misura del premio da corrispondere.
In altri termini, tanto maggiore è la probabilità e la gravità del rischio assicurato, tanto maggiore sarà l'entità del premio, sussistendo un nesso di diretta proporzionalità tra quest'ultimo e il margine di rischio assunto dall'impresa assicuratrice.
Nel caso in esame, il premio previsto dalla polizza che la CP_1
corrispondeva annualmente ammontava ad € 180,00 a fronte del quale prometteva la prestazione indennitaria entro il margine di Parte_1
rischio assunto dal regolamento negoziale e quantificato nella tabella ad esso allegato.
Pagina 14 Addossare in capo all'impresa assicuratrice un rischio fuoriuscente dai limiti pattuiti determinerebbe l'alterazione dell'equilibrio contrattuale e del sistema operativo dell'assicurazione che non potrebbe più predeterminare le probabilità di esposizione al pagamento dell'indennizzo.
3.3. Su quest'ultimo profilo, occorre ancora precisare che l'art. 16.1 delle condizioni generali di polizza, laddove specifica il quantum indennizzabile, non costituisce una clausola limitativa della responsabilità quanto piuttosto una delimitazione dell'oggetto contrattuale.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza, infatti, nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (Cass. 27/07/2022, n.23415).
Invero, tra le clausole vessatorie indicate nell'art. 1341, comma 2 c.c. vi sono anche quelle che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore di colui che le ha predisposte e nei confronti dell'altro contraente. Affinché una clausola rientri fra queste ultime, tuttavia, occorre che tale clausola riduca o restringa, in relazione allo specifico oggetto del contratto, l'ambito obiettivo della responsabilità già fissata con più ampia estensione da precetti normativi o convenzionali. Non possono qualificarsi vessatorie, pertanto, quelle clausole che abbiano, per contenuto, una mera determinazione dell'effettiva estensione delle reciproche prestazioni dedotte in obbligazione.
Pagina 15 Alla luce di tali considerazioni, nel contratto di assicurazione devono essere considerate senz'altro vessatorie, in quanto limitative della responsabilità ex art. 1341, comma 2 c.c., solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito.
Attengono invece all'oggetto del contratto - e non sono assoggettate al regime previsto dall'art. 1341, comma 2 c.c. - le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, essendo dirette a specificare il rischio garantito (cfr. anche Cass. n. 1877/2012; Corte appello Palermo
16/04/2018, n.799). In tale prospettiva, la clausola riguardante la franchigia
è considerata pienamente valida ed efficace, anche in assenza di autonoma sottoscrizione, in quanto non si tratta di clausola vessatoria, perché non prevede limitazioni di responsabilità, ma si limita a determinare la misura dell'indennizzo dovuto, in relazione al principio indennitario di cui all'art. 1908 c.c.
Sicché, sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata - confermata, altresì, da autorevole dottrina - la delimitazione del rischio, fuoriuscente dalla categoria delle clausole vessatorie ai fini previsti dagli artt. 1341 co.2
c.c. e 33 ss. Codice Consumo, può riguardare il tipo di evento garantito e la quantificazione del pregiudizio indennizzabile.
Da tutto quanto precede discende che il contratto di assicurazione oggetto del presente giudizio copre, nel caso in esame, soltanto la frattura ossea
(quid) per la quale l'impresa assicuratrice si è impegnata a corrispondere l'indennizzo pari ad € 500,00 (quantum); con la conseguenza che tutto quanto incamerato dalla eccedente la somma contrattualmente CP_1
prevista, deve essere restituito in quanto indebito.
Pagina 16 3.4. Questa conclusione non può essere revocata in dubbio da quanto sostenuto dall'appellata sia nell'atto di costituzione in giudizio sia nella memoria conclusionale di replica, e cioè che l'appellante non ha mai fornito copia debitamente sottoscritta delle disposizioni previste dall'oggetto di polizza contenute nelle condizioni di assicurazione.
Il contratto di assicurazione appartiene alla categoria dei contratti d'impresa per adesione che si forma sulla base di una proposta sottoscritta dall'assicurato, spesso sollecitata e redatta dagli agenti dell'imprenditore
(cfr. rel. cod. civ, par. 749 c.c.).
Da ciò deriva che in questa tipologia di contratti, in cui lo statuto negoziale
è uniforme per i futuri contratti conclusi con i singoli utenti, trova applicazione l'art. 1341 co.1 c.c. alla luce del quale le condizioni generali di contratto sono opponibili all'altra parte aderente se al momento della conclusione del contratto quest'ultima le abbia conosciute o avrebbe dovuto conoscerle in base usando l'ordinaria diligenza.
In altri termini, al di fuori delle c.d. clausole onerose di cui all'art. 1341 co.2 c.c., non è richiesto un onere di sottoscrizione delle condizioni generali perché è sufficiente, ai fini della loro opponibilità, che il predisponente ponga i potenziali clienti nella possibilità di poterne apprendere il contenuto. Non occorre, pertanto, la conoscenza effettiva, attraverso la doppia sottoscrizione, perché è richiesta la mera conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza.
Alla luce di quanto precede, non è condivisibile la difesa dell'appellata.
Sicché, anche le limitazioni del quantum indennizzabile, poiché non costituente una clausola onerosa ai sensi dell'art. 1341 co.2 c.c., sono opponibili, pur in assenza di sottoscrizione.
Pagina 17 Ne deriva che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dalla deve essere interamente respinta, di talché va disposta la CP_1
restituzione delle somme versate dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza di prime cure, così come comprovato documentalmente e non oggetto di contestazione, con gli interessi legali dai giorni dei rispettivi pagamenti (cfr. Cass., 01/10/2019, n.24475), il tutto come meglio precisato in dispositivo.
4. Per quanto concerne le spese del giudizio, non vi è ragione per derogare al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. e, quindi, esse devono essere poste in capo all'appellante pienamente soccombente.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo, applicando, avuto riguardo all'attività difensiva svolta, alla natura delle questioni controverse ed all'esito della decisione, i valori medi dello scaglione di riferimento (da €
5.201 a € 26.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n.
147/2022, escludendo la fase istruttoria non concretamente tenutasi in appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 5/20 emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 02/01/2020, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da che condanna alla CP_1
restituzione, in favore di della somma di € 8.623,22, Parte_1
oltre gli interessi legali dal 26.2.2020 al soddisfo;
2) condanna, altresì, l'avv. Tiziana Marone e l'avv. Antonio Attore, quali difensori antistatari in primo grado, alla restituzione, rispettivamente, l'avv.
Pagina 18 Marone di € 2.500,00, con gli interessi legali dal 26.2.2020 al saldo, e l'avv. Attore di € 2.500,00, con gli interessi legali dal 17.3.2020 al saldo;
3) condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali CP_1
in favore di che si liquidano, per il primo grado di Parte_1
giudizio, in € 5.077,00 e, quanto al secondo grado, in € 3.966,00, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/12/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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