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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/10/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. RI RI Presidente dott. ssa OS SA Giudice rel. dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1069/2021 R.G., promossa
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(PT), Via Umbria 10/B, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
ST, Via V. Salamone, n. 19, presso lo studio dell'avv. Eugenio Passalacqua, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanna Montalto del
Foro di Pistoia, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
6, C.F. , elettivamente domiciliata in Palermo, via Goethe n. C.F._2
45, presso lo studio dell'avv. Andrea Maniaci che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-resistente
1 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il
Tribunale di Patti
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con in data Parte_1 CP_1
24.10.1976 - trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di ST, atto n. 42, p. II, s. A, anno 1976 - che dall'unione erano nati i figli in data 8.10.1980 e , in data 29.8.1978, Persona_1 CP_2
entrambi ormai divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti, che tra le parti era intervenuta la separazione consensuale disposta con decreto di omologa n.
4172/20 emesso dal Tribunale di Pistoia, depositato il 09.12.2020, che da allora la separazione tra i coniugi si era protratta ininterrottamente in quanto la comunione materiale e spirituale era definitivamente cessata tra loro, ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ha chiesto - in via riconvenzionale - la corresponsione dell'assegno di divorzio nella misura mensile di € 250,00 per le ragioni meglio indicate in atti.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 23.6.2022, esperito invano il tentativo di conciliazione tra le parti e preso atto che sulla base delle risultanze processuali non ricorrevano i presupposti per modificare le condizioni della separazione consensuale, ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli atti difensivi.
Con sentenza n. 230/23 è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa sul ruolo per l'esame della domanda riconvenzionale avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno divorzio.
Con note depositate in data 19.2.2025, per l'udienza disposta a trattazione scritta, il procuratore di parte resistente ha rinunciato agli atti del giudizio e il ricorrente, tramite il suo procuratore, ha manifestato la volontà di accettare la suddetta rinuncia con
2 condanna della controparte alle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c..
Successivamente, con note depositate il 3.6.2025 per l'udienza disposta a trattazione scritta, la resistente, tramite il suo difensore - ha riqualificato l'istanza di “rinuncia agli atti del giudizio” quale “rinuncia alla domanda” avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno divorzio ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Con ordinanza depositata in data 11.9.2025 la causa è stata assunta in decisione concedendo alle parti i termini di legge.
Orbene, occorre preliminarmente evidenziare che nel nostro ordinamento esistono diverse forme di rinuncia: 1) la rinuncia alla domanda (o ai suoi singoli capi) che rientra fra i poteri del difensore, 2) la rinuncia agli atti del giudizio che può essere fatta valere solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte e, infine, 3) la rinuncia al diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale solo alla parte o al suo procuratore munito di mandato speciale, essendo diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass., n. 28146/2013; Cass. n. 23749/11; Cass. n. 1439/02;
Cass. n. 140/02; Cass. n. 2572/98).
Nella fattispecie in esame la parte ha rinunciato alla domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio rinuncia, questa, per la quale non è necessaria l'accettazione della controparte per produrre effetti giuridici.
La rinuncia alla domanda, secondo la giurisprudenza, deve ritenersi ammissibile, in quanto espressione del principio dispositivo che permea il processo civile.
Tale rinuncia, pur avvenendo in una fase avanzata del giudizio, non si pone in contrasto con le regole che governano la formazione del thema decidendum, bensì ne costituisce una legittima restrizione, consentita anche dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie e assertive.
La Suprema Corte, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 3453/2024, ha chiarito che, sebbene gli scritti conclusivi non possano contenere domande o eccezioni nuove, è tuttavia consentito alla parte rinunciare, in tutto o in parte, alla domanda originariamente proposta, ovvero a singoli capi di essa;
tale facoltà, che rientra nella
3 disponibilità del soggetto processuale, non è preclusa dal fatto che la precisazione delle conclusioni sia già avvenuta, purché la rinuncia non alteri il contraddittorio né pregiudichi il diritto di difesa della controparte.
La rinuncia, pertanto, produce l'effetto di restringere il thema decidendum, determinando la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda o parte di essa abbandonata.
Sulla base di quanto esposto, preso atto che parte resistente ha rinunciato alla domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno di divorzio il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della controparte per come liquidate.
Le spese di lite sono compensate nella misura di 1/3 tra le parti in quanto la resistente non si è opposta alla domanda di divorzio, mentre la restante parte è posta a suo carico;
le suddette spese sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri del d.m. n. 55/14 per come successivamente aggiornati, secondo il parametro valore indeterminabile - complessità bassa.
Infine, la domanda avanzata dalla parte ricorrente avente ad oggetto la condanna della resistente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. è infondata e, come tale, deve essere rigettata.
Il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento "oggettivo" e di quello "soggettivo", nonché la natura e l'entità del danno patito (cfr. sul punto tra le tante Cass. n.24645/07;
Cass. sez. lav., 27/11/2007, n.24645 in Giust. civ. Mass. 2007, 11 e Giust. civ. 2008, 4,
I, 906), elementi di fatto necessari anche per procedere ad una liquidazione equitativa del chiesto risarcimento (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21798/2015).
Affinché la parte soccombente sia condannata per “lite temeraria”, nello specifico, occorra che la mala fede o la colpa grave vengano allegate ed emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il Giudice abbia ritenute errate (cfr. di recente Corte appello Napoli sez.
VIII, 13/02/2020, n.679).
4 Nella fattispecie in esame, non può trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. stante la carenza di allegazione nonché di prova dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave e del conseguente danno patito dalla parte ricorrente per la condotta processuale della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1069/2021 R.G. così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per avvenuta rinuncia alla domanda avente ad oggetto l'assegno di divorzio;
2) rigetta la domanda ex art 96 c.p.c.;
3) condanna a corrispondere in favore di , le CP_1 Parte_1 spese di lite che liquida già decurtate di 1/3 in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
OS SA RI RI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. RI RI Presidente dott. ssa OS SA Giudice rel. dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1069/2021 R.G., promossa
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(PT), Via Umbria 10/B, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
ST, Via V. Salamone, n. 19, presso lo studio dell'avv. Eugenio Passalacqua, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanna Montalto del
Foro di Pistoia, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
6, C.F. , elettivamente domiciliata in Palermo, via Goethe n. C.F._2
45, presso lo studio dell'avv. Andrea Maniaci che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-resistente
1 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il
Tribunale di Patti
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con in data Parte_1 CP_1
24.10.1976 - trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di ST, atto n. 42, p. II, s. A, anno 1976 - che dall'unione erano nati i figli in data 8.10.1980 e , in data 29.8.1978, Persona_1 CP_2
entrambi ormai divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti, che tra le parti era intervenuta la separazione consensuale disposta con decreto di omologa n.
4172/20 emesso dal Tribunale di Pistoia, depositato il 09.12.2020, che da allora la separazione tra i coniugi si era protratta ininterrottamente in quanto la comunione materiale e spirituale era definitivamente cessata tra loro, ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ha chiesto - in via riconvenzionale - la corresponsione dell'assegno di divorzio nella misura mensile di € 250,00 per le ragioni meglio indicate in atti.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 23.6.2022, esperito invano il tentativo di conciliazione tra le parti e preso atto che sulla base delle risultanze processuali non ricorrevano i presupposti per modificare le condizioni della separazione consensuale, ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli atti difensivi.
Con sentenza n. 230/23 è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa sul ruolo per l'esame della domanda riconvenzionale avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno divorzio.
Con note depositate in data 19.2.2025, per l'udienza disposta a trattazione scritta, il procuratore di parte resistente ha rinunciato agli atti del giudizio e il ricorrente, tramite il suo procuratore, ha manifestato la volontà di accettare la suddetta rinuncia con
2 condanna della controparte alle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c..
Successivamente, con note depositate il 3.6.2025 per l'udienza disposta a trattazione scritta, la resistente, tramite il suo difensore - ha riqualificato l'istanza di “rinuncia agli atti del giudizio” quale “rinuncia alla domanda” avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno divorzio ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Con ordinanza depositata in data 11.9.2025 la causa è stata assunta in decisione concedendo alle parti i termini di legge.
Orbene, occorre preliminarmente evidenziare che nel nostro ordinamento esistono diverse forme di rinuncia: 1) la rinuncia alla domanda (o ai suoi singoli capi) che rientra fra i poteri del difensore, 2) la rinuncia agli atti del giudizio che può essere fatta valere solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte e, infine, 3) la rinuncia al diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale solo alla parte o al suo procuratore munito di mandato speciale, essendo diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass., n. 28146/2013; Cass. n. 23749/11; Cass. n. 1439/02;
Cass. n. 140/02; Cass. n. 2572/98).
Nella fattispecie in esame la parte ha rinunciato alla domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio rinuncia, questa, per la quale non è necessaria l'accettazione della controparte per produrre effetti giuridici.
La rinuncia alla domanda, secondo la giurisprudenza, deve ritenersi ammissibile, in quanto espressione del principio dispositivo che permea il processo civile.
Tale rinuncia, pur avvenendo in una fase avanzata del giudizio, non si pone in contrasto con le regole che governano la formazione del thema decidendum, bensì ne costituisce una legittima restrizione, consentita anche dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie e assertive.
La Suprema Corte, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 3453/2024, ha chiarito che, sebbene gli scritti conclusivi non possano contenere domande o eccezioni nuove, è tuttavia consentito alla parte rinunciare, in tutto o in parte, alla domanda originariamente proposta, ovvero a singoli capi di essa;
tale facoltà, che rientra nella
3 disponibilità del soggetto processuale, non è preclusa dal fatto che la precisazione delle conclusioni sia già avvenuta, purché la rinuncia non alteri il contraddittorio né pregiudichi il diritto di difesa della controparte.
La rinuncia, pertanto, produce l'effetto di restringere il thema decidendum, determinando la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda o parte di essa abbandonata.
Sulla base di quanto esposto, preso atto che parte resistente ha rinunciato alla domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno di divorzio il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della controparte per come liquidate.
Le spese di lite sono compensate nella misura di 1/3 tra le parti in quanto la resistente non si è opposta alla domanda di divorzio, mentre la restante parte è posta a suo carico;
le suddette spese sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri del d.m. n. 55/14 per come successivamente aggiornati, secondo il parametro valore indeterminabile - complessità bassa.
Infine, la domanda avanzata dalla parte ricorrente avente ad oggetto la condanna della resistente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. è infondata e, come tale, deve essere rigettata.
Il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento "oggettivo" e di quello "soggettivo", nonché la natura e l'entità del danno patito (cfr. sul punto tra le tante Cass. n.24645/07;
Cass. sez. lav., 27/11/2007, n.24645 in Giust. civ. Mass. 2007, 11 e Giust. civ. 2008, 4,
I, 906), elementi di fatto necessari anche per procedere ad una liquidazione equitativa del chiesto risarcimento (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21798/2015).
Affinché la parte soccombente sia condannata per “lite temeraria”, nello specifico, occorra che la mala fede o la colpa grave vengano allegate ed emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il Giudice abbia ritenute errate (cfr. di recente Corte appello Napoli sez.
VIII, 13/02/2020, n.679).
4 Nella fattispecie in esame, non può trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. stante la carenza di allegazione nonché di prova dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave e del conseguente danno patito dalla parte ricorrente per la condotta processuale della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1069/2021 R.G. così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per avvenuta rinuncia alla domanda avente ad oggetto l'assegno di divorzio;
2) rigetta la domanda ex art 96 c.p.c.;
3) condanna a corrispondere in favore di , le CP_1 Parte_1 spese di lite che liquida già decurtate di 1/3 in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
OS SA RI RI
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