Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 20/04/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
Paolo NOVELLI Presidente IA DE FALCO Giudice relatore GA PEPE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74704 R.G., promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di:
De LE RI, (c.f. [...]), nata [...] a [...] ed ivi residente in [...];
VI HI, (c.f. [...]), nata il [...] a [...] e residente in [...];
101/2026 NT IT, (c.f. [...]), nata il [...] a [...] e ivi residente in [...], rapp.ta e difesa giusta mandato in atti, dall’avv.
DO PE, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Avellino, alla via F.lli Del Gaudio n. 13;
PO IA, (CF [...]) nata a [...] il [...], residente in Prata di Principato Ultra (AV). Località Cellaro s.n.c., rapp.ta e difesa giusta mandato in atti, dall’avv. Carmine Medici, e con questi elett.te dom.ta in Napoli, alla via Carlo Poerio n. 53;
Uditi, all’udienza del 24 marzo 2026, i procuratori delle parti, il Vice Procuratore Generale dott.ssa Licia Centro, e con l’assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 15.5.2025, la Procura Regionale evocava in giudizio De LE RI, VI HI, NT IT, dipendenti del Genio Civile di Avellino, nonché PO IA, Dirigente ad interim, onde sentirle condannare al pagamento, in favore della Regione Campania, della complessiva somma di € 3.572,10, secondo le quote ivi indicate, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.
Esponeva il Requirente che la vicenda aveva tratto origine dall’acquisizione, in data 31.8.2021, di una segnalazione della Guardia di Finanza di Avellino, con cui la Procura erariale era stata notiziata dell’avvenuta emissione, da parte dell’AG penale, in data 25.6.2021, del provvedimento di “avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari”, ex art. 415 bis c.p.p., in merito a plurime ipotesi di reato di truffa aggravata e falso, reati connessi al fenomeno dell’assenteismo da parte di dipendenti del Genio Civile di Avellino, nel periodo tra il 30 aprile ed il 13 giugno 2018.
A seguito dell’attività istruttoria della G.d.F., disposta nell’ambito del procedimento penale n. 1946/18, la Procura aveva provveduto alla formulazione degli addebiti, imputando agli interessati la reiterata falsa attestazione della propria presenza sul luogo di lavoro attraverso indicazione fittizia, mediante firma autografa, di orari di ingresso in anticipo e orari di uscita posticipati nel registro delle presenze giornaliere o mediante indebita timbratura del cartellino.
Alla segnalazione dei comportamenti illeciti si era giunti, all’esito di un’operazione denominata “assenze geniali”, attraverso il riscontro/confronto tra gli esiti delle attività tecniche di monitoraggio effettuato a distanza mediante telecamere nascoste, le rilevazioni emerse dal suddetto sistema cartaceo, un’attività di pedinamento e di captazione delle interlocuzioni telefoniche dei soggetti coinvolti.
Nei confronti di tutti gli incolpati, per i medesimi fatti, era stato altresì emesso in sede penale decreto di rinvio a giudizio in data 17.12.2021, definito con l’applicazione dell’istituto della “messa alla prova”.
Rappresentava inoltre la Procura che tutti gli odierni convenuti erano stati sottoposti a procedimento disciplinare attivato dalla Regione Campania, e che due di questi procedimenti (De LE e NT) si erano conclusi con l’irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso per giusta causa; il procedimento disciplinare avverso la VI si era invece concluso con la sanzione della sospensione dal servizio per sei mesi, mentre il procedimento avverso la PO si era concluso con l’archiviazione. Nel libello introduttivo della lite, la Procura erariale richiamava le relazioni della G.d.F. che avevano specificato e quantificato per ogni dipendente i giorni ed i tempi delle assenze riscontrate, nonché la correlazione con le attività di interesse personale, che i pubblici dipendenti avevano svolto durante l’orario di servizio. A titolo meramente riassuntivo, esponeva il requirente che dette attività erano costituite dalla frequentazione di bar, negozi e mercati, dalla sistematica alterazione dell’orario di ingresso e uscita, dall’effettuazione di spese oppure a frequentazioni personali con persone estranee o di palestre.
Evidenziava poi il Requirente che la Dirigente pro tempore PO IA, che avrebbe dovuto a sua volta svolgere un ruolo di generale monitoraggio, aveva omesso di effettuare stringenti controlli, allo scopo di evitare il massiccio fenomeno dell’assenteismo riscontrato, sicché a carico della stessa doveva ritenersi sussistente una responsabilità sussidiaria per condotta omissiva gravemente colposa.
Deduceva, in particolare, che l’Amministrazione regionale era venuta a conoscenza delle condotte assenteistiche solo “a seguito di informazioni assunte dagli organi di stampa”, avendo la PO omesso di segnalare i fatti di cui era a conoscenza in ragione del proprio ufficio, ai sensi dell’art. 52 c.g.c.; tanto, pur avendo avuto contezza del fenomeno assenteistico sin dal settembre 2018, per avere essa PO collaborato con gli inquirenti delegati dal Giudice penale alle operazioni di sequestro probatorio, svoltesi il 6 e 27 settembre 2018.
Il P.M. contestava l’elemento soggettivo del dolo per avere gli interessati, con artifizi e raggiri, e in violazione dei propri obblighi di servizio, frodato il Genio Civile di Avellino e, per esso, la Regione Campania, attestando falsamente la propria presenza sul luogo di lavoro e procurandosi conseguentemente un ingiusto profitto.
In proposito, ravvisava le seguenti poste di danno:
1. un danno patrimoniale diretto, corrispondente alla retribuzione (lorda)
indebitamente percepita in difetto di prestazione lavorativa, con assenze addebitate superiori a cinque minuti, per complessivi € 352,71;
2. un danno non patrimoniale all’immagine derivante dalla lesione del prestigio della Amministrazione datoriale, computato in via equitativa sulla percentuale dei giorni con rilevante numero di assenze ingiustificate rispetto ai giorni di servizio per ciascun dipendente, per un totale di € 3.527,10.
Cumulando le due poste di danno, il pregiudizio complessivo veniva quantificato in
€ 3.879,72 e ripartito tra tutti i convenuti secondo il prospetto, di cui all’atto di citazione.
Il Requirente individuava, poi, nella Regione Campania l’Amministrazione danneggiata, avendo la stessa subito l’ingiustificato esborso con detrimento all’immagine in relazione al tempo di verificazione dei fatti.
A seguito della notifica dell’invito a dedurre, facevano pervenire proprie deduzioni difensive NT, De LE e PO. Non ritenendo tali deduzioni idonee a superare o a ridimensionare i prospettati addebiti, il Requirente esercitava l’odierna azione.
Si costituiva in giudizio NT IT e, pur contestando la sussistenza di un danno all’immagine, formulava tuttavia richiesta di rito abbreviato.
Si costituiva PO IA, ed eccepiva l’inammissibilità dell’azione spiegata nei propri riguardi, attesa la non configurabilità di una responsabilità amministrativa sussidiaria, con riferimento al danno all’immagine da condotte assenteistiche, quale tipizzato dall’art. 55 quinquies D. Lgs. 165/2001; rappresentava che la stretta tipizzazione della condotta attiva, consistente nella falsa attestazione della presenza in servizio, la sola che consentiva di prescindere dal giudicato penale, ne impediva l’applicazione alla diversa fattispecie dell’omissione di controllo; precisava che l’ascrizione del danno all’immagine, evocato dalla Procura alla Dirigente regionale a titolo di responsabilità sussidiaria per condotta omissiva, si risolverebbe nell’applicazione analogica dell’art. 55 quinquies ad un comportamento omissivo e tutt’altro che tassativamente determinato, quale quello relativo all’ipotizzata omessa vigilanza sui dipendenti; contestava, nel merito la sussistenza stessa di una condotta omissiva ovvero di una culpa in vigilando, come peraltro ritenuto in sede di procedimento disciplinare, conclusosi con l’archiviazione, atteso che essa Dirigente aveva adempiuto all’obbligo di controllo delle presenze in servizio, mediante l’emissione “a campione” di appositi “fogli di controllo” per l’acquisizione della firma dei dipendenti, e che tali controlli erano stati eseguiti “nelle diverse fasce orarie”; rappresentava di aver emanato, in data 24.1.2022, in esecuzione di una direttiva della Direzione Generale Lavori Pubblici del 14.1.2022, l’ordine di servizio n. 4, con il quale aveva prontamente adottato le misure organizzative, disponendo che il controllo della presenza del personale in servizio venisse svolto “almeno tre/quattro volte al mese, in fasce orarie diverse, anche eventualmente due volte nello stesso giorno… mediante la predisposizione e l’inoltro di foglio di controllo”;
contestava la sussistenza della colpa grave; concludeva in conformità.
Non si costituivano De LE RI e VI AI.
All’odierna udienza il P.R. rammenta che per la convenuta IT NT c’è stato il rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. e che le convenute De LE e VI hanno provveduto all’integrale pagamento delle somme ad esse richieste in citazione, e quindi chiede la cessazione della materia del contendere in ragione dell’integrale pagamento del quantum dovuto.
Quindi, discussa la causa, il Collegio si è riservato la decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di De LE RI e VI AI, non costituitesi in giudizio nonostante la rituale notifica dell’atto introduttivo dello stesso.
2. Sempre in via preliminare, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso nei confronti di De LE RI e di VI HI e quindi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo entrambe le convenute provveduto all’integrale pagamento delle somme ad esse richieste nel presente giudizio.
Parimenti, il ricorso è improcedibile nei riguardi di NT IT, essendosi proceduto nei riguardi della stessa separatamente, con rito abbreviato.
3. Dev’essere quindi esaminata la posizione della convenuta PO IA, evocata in giudizio a titolo di responsabilità sussidiaria da condotta omissiva gravemente colposa.
3.1 Quanto alle coordinate normative, nell’ambito delle quali s’inquadra il presente giudizio, va premesso che con il d.lgs. n. 150/2009 il legislatore, introducendo nel d.lgs. n. 165/2001 gli artt. 55-quater (licenziamento disciplinare) e 55-quinquies
(false attestazioni o certificazioni), ha tipizzato una peculiare fattispecie di danno all’immagine, che presenta profili di specialità rispetto alla generale ipotesi derivante da reato, in quanto “la condotta è descritta direttamente dal legislatore nell’ambito dell’art. 55 quater, comma 3 bis (Sez. Riunite., ord. n. 6/2018) e non è richiesto alcun accertamento con sentenza definitiva della ricorrenza di particolari ipotesi delittuose lesive dell’immagine.
Più nel dettaglio, l’art. 55-quinquies, comma 2, ha disciplinato la fattispecie di false attestazioni della presenza in servizio di cui all’art. 55-quater prevedendo che: “Il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater”.
L’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 116/2016, ha inserito nel corpo dell’art. 55-quater i commi da 3-bis a 3-quinquies; in particolare, il comma 3-quater, con riferimento all’ipotesi di cui al comma 3bis, ha sancito il venir meno della pregiudizialità penale stabilita in via generale per il danno all’immagine, ammettendo nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio “accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze” la proponibilità dell’azione erariale, indipendentemente dall’instaurazione di un processo penale e/o dalla sua definizione con sentenza irrevocabile di condanna, in quanto ritenute superflue a fronte di modalità accertative del fatto connotate da peculiare evidenza probatoria (II Sez. Appello, sent. n. 140/2020; Sez. Giur.
Campania, sent. n. 1011/2021).
A tal proposito, si consideri che la rilevazione della presenza in servizio attraverso strumenti di videosorveglianza, lungi dal dover essere necessariamente compiuta dall’Amministrazione datoriale, può altresì essere effettuata nel corso delle indagini investigative disposte in altro procedimento (penale) e da altri soggetti (la G.d.F.).
Trattasi, appunto, di quanto avvenuto nel caso di specie, nel quale l’accertamento della falsa attestazione della presenza in servizio a carico degli attuali convenuti risulta compiuto dal menzionato corpo militare, su delega dell’Autorità giudiziaria, mediante monitoraggio, nel periodo 30.4.2018 - 13.6.2018, attraverso videocamere nascoste installate all’interno e all’esterno del Genio Civile ed ulteriormente corroborate anche da pedinamenti.
In questo modo sono stati riportati in appositi brogliacci gli orari relativi agli ingressi, agli allontanamenti, alle pause effettuate e alle uscite dei dipendenti, odierni evocati, con rilevazione di numerosi episodi di assenteismo perpetrati mediante false annotazioni con firma autografa nel registro cartaceo delle presenze giornaliere (informativa G.d.F. n. 18987/2021, all.111) e a partire dal 2.3.2018 - data di installazione dell’orologio marcatempo - mediante indebita timbratura del cartellino.
Al riguardo, anche la menzionata annotazione cartacea con firma autografa, al pari delle registrazioni delle presenze con modalità telematiche, tutte comunque riscontrate non veritiere per effetto dell’attività di videosorveglianza e pedinamento effettuata dalla G.d.F., va ricondotta nell’alveo della particolare fattispecie di cui al comma 3-bis dell’art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001 che – come detto - consente di procedere per danno all’immagine senza attendere una sentenza definitiva, risultando tali modalità del tutto equipollenti sotto il profilo dell’efficacia mendace e della loro evidenza probatoria.
3.2 Tanto premesso in punto di diritto, in ordine alla fattispecie complessivamente contestata alle convenute De LE, VI e NT a titolo di danno patrimoniale e di danno all’immagine, va rilevato che la evocata responsabilità sussidiaria di PO IA non può ritenersi sussistente.
Invero, l’art. 55 quinquies del D. Lgs. 165/2001 ha introdotto una specifica tipologia di danno all’immagine, nonché una figura tipizzata di danno patrimoniale, a carico di chi abbia falsamente attestato la propria presenza in servizio ovvero occultato l’interruzione della prestazione, attraverso il mancato o illecito utilizzo dei sistemi di attestazione della presenza in servizio (Sez. I Appello, n. 376/2023).
Quanto al danno all’immagine, di cui alla norma citata, trattasi di una fattispecie speciale, che presenta i caratteri della tipicità e determinatezza, configurandosi la norma quale eccezionale rispetto alla generale previsione di cui all’art. 51, comma 7, c.g.c.; in essa, la condotta tipizzata è quella della falsa attestazione della presenza in servizio, la cui sussistenza è imprescindibile onde potersi procedere in assenza di giudicato penale.
Il carattere eccezionale della norma non ne consente né l’interpretazione estensiva, né tantomeno l’applicazione analogica, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, a norma del quale le leggi “che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.
Ne consegue che il danno all’immagine cagionato dai dipendenti del Genio Civile di Avellino, mediante la falsa attestazione della loro presenza in servizio, non può essere addebitato alla Dirigente PO, in conseguenza della rappresentata -
ex parte actoris- omissione di controllo sui dipendenti, in quanto ciò si risolverebbe nell’applicazione analogica dell’art. 55 quinquies del D. Lgs. 165/2001 ad un comportamento omissivo non tassativamente determinato.
Invero, la fattispecie di illecito amministrativo contestato alla Dirigente non è qualificabile in termini di assenteismo fraudolento, quanto piuttosto di omesso vigilanza e controllo, che avrebbe consentito il materiale dispiegarsi della condotta fraudolenta dei dipendenti, questa sola idonea ad integrare la fattispecie tipizzata e speciale.
Ne consegue che alla PO non può essere addebitato alcun danno all’immagine, ai sensi della sopra richiamata normativa, che prescinda dal giudicato penale.
La domanda, in parte qua, è pertanto inammissibile.
3.3 Quanto alla contestazione relativa alla presunta condotta omissiva gravemente colposa, che si addebita alla PO a titolo di responsabilità sussidiaria -
rispetto al chiesto risarcimento del danno patrimoniale- la stessa è divenuta improcedibile nel presente giudizio.
A tale conclusione di addiviene in considerazione dell’estinzione del danno richiesto a titolo di responsabilità amministrativa per assenteismo fraudolento, in conseguenza dell’avvenuto pagamento da parte delle obbligate in via principale, sicché l’estinzione dell’obbligazione principale determina l’automatico venir meno di qualsivoglia responsabilità sussidiaria.
3.4 Ne consegue che va dichiarata improcedibile l’azione nei riguardi di PO IA essendo stata accertata la cessazione della materia del contendere relativamente agli obbligati principali.
4. Al carattere prevalentemente processuale della pronunzia consegue l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, così provvede:
1) dichiara improcedibile il giudizio nei confronti di NS IT essendosi proceduto separatamente con giudizio abbreviato ex art. 130 c.g.c.;
2) dichiara la estinzione del giudizio nei confronti di De LE RI e HI VI per cessazione della materia del contendere;
3) dichiara la inammissibilità della domanda di risarcimento del danno all’immagine proposta nei confronti di PO IA;
4) dichiara improcedibile la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta nei confronti della medesima PO IA;
5) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, all’esito della camera di consiglio del 24 marzo 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa IA de LC dott. Paolo Novelli
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno 20/04/2026
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(ZI LL) (firma digitale)
PER
IL FUNZIONARIO dott.ssa Valentina Tomarchi)
(firma digitale)