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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 568/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1153/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - SE GR 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210045855783000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato il 7.11.2023, depositato il 15.2.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento n.
29320210045855783000 notificata il 9.10.2023, limitatamente al ruolo emesso per tassa auto, anno d'imposta 2015, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento,
l'intervenuta prescrizione e la decadenza.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituita in giudizio, ha eccepito la violazione dell'art 14, c. 6 bis, del D.legs. 546/92, il difetto di legittimazione passiva in merito all'omessa notifica degli atti prodromici e contestata l'eccezione di prescrizione. Ha sostenuto, inoltre, la legittimità del suo operato.
All'udienza del 24 settembre 2025, la Corte, in composizione monocratica, con l'ordinanza n. 2615/2025, comunicata alla parte ricorrente in data 1.10.2025, ha disposto che la ricorrente provvedesse all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione prov.le di Catania e rinviata la trattazione della causa a nuovo ruolo.
All'udienza del 17 dicembre 2025, previo avviso di trattazione comunicato il 13.11.2015, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti di causa, accertato che la parte ricorrente non ha adempiuto l'ordine di integrare il contraddittorio non avendo chiamato in giudizio l'Agenzia delle Entrate, direzione prov.le di Catania, nel termine assegnato, con ordinanza n. 2615/2025, comunicata in data 1.10.2025, dichiara estinto il giudizio ex art
45, n.1, del d.legs 546/92.
Quanto alle spese di giudizio queste restano a carco delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per inattività della parte ricorrente.
Le spese di giudizio come da motivazione
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2025
Il Giudice
ZI TO
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1153/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - SE GR 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210045855783000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato il 7.11.2023, depositato il 15.2.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento n.
29320210045855783000 notificata il 9.10.2023, limitatamente al ruolo emesso per tassa auto, anno d'imposta 2015, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento,
l'intervenuta prescrizione e la decadenza.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituita in giudizio, ha eccepito la violazione dell'art 14, c. 6 bis, del D.legs. 546/92, il difetto di legittimazione passiva in merito all'omessa notifica degli atti prodromici e contestata l'eccezione di prescrizione. Ha sostenuto, inoltre, la legittimità del suo operato.
All'udienza del 24 settembre 2025, la Corte, in composizione monocratica, con l'ordinanza n. 2615/2025, comunicata alla parte ricorrente in data 1.10.2025, ha disposto che la ricorrente provvedesse all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione prov.le di Catania e rinviata la trattazione della causa a nuovo ruolo.
All'udienza del 17 dicembre 2025, previo avviso di trattazione comunicato il 13.11.2015, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti di causa, accertato che la parte ricorrente non ha adempiuto l'ordine di integrare il contraddittorio non avendo chiamato in giudizio l'Agenzia delle Entrate, direzione prov.le di Catania, nel termine assegnato, con ordinanza n. 2615/2025, comunicata in data 1.10.2025, dichiara estinto il giudizio ex art
45, n.1, del d.legs 546/92.
Quanto alle spese di giudizio queste restano a carco delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per inattività della parte ricorrente.
Le spese di giudizio come da motivazione
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2025
Il Giudice
ZI TO