Articolo 23 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 22Articolo 24
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15 marzo 1968
Art. 23.
Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e di ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 15 marzo 1968
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