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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
Dott.ssa Giulia D'Alessandro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7933 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti VASATURO MARIA GRAZIA e
ARDITO ANTONELLA presso le quali elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dagli avv.ti VASATURO MARIA GRAZIA e ARDITO ANTONELLA presso le quali elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/04/2025, le parti e Parte_1 CP_1
chiedevano la separazione personale del matrimonio da loro contratto ad Ischia (Na), in data 11 giugno 2016 (atto n. 26, P. 2, S. C, anno 2016).
Aggiungevano che dalla loro unione nasceva una figlia: nata a [...] il [...]. Per_1
1 Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ri nata a [...]
Napoli il 29.04.1988 C.F.: e nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 CP_1
, matrimonio civile contratto nell'isola d'Ischia (Na), in data 11 giugno C.F._2
2016 e trascritto al n. 26, P. 2, S. C, anno 2016, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso l'abitazione della madre in Napoli alla via San Pasquale 29.
c) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il sig. potrà vedere e tenere CP_1
con sé la figlia, compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro e della minore, secondo il seguente progetto di condivisione di vita: i) nei week-end alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola della figlia sino alle ore 19,30 della domenica;
ii) nel periodo natalizio la minore Per_1
trascorrerà con il padre il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano, il 31 dicembre o il 1° dell'anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, ad anni alterni;
iii) nel periodo delle vacanze estive la piccola trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non Per_1
consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno;
iv) per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
d) Il sig. provvederà a versare mediante bonifico bancario sul conto corrente CP_1 della sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di euro 600,00 Parte_1
(seicento) a titolo di concorso al mantenimento della figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici di svalutazione della moneta elaborati dall'ISTAT e pubblicati ogni anno sulla G.U., anche in assenza di esplicita richiesta dell'avente diritto. Dal momento in cui non frequenterà Per_1 più la scuola privata l'assegno mensile sarà di euro 800,00 (ottocento) a titolo di concorso al mantenimento della figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici di svalutazione della moneta elaborati dall'ISTAT e pubblicati ogni anno sulla G.U., anche in assenza di esplicita richiesta dell'avente diritto.
2 e) Il sig. si obbliga inoltre a provvedere al pagamento nella misura del 100% CP_1
delle spese scolastiche pari a 8.400 euro annui e al 50% delle spese straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo spese di istruzione, ludiche, sportive e sanitarie non coperte dal
SSN) che siano effettivamente necessarie e previamente concordate e documentate.
f) Le parti concordano che tale progetto di condivisione di vita padre-figlia potrà prevedere eventuali variazioni che dovranno essere concordate tra i coniugi compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro e personali, fermo restando che la piccola potrà vedere il padre ogni Per_1
qualvolta lo desideri.
g) I coniugi concordano, fatti salvi i casi di urgenza, di prendere di comune accordo tutte le decisioni relative allo stato di salute della figlia ed alle eventuali terapie da praticare.
h) Ciascun coniuge si obbliga a portare a conoscenza dell'altro, almeno con quindici giorni di preavviso, eventuale cambio di residenza e/o domicilio;
i) I coniugi espressamente autorizzano la competente Autorità Amministrativa a mantenere, rilasciare, rinnovare o prorogare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, obbligandosi per l'effetto a compiere ogni attività o esprimere ulteriore consenso eventualmente necessario;
l) Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere ad accezione dei rispettivi doveri scaturenti dal presente accordo.
m) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e appaiono rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
3 c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ischia (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 26, P. 2, S. C, anno 2016);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/06/2025
Il Presidente est.
Eva Scalfati
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