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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 548 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 548 / 2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BIANCO MAURO (C. F. e dall'Avv. AMATUCCI PATRIZIA (C. F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv, BIANCO C.F._3
MAURO sito in ROMA, VIA RUGGERO LEONCAVALLO, 2 (PEC:
; ) Email_1 Email_2
ATTORE
Contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
CAIAFFA FABIO (C.F. , ed elettivamente domiciliata ai fini del presente C.F._4
procedimento presso il suo studio in ROMA, VIA NIZZA N. 53, (PEC:
) Email_3
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da sinistro. pagina 1 di 4 Conclusioni: come da verbale del 10/07/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la per CP_1
l'accertamento della responsabilità ex art. 1218 e ss. cc. in ordine alla mancata erogazione dell'indennizzo dovuto a seguito di infortunio in itinere avvenuto il 24.02.2017 sulla via
Palombarese all'altezza del bivio per TO di ME (cfr. doc. n°3 del fascicolo di parte attrice). Segnatamente, parte attrice chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale dell' CP_1
e di condannarla al pagamento dell'indennizzo di € 112.500,00 in virtù dell'operatività della
[...] polizza infortuni ” n. 112696223 stipulata in data 21/12/2016. Parte_2
Si costituiva tardivamente la la quale sollevava in primo luogo eccezione di CP_1
inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c., per aver omesso parte attrice di riferire una preesistente malattia professionale;
in secondo luogo, sollevava l'eccezione sul divieto di cumulo di indennizzi, avendo parte attrice già conseguito liquidazione Inail per il medesimo sinistro (cfr. documentazione
Inail in risposta all'ordinanza del 4/8/2023).
Successivamente, all'udienza del 9 marzo 2022 questo Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava per le determinazioni istruttorie all'udienza del 19 ottobre 2022.
A scioglimento della riserva assunta in data 15 febbraio 2023, veniva disposta una CTU con nomina del dott. , e ordinata all'Inail l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la Persona_1
documentazione afferente all'istruzione, gestione ed eventuale liquidazione dei danni subiti in conseguenza del sinistro del 24/02/2017, cui l'Inail ottemperava in data 3/11/2023; si fissava per il conferimento dell'incarico al Consulente d'ufficio l'udienza del 13 dicembre 2023.
Espletato giuramento e CTU medico legale, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni al 10 luglio 2024. Alla successiva udienza la causa era trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per la produzione di memorie conclusionali e repliche.
La domanda attorea deve essere accolta nei limiti e nei termini appresso esposti.
Innanzitutto deve essere respinta l'eccezione preliminare sollevata dall' sulla inoperatività CP_1
della garanzia, non potendosi applicare alla fattispecie l'invocato art. 1892 c.c. a mente del quale:
“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse
pagina 2 di 4 conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.
Infatti, parte attrice deposita agli atti la lettera raccomandata del 9.2.2017 con cui comunica alla convenuta compagnia assicurativa il riconoscimento della pregressa malattia professionale (cfr. doc.
2 parte attrice): tale documento non risulta essere stato debitamente contestato dalla controparte nella propria tardiva costituzione. Pertanto, lo stesso deve essere acquisito come prova ex artt. 115
e 116 c.p.c. Non merita accoglimento, dunque, l'eccezione di inoperatività della polizza formulata da parte convenuta, in quanto la dichiarazione ex art. 1892 c.c., secondo comma, di voler esercitare l'impugnazione del contratto di assicurazione, è stata inoltrata oltre lo spirare del termine di tre mesi, ovvero nel giugno 2018 (cfr. doc. 4 parte convenuta).
Ciò posto, venendo al merito della domanda attorea, deve rilevarsi innanzitutto come non risulti contestato in alcun modo dalla l'an del sinistro lamentato. CP_1
Risultando provato l'an, è necessario stabilire il quantum del danno e dunque procedere alla liquidazione dello stesso.
Dalla consulenza tecnica espletata, il cui risultato è condiviso da questo Giudice in quanto la relazione è esauriente, aderente ai principi che governano la materia e priva di vizi logici, deve ritenersi che possa essere riconosciuta a favore dell'istante una percentuale di invalidità pari al 7% relativamente all'infortunio per cui è causa. Tenuto conto delle somme già liquidate all'attore come da sentenza del Tribunale di Tivoli n. 155/2020 (vedi documentazione Inail in risposta all'ordinanza del 4/8/2023), l'infortunio de qua può essere così liquidato:
I.P. : € 8.000,00 x 4% (7% - 3% di franchigia) = € 32.000,00, secondo la operatività della polizza, da cui andrà detratta la somma di € 10.810,55 quale rideterminazione di quanto già liquidato all'attore secondo la sopra citata sentenza, in base alle tabelle del codice delle assicurazioni private. Tale ultima somma andrà così ripartita: € 9.086,85 per invalidità permanente al 7%; € 703,20 per invalidità temporanea assoluta di giorni 15; € 468,80 per invalidità temporanea parziale di giorni 20 al 50% dell'indennità giornaliera;
spese mediche ritenute congrue dalla CTU di € 552,00. A tale somma, così rideterminata, andrà aggiunto l'importo di € 1.671,05 corrisposto dall'Inail all'attore a titolo di indennità in sede stragiudiziale (cfr. doc. 10 parte attrice). Pertanto, la somma totale corrisposta dall'Inail all'attore risulta essere di € 12.481,60.
pagina 3 di 4 Trattandosi di debito di valore, la somma risultante di € 19.518,40 viene devalutata in € 16.415,81 alla data del sinistro e rivalutata con gli interessi legali sul capitale in € 21.425,96 alla data dell'emananda sentenza.
Sulla somma così liquidata decorrono gli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della pronuncia e sino al soddisfo.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo del decisum, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU vengono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento della domanda principale di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., condanna l' al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
21.425,96 oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della pronuncia e sino al soddisfo;
2) Condanna l' alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte attrice, CP_1
liquidate per onorari in 3.800,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di CP_1
[...]
Tivoli, 3 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 548 / 2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BIANCO MAURO (C. F. e dall'Avv. AMATUCCI PATRIZIA (C. F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv, BIANCO C.F._3
MAURO sito in ROMA, VIA RUGGERO LEONCAVALLO, 2 (PEC:
; ) Email_1 Email_2
ATTORE
Contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
CAIAFFA FABIO (C.F. , ed elettivamente domiciliata ai fini del presente C.F._4
procedimento presso il suo studio in ROMA, VIA NIZZA N. 53, (PEC:
) Email_3
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da sinistro. pagina 1 di 4 Conclusioni: come da verbale del 10/07/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la per CP_1
l'accertamento della responsabilità ex art. 1218 e ss. cc. in ordine alla mancata erogazione dell'indennizzo dovuto a seguito di infortunio in itinere avvenuto il 24.02.2017 sulla via
Palombarese all'altezza del bivio per TO di ME (cfr. doc. n°3 del fascicolo di parte attrice). Segnatamente, parte attrice chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale dell' CP_1
e di condannarla al pagamento dell'indennizzo di € 112.500,00 in virtù dell'operatività della
[...] polizza infortuni ” n. 112696223 stipulata in data 21/12/2016. Parte_2
Si costituiva tardivamente la la quale sollevava in primo luogo eccezione di CP_1
inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c., per aver omesso parte attrice di riferire una preesistente malattia professionale;
in secondo luogo, sollevava l'eccezione sul divieto di cumulo di indennizzi, avendo parte attrice già conseguito liquidazione Inail per il medesimo sinistro (cfr. documentazione
Inail in risposta all'ordinanza del 4/8/2023).
Successivamente, all'udienza del 9 marzo 2022 questo Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava per le determinazioni istruttorie all'udienza del 19 ottobre 2022.
A scioglimento della riserva assunta in data 15 febbraio 2023, veniva disposta una CTU con nomina del dott. , e ordinata all'Inail l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la Persona_1
documentazione afferente all'istruzione, gestione ed eventuale liquidazione dei danni subiti in conseguenza del sinistro del 24/02/2017, cui l'Inail ottemperava in data 3/11/2023; si fissava per il conferimento dell'incarico al Consulente d'ufficio l'udienza del 13 dicembre 2023.
Espletato giuramento e CTU medico legale, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni al 10 luglio 2024. Alla successiva udienza la causa era trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per la produzione di memorie conclusionali e repliche.
La domanda attorea deve essere accolta nei limiti e nei termini appresso esposti.
Innanzitutto deve essere respinta l'eccezione preliminare sollevata dall' sulla inoperatività CP_1
della garanzia, non potendosi applicare alla fattispecie l'invocato art. 1892 c.c. a mente del quale:
“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse
pagina 2 di 4 conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.
Infatti, parte attrice deposita agli atti la lettera raccomandata del 9.2.2017 con cui comunica alla convenuta compagnia assicurativa il riconoscimento della pregressa malattia professionale (cfr. doc.
2 parte attrice): tale documento non risulta essere stato debitamente contestato dalla controparte nella propria tardiva costituzione. Pertanto, lo stesso deve essere acquisito come prova ex artt. 115
e 116 c.p.c. Non merita accoglimento, dunque, l'eccezione di inoperatività della polizza formulata da parte convenuta, in quanto la dichiarazione ex art. 1892 c.c., secondo comma, di voler esercitare l'impugnazione del contratto di assicurazione, è stata inoltrata oltre lo spirare del termine di tre mesi, ovvero nel giugno 2018 (cfr. doc. 4 parte convenuta).
Ciò posto, venendo al merito della domanda attorea, deve rilevarsi innanzitutto come non risulti contestato in alcun modo dalla l'an del sinistro lamentato. CP_1
Risultando provato l'an, è necessario stabilire il quantum del danno e dunque procedere alla liquidazione dello stesso.
Dalla consulenza tecnica espletata, il cui risultato è condiviso da questo Giudice in quanto la relazione è esauriente, aderente ai principi che governano la materia e priva di vizi logici, deve ritenersi che possa essere riconosciuta a favore dell'istante una percentuale di invalidità pari al 7% relativamente all'infortunio per cui è causa. Tenuto conto delle somme già liquidate all'attore come da sentenza del Tribunale di Tivoli n. 155/2020 (vedi documentazione Inail in risposta all'ordinanza del 4/8/2023), l'infortunio de qua può essere così liquidato:
I.P. : € 8.000,00 x 4% (7% - 3% di franchigia) = € 32.000,00, secondo la operatività della polizza, da cui andrà detratta la somma di € 10.810,55 quale rideterminazione di quanto già liquidato all'attore secondo la sopra citata sentenza, in base alle tabelle del codice delle assicurazioni private. Tale ultima somma andrà così ripartita: € 9.086,85 per invalidità permanente al 7%; € 703,20 per invalidità temporanea assoluta di giorni 15; € 468,80 per invalidità temporanea parziale di giorni 20 al 50% dell'indennità giornaliera;
spese mediche ritenute congrue dalla CTU di € 552,00. A tale somma, così rideterminata, andrà aggiunto l'importo di € 1.671,05 corrisposto dall'Inail all'attore a titolo di indennità in sede stragiudiziale (cfr. doc. 10 parte attrice). Pertanto, la somma totale corrisposta dall'Inail all'attore risulta essere di € 12.481,60.
pagina 3 di 4 Trattandosi di debito di valore, la somma risultante di € 19.518,40 viene devalutata in € 16.415,81 alla data del sinistro e rivalutata con gli interessi legali sul capitale in € 21.425,96 alla data dell'emananda sentenza.
Sulla somma così liquidata decorrono gli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della pronuncia e sino al soddisfo.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo del decisum, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU vengono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento della domanda principale di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., condanna l' al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
21.425,96 oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della pronuncia e sino al soddisfo;
2) Condanna l' alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte attrice, CP_1
liquidate per onorari in 3.800,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di CP_1
[...]
Tivoli, 3 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
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