Trib. Isernia, sentenza 25/11/2025, n. 391
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Sentenza 25 novembre 2025

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Il Tribunale di Isernia, in persona del Giudice Unico, ha pronunciato sentenza nella causa civile promossa da un soggetto, attore, che ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso un atto di precetto notificato dal proprio figlio, convenuto. L'attore opponente ha contestato la validità del precetto, chiedendo in via preliminare l'accertamento del difetto di rappresentanza del difensore del convenuto, deducendo la mancanza della procura alle liti in calce all'atto notificato e, conseguentemente, l'invalidità dello stesso. In via ulteriormente preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del figlio convenuto, sostenendo che il titolo esecutivo, ottenuto quando il figlio era minorenne, prevedeva il versamento del mantenimento "nelle mani degli affidatari del minore", e non direttamente al figlio. Nel merito, l'opponente ha chiesto di accertare e dichiarare che il figlio non aveva diritto di agire esecutivamente per il recupero dell'importo intimato. Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito la carenza di interesse ad agire, dato che il processo esecutivo mobiliare era stato definito con provvedimento di assegnazione di beni. Ha altresì contestato il difetto di legittimazione attiva, producendo la procura alle liti rilasciata in data anteriore e depositata nel giudizio di esecuzione e opposizione, e affermando la piena legittimazione del figlio, divenuto maggiorenne, ad azionare personalmente il titolo.

Il Tribunale di Isernia ha accolto l'opposizione, dichiarando che il figlio convenuto non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti dell'attore per il recupero dell'importo intimato con il precetto. Quanto all'eccezione di difetto di rappresentanza, il Giudice ha rigettato il motivo, ritenendo che la procura alle liti fosse stata regolarmente conferita e prodotta entro i termini di costituzione nel giudizio di opposizione, conformemente all'orientamento della Cassazione che ammette la sanatoria del vizio con il conferimento successivo della procura. In merito al difetto di legittimazione attiva, il Tribunale ha accolto la censura dell'opponente, statuendo che, sebbene il figlio maggiorenne sia beneficiario del mantenimento, il titolo esecutivo aveva disposto il versamento nelle mani degli affidatari dell'allora minore. Pertanto, in assenza di una specifica domanda giudiziale da parte del figlio volta ad ottenere la modifica delle condizioni di versamento, la legittimazione ad agire per il recupero degli arretrati permane in capo agli affidatari, e non in capo al figlio che agisce personalmente. Il Giudice ha altresì chiarito che le precarie condizioni economiche del debitore non sono rilevanti in sede di opposizione al precetto, ma possono essere fatte valere in un giudizio di modifica delle condizioni di mantenimento. Infine, le spese di lite sono state poste a carico del convenuto soccombente e liquidate come da dispositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Isernia, sentenza 25/11/2025, n. 391
    Giurisdizione : Trib. Isernia
    Numero : 391
    Data del deposito : 25 novembre 2025

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