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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 25/11/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 852/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
In persona del Giudice Unico, Dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 852/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 09/10/2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Fuschino ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo domicilio digitale giusta procura in Email_1 calce all'atto di citazione,
ATTORE nei confronti di
, rappresentato e difeso, giusto mandato del 20/06/2022 depositato in data CP_1
27/06/2022 in fase di richiesta di apposizione della formula esecutiva, dall'Avv. Gianni Perrotta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia al Viale dei Pentri n.70,
CONVENUTO
avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni come da verbale di udienza del 09.10.2025.
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ex art. 615 Parte_1 comma 1 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli il 23 agosto 2022 dal figlio CP_1
(recante, quale titolo esecutivo, il provvedimento reso in seno al procedimento n. 474/2021 dal
Tribunale di Isernia), con cui gli è stato intimato il pagamento di € 2.161,46 (comprensivi di € 2.000,00 per arretrati dell'assegno di mantenimento e € 161,46 per spese legali). In via preliminare, l'opponente ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione del difetto di rappresentanza, rilevando, in primis, la mancanza della procura alle liti in quanto non allegata all'atto notificato, venendo meno, quindi, la formale nomina del difensore con la conseguente invalidità dell'atto notificato. L'opponente ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione attiva del sig. , sostenendo che il titolo esecutivo, CP_1 ottenuto in un'epoca in cui l'interessato era ancora minorenne, ha disposto il versamento del quantum dovuto “nelle mani degli affidatari del minore” (gli zii e ), CP_2 Controparte_3 non potendo quindi il figlio agire personalmente in executivis. Con l'opposizione citata il sig. Pt_1
ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, di
[...] accertare e dichiarare che il sig. non ha diritto di agire esecutivamente per il recupero CP_1 dell'importo di cui all'atto di precetto notificato il 23/08/2022, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Si è costituito in giudizio sostenendo l'infondatezza dell'opposizione. Il convenuto ha CP_1 eccepito, anzitutto, la carenza di interesse ad agire, in quanto il processo esecutivo mobiliare è stato definito con provvedimento del G.E. di assegnazione di uno dei beni staggiti. In merito al difetto di legittimazione attiva denunciata dall'opponente, il convenuto ha rappresentato che la procura alle liti è stata regolarmente rilasciata in data 20.06.2022 e depositata il 27.06.2022 in fase di richiesta di formula esecutiva e che l'atto è stato depositato nel giudizio di esecuzione e nel successivo giudizio di opposizione. Il ha rappresentato, inoltre, che, essendo divenuto maggiorenne, è CP_1 pienamente legittimato ad azionare personalmente il titolo posto a fondamento del precetto e che le precarie condizioni economiche del debitore non hanno incidenza né sulla validità del titolo esecutivo né sulla legittimità della pretesa creditoria.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In relazione alla prima eccezione sollevata dall'opponente, relativa al difetto di rappresentanza, dalla documentazione prodotta risulta che il convenuto ha conferito regolare mandato all'avv. Gianni
Perrotta, richiamato, tra l'altro, nell'atto di precetto e prodotto in atti.
pagina 2 di 5 Sul punto occorre rilevare come non sia richiesto, ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c., che la procura sia necessariamente notificata unitamente al precetto, essendo sufficiente che essa esista e sia riferibile all'atto (Cass. n. 36827/2022).
A ciò si aggiunga che l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore (come avvenuto nel caso di specie) - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene (Cass. n. 10497/2006). Essendo stata prodotta la procura entro il termine di costituzione in giudizio di il motivo di opposizione afferente al presunto difetto di rappresentanza CP_1 processuale lamentato da deve essere rigettato. Parte_1
Del tutto indifferente è, poi, il presunto peggioramento delle condizioni economiche enunciato dall'opponente, considerato che in sede di opposizione al precetto relativo a crediti maturati per l'omesso pagamento dell'assegno di mantenimento possono essere dedotte unicamente questioni afferenti alla validità ed efficacia del titolo, escludendo i fatti sopravvenuti, che invece possono trovare ingresso nel procedimento di modifica delle condizioni della separazione, del divorzio o del mantenimento medesimo (Cass. n. 27602/2020 e Cass. n. 17689/2019).
Risulta, quindi, pacificamente applicabile, nel caso in esame, il principio per cui i fatti nuovi, intesi come la mutazione in peius della situazione economica del genitore obbligato al mantenimento, non hanno luogo di discussione in sede di opposizione al precetto ma possono esser fatti valere in un giudizio specifico che consenta di adeguare l'assetto dei rapporti familiari alle mutate condizioni economiche.
Ai fini della definizione del giudizio è necessario, quindi, accertare l'esistenza o meno della titolarità del diritto a far valere la pretesa creditoria di cui al titolo esecutivo in capo a CP_1
Nel caso di specie, l'ordinanza resa il 24.3.2022 dal Tribunale di Isernia nel procedimento n.r.g.
474/2022 ha disposto l'obbligo in capo a al mantenimento del figlio prevendendo Parte_1 una somma di € 250 mensile “da versarsi nelle mani degli affidatari del minore”.
Sebbene il figlio possa essere beneficiario dei diritti derivanti dal mantenimento, non è consentito che l'obbligo sia assolto mediante versamento diretto al figlio, in presenza di un titolo che ha disposto il versamento nelle mani degli affidatari e in assenza di una domanda giudiziale da parte del figlio volta ad ottenere la modifica delle condizioni di mantenimento. Accanto al diritto al mantenimento del figlio maggiorenne sussiste, infatti, il diritto del genitore con lui convivente (o di altro soggetto cui il minore pagina 3 di 5 è affidato) di ricevere dal genitore obbligato un contributo alla copertura delle spese correnti per tale mantenimento. Il genitore convivente (o il soggetto beneficiario) e il figlio maggiorenne sono titolari di diritti autonomi benché concorrenti: entrambi sono, dunque, legittimati a percepire l'assegno di mantenimento dal genitore obbligato. Tuttavia, il pagamento diretto in favore del figlio sarà subordinato ad una specifica richiesta da parte di quest'ultimo.
Cosi come i giudici di legittimità hanno escluso la possibilità, per il genitore obbligato, di decidere di corrispondere quanto dovuto direttamente al figlio che nel frattempo ha raggiunto la maggiore età, in assenza di un provvedimento giurisdizionale di mutamento delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione che indicava la madre quale creditore dell'assegno, non rilevando a tal fine l'accordo tra i soggetti obbligati, considerato nullo e privo di effetti dai giudici di legittimità (Cass. n. 9700/2021) deve ritenersi pacifico che, nel caso inverso, la titolarità del figlio ad agire personalmente in executivis nei confronti del soggetto obbligato presupponga una previa modifica del provvedimento giurisdizionale (sotto il profilo dell'individuazione del destinatario del versamento).
Poiché il titolo esecutivo azionato col precetto opposto aveva disposto il versamento del mantenimento previsto in favore del figlio da parte di nelle mani degli affidatari dell'allora CP_1 Parte_1 minore è evidente il permanere della legittimazione degli affidatari ad agire, iure proprio, per gli arretrati di cui al precetto, nei confronti del genitore tenuto al mantenimento, in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio, in altro giudizio, volta ad ottenere una modifica delle condizioni di versamento prescritte nel titolo esecutivo.
Sulla base di tali considerazioni deve dichiararsi che il sig. non ha diritto di agire CP_1 esecutivamente nei confronti di per il recupero di quanto all'atto di precetto, senza Parte_1 che l'assegnazione disposta in sede di procedura esecutiva abbia esaurito l'interesse dell'odierno opponente ad ottenere una pronuncia che faccia stato tra le parti e che possa essere posta a fondamento di un'eventuale azione di restituzione.
La domanda dell'attore è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 CP_1 non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti dell'attore per il recupero dell'importo di cui all'atto di precetto oggetto di opposizione;
pagina 4 di 5 - condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 1.490,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge, da versarsi in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Isernia, lì 25.11.2025. Il Giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
In persona del Giudice Unico, Dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 852/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 09/10/2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Fuschino ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo domicilio digitale giusta procura in Email_1 calce all'atto di citazione,
ATTORE nei confronti di
, rappresentato e difeso, giusto mandato del 20/06/2022 depositato in data CP_1
27/06/2022 in fase di richiesta di apposizione della formula esecutiva, dall'Avv. Gianni Perrotta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia al Viale dei Pentri n.70,
CONVENUTO
avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni come da verbale di udienza del 09.10.2025.
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ex art. 615 Parte_1 comma 1 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli il 23 agosto 2022 dal figlio CP_1
(recante, quale titolo esecutivo, il provvedimento reso in seno al procedimento n. 474/2021 dal
Tribunale di Isernia), con cui gli è stato intimato il pagamento di € 2.161,46 (comprensivi di € 2.000,00 per arretrati dell'assegno di mantenimento e € 161,46 per spese legali). In via preliminare, l'opponente ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione del difetto di rappresentanza, rilevando, in primis, la mancanza della procura alle liti in quanto non allegata all'atto notificato, venendo meno, quindi, la formale nomina del difensore con la conseguente invalidità dell'atto notificato. L'opponente ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione attiva del sig. , sostenendo che il titolo esecutivo, CP_1 ottenuto in un'epoca in cui l'interessato era ancora minorenne, ha disposto il versamento del quantum dovuto “nelle mani degli affidatari del minore” (gli zii e ), CP_2 Controparte_3 non potendo quindi il figlio agire personalmente in executivis. Con l'opposizione citata il sig. Pt_1
ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, di
[...] accertare e dichiarare che il sig. non ha diritto di agire esecutivamente per il recupero CP_1 dell'importo di cui all'atto di precetto notificato il 23/08/2022, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Si è costituito in giudizio sostenendo l'infondatezza dell'opposizione. Il convenuto ha CP_1 eccepito, anzitutto, la carenza di interesse ad agire, in quanto il processo esecutivo mobiliare è stato definito con provvedimento del G.E. di assegnazione di uno dei beni staggiti. In merito al difetto di legittimazione attiva denunciata dall'opponente, il convenuto ha rappresentato che la procura alle liti è stata regolarmente rilasciata in data 20.06.2022 e depositata il 27.06.2022 in fase di richiesta di formula esecutiva e che l'atto è stato depositato nel giudizio di esecuzione e nel successivo giudizio di opposizione. Il ha rappresentato, inoltre, che, essendo divenuto maggiorenne, è CP_1 pienamente legittimato ad azionare personalmente il titolo posto a fondamento del precetto e che le precarie condizioni economiche del debitore non hanno incidenza né sulla validità del titolo esecutivo né sulla legittimità della pretesa creditoria.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In relazione alla prima eccezione sollevata dall'opponente, relativa al difetto di rappresentanza, dalla documentazione prodotta risulta che il convenuto ha conferito regolare mandato all'avv. Gianni
Perrotta, richiamato, tra l'altro, nell'atto di precetto e prodotto in atti.
pagina 2 di 5 Sul punto occorre rilevare come non sia richiesto, ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c., che la procura sia necessariamente notificata unitamente al precetto, essendo sufficiente che essa esista e sia riferibile all'atto (Cass. n. 36827/2022).
A ciò si aggiunga che l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore (come avvenuto nel caso di specie) - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene (Cass. n. 10497/2006). Essendo stata prodotta la procura entro il termine di costituzione in giudizio di il motivo di opposizione afferente al presunto difetto di rappresentanza CP_1 processuale lamentato da deve essere rigettato. Parte_1
Del tutto indifferente è, poi, il presunto peggioramento delle condizioni economiche enunciato dall'opponente, considerato che in sede di opposizione al precetto relativo a crediti maturati per l'omesso pagamento dell'assegno di mantenimento possono essere dedotte unicamente questioni afferenti alla validità ed efficacia del titolo, escludendo i fatti sopravvenuti, che invece possono trovare ingresso nel procedimento di modifica delle condizioni della separazione, del divorzio o del mantenimento medesimo (Cass. n. 27602/2020 e Cass. n. 17689/2019).
Risulta, quindi, pacificamente applicabile, nel caso in esame, il principio per cui i fatti nuovi, intesi come la mutazione in peius della situazione economica del genitore obbligato al mantenimento, non hanno luogo di discussione in sede di opposizione al precetto ma possono esser fatti valere in un giudizio specifico che consenta di adeguare l'assetto dei rapporti familiari alle mutate condizioni economiche.
Ai fini della definizione del giudizio è necessario, quindi, accertare l'esistenza o meno della titolarità del diritto a far valere la pretesa creditoria di cui al titolo esecutivo in capo a CP_1
Nel caso di specie, l'ordinanza resa il 24.3.2022 dal Tribunale di Isernia nel procedimento n.r.g.
474/2022 ha disposto l'obbligo in capo a al mantenimento del figlio prevendendo Parte_1 una somma di € 250 mensile “da versarsi nelle mani degli affidatari del minore”.
Sebbene il figlio possa essere beneficiario dei diritti derivanti dal mantenimento, non è consentito che l'obbligo sia assolto mediante versamento diretto al figlio, in presenza di un titolo che ha disposto il versamento nelle mani degli affidatari e in assenza di una domanda giudiziale da parte del figlio volta ad ottenere la modifica delle condizioni di mantenimento. Accanto al diritto al mantenimento del figlio maggiorenne sussiste, infatti, il diritto del genitore con lui convivente (o di altro soggetto cui il minore pagina 3 di 5 è affidato) di ricevere dal genitore obbligato un contributo alla copertura delle spese correnti per tale mantenimento. Il genitore convivente (o il soggetto beneficiario) e il figlio maggiorenne sono titolari di diritti autonomi benché concorrenti: entrambi sono, dunque, legittimati a percepire l'assegno di mantenimento dal genitore obbligato. Tuttavia, il pagamento diretto in favore del figlio sarà subordinato ad una specifica richiesta da parte di quest'ultimo.
Cosi come i giudici di legittimità hanno escluso la possibilità, per il genitore obbligato, di decidere di corrispondere quanto dovuto direttamente al figlio che nel frattempo ha raggiunto la maggiore età, in assenza di un provvedimento giurisdizionale di mutamento delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione che indicava la madre quale creditore dell'assegno, non rilevando a tal fine l'accordo tra i soggetti obbligati, considerato nullo e privo di effetti dai giudici di legittimità (Cass. n. 9700/2021) deve ritenersi pacifico che, nel caso inverso, la titolarità del figlio ad agire personalmente in executivis nei confronti del soggetto obbligato presupponga una previa modifica del provvedimento giurisdizionale (sotto il profilo dell'individuazione del destinatario del versamento).
Poiché il titolo esecutivo azionato col precetto opposto aveva disposto il versamento del mantenimento previsto in favore del figlio da parte di nelle mani degli affidatari dell'allora CP_1 Parte_1 minore è evidente il permanere della legittimazione degli affidatari ad agire, iure proprio, per gli arretrati di cui al precetto, nei confronti del genitore tenuto al mantenimento, in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio, in altro giudizio, volta ad ottenere una modifica delle condizioni di versamento prescritte nel titolo esecutivo.
Sulla base di tali considerazioni deve dichiararsi che il sig. non ha diritto di agire CP_1 esecutivamente nei confronti di per il recupero di quanto all'atto di precetto, senza Parte_1 che l'assegnazione disposta in sede di procedura esecutiva abbia esaurito l'interesse dell'odierno opponente ad ottenere una pronuncia che faccia stato tra le parti e che possa essere posta a fondamento di un'eventuale azione di restituzione.
La domanda dell'attore è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 CP_1 non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti dell'attore per il recupero dell'importo di cui all'atto di precetto oggetto di opposizione;
pagina 4 di 5 - condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 1.490,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge, da versarsi in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Isernia, lì 25.11.2025. Il Giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo
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