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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott.ssa IL PA ‒ Presidente dott.ssa Elena Rossi ‒ Consigliere dott.ssa TE AB ‒ Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1551/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Arrigo del foro di Treviso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vittorio Veneto (TV), Via Nannetti – Parte_2
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente, legale rappresentate, dott. , CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Donati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, via L. Sartori n. 2
APPELLATA oggetto: appello avverso la sentenza n. 1438/2024 emessa dal Tribunale di Treviso il
26/07/2024
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
Nel merito: in accoglimento dell'appello, accertata e dichiarata la responsabilità (e/o corresponsabilità) della nella causazione del sinistro occorso al signor Controparte_1
il 22.03.2016, condannarsi la a risarcire al signor Parte_1 Controparte_1 Parte_1
tutti i danni patiti e patiendi dall'attore appellante – patrimoniali e non patrimoniali –
[...]
nessuno escluso, che risulteranno in corso di causa e che saranno ritenuti di giustizia, oltre ad interessi compensativi e legali e rivalutazione monetaria da dì del sinistro alla notifica della citazione, nonché interessi ex art. 1284, IV° comma c.c. e rivalutazione dalla notifica della citazione al saldo per tutte le ragioni dedotte in atti, nella misura che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa.
Condannarsi la alla restituzione della somma ricevuta in esecuzione della Controparte_1
sentenza di primo grado pari ad euro 9.108,74.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
In via istruttoria: insiste per l'ammissione della prova testimoniale e per come da nell'atto di citazione d'appello e per l'ammissione di CTU medico-legale sul quesito indicato nello stesso atto di citazione d'appello.
Per la parte appellata : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria o diversa istanza,
IN VIA PRINCIPALE
Respingere l'appello avversario, siccome - per le ragioni di cui in narrativa - del tutto inammissibile, infondato e/o indimostrato.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
2 IN VIA ISTRUTTORIA
Insiste per l'ammissione di prova per interpello e per testi come da atto di citazione d'appello, nonché per l'accoglimento delle istanze di ordine ordine ex art. 210 c.p.c. all'INAIL e/o ai CP_3
fini dell'esibizione della documentazione relativa all'ammontare delle prestazioni previdenziali erogate o da erogarsi al Signor in occasione del sinistro dd. 22.03.2016. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Tribunale di Treviso al Parte_1
fine di ottenere dalla Treviso, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero ai sensi dell'art. CP_1
2043 c.c., il risarcimento dei danni dallo stesso subiti nel sinistro occorso in data 22.03.2016, allorché, verso le ore 11,45, mentre transitava lungo la strada provinciale 84 con direzione
Cornuda-Maser a bordo della propria bicicletta, giunto all'altezza della Villa Barbaro di Maser, urtava accidentalmente con la ruota il cordolo del marciapiede adiacente la carreggiata, venendo sbalzato verso il fossato sottostante, dotato di traversine di cemento, nel quale precipitava, procurandosi gravissime lesioni.
A sostegno della domanda osservava l'attore che l'obbligo di custodia del custode si estendeva alle pertinenze della strada, ivi comprese eventuali barriere con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, evidenziando che, nel caso, la non CP_1
aveva adeguato la barriera di protezione esistente tra la strada ed il fossato sottostante alle prescrizioni normative vigenti in materia e alla situazione dei luoghi, lamentando che, ove a ciò avesse provveduto, egli non sarebbe caduto nel fossato.
Costituitasi la , si opponeva alle domande, negando la sussistenza del Controparte_1
nesso causale tra l'evento lesivo e la strada sottoposta alla sua custodia, sottolineando che le protezioni laterali non avrebbero potuto essere realizzate in modo diverso in area interessata da vincolo paesaggistico e che la causazione del sinistro era semmai riconducibile al comportamento colposo dello stesso danneggiato, il quale aveva perso il controllo del mezzo
3 e/o tentato una manovra imprudente, ponendosi di circa 30 cm al di fuori della carreggiata;
in subordine chiedeva di ridurre la pretesa avversa ex art. 1227 c.c., in considerazione del fatto colposo dell'attore.
2. Con sentenza n. 1438/2024 il Tribunale di Treviso rigettava le domande dell'attore, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta e ponendo le spese di CTU integralmente a carico dello stesso.
A tale decisione il Tribunale perveniva dopo aver osservato, in estrema sintesi, che
- il sinistro non era imputabile alla presenza del cordolo, ma era dipeso dal fatto colposo dello stesso attore, il quale, pur conoscendo i luoghi per esservi transitato più volte e pur avendo la visibilità completa della strada, era autonomamente uscito dalla carreggiata, andando ad urtare contro l'ostacolo, a causa della perdita del controllo del mezzo;
- il CTU aveva verificato che le condizioni della strada erano regolari, in quanto le protezioni laterali presenti in loco erano state installate in epoca antecedente alla successiva normativa in materia di sicurezza stradale, non applicabile retroattivamente, tanto più che il tratto stradale in questione era sottoposto a vincolo per il suo interesse artistico e storico e, dunque, qualsivoglia intervento era soggetto a previa autorizzazione della Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Artistici;
- peraltro, secondo il CTU, “anche nel caso in cui fosse stato deciso di installare una barriera rispettosa della più recente normativa, per riuscire a contenere in carreggiata un ciclista sarebbe stato necessario installare un sicurvia con parapetto alto oltre 1m (diversamente il ciclista avrebbe sopravanzato in volo la protezione in relazione al suo baricentro)”, laddove una siffatta condotta precauzionale non solo era preclusa, come precisato dallo stesso perito, dalla presenza nell'area dei valori monumentali e paesaggistici, ma non sarebbe stata comunque esigibile dalla , tenuta a rispettare la regola cautelare direttamente CP_1
4 deputata ad evitare l'evento dannoso, e non invece ad agire in prevenzione di tutti i rischi astrattamente immaginabili in relazione al passaggio di mezzi e pedoni sulla strada;
- esclusa la colpa della , in mancanza di qualsivoglia violazione delle regole cautelari CP_1
in materia di sicurezza stradale, a questa non era riconducibile alcuna responsabilità ex art. 2043 c.c.
3. Avverso la sentenza ha interposto appello , insistendo per la riforma Parte_1
integrale della sentenza sulla base di due motivi, che verranno di seguito partitamente illustrati ed esaminati.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado.
4. La causa, dopo la celebrazione della prima udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del 9-
5-2025 e del 13-5-2025, è stata rimessa alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di rito ex art. 352 c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.
5. Col primo motivo, rubricato “errata interpretazione dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c..
A) L'irrilevanza della pericolosità del cordolo. B) La pericolosità del bene unitario composto da cordolo, bordo della strada delimitato da tubi in ferro di altezza pari a 50 cm e adiacente fossato. C) Sulla mancata prova del caso fortuito”, l'appellante deduce l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., dolendosi innanzitutto che il Tribunale abbia fondato la propria valutazione circa l'insussistenza di un rapporto causale tra la res e il danno sul rilievo dell'assenza di pericolosità del cordolo, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la pericolosità della cosa inerte fonte di danno non costituisce fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma semplice indizio dal quale desumere l'esistenza del detto nesso, ben potendo anche le cose innocue essere suscettibili, in determinate condizioni, di creare pregiudizio, così come avvenuto nella fattispecie, ove lo stesso giudice di prime cure
5 accertava che “il cordolo, ben lungi dal produrre l'effetto contenitivo cui era deputato, ha finito per essere un vero e proprio ostacolo (quasi una sorta di trampolino) contro cui il ciclista
è venuto violentemente a impattare e che ha provocato la sua caduta nel fossato”.
L'appellante evidenzia come proprio tali ultimi rilievi contenuti nella sentenza valgano a dimostrare l'integrazione della prova della relazione causale tra la cosa in proprietà dell'appellata e i pregiudizi sofferti e rimarca, in ogni caso, la generale pericolosità dello stato dei luoghi, osservando che l'obbligo di custodia della non era limitato al cordolo ed CP_1
ineriva, invece, ad un bene unitario composto anche dal bordo stradale delimitato da assi di ferro alte 50 cm rispetto al marciapiede e dal vicino fossato, profondo 2 metri e connotato dalla presenza delle traverse di cemento sul fondo. Onde dimostrare la necessità di adottare dispositivi in grado di ovviare alla pericolosità dei luoghi richiama le caratteristiche del margine stradale, come precisate dal CTU ing. nella sua relazione, là dove si legge Per_1
che a distanza di 30 cm dalla linea delimitante il lato destro della carreggiata si trova il cordolo alto 13-14, che costituisce il bordo rialzato di un marciapiedi largo dai 55 ai 65 cm, inclusivo dei paracarri alti 74 cm posti sul bordo del fossato, con una distanza tra il bordo della careggiata ed il bordo del fossato pari a 85-95 cm e con un'altezza degli elementi tubolari in ferro che collegano i paracarri pari a 50 cm.
L'appellante osserva che, peraltro, neppure la capacità del custode di vigilare sulla cosa e neutralizzarne le potenzialità dannose costituisce elemento costitutivo della fattispecie, e ciò al fine escludere la rilevanza dell'affermazione del consulente, recepita nella sentenza, secondo cui “anche nel caso in cui fosse stato deciso di installare una barriere rispettosa della più recente normativa, per riuscire a contenere in carreggiata un ciclista sarebbe stato necessario installare un sicurvia con parapetto alto oltre 1 metro, diversamente il ciclista avrebbe sopravanzato in volo la protezione in relazione al suo baricentro”.
6 Infine l'appellante critica la parte della motivazione che delinea la condotta colposa del ciclista quale causa esclusiva del danno, osservando come, al contrario, non vi sia stata alcuna dimostrazione del caso fortuito, non avendo la provato né la condotta colposa del CP_1
sig. né l'imprevedibilità della stessa, sicché il Tribunale avrebbe dato luogo ad Parte_1
un'illegittima inversione dell'onere probatorio a carico delle parti, gravando il danneggiato della prova di aver agito con diligenza e prudenza.
Il motivo non è fondato.
Il giudice di prime cure, dopo aver evidenziato che, come ammesso dallo stesso attore, la causa materiale del sinistro era rappresentata dall'urto accidentale della bicicletta con il cordolo posto al margine della carreggiata e che a quell'urto era conseguita la caduta del ciclista nel fossato, ha correttamente proceduto a verificare lo stato del cordolo e la sua potenzialità dannosa, nell'ottica di accertare la sussistenza del rapporto causale tra l'una e l'altro.
Al riguardo, il Collegio condivide i rilievi del primo giudice, il quale ha escluso che il cordolo attinto dalla bicicletta potesse essere stato in sé fattore dotato di attitudine a recare danno, osservando che la sua pericolosità non era stata provata dall'attore ed era comunque smentita dalle conclusioni del CTU.
Quest'ultimo, invero, ha accertato che il manufatto, non solo si trovava al di fuori della sede deputata alla circolazione stradale, ma era pienamente visibile in rapporto alla sua conformazione ed alle circostanze concrete del sinistro, avvenuto su tratto di strada rettilineo ed in condizioni di illuminazione sufficiente, nonché analogo a quelli che comunemente si trovano fuori dalle carreggiate, quindi del tutto regolare per dimensioni e collocazione (cfr. riscontri del CTU alle osservazioni del CTP attoreo, pag. 18 dell'elaborato peritale).
Lo stesso giudice, sempre mantenendosi sul piano dell'accertamento causale, ha altresì considerato le condizioni delle protezioni laterali, onde verificare se le conseguenze del
7 sinistro potessero essere state dalle stesse aggravate, avendo l'attore contestato la loro idoneità tecnica.
Al proposito non si è limitato ad affermare che si trattava di dispositivi regolamentari, in quanto installati in un'epoca in cui non v'erano prescrizioni specifiche, prima dell'adozione della normativa evocata nell'atto di citazione (circolare del Ministero dei lavori pubblici n.
2337 del 1987, che prescriveva un'altezza di 70 cm, superiore a quella rilevata in loco, pari a
64 cm dal piano viabile e 50 cm dal piano dell'aiuola, nonché d.m. n. 223/1992 ed allegate istruzioni tecniche, aggiornate e sostituite con i successivi d.m. 15.10.1996, d.m. 03.06.1998,
d.m. 21.06.2004), ma ha giustamente verificato se una barriera connotata da maggior altezza avrebbe potuto evitare o comunque ridurre le conseguenze pregiudizievoli dell'incidente.
Solo in quest'ottica, e non già al fine di verificare la capacità dell'Ente proprietario di ottemperare ai propri obblighi di sorveglianza sul bene in custodia, il Tribunale ha ritenuto, aderendo agli accertamenti del CTU, che se anche la barriera fosse stata rispettosa della maggiore altezza prevista dalla più recente normativa, non avrebbe comunque sortito l'effetto di evitare la fuoriuscita del ciclista e, ad ulteriore conferma dell'inevitabilità di un siffatto evento nella particolare situazione data, ha rimarcato che lo scopo delle barriere stradali di sicurezza – come peraltro precisato espressamente dall'art. 1 d.m. 223/1992 (“Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale”) – è quello di contenere lo svio dei mezzi, non la fuoriuscita dalla carreggiata di coloro che li conducono (cfr. conclusioni del CTU, secondo cui “Per riuscire a contenere in carreggiata un ciclista che esca di strada in quel tratto di strada e sia sbalzato in avanti è necessario installare una barriera laterale alta oltre 1m, quasi certamente incompatibile con i valori monumentali e paesaggistici sopra descritti. Il ciclista, se si abbatte a terra prima di incontrare il sicurvia, potrebbe passare sotto gli elementi orizzontali di protezione, senza essere arrestato e
8 contenuto in carreggiata. Del resto, il compito delle protezioni laterali è quello di contenere/limitare lo svio di un veicolo (non del corpo)”, pagg. 20-21 dell'elaborato peritale).
A fronte di quanto sopra, si stima congruo l'apprezzamento del Tribunale, che ha escluso, sulla base delle risultanze della relazione peritale, l'efficienza causale della res custodita dalla convenuta, riconducendo il sinistro al ruolo esclusivo della condotta colposa del danneggiato, il quale “pur avendo la visibilità completa della strada, è autonomamente uscito dalla carreggiata, così urtando contro il cordolo”, sottolineando pure che il fatto che l'urto fosse esitato nello sbalzo verso il fossato, con trasformazione del cordolo in “una sorta di trampolino”, lasciava ragionevolmente presumere che il ciclista stesse procedendo ad andatura sostenuta.
Contrariamente a quanto prospettato nell'atto di gravame, tali affermazioni si fondano su elementi acquisiti al compendio processuale, la cui disamina conferma il comportamento anomalo e sicuramente imprudente del ciclista, il quale, pur trovandosi a percorrere un tratto di strada rettilineo, con fondo asciutto e privo di anomalie, in condizioni di tempo sereno e visibilità buona (v. verbale di accertamento degli agenti di P.S., doc. 2 appellante), per cause imprecisate è autonomamente uscito dalla sede stradale, andando ad urtare contro un cordolo ben visibile e percepibile, così violentemente da essere sbalzato nel fossato, come desumibile dal contenuto delle sommarie informazioni rese agli agenti di P.S. dai sig.ri e (“Ad un certo punto (…) il si spostava sempre di più verso il Pt_3 Parte_4 Parte_1
marciapiede di destra, gli ho gridato di fare attenzione ma è andato contro il cordolo finendo nel fossato”, v. doc. 3 fascicolo appellante), oltre che dalla sanzione amministrativa comminatagli, per quanto noto non impugnata, in relazione alla violazione delle prescrizioni dell'art. 141 n. 2 c.d.s. (“Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi
9 a qualsiasi ostacolo prevedibile”) e dagli accertamenti del CTU (“…Un eventuale urto contro il cordolo è conseguenza di una perdita di controllo di un mezzo con uscita di strada, causa scatenante dell'evento”), entrambi espressamente richiamati in sentenza (“La creazione dell'aiuola in rilevato, che di fatto ha abbassato di 13-14 cm l'altezza delle protezioni, ad avviso dello scrivente non è in nesso causale con l'accadimento del sinistro. In primo luogo, il cordolo si trova fuori della carreggiata, quindi fuori dall'area destinata alla circolazione dei veicoli (velocipedi compresi).
Pertanto, l'iter logico-argomentativo della sentenza non ha dato luogo ad alcuna inversione dell'onere probatorio delle parti ed ha fatto buon governo dei principi in tema di responsabilità del custode espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha chiarito la natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ribadendo che il danneggiato è tenuto a dimostrare il rapporto causale tra la cosa in custodia ed il danno, spettando invece al custode la prova del caso fortuito, ed ha altresì precisato che:
- “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e
l'evento dannoso”;
- “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”, là dove “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza
10 causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”;
- “sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico” (v. Cass.,
Sez. 3, Ord. 31/05/2023, n. 15447; Sez. Un., Sent. 30/06/2022, n. 20943).
6. Col secondo motivo, rubricato “errata interpretazione dei presupposti della responsabilità colposa (per colpa specifica e per colpa generica) ex art. 2043 c.c.”, l'appellante lamenta l'errore del Tribunale per aver escluso, come il CTU, la violazione di qualsivoglia regola cautelare da parte della , sul presupposto che non vi fossero disposizioni normative CP_1
all'epoca dell'installazione della barriera.
A suo avviso, invece, l'Ente proprietario era tenuto ad adeguare le protezioni laterali alle condizioni della strada in virtù dell'art. 1, comma 5, della Circolare ministeriale n. 2337 del
1987 (“…Per le installazioni esistenti che siano degradate in altezza, si dovrà procedere gradualmente al loro rialzamento alla nuova quota indicata”) ovvero in virtù di quanto previsto dal d.m. n. 223/1992 per i casi in cui si fosse poi proceduto ad un “adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali”, quale quello eseguito, per l'appunto, nei luoghi di causa sulla base dell'accordo di programma del 19.7.2012 tra la e il Comune di Controparte_1
Maser per la sistemazione della viabilità sulla strada provinciale 84.
11 L'appellante si duole in ogni caso dell'erronea verifica circa la sussistenza di una colpa generica dell'appellata, ricordando che, secondo la giurisprudenza, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime l'amministrazione dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 285/1992, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica).
Sotto tale secondo profilo deduce che ad escludere la colpa generica della convenuta non erano sufficienti i rilievi svolti dal Tribunale in merito alla visibilità e non pericolosità del cordolo, dal momento che all'integrazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. della CP_1
non ostava l'insussistenza di una situazione di insidia o trabocchetto determinante un pericolo occulto, rimarcando la pericolosità dello stato dei luoghi e la conseguente necessità che la valutasse il rischio di una possibile caduta nel fossato e, di conseguenza, CP_1
predisponesse le opportune misure precauzionali, misure che lo stesso CTU individuava in un sicurvia alto almeno 1 metro ovvero in una rete anticaduta.
Il motivo è infondato.
Invero, non solo i rilievi innanzi svolti in ordine all'esclusiva efficacia causale del comportamento del danneggiato valgono ad escludere l'integrazione dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c., ma le critiche sollevate dall'appellante neppure si confrontano con le risultanze della CTU, trascurando che nessuna relazione può essere istituita tra la pretesa violazione di regole di cautela specifica e il danno, avendo il perito accertato che, come già detto, anche nel caso in cui si fosse deciso di installare una barriera rispettosa della più recente normativa, per riuscire a contenere in carreggiata il ciclista sarebbe stata necessaria la collocazione di un sicurvia con parapetto di oltre 1 m, giacchè diversamente il ciclista avrebbe
12 sopravanzato in volo la protezione in relazione al suo baricentro, laddove se il ciclista si fosse invece abbattuto a terra prima di incontrare il sicurvia, come meramente ipotizzato dal CTP
(seppur in assenza di ogni allegazione e prova fornite dall'attore), lo stesso sarebbe potuto passare sotto gli elementi orizzontali di protezione, senza essere arrestato e contenuto in carreggiata (cfr. pagg. 16, 20 e 21 della CTU).
Quanto, poi, alle misure precauzionali che, a parere dell'appellante, sarebbe stato comunque necessario adottare, a prescindere dall'operatività di specifiche previsioni normative in materia di sicurezza, lo stesso CTU ha evidenziato l'esclusiva destinazione delle barriere di protezione al contenimento del rischio di fuoriuscita dei mezzi, non delle persone, e, in ogni caso, ha attestato l'inesigibilità dell'installazione di un sicurvia metallico di altezza pari a 1 m, sul presupposto che questo avrebbe avuto un impatto quasi certamente incompatibile con i valori monumentali e paesaggistici presenti nell'area.
La protezione del fossato con una rete anticaduta proposta dal CTP, poi, esula dalle allegazioni poste a fondamento della domanda esercitata dall'attore, il quale ha agito nei confronti della ritenendola responsabile unicamente di non aver provveduto all'adeguamento, in CP_1
altezza, delle protezioni laterali della carreggiata.
7. Per le indicate ragioni, l'appello va respinto.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori medi previsti dallo scaglione relativo a cause di valore indeterminabile, complessità bassa, di cui al d.m. n.
147/2002, considerato il mancato espletamento di attività istruttoria.
Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché l'impugnante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P.Q.M.
13 la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1438/2024 emessa il 26/07/2024 dal Parte_1
Tribunale di Treviso, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1
della , liquidate in € 6.946,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di Controparte_1
rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CPA;
3. dichiara che sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR
115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
TE AB IL PA
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott.ssa IL PA ‒ Presidente dott.ssa Elena Rossi ‒ Consigliere dott.ssa TE AB ‒ Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1551/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Arrigo del foro di Treviso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vittorio Veneto (TV), Via Nannetti – Parte_2
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente, legale rappresentate, dott. , CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Donati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, via L. Sartori n. 2
APPELLATA oggetto: appello avverso la sentenza n. 1438/2024 emessa dal Tribunale di Treviso il
26/07/2024
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
Nel merito: in accoglimento dell'appello, accertata e dichiarata la responsabilità (e/o corresponsabilità) della nella causazione del sinistro occorso al signor Controparte_1
il 22.03.2016, condannarsi la a risarcire al signor Parte_1 Controparte_1 Parte_1
tutti i danni patiti e patiendi dall'attore appellante – patrimoniali e non patrimoniali –
[...]
nessuno escluso, che risulteranno in corso di causa e che saranno ritenuti di giustizia, oltre ad interessi compensativi e legali e rivalutazione monetaria da dì del sinistro alla notifica della citazione, nonché interessi ex art. 1284, IV° comma c.c. e rivalutazione dalla notifica della citazione al saldo per tutte le ragioni dedotte in atti, nella misura che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa.
Condannarsi la alla restituzione della somma ricevuta in esecuzione della Controparte_1
sentenza di primo grado pari ad euro 9.108,74.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
In via istruttoria: insiste per l'ammissione della prova testimoniale e per come da nell'atto di citazione d'appello e per l'ammissione di CTU medico-legale sul quesito indicato nello stesso atto di citazione d'appello.
Per la parte appellata : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria o diversa istanza,
IN VIA PRINCIPALE
Respingere l'appello avversario, siccome - per le ragioni di cui in narrativa - del tutto inammissibile, infondato e/o indimostrato.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
2 IN VIA ISTRUTTORIA
Insiste per l'ammissione di prova per interpello e per testi come da atto di citazione d'appello, nonché per l'accoglimento delle istanze di ordine ordine ex art. 210 c.p.c. all'INAIL e/o ai CP_3
fini dell'esibizione della documentazione relativa all'ammontare delle prestazioni previdenziali erogate o da erogarsi al Signor in occasione del sinistro dd. 22.03.2016. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Tribunale di Treviso al Parte_1
fine di ottenere dalla Treviso, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero ai sensi dell'art. CP_1
2043 c.c., il risarcimento dei danni dallo stesso subiti nel sinistro occorso in data 22.03.2016, allorché, verso le ore 11,45, mentre transitava lungo la strada provinciale 84 con direzione
Cornuda-Maser a bordo della propria bicicletta, giunto all'altezza della Villa Barbaro di Maser, urtava accidentalmente con la ruota il cordolo del marciapiede adiacente la carreggiata, venendo sbalzato verso il fossato sottostante, dotato di traversine di cemento, nel quale precipitava, procurandosi gravissime lesioni.
A sostegno della domanda osservava l'attore che l'obbligo di custodia del custode si estendeva alle pertinenze della strada, ivi comprese eventuali barriere con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, evidenziando che, nel caso, la non CP_1
aveva adeguato la barriera di protezione esistente tra la strada ed il fossato sottostante alle prescrizioni normative vigenti in materia e alla situazione dei luoghi, lamentando che, ove a ciò avesse provveduto, egli non sarebbe caduto nel fossato.
Costituitasi la , si opponeva alle domande, negando la sussistenza del Controparte_1
nesso causale tra l'evento lesivo e la strada sottoposta alla sua custodia, sottolineando che le protezioni laterali non avrebbero potuto essere realizzate in modo diverso in area interessata da vincolo paesaggistico e che la causazione del sinistro era semmai riconducibile al comportamento colposo dello stesso danneggiato, il quale aveva perso il controllo del mezzo
3 e/o tentato una manovra imprudente, ponendosi di circa 30 cm al di fuori della carreggiata;
in subordine chiedeva di ridurre la pretesa avversa ex art. 1227 c.c., in considerazione del fatto colposo dell'attore.
2. Con sentenza n. 1438/2024 il Tribunale di Treviso rigettava le domande dell'attore, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta e ponendo le spese di CTU integralmente a carico dello stesso.
A tale decisione il Tribunale perveniva dopo aver osservato, in estrema sintesi, che
- il sinistro non era imputabile alla presenza del cordolo, ma era dipeso dal fatto colposo dello stesso attore, il quale, pur conoscendo i luoghi per esservi transitato più volte e pur avendo la visibilità completa della strada, era autonomamente uscito dalla carreggiata, andando ad urtare contro l'ostacolo, a causa della perdita del controllo del mezzo;
- il CTU aveva verificato che le condizioni della strada erano regolari, in quanto le protezioni laterali presenti in loco erano state installate in epoca antecedente alla successiva normativa in materia di sicurezza stradale, non applicabile retroattivamente, tanto più che il tratto stradale in questione era sottoposto a vincolo per il suo interesse artistico e storico e, dunque, qualsivoglia intervento era soggetto a previa autorizzazione della Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Artistici;
- peraltro, secondo il CTU, “anche nel caso in cui fosse stato deciso di installare una barriera rispettosa della più recente normativa, per riuscire a contenere in carreggiata un ciclista sarebbe stato necessario installare un sicurvia con parapetto alto oltre 1m (diversamente il ciclista avrebbe sopravanzato in volo la protezione in relazione al suo baricentro)”, laddove una siffatta condotta precauzionale non solo era preclusa, come precisato dallo stesso perito, dalla presenza nell'area dei valori monumentali e paesaggistici, ma non sarebbe stata comunque esigibile dalla , tenuta a rispettare la regola cautelare direttamente CP_1
4 deputata ad evitare l'evento dannoso, e non invece ad agire in prevenzione di tutti i rischi astrattamente immaginabili in relazione al passaggio di mezzi e pedoni sulla strada;
- esclusa la colpa della , in mancanza di qualsivoglia violazione delle regole cautelari CP_1
in materia di sicurezza stradale, a questa non era riconducibile alcuna responsabilità ex art. 2043 c.c.
3. Avverso la sentenza ha interposto appello , insistendo per la riforma Parte_1
integrale della sentenza sulla base di due motivi, che verranno di seguito partitamente illustrati ed esaminati.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado.
4. La causa, dopo la celebrazione della prima udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del 9-
5-2025 e del 13-5-2025, è stata rimessa alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di rito ex art. 352 c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.
5. Col primo motivo, rubricato “errata interpretazione dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c..
A) L'irrilevanza della pericolosità del cordolo. B) La pericolosità del bene unitario composto da cordolo, bordo della strada delimitato da tubi in ferro di altezza pari a 50 cm e adiacente fossato. C) Sulla mancata prova del caso fortuito”, l'appellante deduce l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., dolendosi innanzitutto che il Tribunale abbia fondato la propria valutazione circa l'insussistenza di un rapporto causale tra la res e il danno sul rilievo dell'assenza di pericolosità del cordolo, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la pericolosità della cosa inerte fonte di danno non costituisce fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma semplice indizio dal quale desumere l'esistenza del detto nesso, ben potendo anche le cose innocue essere suscettibili, in determinate condizioni, di creare pregiudizio, così come avvenuto nella fattispecie, ove lo stesso giudice di prime cure
5 accertava che “il cordolo, ben lungi dal produrre l'effetto contenitivo cui era deputato, ha finito per essere un vero e proprio ostacolo (quasi una sorta di trampolino) contro cui il ciclista
è venuto violentemente a impattare e che ha provocato la sua caduta nel fossato”.
L'appellante evidenzia come proprio tali ultimi rilievi contenuti nella sentenza valgano a dimostrare l'integrazione della prova della relazione causale tra la cosa in proprietà dell'appellata e i pregiudizi sofferti e rimarca, in ogni caso, la generale pericolosità dello stato dei luoghi, osservando che l'obbligo di custodia della non era limitato al cordolo ed CP_1
ineriva, invece, ad un bene unitario composto anche dal bordo stradale delimitato da assi di ferro alte 50 cm rispetto al marciapiede e dal vicino fossato, profondo 2 metri e connotato dalla presenza delle traverse di cemento sul fondo. Onde dimostrare la necessità di adottare dispositivi in grado di ovviare alla pericolosità dei luoghi richiama le caratteristiche del margine stradale, come precisate dal CTU ing. nella sua relazione, là dove si legge Per_1
che a distanza di 30 cm dalla linea delimitante il lato destro della carreggiata si trova il cordolo alto 13-14, che costituisce il bordo rialzato di un marciapiedi largo dai 55 ai 65 cm, inclusivo dei paracarri alti 74 cm posti sul bordo del fossato, con una distanza tra il bordo della careggiata ed il bordo del fossato pari a 85-95 cm e con un'altezza degli elementi tubolari in ferro che collegano i paracarri pari a 50 cm.
L'appellante osserva che, peraltro, neppure la capacità del custode di vigilare sulla cosa e neutralizzarne le potenzialità dannose costituisce elemento costitutivo della fattispecie, e ciò al fine escludere la rilevanza dell'affermazione del consulente, recepita nella sentenza, secondo cui “anche nel caso in cui fosse stato deciso di installare una barriere rispettosa della più recente normativa, per riuscire a contenere in carreggiata un ciclista sarebbe stato necessario installare un sicurvia con parapetto alto oltre 1 metro, diversamente il ciclista avrebbe sopravanzato in volo la protezione in relazione al suo baricentro”.
6 Infine l'appellante critica la parte della motivazione che delinea la condotta colposa del ciclista quale causa esclusiva del danno, osservando come, al contrario, non vi sia stata alcuna dimostrazione del caso fortuito, non avendo la provato né la condotta colposa del CP_1
sig. né l'imprevedibilità della stessa, sicché il Tribunale avrebbe dato luogo ad Parte_1
un'illegittima inversione dell'onere probatorio a carico delle parti, gravando il danneggiato della prova di aver agito con diligenza e prudenza.
Il motivo non è fondato.
Il giudice di prime cure, dopo aver evidenziato che, come ammesso dallo stesso attore, la causa materiale del sinistro era rappresentata dall'urto accidentale della bicicletta con il cordolo posto al margine della carreggiata e che a quell'urto era conseguita la caduta del ciclista nel fossato, ha correttamente proceduto a verificare lo stato del cordolo e la sua potenzialità dannosa, nell'ottica di accertare la sussistenza del rapporto causale tra l'una e l'altro.
Al riguardo, il Collegio condivide i rilievi del primo giudice, il quale ha escluso che il cordolo attinto dalla bicicletta potesse essere stato in sé fattore dotato di attitudine a recare danno, osservando che la sua pericolosità non era stata provata dall'attore ed era comunque smentita dalle conclusioni del CTU.
Quest'ultimo, invero, ha accertato che il manufatto, non solo si trovava al di fuori della sede deputata alla circolazione stradale, ma era pienamente visibile in rapporto alla sua conformazione ed alle circostanze concrete del sinistro, avvenuto su tratto di strada rettilineo ed in condizioni di illuminazione sufficiente, nonché analogo a quelli che comunemente si trovano fuori dalle carreggiate, quindi del tutto regolare per dimensioni e collocazione (cfr. riscontri del CTU alle osservazioni del CTP attoreo, pag. 18 dell'elaborato peritale).
Lo stesso giudice, sempre mantenendosi sul piano dell'accertamento causale, ha altresì considerato le condizioni delle protezioni laterali, onde verificare se le conseguenze del
7 sinistro potessero essere state dalle stesse aggravate, avendo l'attore contestato la loro idoneità tecnica.
Al proposito non si è limitato ad affermare che si trattava di dispositivi regolamentari, in quanto installati in un'epoca in cui non v'erano prescrizioni specifiche, prima dell'adozione della normativa evocata nell'atto di citazione (circolare del Ministero dei lavori pubblici n.
2337 del 1987, che prescriveva un'altezza di 70 cm, superiore a quella rilevata in loco, pari a
64 cm dal piano viabile e 50 cm dal piano dell'aiuola, nonché d.m. n. 223/1992 ed allegate istruzioni tecniche, aggiornate e sostituite con i successivi d.m. 15.10.1996, d.m. 03.06.1998,
d.m. 21.06.2004), ma ha giustamente verificato se una barriera connotata da maggior altezza avrebbe potuto evitare o comunque ridurre le conseguenze pregiudizievoli dell'incidente.
Solo in quest'ottica, e non già al fine di verificare la capacità dell'Ente proprietario di ottemperare ai propri obblighi di sorveglianza sul bene in custodia, il Tribunale ha ritenuto, aderendo agli accertamenti del CTU, che se anche la barriera fosse stata rispettosa della maggiore altezza prevista dalla più recente normativa, non avrebbe comunque sortito l'effetto di evitare la fuoriuscita del ciclista e, ad ulteriore conferma dell'inevitabilità di un siffatto evento nella particolare situazione data, ha rimarcato che lo scopo delle barriere stradali di sicurezza – come peraltro precisato espressamente dall'art. 1 d.m. 223/1992 (“Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale”) – è quello di contenere lo svio dei mezzi, non la fuoriuscita dalla carreggiata di coloro che li conducono (cfr. conclusioni del CTU, secondo cui “Per riuscire a contenere in carreggiata un ciclista che esca di strada in quel tratto di strada e sia sbalzato in avanti è necessario installare una barriera laterale alta oltre 1m, quasi certamente incompatibile con i valori monumentali e paesaggistici sopra descritti. Il ciclista, se si abbatte a terra prima di incontrare il sicurvia, potrebbe passare sotto gli elementi orizzontali di protezione, senza essere arrestato e
8 contenuto in carreggiata. Del resto, il compito delle protezioni laterali è quello di contenere/limitare lo svio di un veicolo (non del corpo)”, pagg. 20-21 dell'elaborato peritale).
A fronte di quanto sopra, si stima congruo l'apprezzamento del Tribunale, che ha escluso, sulla base delle risultanze della relazione peritale, l'efficienza causale della res custodita dalla convenuta, riconducendo il sinistro al ruolo esclusivo della condotta colposa del danneggiato, il quale “pur avendo la visibilità completa della strada, è autonomamente uscito dalla carreggiata, così urtando contro il cordolo”, sottolineando pure che il fatto che l'urto fosse esitato nello sbalzo verso il fossato, con trasformazione del cordolo in “una sorta di trampolino”, lasciava ragionevolmente presumere che il ciclista stesse procedendo ad andatura sostenuta.
Contrariamente a quanto prospettato nell'atto di gravame, tali affermazioni si fondano su elementi acquisiti al compendio processuale, la cui disamina conferma il comportamento anomalo e sicuramente imprudente del ciclista, il quale, pur trovandosi a percorrere un tratto di strada rettilineo, con fondo asciutto e privo di anomalie, in condizioni di tempo sereno e visibilità buona (v. verbale di accertamento degli agenti di P.S., doc. 2 appellante), per cause imprecisate è autonomamente uscito dalla sede stradale, andando ad urtare contro un cordolo ben visibile e percepibile, così violentemente da essere sbalzato nel fossato, come desumibile dal contenuto delle sommarie informazioni rese agli agenti di P.S. dai sig.ri e (“Ad un certo punto (…) il si spostava sempre di più verso il Pt_3 Parte_4 Parte_1
marciapiede di destra, gli ho gridato di fare attenzione ma è andato contro il cordolo finendo nel fossato”, v. doc. 3 fascicolo appellante), oltre che dalla sanzione amministrativa comminatagli, per quanto noto non impugnata, in relazione alla violazione delle prescrizioni dell'art. 141 n. 2 c.d.s. (“Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi
9 a qualsiasi ostacolo prevedibile”) e dagli accertamenti del CTU (“…Un eventuale urto contro il cordolo è conseguenza di una perdita di controllo di un mezzo con uscita di strada, causa scatenante dell'evento”), entrambi espressamente richiamati in sentenza (“La creazione dell'aiuola in rilevato, che di fatto ha abbassato di 13-14 cm l'altezza delle protezioni, ad avviso dello scrivente non è in nesso causale con l'accadimento del sinistro. In primo luogo, il cordolo si trova fuori della carreggiata, quindi fuori dall'area destinata alla circolazione dei veicoli (velocipedi compresi).
Pertanto, l'iter logico-argomentativo della sentenza non ha dato luogo ad alcuna inversione dell'onere probatorio delle parti ed ha fatto buon governo dei principi in tema di responsabilità del custode espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha chiarito la natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ribadendo che il danneggiato è tenuto a dimostrare il rapporto causale tra la cosa in custodia ed il danno, spettando invece al custode la prova del caso fortuito, ed ha altresì precisato che:
- “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e
l'evento dannoso”;
- “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”, là dove “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza
10 causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”;
- “sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico” (v. Cass.,
Sez. 3, Ord. 31/05/2023, n. 15447; Sez. Un., Sent. 30/06/2022, n. 20943).
6. Col secondo motivo, rubricato “errata interpretazione dei presupposti della responsabilità colposa (per colpa specifica e per colpa generica) ex art. 2043 c.c.”, l'appellante lamenta l'errore del Tribunale per aver escluso, come il CTU, la violazione di qualsivoglia regola cautelare da parte della , sul presupposto che non vi fossero disposizioni normative CP_1
all'epoca dell'installazione della barriera.
A suo avviso, invece, l'Ente proprietario era tenuto ad adeguare le protezioni laterali alle condizioni della strada in virtù dell'art. 1, comma 5, della Circolare ministeriale n. 2337 del
1987 (“…Per le installazioni esistenti che siano degradate in altezza, si dovrà procedere gradualmente al loro rialzamento alla nuova quota indicata”) ovvero in virtù di quanto previsto dal d.m. n. 223/1992 per i casi in cui si fosse poi proceduto ad un “adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali”, quale quello eseguito, per l'appunto, nei luoghi di causa sulla base dell'accordo di programma del 19.7.2012 tra la e il Comune di Controparte_1
Maser per la sistemazione della viabilità sulla strada provinciale 84.
11 L'appellante si duole in ogni caso dell'erronea verifica circa la sussistenza di una colpa generica dell'appellata, ricordando che, secondo la giurisprudenza, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime l'amministrazione dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 285/1992, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica).
Sotto tale secondo profilo deduce che ad escludere la colpa generica della convenuta non erano sufficienti i rilievi svolti dal Tribunale in merito alla visibilità e non pericolosità del cordolo, dal momento che all'integrazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. della CP_1
non ostava l'insussistenza di una situazione di insidia o trabocchetto determinante un pericolo occulto, rimarcando la pericolosità dello stato dei luoghi e la conseguente necessità che la valutasse il rischio di una possibile caduta nel fossato e, di conseguenza, CP_1
predisponesse le opportune misure precauzionali, misure che lo stesso CTU individuava in un sicurvia alto almeno 1 metro ovvero in una rete anticaduta.
Il motivo è infondato.
Invero, non solo i rilievi innanzi svolti in ordine all'esclusiva efficacia causale del comportamento del danneggiato valgono ad escludere l'integrazione dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c., ma le critiche sollevate dall'appellante neppure si confrontano con le risultanze della CTU, trascurando che nessuna relazione può essere istituita tra la pretesa violazione di regole di cautela specifica e il danno, avendo il perito accertato che, come già detto, anche nel caso in cui si fosse deciso di installare una barriera rispettosa della più recente normativa, per riuscire a contenere in carreggiata il ciclista sarebbe stata necessaria la collocazione di un sicurvia con parapetto di oltre 1 m, giacchè diversamente il ciclista avrebbe
12 sopravanzato in volo la protezione in relazione al suo baricentro, laddove se il ciclista si fosse invece abbattuto a terra prima di incontrare il sicurvia, come meramente ipotizzato dal CTP
(seppur in assenza di ogni allegazione e prova fornite dall'attore), lo stesso sarebbe potuto passare sotto gli elementi orizzontali di protezione, senza essere arrestato e contenuto in carreggiata (cfr. pagg. 16, 20 e 21 della CTU).
Quanto, poi, alle misure precauzionali che, a parere dell'appellante, sarebbe stato comunque necessario adottare, a prescindere dall'operatività di specifiche previsioni normative in materia di sicurezza, lo stesso CTU ha evidenziato l'esclusiva destinazione delle barriere di protezione al contenimento del rischio di fuoriuscita dei mezzi, non delle persone, e, in ogni caso, ha attestato l'inesigibilità dell'installazione di un sicurvia metallico di altezza pari a 1 m, sul presupposto che questo avrebbe avuto un impatto quasi certamente incompatibile con i valori monumentali e paesaggistici presenti nell'area.
La protezione del fossato con una rete anticaduta proposta dal CTP, poi, esula dalle allegazioni poste a fondamento della domanda esercitata dall'attore, il quale ha agito nei confronti della ritenendola responsabile unicamente di non aver provveduto all'adeguamento, in CP_1
altezza, delle protezioni laterali della carreggiata.
7. Per le indicate ragioni, l'appello va respinto.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori medi previsti dallo scaglione relativo a cause di valore indeterminabile, complessità bassa, di cui al d.m. n.
147/2002, considerato il mancato espletamento di attività istruttoria.
Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché l'impugnante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P.Q.M.
13 la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1438/2024 emessa il 26/07/2024 dal Parte_1
Tribunale di Treviso, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1
della , liquidate in € 6.946,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di Controparte_1
rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CPA;
3. dichiara che sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR
115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
TE AB IL PA
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