Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1472/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MEZZETTI MIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 04/04/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
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- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 14/05/2024 sentenza di separazione consensuale n. 304/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) la IG.ra lascerà l'abitazione dei suoceri sita in Modena (MO), Viale Parte_3
Caduti Sul Lavoro n. 130/1, entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo e troverà altra
Per sistemazione idonea ad accogliere la figlia , mentre il IG. rimarrà presso Pt_1
l'abitazione di proprietà dei IGg.r ; Parte_4 Parte_5
pagina 2 di 6 Per 2) verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione paritaria tra
Per gli stessi e difatti, , starà con la madre e con il padre a settimane alterne, dal lunedì
mattina alla domenica sera, in regime di affido condiviso paritetico;
3) Salva ogni altra volta o periodo concordato liberamente tra i coniugi, il diritto dei genitori di frequentare la figlia dovrà essere esercitato nel pieno rispetto sia del diritto della minore ad un ordinato e sereno programma di visite, sia dei suoi impegni scolastici,
Per educativi, sportivi, ricreativi. Tenuto conto, poi, dell'età d , di anni tredici, le verrà data dai genitori ampia facoltà di organizzare al meglio la propria routine in vista anche dell'inizio della scuola media superiore prevista per settembre 2024.
4) In ragione del regime di affido congiunto paritetico, nessun coniuge verserà all'altro a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore alcunchè, e provvederà
in proprio alle spese ordinarie nel proprio periodo di competenza.
5) I coniugi verseranno al coniuge che le ha anticipate, le spese straordinarie cosi come previste dal Protocollo del Tribunale di Modena nella misura del 50%:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
2. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Regionale;
d)
farmaci particolari;
3. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico e mensa;
4.
pagina 3 di 6 Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
5. Spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
6. Spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Nonché qualunque altra spesa di carattere straordinario ed imprevedibile, diversa ed ulteriore, dovesse risultare necessaria per far fronte ai bisogni di cura, custodia, salute ed istruzione dei figli, che siano state preventivamente concordate, salvo se urgenti. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta
(a mezzo sms,, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso,
sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà intesto come consenso alla spesa.
6) I coniugi sono concordi nel ritenere che rientrano nelle spese straordinarie da dividere
Per equamente come sopra, i costi per le ricariche telefoniche d , i regali e l'abbigliamento ordinario;
7) L'assegno unico viene corrisposto alla IG.ra e questa verserà il relativo 50% in Pt_3
favore del IG Pt_1
8) Sono da suddividere sempre al 50% tra i coniugi le spese relative alla gestione della
Per_ GN , che verranno rimborsate in questo caso al IG in quanto l'animale Pt_1
rimarrà a lui affidato;
pagina 4 di 6 9) L' autovettura Volkswagen Touran Tg CS632WN, intestata al IG. rimarrà Pt_1
assegnata alla IG.ra che ne curerà il passaggio di proprietà in suo favore;
10) I Pt_3
coniugi danno atto di essere entrambi titolari di proprio reddito da lavoro, per cui rinunciano, reciprocamente, a qualunque assegno di mantenimento pertanto, e dichiarano di non pretendere alcunchè, l'uno nei confronti dell'altra, a titolo di mantenimento personale.
11) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei
Per documenti d'identità validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore , nonché
all'iscrizione della stessa su entrambi i passaporti.
12) Le spese e gli onorari del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le Parti.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 5 di 6 1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SAN
ZI CANAVESE (TO) il 16/05/2004 fra nato a Parte_1
FOGGIA (FG) il 25/11/1979 e nata a [...] il Parte_2
18/07/1982 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN ZI CANAVESE
(TO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2004 Atto n. 4 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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