Ordinanza collegiale 4 settembre 2020
Ordinanza cautelare 8 ottobre 2020
Decreto collegiale 9 dicembre 2020
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 27/02/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00265/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00920/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 920 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Simeone e Francesco De Filippis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Putignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Carrieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Giovanni Sante Giannandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Putignano, via Roma, 20;
per l'annullamento
“a) della scheda n. 4 allegata al verbale n. 28/2019, recante parere della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Putignano del 4 ottobre 2019;
b) della proposta di determinazione n. 529 dell'8 ottobre 2019 del Responsabile del Procedimento e gli atti della relativa istruttoria procedimentale;
c) della determinazione dirigenziale della V Area – LL.PP. - Patrimonio del Comune di Putignano r.c.g. 3124_2019 / 530-2019 del 14 ottobre 2019 di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria;
d) degli atti dell'istruttoria del Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio conclusasi il 18 dicembre 2019 con esito favorevole al rilascio del permesso di costruire;
e) del permesso di costruire ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 datato 24 febbraio 2020 n. 06/2020, rilasciato dal Comune di Putignano – V Area – LL.PP. Assetto del Territorio al sig. Sportelli Armando ed alla sig.ra Impedovo Pina;
f) di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Putignano e di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026 il dott. FA BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, è proprietario di un fondo sito in Putignano (BA) alla via -OMISSIS- n. 82, distinto in catasto al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, adiacente a quello dei controinteressati. Il limite delle proprietà è segnato da un vialetto interpoderale. In tale qualità, impugnava chiedendone l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, gli atti in epigrafe meglio dettagliati.
L’interessato lamentava la violazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 per violazione dell’art. 91, comma 5, e per la sovvenuta violazione dell’art. 83 delle NTA del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) Puglia con violazione dei punti 3.1 e 6 dell’Elaborato 4.4.4 del PPTR della Regione Puglia; nonché la violazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 per violazione dell’art. 91, comma 5, e dell’art. 105 della NTA del PPTR della Regione Puglia per erroneità e carenza d’istruttoria e di motivazione; la violazione del punto 6 dell’Elaborato del PPTR 4.4.4 con violazione del Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, con erroneità e carenza d’istruttoria e di motivazione e contraddittorietà; nonché la violazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 per erroneità d’istruttoria, avendo fatto rientrare nel permesso di costruire n. 6/2020 un’ulteriore area di 25 mq non di proprietà dei controinteressati.
Successivamente, il 13 agosto 2020 il ricorrente notificava un’istanza ex art. 116, comma 2, del codice del processo amministrativo, al fine di ottenere l’ostensione di documenti che non erano stati asseritamente forniti in occasione dell’accesso agli atti del 2 aprile 2020.
Si costituivano in resistenza il Comune e i controinteressati signori -OMISSIS- e -OMISSIS-.
All’udienza straordinaria del 19 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In sintesi, il ricorrente insorge avverso la realizzazione di una strada rurale da parte dei vicini confinanti, condonata con permesso in sanatoria, che assume illegittimo.
Nel corso del giudizio, con l’ordinanza collegiale n. 1130/2020 è stata disposta una verificazione al fine di accertare lo stato dei luoghi.
Con l’ordinanza cautelare n. 611/2020 è stata respinta la domanda cautelare.
Tra le parti è incorsa anche una controversia civile.
Ciò premesso, va accolta l’eccezione, sollevata dalla parte controinteressata nella memoria depositata il 27 agosto 2020, per tardività della notifica del ricorso, ai sensi dell'art. 41 comma 2 e dell’art. 29 del codice del processo amministrativo.
A seguito di accesso agli atti del 2 aprile 2020, infatti, il ricorrente ha ottenuto copia del permesso di costruire in sanatoria n. 6 del 24 febbraio 2020, gravato. L’atto introduttivo del giudizio è stato, invece, notificato il 29 luglio 2020. Siccome con esso si censura l’ an della costruzione (in particolare, i primi due motivi sono inerenti al vincolo paesaggistico, il terzo a quello idrogeologico, il quarto afferma che per 25 mq l’area di intervento non è dei controinteressati; tutte le censure non riguardano, dunque, il quomodo della costruzione, bensì l’ an ), il ricorso andava proposto tempestivamente, una volta avuta contezza dell’avvio dei lavori e dell’esistenza del permesso in sanatoria (cfr. tra le molte Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6996 del 2024; Sez. IV, n. 3075 del 2018; Sez. IV, n. 5675 del 2017; Sez. IV, n. 4701 del 2016; Sez. IV, n. 1135 del 2016; T.A.R. per la Puglia, sez. III, 8 gennaio 2020, n. 18).
Nell’istanza di accesso agli atti del 2 aprile 2020 si dà espressamente contro della conoscenza dell’esistenza del titolo in sanatoria, tanto che se ne indicano gli estremi (cfr. pag. 1 del documento 1 allegato al ricorso). A tale data vi era sia la piena conoscenza degli avvenuti lavori (tanto che, in relazione agli stessi, il medesimo ricorrente aveva incardinato un’azione civile ben 10 anni prima, ossia nel 2010), sia la piena conoscenza dell’esistenza di un titolo edilizio in sanatoria.
Il ricorrente era, per quanto premesso, in grado di presentare il ricorso almeno dal 2 aprile 2020, entro 60 giorni ex art. 29 del codice del processo amministrativo. Esso, invece, è stato notificato tardivamente, anche se si tiene conto della normativa speciale dettata per la pandemia da Covid 19.
In particolare, l’articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, ha previsto la sospensione dei termini di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo, dall’entrata in vigore del decreto, fino al 22 marzo 2020 (cfr. Consiglio di Stato, Commissione speciale, 10 marzo 2020, n. -OMISSIS-1. In data 17 marzo 2020 è stato adottato il decreto-legge n. 18/2020, il cui articolo 84 – che abroga il previgente decreto-legge n. 11/2020 e che è stato convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 – ha sospeso tutti i termini relativi al processo amministrativo fino al 15 aprile 2020 e ha disposto il rinvio d’ufficio a data successiva di tutte le udienze pubbliche o camerali fissate fino a quella data. Poi, con l’articolo 36, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – successivamente convertito con la legge 5 giugno 2020, n. 40 – è stato previsto che fossero ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fatta eccezione per i procedimenti cautelari.
In forza di tale disciplina eccezionale, il termine entro cui proporre il ricorso scadeva il 3 luglio 2020 (60 giorni dal 3 maggio 2020), mentre come visto il mezzo di gravame è stato tardivamente notificato il 29 luglio 2020.
In conclusione sia il ricorso introduttivo del giudizio, sia l’istanza incidentale ex art. 116, comma 2, del codice del processo amministrativo, vanno dichiarati irricevibili.
Le spese possono essere compensate vista la definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Dichiara irricevibile per tardività della notificazione anche l’istanza proposta ex art. 116, comma 2, del codice del processo amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP DA, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
FA BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA BE | EP DA |
IL SEGRETARIO