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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3683/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 3683/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI AN RL
e
RD CI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. REGGIO C.F._2
CO e dell'avv. PANCALDI BEATRICE
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
1 - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2. Il figlio infra-quattordicenne rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale ove la stessa rimarrà a vivere assieme al figlio, sita in Spezzano di Fiorano (Mo), Via Mekong 2, ove manterrà la propria residenza anagrafica, provvedendo a norma di legge alle dovute comunicazioni, qualora variasse la suddetta residenza. Il sig. IA ha già provveduto a reperire altra abitazione in Montagnana di
RA (MO), ove sposterà la propria residenza anagrafica entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso congiunto;
egli ha già asportato dalla casa coniugale i suoi beni ed effetti personali.
3. La casa coniugale rimarrà assegnata alla sig.ra la quale, come detto, continuerà a viverci Pt_1
assieme al figlio, mentre il mutuo continuerà ad essere pagato da entrambi nella misura del 50%.
4. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà parentale sul minore, uniformandosi ai criteri adottati in costanza di matrimonio e ad assumere di comune accordo ogni decisione riguardante le questioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'istruzione, educazione religiosa e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, partecipando in maniera proattiva alle attività proposte dalla scuola ed a tutti gli eventi che lo vedono coinvolto. Il genitore che avrà con sé il minore si assumerà comunque, in via esclusiva, le decisioni relative all'ordinaria amministrazione della vita dello stesso.
5. Il padre avrà diritto/dovere di avere e tenere con sé il figlio i lunedi successivi ai week end di sua spettanza solo quando avrà il turno di pomeriggio così da riuscire ad accompagnar a scuola Per_1
e comunque, ogni qualvolta gli sarà possibile, nel rispetto degli impegni scolastici e sociali del minore, concordandolo con lo stesso, previa comunicazione, da parte del genitore, alla madre,
2 che data l'età d è in grado di autodeterminarsi, e ciò specificatamente da settembre 2025 Per_1
quando inizierà le scuole superiori posto che ad ottobre compirà 14 anni.
Nel periodo scolastico, il padre potrà tenere con sé il figlio a week end alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola. Durante
l'estate concorderà direttamente col ragazzo, tempi e modalità di permanenza con lo stesso,
tenuto conto dei rispettivi impegni sociali e personali.
Per le vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé il figlio per trascorrere le vacanze con il medesimo, per due settimane, anche non consecutive.
L'esatta cadenza dei periodi di vacanza dovrà essere concordata tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, negli anni dispari: sceglierà il periodo che trascorrerà
in vacanza con il figlio la madre e il padre si adeguerà; negli anni pari: sceglierà il periodo che trascorrerà in vacanza con il figlio il padre, mentre la madre si adeguerà. Nei suddetti periodi di vacanza resteranno sospesi i diritti di visita. Le spese per le vacanze del figlio saranno sostenute per intero dal genitore con cui il minore le trascorrerà.
Per i restanti giorni di vacanza del ragazzo da scuola, il padre concorderà direttamente col medesimo, previa comunicazione, da parte del genitore, alla madre, tempi e modalità di permanenza con lo stesso, tenuto conto dei rispettivi impegni sociali e personali.
Le vacanze scolastiche natalizie e pasquali :
I genitori concordano, per quanto riguarda le vacanze Natalizie, che passerà ogni anno a Per_1
far data da quest'anno, la sera della Vigilia di Natale ed il pranzo di Natale con la madre, mentre la sera di Natale ed il giorno di Santo Stefano li passerà con il padre, come da tradizione.
Per ciò che riguarda, invece, il periodo pasquale, starà il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre;
così ad anni alterni.
Per i restanti giorni di vacanza da scuola il padre concorderà direttamente col ragazzo, previa comunicazione, da parte del genitore, alla madre, tempi e modalità di permanenza con lo stesso,
tenuto conto dei rispettivi impegni sociali e personali.
3 6. In considerazione dei tempi sopra descritti di permanenza del figlio con i genitori, delle esigenze del medesimo e delle risorse e capacità economiche di ciascun genitore, il sig. IA si impegna ed obbliga ex lege a corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario del minore, alla sig.ra la somma mensile di € 250,00, da corrispondersi entro il 30 di ogni mese di ogni Pt_1
mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà all'uopo comunicato dalla signora
Tale somma sarà rivalutabile ISTAT, come per legge, a partire dall'anno successivo. Pt_1
Il padre, inoltre, contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie stabilite come da
Protocollo del Tribunale di Modena sotto riportato:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari,e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
4 • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7. I genitori concordano sin da ora che le spese relative al conseguimento della patente di guida di
(quindi tutte le spese relative alla partecipazione al corso di scuola guida e le spese relative Per_1
alle guide pratichè così come tutte le spese annesse e connesse) verranno sostenute dagli stessi nellamisura del 50% ciascuno. Quanto all'acquisto dell'autovettura che sarà in uso il sig. Per_1
IA si impegna sin d'ora a riconoscere un contributo di spesa che non superi i 5.000,00 euro,
mentre le spese di assicurazione del veicolo e di bollo verranno sempre sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
7. L'Assegno Unico e Universale per i figli, per preciso accordo tra i genitori, verrà percepito al
100% dalla madre.
8. I coniugi dichiarano di essere tutt'ora economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento, provvedendo al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con i rispettivi redditi.
9. Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente la immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento
5 della sottoscrizione della presente domanda, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
10. Con i patti sopra trascritti i coniugi si danno atto di avere definito ogni rapporto patrimoniale esistente tra i medesimi e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
11. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prevalente dei figli.
12. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
6 - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e RD CI, ogni diversa domanda, Parte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(TO) il 03/05/1976 e RD CI nato a [...] il [...].
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELNUOVO RANGONE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2001, atto n.13, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 3683/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI AN RL
e
RD CI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. REGGIO C.F._2
CO e dell'avv. PANCALDI BEATRICE
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
1 - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2. Il figlio infra-quattordicenne rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale ove la stessa rimarrà a vivere assieme al figlio, sita in Spezzano di Fiorano (Mo), Via Mekong 2, ove manterrà la propria residenza anagrafica, provvedendo a norma di legge alle dovute comunicazioni, qualora variasse la suddetta residenza. Il sig. IA ha già provveduto a reperire altra abitazione in Montagnana di
RA (MO), ove sposterà la propria residenza anagrafica entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso congiunto;
egli ha già asportato dalla casa coniugale i suoi beni ed effetti personali.
3. La casa coniugale rimarrà assegnata alla sig.ra la quale, come detto, continuerà a viverci Pt_1
assieme al figlio, mentre il mutuo continuerà ad essere pagato da entrambi nella misura del 50%.
4. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà parentale sul minore, uniformandosi ai criteri adottati in costanza di matrimonio e ad assumere di comune accordo ogni decisione riguardante le questioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'istruzione, educazione religiosa e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, partecipando in maniera proattiva alle attività proposte dalla scuola ed a tutti gli eventi che lo vedono coinvolto. Il genitore che avrà con sé il minore si assumerà comunque, in via esclusiva, le decisioni relative all'ordinaria amministrazione della vita dello stesso.
5. Il padre avrà diritto/dovere di avere e tenere con sé il figlio i lunedi successivi ai week end di sua spettanza solo quando avrà il turno di pomeriggio così da riuscire ad accompagnar a scuola Per_1
e comunque, ogni qualvolta gli sarà possibile, nel rispetto degli impegni scolastici e sociali del minore, concordandolo con lo stesso, previa comunicazione, da parte del genitore, alla madre,
2 che data l'età d è in grado di autodeterminarsi, e ciò specificatamente da settembre 2025 Per_1
quando inizierà le scuole superiori posto che ad ottobre compirà 14 anni.
Nel periodo scolastico, il padre potrà tenere con sé il figlio a week end alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola. Durante
l'estate concorderà direttamente col ragazzo, tempi e modalità di permanenza con lo stesso,
tenuto conto dei rispettivi impegni sociali e personali.
Per le vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé il figlio per trascorrere le vacanze con il medesimo, per due settimane, anche non consecutive.
L'esatta cadenza dei periodi di vacanza dovrà essere concordata tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, negli anni dispari: sceglierà il periodo che trascorrerà
in vacanza con il figlio la madre e il padre si adeguerà; negli anni pari: sceglierà il periodo che trascorrerà in vacanza con il figlio il padre, mentre la madre si adeguerà. Nei suddetti periodi di vacanza resteranno sospesi i diritti di visita. Le spese per le vacanze del figlio saranno sostenute per intero dal genitore con cui il minore le trascorrerà.
Per i restanti giorni di vacanza del ragazzo da scuola, il padre concorderà direttamente col medesimo, previa comunicazione, da parte del genitore, alla madre, tempi e modalità di permanenza con lo stesso, tenuto conto dei rispettivi impegni sociali e personali.
Le vacanze scolastiche natalizie e pasquali :
I genitori concordano, per quanto riguarda le vacanze Natalizie, che passerà ogni anno a Per_1
far data da quest'anno, la sera della Vigilia di Natale ed il pranzo di Natale con la madre, mentre la sera di Natale ed il giorno di Santo Stefano li passerà con il padre, come da tradizione.
Per ciò che riguarda, invece, il periodo pasquale, starà il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre;
così ad anni alterni.
Per i restanti giorni di vacanza da scuola il padre concorderà direttamente col ragazzo, previa comunicazione, da parte del genitore, alla madre, tempi e modalità di permanenza con lo stesso,
tenuto conto dei rispettivi impegni sociali e personali.
3 6. In considerazione dei tempi sopra descritti di permanenza del figlio con i genitori, delle esigenze del medesimo e delle risorse e capacità economiche di ciascun genitore, il sig. IA si impegna ed obbliga ex lege a corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario del minore, alla sig.ra la somma mensile di € 250,00, da corrispondersi entro il 30 di ogni mese di ogni Pt_1
mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà all'uopo comunicato dalla signora
Tale somma sarà rivalutabile ISTAT, come per legge, a partire dall'anno successivo. Pt_1
Il padre, inoltre, contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie stabilite come da
Protocollo del Tribunale di Modena sotto riportato:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari,e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
4 • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7. I genitori concordano sin da ora che le spese relative al conseguimento della patente di guida di
(quindi tutte le spese relative alla partecipazione al corso di scuola guida e le spese relative Per_1
alle guide pratichè così come tutte le spese annesse e connesse) verranno sostenute dagli stessi nellamisura del 50% ciascuno. Quanto all'acquisto dell'autovettura che sarà in uso il sig. Per_1
IA si impegna sin d'ora a riconoscere un contributo di spesa che non superi i 5.000,00 euro,
mentre le spese di assicurazione del veicolo e di bollo verranno sempre sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
7. L'Assegno Unico e Universale per i figli, per preciso accordo tra i genitori, verrà percepito al
100% dalla madre.
8. I coniugi dichiarano di essere tutt'ora economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento, provvedendo al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con i rispettivi redditi.
9. Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente la immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento
5 della sottoscrizione della presente domanda, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
10. Con i patti sopra trascritti i coniugi si danno atto di avere definito ogni rapporto patrimoniale esistente tra i medesimi e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
11. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prevalente dei figli.
12. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
6 - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e RD CI, ogni diversa domanda, Parte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(TO) il 03/05/1976 e RD CI nato a [...] il [...].
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELNUOVO RANGONE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2001, atto n.13, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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