Sentenza 8 gennaio 2003
Massime • 4
Il soggetto condannato ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile trasferito ad altri, non perde in conseguenza del trasferimento del bene la legittimazione passiva all'azione esecutiva ai sensi degli artt. 2909 cod. civ. e 474, 475 cod. proc. civ., potendo la successione a titolo particolare avere incidenza nel processo esecutivo soltanto a seguito di una iniziativa del nuovo titolare del diritto sul bene, essendo consentito a costui di interloquire sulle modalità dell'esecuzione, ferma restando la validità e l'efficacia del precetto intimato al proprio
L'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell'art. 89 cod. proc. civ. , integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità.
La temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. L'accertamento relativo è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato.
Nel giudizio di reintegrazione del possesso, la legittimazione passiva di colui che ha effettuato uno spoglio sussiste anche se, prima della proposizione nei suoi confronti della azione di reintegrazione, egli abbia perduto il possesso della cosa in quanto l'esercizio di essa, pur tendendo essenzialmente al recupero dell'oggetto dello spoglio, implica pur sempre una domanda di dichiarazione di illegittimità del comportamento della parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2003, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C MONTEVERDI 20, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO FAVA, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANO PRONZELLO, giusta delega in atti.
- ricorrente -
contro
PROGRESSIVE DESIGN CONCEPT PRO.DE.CO. SNC, di AN FE & C. in persona del legale rapp.te LUNAZZI MARIA RITA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MEDAGLIE D'ORO 169, presso lo studio dell'avvocato ITALA MANNIAS, che lo difende unitamente all'avvocato CORINNA MERLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 563/99 del Tribunale di NOVARA, depositata il 09/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato ROSARIO FAVA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ITALA MANNIAS, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso e l'estromissione della sentenza della Corte di Appello di TORINO prodotta da controparte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto. Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 13/3/1997 la s.n.c. Pro.de.co. chiedeva di essere reintegrata nel possesso del primo piano dell'edificio di cui al n. 37 di via Monte Nero in NO condotto in locazione insieme al piano terra ed al primo piano dell'edificio al n. 35 della stessa via, spoglio effettuato dal proprietario IZ ER mediante la costruzione di un muro a chiusura dell'apertura che consentiva la comunicazione tra il primo piano del n. 37 ed il primo piano del n. 35 di via Monte Nero.
Il IZ non negava la costruzione del muro ed affermava che dal luglio 1993, con l'accordo dell'inquilina Pro.de.co, era rientrato in possesso del piano terra e del primo piano del civico n. 37. Con ordinanza 8/7/1997 l'adito pretore di NO ordinava la reintegrazione della Pro.de.co. nella detenzione qualificata del locale e disponeva l'immediato abbattimento del muro divisorio. Con ricorso ex articolo 612 c.p.c. la Pro.de.co., in forza di detta ordinanza, chiedeva al giudice dell'esecuzione di determinare le modalità di abbattimento del muro.
IZ ER proponeva opposizione all'esecuzione eccependo, tra l'altro, la mancanza del titolo esecutivo e la carenza della propria legittimazione passiva per aver alienato i beni in questione a MA ZO ed a Grasso Maria Cristina.
A seguito di altra opposizione all'esecuzione, proposta dagli aventi causa del IZ, il pretore sospendeva l'esecuzione e poi, con sentenza 11/5/1998, rigettava l'opposizione e condannava il IZ al pagamento, in favore della Pro.de.co., delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c. che liquidava in L.
3.000.000. Ordinava altresì la cancellazione dell'espressione "stinco di santo" contenuta a pag. 4 della comparsa conclusionale del IZ.
Avverso tale sentenza il IZ proponeva appello al quale resisteva la Pro.de.co.
Con sentenza 9/12/1999 il tribunale di NO rigettava il gravame osservando, per quel che ancora rileva in questa sede: che il IZ era legittimato al giudizio possessorio quale autore materiale dello spoglio verificatosi prima dell'alienazione dei locali in questione ai signori MA-Grasso; che il IZ, quale autore materiale dello spoglio ed in mancanza di opposizione dei proprietari, ben avrebbe potuto eseguire direttamente il provvedimento di reintegrazione e di abbattimento del muro;
che non sussisteva litisconsorzio necessario nei confronti dei signori MA-Grasso attuali proprietari e possessori dell'immobile; che il litisconsorzio necessario era da rilevare nel giudizio possessorio nel corso del quale il IZ aveva sottaciuto la vendita dell'immobile, dando quindi causa alla opposizione in esame ed alla opposizione di terzo proposta dai successivi proprietari con altro procedimento;
che il IZ, avendo dato atto di essersi costituito nel separato procedimento promosso dai proprietari, non poteva far valere il litisconsorzio essendo sorta l'opposizione all'esecuzione esclusivamente dal suo comportamento processuale;
che il IZ aveva resistito nel procedimento possessorio consapevolmente omettendo di portare a conoscenza delle parti e del giudice il fatto di non essere più nel possesso del bene e, quindi, consentendo la prosecuzione del procedimento possessorio nei propri confronti;
che la conoscenza della realtà dei fatti avrebbe permesso alla Pro.de.co. di proporre una causa autonoma;
che il pretore aveva riconosciuto l'ineseguibilità del provvedimento nei confronti del IZ solo sotto un profilo concreto stante l'avvenuta proposizione di opposizione di terzo da parte dei proprietari, ma ne aveva confermato la legittimità; che era quindi conseguente il rigetto dell'opposizione da parte del pretore;
che era legittima la condanna ex articolo 96 c.p.c., come legittima era l'ordinanza di cancellazione della frase "stinco di santo" inserita nella comparsa conclusionale perché riferita a fatti estranei alla controversia in esame.
La cassazione della sentenza del tribunale di NO è stata chiesta da IZ ER con ricorso affidato a cinque motivi illustrati da memoria. La s.n.c. Pro.de.co. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso IZ ER, denunciando violazione o falsa applicazione di legge e vizi di motivazione, deduce che, al contrario di quanto affermato dal tribunale, la sussistenza o meno dei presupposti del litisconsorzio necessario non può essere ricondotta ad altro processo nel quale si è formato il titolo esecutivo, ne' alla pendenza di altra opposizione all'esecuzione. L'unitarietà del rapporto sostanziale costituisce il fondamento del litisconsorzio necessario e rende necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti interessati. Nella specie lo stesso tribunale ha riconosciuto l'esistenza di una situazione giuridica unica avendo dato atto che il provvedimento non poteva essere eseguito per l'intervenuta opposizione dei proprietari disconoscendo poi la necessità di partecipazione al giudizio di detti proprietari. Con il secondo motivo di ricorso il IZ denuncia violazione di legge e vizi di motivazione sostenendo che il tribunale ha errato nell'escludere la carenza di legittimazione passiva di esso ricorrente agli effetti dell'articolo 612 c.p.c. Lo stesso tribunale si è smentito affermando che il provvedimento avrebbe potuto essere eseguito "anche direttamente dal IZ ed a proprie spese, come appunto autore materiale, se non vi fosse stata l'opposizione dei proprietari": il tribunale ha quindi ammesso la carenza di legittimazione passiva di esso ricorrente e l'inefficacia nei suoi confronti della sentenza pretorile di reintegrazione. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti motivi di ordine logico e per economia di trattazione e di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza.
La sentenza impugnata, del tutto corretta, si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto ed è conforme ai principi più volte affermati da questa Corte secondo cui:
nel giudizio di reintegrazione del possesso la legittimazione di colui che ha effettuato uno spoglio sussiste anche se, prima della proposizione nei suoi confronti dell'azione di reintegrazione, egli abbia perduto il possesso della cosa per averla alienata a terzi in quanto l'esercizio di essa, pur tendendo essenzialmente al recupero dell'oggetto dello spoglio, implica pur sempre una dichiarazione di illegittimità del comportamento della controparte (sentenze 12/6/2000 n. 7980; 19/2/1981 n. 1034): nella fattispecie in esame - come risulta da quanto esposto in fatto nella sentenza impugnata e come è pacifico tra le parti - il IZ durante il procedimento possessorio non ha dedotto di non essere più possessore e proprietario dei beni immobili in questione e si è limitato a contestare la sussistenza del lamentato spoglio;
il soggetto condannato ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile trasferito ad altri non perde in conseguenza del trasferimento del bene la legittimazione passiva all'azione esecutiva ai sensi degli articoli 2909 c.c., 474 e 475 c.p.c., potendo la successione a titolo particolare avere incidenza nel processo esecutivo soltanto a seguito di una iniziativa del nuovo titolare del diritto sul bene, essendo consentito a costui di interloquire sulle modalità dell'esecuzione, ferma restando la validità e l'efficacia del precetto intimato al proprio "dante causa", sicché è soltanto l'atto di iniziativa che comporta la sostituzione del successore stesso all'originario esecutato nella posizione di legittimato passivo all'esercizio dell'azione esecutiva (sentenza 15 novembre 1993 n. 11272): nel caso di specie gli acquirente MA-Grasso non hanno ritenuto opportuno intervenire volontariamente e costituirsi nel giudizio di opposizione promosso dal IZ ed hanno preferito proporre autonomo giudizio di opposizione di terzo nel corso del quale il IZ - debitore esecutato e, secondo quanto precisato nella giurisprudenza di legittimità (sentenze 21/7/2000 n. 22/6/1999 n. 6333), litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione - si è regolarmente costituito.
È appena il caso di osservare poi che la Pro.de.co. poteva agire in via esecutiva solo nei confronti del IZ - avvalendosi di un provvedimento passato in giudicato - e non anche degli acquirenti MA-Grasso rimasti estranei al giudizio possessorio al termine del quale si è formato il titolo esecutivo. L'articolo 474 c.p.c. dispone che l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo liquido ed esigibile. Il titolo esecutivo, come risulta dall'articolo 612 c.p.c. dettato per l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, deve consistere in una sentenza di condanna per una violazione di un obbligo siffatto e il soggetto legittimato a promuovere l'azione esecutiva (nella specie la Pro.de.co.) è chi dalla sentenza è stato accertato essere titolare del diritto a che altri (nel caso in esame il IZ) adempia un obbligo di fare o non fare.
Pertanto correttamente la società Pro.de.co. si è avvalsa di un valido ed efficace titolo esecutivo formatosi nei confronti del IZ e ciò pur sussistendo eventuali aventi causa di costui che ben potevano interloquire sulle modalità dell'esecuzione intervenendo nel giudizio di opposizione proposto debitore risultante dal titolo, ossia dal IZ.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 96 e 115 c.p.c. sostenendo che la decisione del tribunale è
contraddittoria perché, mentre dà atto che è stata accolta la domanda di esso ricorrente, riconoscendo l'ineseguibilità del provvedimento possessorio, conclude poi per la legittimità della reiezione, da parte del pretore, dell'opposizione. Il comportamento di esso IZ nel procedimento possessorio non è oggetto di causa e non può costituire presupposto della condanna ex articolo 96 c.p.c. che ha natura processuale e si riferisce ad un comportamento doloso o colposo tenuto dalla parte nel processo.
Il motivo non è fondato atteso che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza: il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se - come appunto nel caso in esame - immune da vizi logici e giuridici, oltre che adeguatamente e correttamente motivato (sentenze 19/5/1999 n. 4841;
3/3/1995 n. 2475; 8/1/1992 n. 126).
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 91 c.p.c. deducendo che il tribunale, dopo aver accolto la domanda di esso IZ, lo ha poi contraddittoriamente dichiarato soccombente respingendo l'opposizione per fatti estranei al processo. Nell'opposizione all'esecuzione esso ricorrente aveva chiesto la declaratoria dell'inefficacia del provvedimento pretorile nei suoi confronti sostenendo la sua carenza di legittimazione passiva in relazione all'articolo 612 c.p.c. Tale domanda è stata integralmente accolta dal pretore il che esclude una condanna di esso IZ al pagamento delle spese processuali da porre invece, per il principio della soccombenza, a carico della Pro.de.co.
La censura non è meritevole di accoglimento essendo il sindacato di questa Corte, in ordine al regolamento delle spese giudiziali, limitato all'ipotesi - che non ricorre nel caso in esame - nella quale le spese del processo siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Nella specie tutte le eccezioni sollevate dal IZ e poste a base dell'opposizione all'esecuzione (carenza del titolo esecutivo, difetto di legittimazione passiva, incompetenza per valore) sono state ritenute infondate prima dal pretore e poi dal tribunale.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 89 c.p.c. sostenendo che la sentenza impugnata è priva di motivazione sul carattere ingiurioso della frase "stinco di santo" che rientra nella normale dialettica difensiva e non è aggressiva. Il fatto addebitato alla Pro.de.co. non è poi estraneo alla causa perché relativo ad un comportamento non adamantino della Pro.de.co., più volte morosa nel pagamento dei canoni, e del suo legale rappresentante.
Anche questo motivo, al pari degli altri, è infondato dovendosi al riguardo confermare il costante principio affermato da questa Corte secondo cui l'apprezzamento del giudice del merito sul carattere sconveniente od offensivo di espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché la emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime a norma dell'art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità (tra le tante, sentenze 8/1/2001 n. 143;12/9/2000 n. 12035; 22/2/1992 n. 2188; 16/8/1990 n. 8304). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive Euro 1616,78, di cui Euro 1.500,00 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003