Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2003, n. 73
CASS
Sentenza 8 gennaio 2003

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Il soggetto condannato ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile trasferito ad altri, non perde in conseguenza del trasferimento del bene la legittimazione passiva all'azione esecutiva ai sensi degli artt. 2909 cod. civ. e 474, 475 cod. proc. civ., potendo la successione a titolo particolare avere incidenza nel processo esecutivo soltanto a seguito di una iniziativa del nuovo titolare del diritto sul bene, essendo consentito a costui di interloquire sulle modalità dell'esecuzione, ferma restando la validità e l'efficacia del precetto intimato al proprio . Ne consegue che, solo l'iniziativa dell'acquirente comporta la sostituzione del successore all'originario esecutato nella posizione di legittimato passivo nell'esercizio dell'azione esecutiva.

L'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell'art. 89 cod. proc. civ. , integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità.

La temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. L'accertamento relativo è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato.

Nel giudizio di reintegrazione del possesso, la legittimazione passiva di colui che ha effettuato uno spoglio sussiste anche se, prima della proposizione nei suoi confronti della azione di reintegrazione, egli abbia perduto il possesso della cosa in quanto l'esercizio di essa, pur tendendo essenzialmente al recupero dell'oggetto dello spoglio, implica pur sempre una domanda di dichiarazione di illegittimità del comportamento della parte.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2003, n. 73
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 73
Data del deposito : 8 gennaio 2003

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