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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 16709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16709 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. BE NF ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 24080.2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Gitto ( ) C.F._1
E dell'Avvocatura Capitolina, pietro1. oma. , domiciliata negli Email_1 CP_1 uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di Giove, n. 21, Pt_1
Tel. P.IVA_2
Opponente
CONTRO
(P. I.V.A. , in Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_2 persona del legale rappresentante con sede in San Maurizio Canavese (TO), via
Gabrielli n. 1, domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco D'Arrigo (cod. fiscale e dell'avv. Gianluca Marzulli (cod. fiscale C.F._2
), sito in Torino, via Torricelli n. 12, che la rappresentano C.F._3
e difendono e Email_3
Email_4
Opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 5033/2023 - R.G. 3879/2023 – del
Tribunale di Roma. Pagamento crediti derivati da contratto di fornitura. Prova della contesta spedizione della merce.
Svolgimento del processo
1 2
Premetteva che in data 6 aprile 2023 aveva ricevuto la notifica del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5033/2023 - R.G. n. 3879/2023 - emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 13 marzo u.s., a seguito del ricorso promosso dalla società
(di seguito anche solo ); con il decreto Controparte_2 CP_2 ingiuntivo era ingiunto a di pagare - in favore della ricorrente - la Parte_1 somma di euro 27.927,18, relativa a corrispettivi non pagati per forniture di merci, oltre accessori. Il credito riguardava prestazioni eseguite in adempimento di obbligazioni scaturenti da contratti pubblici di fornitura. eccepiva che le prestazioni non erano mai state eseguite. Parte_1 [...]
ricostruiva la vicenda. Tra il 2009 ed il 2014, gli attuali Municipi I e II di Pt_1
(ex I, II e III, quest'ultimo poi accorpato al II) avevano proceduto Parte_1 ad affidare alla società - mediante procedure c.d. “ristrette sottosoglia” – CP_2 dei contratti pubblici di appalto, aventi ad oggetto forniture di materiale scolastico. aveva sempre pagato a seguito della trasmissione: Parte_1
(i) dei documenti di trasporto (di seguito anche solo “D.D.T.”) attestanti l'effettiva consegna della merce (circostanza dimostrabile solo mediante l'esibizione di
D.D.T. sottoscritti dal funzionario comunale ricevente);
(ii) delle fatture collegate ad ogni singola fornitura eseguita, necessitanti – per poter essere liquidate in quanto atti recettizi – dell'indicazione del c.d. numero di protocollo “in entrata”, unico elemento in grado di dimostrare l'effettivo invio del documento contabile al con realizzazione – pertanto - dell'effetto CP_1 recettizio proprio dello stesso.
Nella fattispecie le fatture non erano mai state trasmesse e le prestazioni non erano mai state eseguite. La società opposta aveva proceduto a trasmettere all'Amministrazione n. 3 diffide di pagamento (ciascuna indirizzata al Municipio di competenza, cfr. sub All. 6 al ricorso per D.I.), con le quali aveva domandato all'Ente la corresponsione di:
- euro 18.504,38 per le forniture asseritamente eseguite in favore del Parte_2
- euro 1.640,16 per le forniture eseguite in favore del e, infine Parte_2
- euro 6.280,91 per le forniture eseguite in favore dell'ex anch'esso Parte_2
P oggi per un totale di 26.425,45 euro.
2 3
Le tre diffide - pur contenendo al loro interno una elencazione delle fatture per le quali veniva richiesto il pagamento - non avevano tuttavia consentito all'Ente di risalire né ai contratti in base ai quali tali prestazioni erano state svolte (a detta della , né – di conseguenza – di verificare la reale effettuazione storico- CP_2 fattuale delle prestazioni.
Le diffide non erano state accompagnate né dall'indicazione specifica del titolo in base al quale la presunta fornitura era stata effettuata né dalla trasmissione delle fatture meramente elencate. lamentava che non fosse stata messa Parte_1 nelle condizioni di poter risalire al contratto di riferimento, così da poter procedere alla verifica della veridicità e della correttezza dell'adempimento e, in secondo luogo, al pagamento del credito. Le diffide, in sostanza, erano generiche.
Nello spirito collaborativo i competenti Organi comunali - tra il mese di dicembre
2015 ed il mese di marzo 2017 (cfr. sub All. 2, 3 e 4) avevano richiesto per ben 3 volte alla di poter trasmettere gli atti comprovanti l'effettiva esecuzione CP_2 delle prestazioni per le quali avevano diffidato il così da poter verificare CP_1
- in ossequio ai principi di correttezza e buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c. -
l'effettiva esecuzione delle prestazioni e così da poter procedere, in definitiva, alla corresponsione del corrispettivo eventualmente sorto (se sorto) in capo alla
Ciascuna delle 3 richieste di trasmissione della suddetta CP_2 documentazione, inviata dal era rimasta priva di riscontro. Controparte_3 depositava il ricorso per decreto ingiuntivo con il quale domandava la CP_2 condanna al pagamento di 27.927,18 euro oltre interessi moratori e con il quale produceva le fatture elencate nelle tre diffide, sia i DDT che costituirebbero, nella tesi della creditrice, la prova del corretto adempimento delle prestazioni. capitale eccepiva: Pt_1
1. mancanza di prova dell'an e del quantum del credito. Inidoneità delle fatture e dei D.d.T., depositati solo con il ricorso per decreto ingiuntivo, a fungere da prova dell'esecuzione della prestazione;
2. prescrizione dei presunti crediti contenuti nelle fatture anteriori al 6 aprile
2013 (dieci anni a ritroso dal 6 aprile 2023, data di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto;
inidoneità delle diffide notificate il 30 ottobre 2015 a costituire atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
3 4
3. non debenza degli interessi. concludeva chiedendo di annullare e/o revocare il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 5033/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nei confronti di all'interno del giudizio avente R.G. n. 3879/2023, stante la Parte_1 mancata verificazione del fatto costitutivo della presunta pretesa creditoria riconosciuta in via monitoria all'opposta (mancata esecuzione delle prestazioni sottostanti alle fatture depositate, non provate dai DDT versati in atti), accertando e dichiarando, di conseguenza, che nulla è dovuto da alla società Parte_1 opposta a titolo di sorte capitale e di interessi moratori di cui al decreto ingiuntivo n. 5033/2023 (R.G. n. 3879/2023) per la corrispondente parte di credito, nonché per la quota d'interessi moratori;
in subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento di nessuna delle due superiori eccezioni: annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 5033/2023 (R.G. n. 3879/2023) nella parte in cui sono stati riconosciuti all'opposta gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002; accertare e dichiarare, in ogni caso (e quindi anche laddove una qualche pretesa creditoria venisse riconosciuta per altri mezzi), che la quota di credito contenuta nel decreto ingiuntivo opposto equivalente alla cifra di 20.352,59 euro è prescritta;
respingere le istanze di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto o di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., essendo l'opposizione fondata su ampia documentazione ex art. 648 c.p.c. Con conseguente condanna alle spese
Si costituiva parte opposta e affermava che la prescrizione non sussisteva e che la prova era rinvenibile nelle fatture. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'inammissibilità/nullità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5033/2023 promossa da (P. I.V.A. , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_4 per le ragioni esposte nel presente atto;
in via pregiudiziale di merito dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5033/2023 emesso dal
Tribunale di Roma in data 12 marzo 2023 e pubblicato in data 13 marzo 2023; pronunciare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 quater c.p.c. l'ordinanza di rigetto delle domande rassegnate da in quanto infondate in fatto e Parte_1 in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 5033/2023 emesso dal Tribunale di
Roma in data 12 marzo 2023 e pubblicato in data 13 marzo 2023; nel merito respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5033/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 12 marzo 2023, pubblicato in data 13 marzo 2023, e per l'effetto
4 5
confermare il decreto ingiuntivo n. 5033/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 12 marzo 2023 e pubblicato in data 13 marzo 2023; in ogni caso, per le ragioni esposte in atti, accertare l'esistenza del credito della Controparte_2 nell'importo complessivo in linea capitale di euro 27.927,18, oltre
[...] alla rivalutazione monetaria, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto sino al saldo, o importo inferiore accertando in corso di giudizio e, per l'effetto, condannare (P. I.V.A. ) - Parte_1 P.IVA_4 [...]
Controparte_4
in persona del Sindaco p.t., ad effettuare Controparte_5 il relativo pagamento a favore della Controparte_2
A seguito di regolare istruttoria col rito precedente alla riforma cd Cartabia all'udienza del 19.5.2025 erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e la causa era posta in decisione sulla scorta delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta dalla parte opposta non emerge la prova della materiale consegna della merce.
Sussiste prova del contratto, della diffida, delle fatture, dei DDT ma, su questi ultimi, in presenza di specifica contestazione, il fornitore deve depositare la prova della ricezione della merce attraverso apposita firma del soggetto delegato alla ricezione della merce. In buona sostanza tutti i documenti prodotti dalla parte creditrice, tranne i contratti, sono di origine unilaterale non riportando gli stessi la prova della consegna della merce indicata nelle fatture.
I DdT risultano privi di sottoscrizione sia del vettore\trasportatore, sia del funzionario comunale preposto alla ricezione della merce.
A tale eccezione ha risposto sostenendo che “non è necessaria la CP_2 disponibilità dei DDT sottoscritti dal destinatario dei beni (DDT che la CP_2 non potrebbe avere essendone una copia trattenuta dal destinatario e l'altra
[...] dal vettore), bensì è sufficiente al fine di far sorgere il credito in capo al venditore che sia stata effettuata la consegna al corriere/vettore, il quale, poi, a sua volta, ha consegnato il bene al destinatario”.
La tesi non convince.
Il vettore è scelto dal venditore opposto e quest'ultimo, a seguito di contestazione dell'acquirente ben avrebbe potuto richiedere la copia della bolla Parte_1
5 6
di consegna firmata\siglata dal consegnatario della merce nella fase della consegna.
Il documento di trasporto è idoneo a certificare un trasferimento di merci dal cedente (venditore) al cessionario (acquirente) qualora sia sottoscritto dal destinatario e accompagnato dalla relativa fattura di vendita. Nella fattispecie ha sempre lamentato la impossibilità di individuare la esatta merce Parte_1 spedita e di verificare la materiale acquisizione della merce.
Com'è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un giudizio a cognizione piena che ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio, nel giudizio così instauratosi parte opposta, seppure formalmente convenuta, riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto, secondo i principi generali in tema di onere della prova, per i quali è onere di chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Dunque, è la parte opposta che si atteggia come attore sostanziale, che ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare la fondatezza del credito azionato, mentre la parte opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria opposta.
La fattura commerciale e i documenti di trasporto, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadrano fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, come mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale, essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria
(v. Cass. 12.1.2016, n. 299; cfr. altresì Cass. n.9542 del 2018, Cass. 16.11.2001, n.
14363 e da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023; Cass. civ., Sez. III,
Ord., 29/12/2024, n. 34831).
6 7
Nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
in tale ultimo caso, tuttavia, la prova della consegna della merce può ritenersi raggiunta se i documenti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata ritualmente disconosciuta dalla controparte;
viceversa, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta o, come nel caso di specie, non risulti apposta, la parte può chiedere una prova documentale astrattamente idonea a dimostrare la materiale consegna della merce.
Il trasporto della merce è del 2011 e i vari solleciti della parte opposta sono del
2015. Il vettore poteva essere ragionevolmente compulsato per rinvenire un documento che egli ha l'obbligo di custodire per dieci anni. I DdT firmati costituiscono – a seguito di eccezione di mancata consegna - elemento essenziale per provare l'avvenuta cessione, rappresentando la prova della ricevuta da parte del destinatario e, quindi, dell'effettivo trasporto da parte del vettore.
Alla luce della sovraesposte considerazioni e della disamina dei documenti appare evidente che parte opposta non ha dato compiuta ed esauriente dimostrazione della sussistenza del credito fatto valere nei confronti dell'opponente non avendo dimostrato, come suo precipuo onere, l'effettiva avvenuta consegna alla stessa del materiale del quale pretende il pagamento non avendo raggiunto lo scopo di dimostrare l'avvenuto perfezionamento di quanto disposto nel contratto di fornitura intercorso tra le parti relativamente alla consegna di merce in favore di
Parte_1
I DdT non attestano l'avvenuta consegna, non risultante da alcun altro elemento concreto, neanche indiziario. È dato di comune esperienza che ogni vettore, al momento della consegna della merce, pretenda la firma del cessionario. In caso di eccezione la firma di ricezione deve essere sempre fornita da colui il quale invoca il pagamento.
Per quanto sopra esposto il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di
[...]
per indicato nel dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
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il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda di e, per l'effetto, Controparte_2 revoca il decreto ingiuntivo n. 5033/2023 – reso nel procedimento R.G.
3879/2023;
b) condanna parte opposta al pagamento Controparte_2 delle spese di lite che si liquidano in favore di in euro Parte_1
1.700,00 oltre gli accessori di legge.
Roma, 28.11.2025 Il Giudice
BE NF
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. BE NF ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 24080.2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Gitto ( ) C.F._1
E dell'Avvocatura Capitolina, pietro1. oma. , domiciliata negli Email_1 CP_1 uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di Giove, n. 21, Pt_1
Tel. P.IVA_2
Opponente
CONTRO
(P. I.V.A. , in Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_2 persona del legale rappresentante con sede in San Maurizio Canavese (TO), via
Gabrielli n. 1, domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco D'Arrigo (cod. fiscale e dell'avv. Gianluca Marzulli (cod. fiscale C.F._2
), sito in Torino, via Torricelli n. 12, che la rappresentano C.F._3
e difendono e Email_3
Email_4
Opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 5033/2023 - R.G. 3879/2023 – del
Tribunale di Roma. Pagamento crediti derivati da contratto di fornitura. Prova della contesta spedizione della merce.
Svolgimento del processo
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Premetteva che in data 6 aprile 2023 aveva ricevuto la notifica del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5033/2023 - R.G. n. 3879/2023 - emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 13 marzo u.s., a seguito del ricorso promosso dalla società
(di seguito anche solo ); con il decreto Controparte_2 CP_2 ingiuntivo era ingiunto a di pagare - in favore della ricorrente - la Parte_1 somma di euro 27.927,18, relativa a corrispettivi non pagati per forniture di merci, oltre accessori. Il credito riguardava prestazioni eseguite in adempimento di obbligazioni scaturenti da contratti pubblici di fornitura. eccepiva che le prestazioni non erano mai state eseguite. Parte_1 [...]
ricostruiva la vicenda. Tra il 2009 ed il 2014, gli attuali Municipi I e II di Pt_1
(ex I, II e III, quest'ultimo poi accorpato al II) avevano proceduto Parte_1 ad affidare alla società - mediante procedure c.d. “ristrette sottosoglia” – CP_2 dei contratti pubblici di appalto, aventi ad oggetto forniture di materiale scolastico. aveva sempre pagato a seguito della trasmissione: Parte_1
(i) dei documenti di trasporto (di seguito anche solo “D.D.T.”) attestanti l'effettiva consegna della merce (circostanza dimostrabile solo mediante l'esibizione di
D.D.T. sottoscritti dal funzionario comunale ricevente);
(ii) delle fatture collegate ad ogni singola fornitura eseguita, necessitanti – per poter essere liquidate in quanto atti recettizi – dell'indicazione del c.d. numero di protocollo “in entrata”, unico elemento in grado di dimostrare l'effettivo invio del documento contabile al con realizzazione – pertanto - dell'effetto CP_1 recettizio proprio dello stesso.
Nella fattispecie le fatture non erano mai state trasmesse e le prestazioni non erano mai state eseguite. La società opposta aveva proceduto a trasmettere all'Amministrazione n. 3 diffide di pagamento (ciascuna indirizzata al Municipio di competenza, cfr. sub All. 6 al ricorso per D.I.), con le quali aveva domandato all'Ente la corresponsione di:
- euro 18.504,38 per le forniture asseritamente eseguite in favore del Parte_2
- euro 1.640,16 per le forniture eseguite in favore del e, infine Parte_2
- euro 6.280,91 per le forniture eseguite in favore dell'ex anch'esso Parte_2
P oggi per un totale di 26.425,45 euro.
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Le tre diffide - pur contenendo al loro interno una elencazione delle fatture per le quali veniva richiesto il pagamento - non avevano tuttavia consentito all'Ente di risalire né ai contratti in base ai quali tali prestazioni erano state svolte (a detta della , né – di conseguenza – di verificare la reale effettuazione storico- CP_2 fattuale delle prestazioni.
Le diffide non erano state accompagnate né dall'indicazione specifica del titolo in base al quale la presunta fornitura era stata effettuata né dalla trasmissione delle fatture meramente elencate. lamentava che non fosse stata messa Parte_1 nelle condizioni di poter risalire al contratto di riferimento, così da poter procedere alla verifica della veridicità e della correttezza dell'adempimento e, in secondo luogo, al pagamento del credito. Le diffide, in sostanza, erano generiche.
Nello spirito collaborativo i competenti Organi comunali - tra il mese di dicembre
2015 ed il mese di marzo 2017 (cfr. sub All. 2, 3 e 4) avevano richiesto per ben 3 volte alla di poter trasmettere gli atti comprovanti l'effettiva esecuzione CP_2 delle prestazioni per le quali avevano diffidato il così da poter verificare CP_1
- in ossequio ai principi di correttezza e buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c. -
l'effettiva esecuzione delle prestazioni e così da poter procedere, in definitiva, alla corresponsione del corrispettivo eventualmente sorto (se sorto) in capo alla
Ciascuna delle 3 richieste di trasmissione della suddetta CP_2 documentazione, inviata dal era rimasta priva di riscontro. Controparte_3 depositava il ricorso per decreto ingiuntivo con il quale domandava la CP_2 condanna al pagamento di 27.927,18 euro oltre interessi moratori e con il quale produceva le fatture elencate nelle tre diffide, sia i DDT che costituirebbero, nella tesi della creditrice, la prova del corretto adempimento delle prestazioni. capitale eccepiva: Pt_1
1. mancanza di prova dell'an e del quantum del credito. Inidoneità delle fatture e dei D.d.T., depositati solo con il ricorso per decreto ingiuntivo, a fungere da prova dell'esecuzione della prestazione;
2. prescrizione dei presunti crediti contenuti nelle fatture anteriori al 6 aprile
2013 (dieci anni a ritroso dal 6 aprile 2023, data di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto;
inidoneità delle diffide notificate il 30 ottobre 2015 a costituire atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
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3. non debenza degli interessi. concludeva chiedendo di annullare e/o revocare il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 5033/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nei confronti di all'interno del giudizio avente R.G. n. 3879/2023, stante la Parte_1 mancata verificazione del fatto costitutivo della presunta pretesa creditoria riconosciuta in via monitoria all'opposta (mancata esecuzione delle prestazioni sottostanti alle fatture depositate, non provate dai DDT versati in atti), accertando e dichiarando, di conseguenza, che nulla è dovuto da alla società Parte_1 opposta a titolo di sorte capitale e di interessi moratori di cui al decreto ingiuntivo n. 5033/2023 (R.G. n. 3879/2023) per la corrispondente parte di credito, nonché per la quota d'interessi moratori;
in subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento di nessuna delle due superiori eccezioni: annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 5033/2023 (R.G. n. 3879/2023) nella parte in cui sono stati riconosciuti all'opposta gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002; accertare e dichiarare, in ogni caso (e quindi anche laddove una qualche pretesa creditoria venisse riconosciuta per altri mezzi), che la quota di credito contenuta nel decreto ingiuntivo opposto equivalente alla cifra di 20.352,59 euro è prescritta;
respingere le istanze di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto o di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., essendo l'opposizione fondata su ampia documentazione ex art. 648 c.p.c. Con conseguente condanna alle spese
Si costituiva parte opposta e affermava che la prescrizione non sussisteva e che la prova era rinvenibile nelle fatture. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'inammissibilità/nullità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5033/2023 promossa da (P. I.V.A. , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_4 per le ragioni esposte nel presente atto;
in via pregiudiziale di merito dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5033/2023 emesso dal
Tribunale di Roma in data 12 marzo 2023 e pubblicato in data 13 marzo 2023; pronunciare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 quater c.p.c. l'ordinanza di rigetto delle domande rassegnate da in quanto infondate in fatto e Parte_1 in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 5033/2023 emesso dal Tribunale di
Roma in data 12 marzo 2023 e pubblicato in data 13 marzo 2023; nel merito respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5033/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 12 marzo 2023, pubblicato in data 13 marzo 2023, e per l'effetto
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confermare il decreto ingiuntivo n. 5033/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 12 marzo 2023 e pubblicato in data 13 marzo 2023; in ogni caso, per le ragioni esposte in atti, accertare l'esistenza del credito della Controparte_2 nell'importo complessivo in linea capitale di euro 27.927,18, oltre
[...] alla rivalutazione monetaria, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto sino al saldo, o importo inferiore accertando in corso di giudizio e, per l'effetto, condannare (P. I.V.A. ) - Parte_1 P.IVA_4 [...]
Controparte_4
in persona del Sindaco p.t., ad effettuare Controparte_5 il relativo pagamento a favore della Controparte_2
A seguito di regolare istruttoria col rito precedente alla riforma cd Cartabia all'udienza del 19.5.2025 erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e la causa era posta in decisione sulla scorta delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta dalla parte opposta non emerge la prova della materiale consegna della merce.
Sussiste prova del contratto, della diffida, delle fatture, dei DDT ma, su questi ultimi, in presenza di specifica contestazione, il fornitore deve depositare la prova della ricezione della merce attraverso apposita firma del soggetto delegato alla ricezione della merce. In buona sostanza tutti i documenti prodotti dalla parte creditrice, tranne i contratti, sono di origine unilaterale non riportando gli stessi la prova della consegna della merce indicata nelle fatture.
I DdT risultano privi di sottoscrizione sia del vettore\trasportatore, sia del funzionario comunale preposto alla ricezione della merce.
A tale eccezione ha risposto sostenendo che “non è necessaria la CP_2 disponibilità dei DDT sottoscritti dal destinatario dei beni (DDT che la CP_2 non potrebbe avere essendone una copia trattenuta dal destinatario e l'altra
[...] dal vettore), bensì è sufficiente al fine di far sorgere il credito in capo al venditore che sia stata effettuata la consegna al corriere/vettore, il quale, poi, a sua volta, ha consegnato il bene al destinatario”.
La tesi non convince.
Il vettore è scelto dal venditore opposto e quest'ultimo, a seguito di contestazione dell'acquirente ben avrebbe potuto richiedere la copia della bolla Parte_1
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di consegna firmata\siglata dal consegnatario della merce nella fase della consegna.
Il documento di trasporto è idoneo a certificare un trasferimento di merci dal cedente (venditore) al cessionario (acquirente) qualora sia sottoscritto dal destinatario e accompagnato dalla relativa fattura di vendita. Nella fattispecie ha sempre lamentato la impossibilità di individuare la esatta merce Parte_1 spedita e di verificare la materiale acquisizione della merce.
Com'è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un giudizio a cognizione piena che ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio, nel giudizio così instauratosi parte opposta, seppure formalmente convenuta, riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto, secondo i principi generali in tema di onere della prova, per i quali è onere di chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Dunque, è la parte opposta che si atteggia come attore sostanziale, che ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare la fondatezza del credito azionato, mentre la parte opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria opposta.
La fattura commerciale e i documenti di trasporto, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadrano fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, come mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale, essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria
(v. Cass. 12.1.2016, n. 299; cfr. altresì Cass. n.9542 del 2018, Cass. 16.11.2001, n.
14363 e da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023; Cass. civ., Sez. III,
Ord., 29/12/2024, n. 34831).
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Nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
in tale ultimo caso, tuttavia, la prova della consegna della merce può ritenersi raggiunta se i documenti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata ritualmente disconosciuta dalla controparte;
viceversa, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta o, come nel caso di specie, non risulti apposta, la parte può chiedere una prova documentale astrattamente idonea a dimostrare la materiale consegna della merce.
Il trasporto della merce è del 2011 e i vari solleciti della parte opposta sono del
2015. Il vettore poteva essere ragionevolmente compulsato per rinvenire un documento che egli ha l'obbligo di custodire per dieci anni. I DdT firmati costituiscono – a seguito di eccezione di mancata consegna - elemento essenziale per provare l'avvenuta cessione, rappresentando la prova della ricevuta da parte del destinatario e, quindi, dell'effettivo trasporto da parte del vettore.
Alla luce della sovraesposte considerazioni e della disamina dei documenti appare evidente che parte opposta non ha dato compiuta ed esauriente dimostrazione della sussistenza del credito fatto valere nei confronti dell'opponente non avendo dimostrato, come suo precipuo onere, l'effettiva avvenuta consegna alla stessa del materiale del quale pretende il pagamento non avendo raggiunto lo scopo di dimostrare l'avvenuto perfezionamento di quanto disposto nel contratto di fornitura intercorso tra le parti relativamente alla consegna di merce in favore di
Parte_1
I DdT non attestano l'avvenuta consegna, non risultante da alcun altro elemento concreto, neanche indiziario. È dato di comune esperienza che ogni vettore, al momento della consegna della merce, pretenda la firma del cessionario. In caso di eccezione la firma di ricezione deve essere sempre fornita da colui il quale invoca il pagamento.
Per quanto sopra esposto il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di
[...]
per indicato nel dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
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il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda di e, per l'effetto, Controparte_2 revoca il decreto ingiuntivo n. 5033/2023 – reso nel procedimento R.G.
3879/2023;
b) condanna parte opposta al pagamento Controparte_2 delle spese di lite che si liquidano in favore di in euro Parte_1
1.700,00 oltre gli accessori di legge.
Roma, 28.11.2025 Il Giudice
BE NF
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