Art. 3.
La spesa di cui al precedente articolo 1 della presente legge gravera' per lire 2 miliardi sui fondi destinati al palazzo di giustizia di Napoli, in applicazione della legge 25 aprile 1957, n. 309 , iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e per lire 2 miliardi annui su quelli da iscriversi nello stesso stato di previsione per gli esercizi 1964-65 e 1965-66.
La spesa di cui al precedente articolo 1 della presente legge gravera' per lire 2 miliardi sui fondi destinati al palazzo di giustizia di Napoli, in applicazione della legge 25 aprile 1957, n. 309 , iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e per lire 2 miliardi annui su quelli da iscriversi nello stesso stato di previsione per gli esercizi 1964-65 e 1965-66.