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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/11/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1894/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico LA CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1894/2021 promossa da:
– con C.F.: -, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/03/1981, elett.te dom.ta presso e nello studio dell'avv. MARCELLO PECORARI, da cui è rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti;
PARTE ATTRICE contro
– con C.F./P.I.: -, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta presso e nello studio dell'avv. RICCARDO VAGNONI, da cui è rappresentata e difesa giusta delega in atti;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità professionale medica;
CONCLUSIONI precisate dalle parti all'udienza del 9/07/2025;
Per parte attrice: “remissione della causa in istruttoria per la prosecuzione della prova testimoniale sui testi residui sui capitoli della II memoria istruttoria di parte attrice nonché per l'ammissione delle ulteriori richieste istruttorie ivi articolate [prova testimoniale sui capp. da 17) a 19) e CTU contabile]; in subordine conclude come da tutti i propri atti e scritti difensivi” e, quindi, “❖ accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità colposa consistita in negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dell' (P.I.: in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, in relazione agli interventi chirurgici e comunque ai trattamenti medici per cui è causa eseguiti sulla persona di;
❖ condannare, per Parte_1
l'effetto, l' P.I.: ersona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, a risarcire in favore dell'attrice tutti i danni patrimoniali e quelli non patrimoniali, diretti ed indiretti, dalla medesima subiti e subendi in conseguenza dell'evento per cui è causa, ivi compresi i danni di natura biologica, sia da invalidità pagina 1 di 19 temporanea totale e parziale, sia da invalidità permanente, morale ed esistenziale, oltre al danno da cinestesi lavorativa, nonché il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, ivi compreso il danno da mancato guadagno e da perdita della possibilità di progressione di carriera, comunque nessuno escluso, oltre al rimborso delle spese mediche e di tutte le spese sostenute nell'ambito della procedura di mediazione, ivi comprese quelle in ipotesi da sostenere per il futuro, comunque nessuna esclusa, il tutto da liquidarsi in quella somma che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio e quindi ritenuta di giustizia, se del caso anche con ricorso al criterio equitativo;
❖ incrementare tutte le somme richieste con la presente domanda e comunque riconosciute nel presente giudizio in favore dell'attrice del danno da svalutazione monetaria secondo gli indici Istat a far data dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, oltre interessi legali sulle somme rivalutate sempre a far data dal dì del dovuto alla data della notifica del presente atto di citazione, nonché oltre interessi moratori sulle medesime somme rivalutate dalla data di notifica del presente atto di citazione sino all'effettivo saldo, come per legge;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali relative sia al presente giudizio che in ordine alla preventiva procedura di mediazione gravate d'Iva, Cap e 15% a titolo di Rimborso Forfettario come per legge” (così, libello introduttivo);
Per parte convenuta: opponendosi alle richieste istruttorie di controparte già respinte e insistendo nella richiesta istruttoria di cui alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (i.e., ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., di documentazione INAIL relativa a parte attrice), ferme restando, quindi, le conclusioni precedentemente formulate nella comparsa di costituzione e risposta1, ovvero: “- nel merito: rigettare, con ogni conseguente statuizione, tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario, Cap ed Iva come per legge”;
ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva Parte_1 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l' in persona del Direttore Controparte_2
Generale e legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire condannare l'Azienda al risarcimento, in favore della stessa, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, dalla medesima subiti e subendi in conseguenza degli interventi chirurgici e comunque dei trattamenti medici eseguiti sulla sua persona dal personale sanitario dell'Ospedale di Fabriano-Azienda Sanitaria Unica Regione (A.S.U.R.) Marche-Area Vasta n.
2. in occasione dei suoi ricoveri, succedutisi nel tempo, presso il predetto nosocomio.
Esponeva, in particolare, l'attrice che:
- in data 19/01/2016, previa esecuzione di visita otorinolaringoiatrica, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di tonsillectomia presso l'Ospedale di Fabriano, rimanendovi ricoverata sino al 25/01/2016, con diagnosi di “Tonsillite cronica” (cfr. doc.1 allegato alla citazione);
- il giorno seguente le dimissioni, 26/01/2016, causa complicanza emorragica, veniva nuovamente ricoverata presso il nosocomio fabrianese, dove, riscontrata “emorragia della loggia tonsillare sinistra”, veniva sottoposta a trattamento chirurgico di emostasi e 1 Cfr., tra le tante, Cass., ord. n. 3434672024. pagina 2 di 19 dimessa il 28/01/2016, con diagnosi di “Emorragia post-tonsillectomia” (cfr. doc.2 allegato alla citazione);
- successivamente, effettuava nuove visite di controllo presso l'Ospedale di Fabriano in occasione delle quali rappresenta ai sanitari “una grave e persistente difficoltà alla deglutizione sia di cibi liquidi che solidi”, aggravata dalla “fuoriuscita di materiale alimentare dal naso”; la difficoltà di alimentarsi determinava anche l'impossibilità di seguire una dieta equilibrata, con conseguente notevole calo ponderale e malessere generalizzato;
- stante il rapido aggravamento delle condizioni di salute, il 20/02/2016, veniva nuovamente ricoverata presso il Reparto di Otorino dell'Ospedale di Fabriano, lamentando “difficoltà alla deglutizione post-intervento” a fronte di un'accertata “asimmetria dei pilastri palatini posteriori”, e, quindi, dimessa, il 23/02/2016, con diagnosi di
“Insufficienza del palato molle post-intervento chirurgico” (cfr. doc.3 citazione);
- l'indomani, 24/02/2016, recatasi - su indicazione dei sanitari dell'Ospedale di Fabriano (cfr. doc.4 citazione) - presso l'Ambulatorio di Foniatria dell'Azienda Ospedaliera di Perugia per una valutazione specialistica (cfr. doc.5 citazione), le veniva prescritto un percorso di rieducazione logopedica, finalizzato alla ripresa funzionale della deglutizione, percorso proseguito sino al 21/12/2016 (cfr. doc.6 citazione);
- in ragione del persistere dei disturbi, doveva, quindi, sottoporsi a molteplici controlli, visite medico-specialistiche ed esami diagnostici (cfr. docc.
7-10 citazione);
- in particolare, in data 27/07/2020, il dott. le diagnosticava: Persona_1
“nell'immediato difficoltà alla deglutizione anche con rigurgito nasale [... ] difficoltà alla gestione dei solidi, con necessità di agevolazione con acqua e deglutizione forzata [… ] difficoltà nella localizzazione dei sapori […] attualmente a dieta cremosa, solidi morbidi e liquidi ma solo se agevolata da deglutizione forzata [… ] impossibilità ad una propulsione a spinta posteriore […] ridotta la mobilità fine a forza linguale […] velo corto e asimmetrico in esiti di tonsillectomia […] l'innalzamento laringeo è ridotto [… ] velo incompetente per presenza di saliva in rinofaringe
[…] attualmente disfagia orofaringea da ridotta preminente efficienza preparatoria e propulsiva orale” (cfr. doc.11 citazione);
- il superiore, travagliato iter clinico le causava, inoltre, sia problemi cardiologici - dovuti all'innalzamento dei valori pressori -, costringendola ad una terapia farmacologica a base di sartanico (cfr. doc.12 citazione), sia disturbi psichici, per i quali doveva ricorrere alle cure presso il Centro di Salute Mentale Alto Chiascio che, nella persona della dott.
in data 13/08/2020, le diagnosticava: “sintomi cronici inquadrabili come Per_2
Disturbo dell'Adattamento con umore depresso ed ansia (F43.2)” (cfr. doc.13 citazione).
L'attrice incaricava, quindi, le dottoresse e di Persona_3 Persona_4 effettuare una perizia medico-legale sulla sua persona onde valutare i postumi subiti e la loro riconducibilità alla condotta dei sanitari dell'Ospedale di Fabriano che l'avevano avuta in cura (cfr. doc. 14 citazione).
L' elaborato peritale di parte, premesso che nel caso di specie:
- non ricorrevano i presupposti prescritti dalla scienza medica per l'indicazione all'intervento di tonsillectomia;
le linee guida in materia, difatti, consigliavano il ricorso all'intervento in questione solo in caso di episodi ricorrenti di comprovata gravità; pagina 3 di 19 tuttavia, nella cartella clinica relativa al ricovero dell'attrice del 19/01/2016, non sarebbero stati descritti episodi di tonsillite cronica in termini di gravità e di frequenza tali da rendere necessario il ricorso all'intervento;
- sussistevano criticità anche in ordine alla tecnica di esecuzione della tonsillectomia, comprovate dall'ulteriore intervento chirurgico di emostasi cui l'attrice era stata sottoposta a distanza di una settimana dal primo intervento, causa la sopravvenuta complicanza emorragica alla loggia tonsillare sinistra;
- da quanto sopra erano conseguiti importanti disturbi della fonazione e, soprattutto, della deglutizione (disfagia oro-faringea), con necessità di accorgimenti dietetici, peraltro ancora persistenti, nonostante l'attrice avesse affrontato un lungo e difficile percorso di rieducazione fono-logopedica;
- i gravi disagi derivati da tali disturbi avevano causato l'insorgenza di ipertensione arteriosa, costringendo, come visto la signora a sottoporsi ad apposita Parte_1 terapia farmacologica, oltre ad essere responsabili della comparsa in quest'ultima di sintomi inquadrabili come Disturbo dell'Adattamento psichico;
- a tutto quanto sopra, andava aggiunto sia il danno alla capacità lavorativa specifica, stante l'impossibilità per l'attrice di garantire quella flessibilità oraria ed operativa richiesta dalla mansione prima svolta (infermiera di pronto soccorso), considerata la
“facile stancabilità e le concrete difficoltà a consumare i pasti con necessità di maggior tempo e di idoneo contesto”, con conseguente danno patrimoniale da mancato guadagno e da mancata progressione di carriera (l'attrice sarebbe stata assegnata a mansioni inferiori, in ambito ambulatoriale, con interruzione di attività prima compiute, come “turni di reperibilità, indennità notturne e pomeridiane nonché attività in ambulanza”, che garantivano maggiori guadagni mensili), oltre al danno “da cenestesi lavorativa”, in quanto lo svolgimento dell'attività lavorativa era divenuto maggiormente gravoso ed usurante a causa delle sue peggiorate condizioni di salute;
tutto quanto premesso, i consulenti tecnici di parte concludevano ritenendo:
1) l'origine iatrogena dei disturbi della deglutizione nonché neurologici e il loro nesso causale con una condotta chirurgica carente sul piano tecnico-operatorio;
2) l'aggravamento del quadro clinico determinato dal primo intervento chirurgico a causa dal secondo, in quanto anche quest'ultimo, pur necessario, non era stato eseguito con la dovuta accuratezza e cautela;
3) la sussistenza, nella specie, di un'evidente condotta colposa dei sanitari, consistita in negligenza, imprudenza e/o imperizia, integrante un caso di “malpractice sanitaria” idoneo a cagionare, in danno dell'attrice, postumi produttivi di un'invalidità biologica permanente non inferiore al 28-30% della totale, oltre a un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 20 ed un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale, come da certificazioni progressivamente a scalare (cfr. doc. 14 citazione);
4) l'inevitabile interferenza della gravità delle menomazioni subite con le attività del vivere quotidiano dell'attrice per cui una necessaria personalizzazione del danno cagionato imponeva di considerare il notevole cambiamento del suo stile di vita, nelle attività quotidiane, socio-relazionali e ludiche (“tendenza all'evitamento sociale, perdita pagina 4 di 19 dell'iniziativa, astenia e facile stancabilità, tristezza, polarizzazione del pensiero sull'evento e sulle sue conseguenze, con ricordi sgradevoli e ricorrenti e con atteggiamento pessimistico riguardo al futuro”); conseguentemente, ai danni di cui sopra dovevano aggiungersi le ripercussioni sulla sfera psichica dell'attrice (disturbo dell'adattamento) e sull'attività lavorativa svolta (danno alla capacita lavorativa specifica e da cenestesi lavorativa); segnatamente, il danno alla capacità lavorativa doveva quantificarsi in misura pari al danno biologico;
5) la necessità di rimborsare, ai fini di un integrale risarcimento del danno, le spese sostenute per le visite specialistiche, gli accertamenti strumentali e le sedute di rieducazione logopedica, in quanto conseguenti ai danni subiti per effetto delle condotte colpose dei sanitari dell'Ospedale di Fabriano.
In forza di quanto sopra, non avendo avuto buon esito la diffida di parte attrice di data 07/06/2017 (cfr. doc.15 citazione), si era dato corso,ex lege 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), alla procedura di mediazione (cfr. doc. 16 citazione) che, parimenti, esitava con verbale negativo per
“l'insussistenza dei presupposti per una conciliazione visto anche il tenore della pec inviata dal consulente incaricato dott. ” (cfr. docc. 17-18 citazione). Persona_5
Soddisfatta, quindi, la condizione di procedibilità prevista dalla legge, Parte_1
avviava la presente causa per risarcimento dei danni da responsabilità medico-
[...] sanitaria.
2. Si costituiva in giudizio l' , contestando Controparte_3
l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese di parte attrice avuto riguardo anche alle conclusioni della CTP a firma delle dott. . Per_3 Per_4
In particolare, in ordine all'an debeatur, eccepiva:
- l'assenza di responsabilità in capo ad essa convenuta per non aver commesso il personale coinvolto nella vicenda alcun inadempimento, per come evincibile CP_2 dalla stessa documentazione versata in atti da parte attrice;
- in ogni caso, la mancata allegazione ”dell'inadempimento qualificato e delle linee guida o protocolli asseritamente violati o che si sarebbero dovuti applicare” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta);
- la mera allegazione, sfornita di riscontro probatorio, della richiesta di risarcimento del danno da invalidità permanente, da perdita della capacità lavorativa specifica, da cenestesi lavorativa e da mancato guadagno, mentre era solo genericamente indicata l'invalidità temporanea, non provata, né allegata e neppure quantificata;
- comunque, la carenza di prova del nesso di causalità sia materiale tra le condotte del personale e i lamentati danni/lesioni asseritamente subite dalla signora CP_2 sia giuridico con riguardo alla individuazione delle singole conseguenze Parte_1 pregiudizievoli e risarcibili dell'evento lesivo, prova di cui era onerata parte attrice “non bastando le mere allegazioni, né potendo sopperire con la richiesta di CTU che, sotto tale profilo risulterebbe meramente esplorativa e quindi inammissibile“ (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta);
- contrariamente a quanto affermato in citazione, la mediazione era fallita poiché l' CP_2 aveva ritenuto insussistenti i presupposti per darvi seguito alla luce delle risultanze pagina 5 di 19 dello “studio dinamico della deglutizione”, disposto in quella sede, e della consulenza redatta dallo specialista otorinolaringoiatra, dott. pure dimessa in Per_6 mediazione (cfr. doc. 2 e 3 comparsa di costituzione e risposta)2; elementi che avrebbero escluso l'esistenza di postumi negativi in danno dell'attrice e, prima ancora, qualsiasi responsabilità della convenuta.
Segnatamente, obiettava parte convenuta come alcuna censura potesse essere mossa in ordine all'operato del personale sanitario dell'Ospedale di Fabriano;
ergo, nessuna responsabilità poteva essere riconosciuta in capo all' l'intervento di tonsillectomia e CP_2 quello conseguente all'episodio emorragico post-operatorio erano stati correttamente eseguiti, senza postumi funzionali, oggettivi ricollegabili a dette prestazioni.
Con particolare riguardo all'intervento di tonsillectomia, riteneva soddisfatti, in maniera paradigmatica, i criteri clinici, avuto riguardo ai disturbi lamentati dalla stessa paziente;
questa si era rivolta agli specialisti del Reparto di ORL in quanto presentava più di cinque episodi l'anno di tonsillite acuta, risolti con dieci giorni di terapia antibiotica e cortisone, con notevole pregiudizio per la vita, specie lavorativa, della paziente, svolgendo, la stessa, come visto, attività di infermiera professionale: l'anamnesi positiva per tonsillite cronica, a fronte di tali criticità, aveva giustificato la proposta di intervento che, altrimenti, “nessun sanitario, conoscendo le problematiche e le complicanze di tale intervento in età adulta, come da ampia letteratura di riferimento”, avrebbe suggerito.
Quanto alle complicanze dell'intervento, evidenziava come l'emorragia rientrava tra quelle possibili e più frequenti nel paziente adulto (peraltro, “evenienza prevedibile, ma abitualmente non prevenibile”), tanto che di siffatte complicanze la paziente era stata ampiamente edotta, come da consenso debitamente sottoscritto (cfr. “schede allegate alla cartella clinica alla voce Informazione all'intervento chirurgico di tonsillectomia e Modulo di consenso informato al trattamento sanitario del 19.1.2016”).
In ordine al quantum debeatur,la convenuta eccepiva:
- l'unicità del danno non patrimoniale, richiamando il principio di non locupletazione e le sentenze gemelle della Cassazione a Sezioni Unite nn. 26972 e 26973/2008;
- l'eccessiva quantificazione del risarcimento richiesto che, in caso di non creduta accertata responsabilità di essa convenuta, avrebbe dovuto essere valutato con il gradiente minimo, considerati l'effettiva entità delle lesioni che avevano interessato l'attrice e il complessivo quadro clinico preesistente;
- la necessità di epurare dalla valutazione del danno asseritamente subito la percentuale di invalidità che l'attrice avrebbe comunque riportato senza le mancanze attribuite ai sanitari;
2 Parte convenuta aveva cura di precisare che la validità di quanto sopra nel testo non avrebbe potuto mettersi in discussione alla luce di quanto in concreto verificatosi in sede di mediazione, e, in particolare, del mancato deposito da parte del consulente medico-legale, dott. , della propria relazione, dal momento Per_5 che, in ogni caso, lo specialista aveva comunque redatto e trasmesso la propria relazione al Per_6 medico-legale e, sulla base della stessa, la mediazione si è conclusa con esito negativo. pagina 6 di 19 - l'inammissibilità della richiesta di interessi compensativi dal giorno dell'evento sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, nonché di quella di rivalutazione monetaria.
3. La causa veniva istruita con l'escussione dei testi addotti da parte attrice, con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti e CTU medico legale.
Escussi i testi e depositato l'elaborato peritale d'ufficio, parte attrice, riportandosi alle osservazioni critiche alla CTU formulate dai propri consulenti, chiedeva fissarsi nuova udienza per la prosecuzione della prova testimoniale, insistendo per l'ammissione delle ulteriori richieste istruttorie articolate nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.
[prova testimoniale sui capitoli da 17) a 19) e CTU contabile], richieste che il giudice si era riservato di valutare all'esito delle prove già ammesse. Parte convenuta, riportandosi a sua volta, alle osservazioni alla CTU svolte dai propri consulenti, atteso che i Consulenti d'Ufficio avevano escluso la sussistenza sia di postumi reliquati macropermanenti in ordine al danno biologico sia delle lamentate ripercussioni negative sulla capacità lavorativa specifica di parte attrice, si opponeva alle richieste avversarie.
Rigettate le superiori istanze, la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come rassegnate dalle difese e riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
I. PRELIMINARMENTE IN VIA ISTRUTTORIA
Va respinta la richiesta di remissione della causa in istruttoria in relazione alle istanze iam reiectae, per le medesime ragioni illustrate con l'ordinanza dell'1-3/11/2024.
Si ritiene, difatti, di ribadire in questa sede il giudizio di inammissibilità delle ulteriori richieste di parte attrice sia in relazione alla prova per testi con i capitoli da 17) a 19), in quanto non tesa a dimostrare l'effettiva contrazione reddituale asseritamente patita ma volta ad oggettivizzare un atto eminentemente valutativo qual è la CTP, sia con riguardo alla CTU contabile che, come noto, non è un mezzo di prova e non può supplire all'onere probatorio che incombe sulla parte.
Del resto, come si vedrà meglio in prosieguo, da un lato, la CTU espletata aveva accertato che la signora non avesse patito alcun danno alla capacità lavorativa, Parte_1 dall'altro, la documentazione versata in atti dall'attrice non era idonea a provare che, in conseguenza dell'evento per cui è causa, la stessa avesse subito un demansionamento e/o un decremento dei redditi, che, peraltro, erano rimasti sostanzialmente invariati, pre et post eventum.
Parimenti dicasi in ordine alla non rilevanza, ai fini della decisione, della richiesta di ordine di esibizione formulata da parte convenuta, sempre in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., in quanto la percentuale di invalidità riconosciuta dalla competente Commissione Medica dell'Inps, pur aumentata a seguito di revisione [i.e., 56%, rispetto al 40% riconosciuta in un primo momento;
cfr. alleg. 20 alle memorie di parte attrice ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.], non garantiva alcuna rendita all'attrice né in termini di pensione di invalidità (cfr. art. 12 l. n. 118/1971) né in termini di assegno mensile di assistenza (cfr. art. 13 l. n. 118/1971).
pagina 7 di 19 II. CP_4
Sempre in via preliminare, va ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta secondo cui nel libello introduttivo difetterebbe finanche l'allegazione ”dell'inadempimento qualificato e delle linee guida o protocolli asseritamente violati o che si sarebbero dovuti applicare”, essendo chiaramente enucleati e puntualmente descritti in citazione i fatti e le condotte colpose, con indicazione specifica delle correlate responsabilità, poste alla base delle richieste attoree;
del resto, è la stessa convenuta, dopo aver sollevato l'eccezione, a dare atto, nella stessa comparsa di costituzione e risposta, che: “nella relazione dei consulenti di controparte si elencano le criticità in merito alla condotta dei sanitari”. La copiosa documentazione medica allegata è valsa, poi, sicuramente, ad escludere il carattere esplorativo della disposta CTU di cui si dirà.
II.
1. LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Dal momento che nel caso in esame l'attrice ha agito nei confronti della sola azienda ospedaliera cui fa capo la struttura ospedaliera interessata vale ricordare quanto segue.
Tra le parti costituite non vi è stata alcuna contestazione in ordine alla natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria e, quindi, dell'azienda ospedaliera convenuta, che deve ritenersi di natura contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. Secondo insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va, difatti inquadrata nella responsabilità da inadempimento (cfr., tra le tante, Cass., n. 577/2008; conf. Id., n. 18392/2017 e, più di recente, n. 13869/2020). Fra la struttura sanitaria ed il paziente, per effetto della mera accettazione di questi, sorge un rapporto di natura contrattuale atipico, denominato, appunto, di "spedalità" o di "assistenza sanitaria” (cfr. Cass., n. 8826/2007).
Da ciò conseguono l'onere gravante sul paziente di provare l'esistenza del rapporto di cura (contratto o "contatto"), l'evento dannoso, consistente nell'aggravamento della situazione patologica (o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e il nesso di causalità materiale tra questo e la condotta colposa del medico, non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del sanitario, e l'onere della controparte, ove detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti pregiudizievoli siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, e, quindi, che le conseguenze dannose di tale condotta non le sono imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità.
Poste queste premesse, si ritiene che la domanda attorea vada accolta nei limiti appresso indicati.
Il caso di specie va esaminato, anzitutto, alla luce delle risultanze della indagine peritale.
L'elaborato dei Consulenti d'ufficio (da aversi qui, per brevità, interamente trascritto e di seguito riportato soltanto in alcuni passaggi, precisando, sin d'ora, che l'interlinea è della scrivente), in base all'esame della documentazione acquisita, ai rilievi anamnestici, ai riscontri clinici emersi in corso di accertamenti peritali, e dopo aver preso atto di quanto esposto dalle parti nell'iniziale e successivo contraddittorio – premesso che “la scelta del tipo di intervento
pagina 8 di 19 chirurgico di tonsillectomia è da ritenersi essere stata corretta e dalle Linee Guida non emergono indicazioni che consentano di poter affermare il contrario, risultando peraltro coerente con quella che è da ritenersi più attendibilmente essere stata la storia clinica della , ha riconosciuto come Parte_2
“l'intervento di tonsillectomia eseguito il 19/01/2016 non risulta essere stato eseguito in modo tecnicamente corretto, stante anche il mancato riscontro in atti di elementi predisponenti locali che avrebbero potuto renderne complessa l'esecuzione. Con tali rilievi pare potersi orientare la scelta fra una non corretta esecuzione dell'atto operatorio (errore operatore dipendente) o meno (complicanze non operatore dipendente); fermo restando il fatto che l'intervento espletato è da ritenersi routinario per specialisti in ORL”, accertando “una non adeguata/insufficiente attenzione al rispetto delle strutture anatomiche che sono state sacrificate in occasione dell'intervento di tonsillectomia”.
I Consulenti d'Ufficio hanno precisato, quanto all'episodio emorragico successivo al primo intervento, che “pur potendo ragionevolmente ipotizzare che le modalità di esecuzione dell'intervento possano averlo favorito, si può ricordare che emorragie tardive, quale quella concretizzatasi nel caso de quo, vengono descritte in letteratura essere presenti nell'ordine del 3-4 % dei casi”, aggiungendo che “gli atti medici cui è stata sottoposta Parte Attrice, siano stati preceduti da adeguata spiegazione dei rischi connessi in rapporto ai benefici attesi, rilievi che, per competenza professionale l'Interessata era in grado di recepire e per i quali risulta avere fornito adeguato consenso sottoscrivendo la modulistica, conforme e adeguata alla tipologia del trattamento che doveva affrontare”, così come “gli accertamenti e trattamenti eseguiti dopo l'intervento chirurgico sono stati tempestivi e adeguati rispetto ai sintomi lamentati e alle patologie riscontrate” . Con particolare riguardo al secondo intervento di emostasi, cui la paziente è stata sottoposta in data 26/01/20216, hanno, quindi, accertato che non vi sono elementi che possano indicare che lo stesso non sia stato ”eseguito in modo tecnicamente corretto e conforme alle migliori leges artis”.
Alla stregua di tutto quanto sopra, i Cc.Tt.Uu. hanno potuto, quindi, concludere che
“Non emergono condotte, anche omissive, imputabili ai Sanitari o alla Struttura Convenuta”, ad eccezione degli errori tecnico-operatori commessi in occasione del primo intervento di tonsillectomia, di guisa che, all'erronea esecuzione di tale intervento, i Consulenti hanno etiologicamente ricondotto i danni lamentati da parte attrice (sia pure, come si dirà, circoscritti rispetto a quelli dalla stessa dedotti e comunque contenuti anche grazie ai trattamenti riabilitativi cui la paziente si è sottoposta): “i postumi funzionali lamentati dalla TE sono da ritenersi in modo prevalente conseguenza di quanto negativamente concretizzatosi in occasione del primo intervento […] Non rilevando altri elementi utili per definire il rapporto di causalità, potrà identificarsi un'incompleta diligenza nell'esecuzione dell'intervento, cui attribuire un grado di colpa lieve […] Allo stato attuale Parte Attrice presenta esiti anatomici di tonsillectomia con ablazione del pilastro posteriore sn, comportante una incidenza negativa sulla deglutizione da ritenersi di modica entità, frutto di un'evoluzione complessivamente favorevole e adeguatamente controllata da manovre compensatorie apprese nel corso del prolungato trattamento riabilitativo sostenuto. È inoltre possibile ammettere un residuo disturbo dell'adattamento che, per quanto emerso in corso di accertamento peritale e in mancanza di altri specifici trattamenti, è certamente da intendersi di grado lieve”.
I danni cagionati a parte attrice sono stati, quindi, valutati nei seguenti termini: “Nei suddetti esiti, da ritenersi riconducibili all'intervento del 19/01/2016, è identificabile un danno all'integrità psico-fisica della TE (danno biologico permanente) quantificabile in misura del 8% (otto-per-cento) […] In base al documentato iter clinico, sono identificabili periodi di invalidità temporanea così orientativamente quantificabili: gg. 15 al 100%; gg.15 al 75%; gg.75 al 50% e gg.200 al 20%”.
A tale ultimo proposito, in relazione alla precisazione richiesta da parte convenuta, oggetto di integrazione del quesito peritale, i Consulenti hanno chiarito che “a seguito di intervento correttamente eseguito e privo di complicanze, alla TE non sarebbero residuati esiti da identificarsi quale invalidità permanenti e, dunque, non quantificabili. Inoltre, in caso di decorso regolare del post-intervento, l'invalidità temporanea sarebbe stata, come di norma, nell'ordine di gg.5 di totale (comprensivi del ricovero, solitamente di gg.2, e dei primi giorni post-dimissione) e di altri gg.7 al 50%. Per la fattispecie in esame a questi periodi sono corrisposti una più prolungata iniziale degenza e un successivo ricovero in urgenza e non sono dunque rientrati nel conteggio della invalidità temporanea innanzi fornito”.
I Consulenti del giudice hanno escluso un danno alla capacità lavorativa della paziente causalmente riconducibile alle condotte dei sanitari: ”Non si ritiene poter identificare un danno alla capacità di lavoro in virtù delle molteplici possibilità di impiego compatibili sia con il mantenimento della qualifica di infermiera professionale svolta da Parte Attrice, sia con la necessità di gestire adeguatamente le problematiche da lei accusate. Sarà invece a carico della stessa Interessata dimostrare una effettiva riduzione dei compensi percepiti per eventuale mancato impiego in attività più remunerative”.
I Consulenti hanno, infine, riconosciuto la congruità delle spese sostenute dall'attrice quali documentate in atti, con le precisazioni che seguono e la indicazione di non prevedibilità di spese future (giudicando stabilizzate “limitatamente alle problematiche di cui si è trattato, le condizioni della TE”): “In base alla documentazione reperita in atti, si può esprimere giudizio di congruità delle spese di ordine sanitario sostenute da Parte Attrice, per un loro ammontare complessivo a € 3.732, comprensivo del costo della valutazione peritale di parte e della indagine radiografica effettuata nel corso di un tentativo di conciliazione. Vi è poi una ulteriore spesa di € 602 che è stata appunto sostenuta sempre per il tentativo di conciliazione richiesto alla Camera di Conciliazione Forense di Ancona, la cui rimborsabilità è rimessa alla decisione dell'Ill.mo Sig. Giudice. In virtù del quadro clinico attuale, da ritenersi ampiamente stabilizzato con gli esiti innanzi enunciati, non si prevedono ulteriori spese da sostenersi da Parte Attrice”.
Ad avviso di questo giudice l'elaborato peritale d'ufficio ha risposto in maniera esauriente - argomentando compitamente - e immune da aporie o vizi logico-deduttivi non solo ai quesiti demandati dalla scrivente, ma anche alle osservazioni critiche formulate dai rispettivi consulenti di parte.
Le conclusioni della C.T.U. possono, pertanto, essere poste a fondamento della presente decisione. pagina 10 di 19 Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento senza obbligo di soffermarsi sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili, perché le critiche di parte tendenti al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico costituiscono mere allegazioni difensive (cfr., in tal senso, Cass., n. 12195/2024).
Ciò detto, le emergenze della CTU possono così riassumersi:
a) l'intervento di tonsillectomia e l'imperizia nell'eseguirlo sono state conditiones sine qua non del danno biologico subito dall'attrice;
b) il danno all'integrità psico-fisica (in tale voce viene, quindi, ricompreso il lamentato disturbo dell'adattamento) è stato lieve e contenuto dalle successive terapie praticate sulla persona dell'attrice;
c) non è stato accertato alcun danno alla capacità lavorativa di parte attrice né una incidenza sulla sua cenestesi lavorativa in senso stretto.
Il collegio peritale ha mosso una censura all'operato dei sanitari ovvero, come visto, la non adeguata/insufficiente attenzione al rispetto delle strutture anatomiche, per avere gli stessi asportato il pilastro posteriore sinistro (contenente il muscolo faringopalatino), pur in assenza di alcun valido motivo, atteso che tale struttura anatomica deve essere salvaguardata, sia ai fini della fonazione sia a quelli della deglutizione.
Tutto ciò a fronte di una situazione clinica del paziente che non presentava aspetti di particolare complessità, essendo anzi l'intervento espletato di approccio routinario.
L'assunto di parte convenuta secondo cui la condotta dei sanitari dell'Ospedale di Fabriano sia stata conforme ai criteri di perizia, diligenza e prudenza richiesti dal caso di specie, oltre che in ossequio alle linee guida vigenti all'epoca dei fatti – alla stregua di quanto ancora sostenuto negli scritti conclusivi - è, dunque, chiaramente smentito;
lo stesso dicasi quanto alla dedotta carenza del nesso di causalità tra le condotte del personale e i CP_2 lamentati danni/lesioni subiti dall'attrice.
La validità dell'accertamento peritale non è scalfita, come pretenderebbe parte convenuta, dalla circostanza che dalla documentazione in atti non si evidenzierebbero criticità nel corso dell'intervento di tonsillectomia tali da giustificare l'asportazione del pilastro posteriore, tanto che questa circostanza non verrebbe affatto descritta;
lo stesso dicasi anche in relazione all'ulteriore difesa di parte convenuta, secondo cui la riscontrata asimmetria a carico del pilastro palatino sinistro non sarebbe conseguenza di una colposa, ingiustificata asportazione del pilastro posteriore, ma il risultato di una retrazione cicatriziale, asseritamente causata anche dal secondo intervento di cauterizzazione.
Le difese di parte convenuta sono, anzi, contraddette dai Cc.Tt.Uu.: “non desta certamente stupore il fatto che la descrizione dell'intervento non abbia evidenziato un qualsiasi tipo di lesione a carico del pilastro posteriore, dato di cui poteva certamente risultare comprensibilmente difficile averne piena consapevolezza nella immediatezza dell'atto chirurgico. L'ipotesi che la riscontrata asimmetria degli archi palatini sia stata determinata dall'evolversi di processi cicatriziali, non risulta in realtà così pagina 11 di 19 fortemente probabile, come invece sostenuto da Parte Convenuta. Infatti, depongono a favore di un'origine iatrogena del riscontro visivo le tempistiche relativamente brevi fra i trattamenti chirurgici subiti e un quadro obiettivo che evidenziava ancora la presenza di edema locoregionale […] Pertanto, nell'ottica di un evento “più probabile che non”, si ritiene poter asserire che le problematiche all'epoca precocemente concretizzatesi siano riferibili a un'avvenuta lesione del pilastro posteriore sn anziché a una sua sfavorevole evoluzione cicatriziale, cui al massimo potrebbe essere attribuito un ruolo concausale aggiuntivo e non determinante”.
Non condivisibili sono, poi, le ulteriori contestazioni di parte convenuta in ordine alla sussistenza del disturbo d'adattamento - per contro riconosciuto dai Consulenti d'Ufficio -, basate sul mero dato dell'avvenuta certificazione del disturbo in parola a distanza di tempo, in quanto, tra le altre cose, non considerano – come, per contro, correttamente dedotto da parte attrice - che le conseguenze psicologiche di un trauma possono manifestarsi e cronicizzarsi nel lungo periodo. Sul punto, ci si riporta alle più approfondite valutazioni svolte dai Cc.Tt.Uu.
In conclusione, dunque, parte attrice ha dato prova del titolo, del danno-evento e del nesso etiologico, oltre che allegato l'inadempimento del medico e della struttura sanitaria;
a contrario, non è stata fornita da parte convenuta una prova specifica e adeguata in ordine al corretto adempimento da parte del sanitario e, dunque, dell'assenza di colpa nell'esercizio della prestazione. Anzi, costituisce circostanza accertata in sede di consulenza tecnica d'ufficio, che l'operato dalla struttura sanitaria è censurabile sotto il profilo dell'adesione alle regole dell'ars medica e sotto il profilo della diligenza e perizia, e ha causato gli esiti pregiudizievoli per la paziente quali accertati dagli stessi Consulenti del giudice.
Per il resto, il Tribunale reputa di condividere le conclusioni rassegnate dal Collegio Peritale circa la non sussistenza del danno alla capacità lavorativa e alla non incidenza pregiudizievole sulla cenestesi lavorativa di parte attrice.
I Consulenti hanno escluso, in particolare, la voce di danno in esame in ragione delle possibilità di impiego della attrice, infermiera professionista, con tale qualifica, molteplici e compatibili con le problematiche dalla stessa accusate.
Ciò è quanto, del resto, concretamente accaduto (cfr. dichiarazioni della teste escussa all'udienza del 12/07/2023, di cui si dirà meglio infra). Testimone_1
Quanto al pregiudizio lamentato da parte attrice di riduzione dei propri introiti per non aver potuto la stessa più svolgere l'attività di pronto soccorso e ambulanza e, quindi, di effettuare straordinari, turni di reperibilità pomeridiani/notturni e/o festivi, i Consulenti del giudice hanno ritenuto che spettasse alla stessa parte attrice fornire la prova dell'effettiva riduzione dei compensi “per eventuale mancato impiego in attività più remunerative”.
A ben guardare, una volta che gli stessi Consulenti hanno escluso non solo un danno alla capacità lavorativa ma finanche un'incidenza delle lesioni patite sulla cenestesi lavorativa (in seno all'elaborato non si fa, ad esempio, alcun riferimento a una facile, maggiore, stancabilità della periziata nello svolgimento dell'attività lavorativa ovvero alla maggiore usura fisica/fatica o difficoltà a garantire flessibilità oraria e/o operativa né, tantomeno, a una di lei incapacità di svolgere proprio quelle attività asseritamente più remunerative), non vi era, comunque, spazio per la prova di ulteriori danni patrimoniali.
pagina 12 di 19 In difetto di qualsivoglia accertamento medico attestante l'effettiva incapacità della signora svolgere le attività di pronto soccorso, il servizio di ambulanza e i turni Parte_1 in precedenza effettuati, e/o il suo maggiore sforzo nello svolgere siffatte attività, ritenute più remunerative, come conseguenza delle lesioni subite per colpa dei sanitari, la circostanza che queste attività, per sopravvenuti cambiamenti di mansioni, non venissero, di fatto, più svolte dall'attrice non può etiologicamente ricondursi alla responsabilità medica che qui ci occupa.
Né quanto sopra appare contraddetto dalle dichiarazioni della succitata teste pur vero che questa ha dichiarato: “In Pronto Soccorso c'è un momento Testimone_1 pausa in cui mangiamo. Ma lei [i.e., la non è riuscita, nel primo periodo, a sostenere i Parte_1 ritmi dell'emergenza. E' stata spostata dal Pronto Soccorso e ha cambiato molte mansioni fino a che il medico competente l'ha ricollocata al centro prelievi”, ma il fatto che vi sia stato un cambiamento delle mansioni originariamente svolte dall'attrice non dimostra che lo stesso sia stato determinato proprio dalle conseguenze pregiudizievoli all'integrità fisica da questa subite a causa delle condotte colpose dei medici che l'hanno avuta in cura, ben potendo detto cambiamento essere stato giustificato da esigenze di organizzazione interna lavorativa. La teste ha sì riferito che la peraltro “nel primo periodo”, non fosse Tes_1 Parte_1 stata in grado di sostenere i ritmi dell'emergenza, ma che tale asserzione si traduce in una mera valutazione (inibita ai testimoni e comunque non riscontrata dagli svolti accertamenti peritali), non sufficiente per dimostrare che parte attrice fosse oggettivamente divenuta inidonea o presentasse comunque maggiori difficoltà a eseguire le attività in precedenza svolte, quali l'attività di pronto soccorso, di ambulanza, con i correlati turni di pronta disponibilità, in particolare, i turni notturni, né, tantomeno, che ad ella attrice siano state attribuite altre mansioni a cagione di siffatta (indimostrata) asserita incapacità e/o maggiore usurabilità.
Gli elementi in atti (documentazione e prove orali) non sono idonei a provare che l'attrice abbia subito, a causa delle condotte dei medici qui in contestazione, un demansionamento [non vi è prova che lo spostamento cui ha fatto riferimento la teste si sia concretizzato in un effettivo “demansionamento”; anzi, dalle buste paga Tes_2 versate in atti da parte attrice risulta che la stessa abbia conservato la medesima qualifica di
“collaboratore professionale sanitario”] e/o, comunque, un decremento dei redditi [che, invero, sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al periodo precedente al danno evento per cui è causa - cfr. doc. 28 e 29 alleg. memorie ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., di parte attrice -, quanto meno in relazione all'emolumento base].
La mancanza di prova che il mutamento di mansioni sia etiologicamente riconducibile alle conseguenze pregiudizievoli dell'intervento di tonsillectomia residuate a parte attrice e, quindi, al comportamento colposo dei sanitari che l'hanno avuta in cura non consente di riconoscere un danno patrimoniale per la lamentata perdita di quelle poste variabili della retribuzione quali straordinari o turni di reperibilità (poste variabili che comporterebbero, peraltro, ai fini risarcitori, la ulteriore necessità di distinguere tra quelli strutturali, legati alle specifiche modalità organizzative dell'attività lavorativa, e quelli meramente occasionali;
questione che resta comunque assorbita da quanto sin qui detto). E, invero, gli stessi Consulenti d'Ufficio, in risposta alle osservazioni dei Consulenti di parte attrice, espressamente hanno osservato che “una eventuale effettiva riduzione dei compensi” è “legata non
pagina 13 di 19 a una riduzione delle abilità di base previste dalla qualifica”, ma è da collegare a “una mancata esecuzione di quelle potenzialmente ma non necessariamente eseguibili”.
Difetta, dunque, una prova valida in ordine all'allegato danno patrimoniale da mancato guadagno e/o da mancata progressione di carriera lavorativa.
Nulla avrebbe aggiunto, quanto alla prova del danno in parola, l'escussione del teste dott. , che si sarebbe limitato a confermare la relazione contabile dal Testimone_3 medesimo redatta su mandato della stessa parte attrice;
il teste era, vieppiù, chiamato a rispondere in ordine alla sussistenza di un danno per la parziale perdita della capacità lavorativa specifica conseguente all'intervento chirurgico di tonsillectomia eseguito il 19/01/2016 e al successivo intervento del 26/01/2016, danno non solo già escluso dai Cc.Tt.Uu., ma in relazione al quale il testimone non possedeva le necessarie cognizioni tecniche (trattandosi di un dottore commercialista) per poter svolgere qualsivoglia valutazione.
III. Controparte_5
Fatte proprie dalla scrivente le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio e alla stregua di quanto sin qui illustrato, si deve, quindi, ritenere, sulla base del regime di prova valevole in sed civile, che vi sono danni accertati nella persona dell'attrice causalmente riconducibili a condotta sanitaria colposa per scorretta gestione del primo intervento chirurgico da parte degli operatori dell'Ospedale di Fabriano di cui dovrà rispondere la convenuta , con conseguente obbligo di risarcire il danno patito Controparte_3 dalla paziente, che si procede di seguito a liquidare.
Essendo emerse lesioni micro-permanenti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, occorre applicare i criteri risarcitori di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, cui rinvia l'art. 7, co. 4, della L. n. 24/2017, cd. legge Gelli-Bianco, che conferma quanto già previsto dall'art. 3, co. 3, della L. n. 183/2012, cd. legge Balduzzi. La disposizione in questione, infatti, si applica anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data, con il solo limite del giudicato interno sul quantum, in quanto la norma, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (in tal senso, cfr. Cass., n. 28990/2019; conf. Id., n. 1157/2020).
Il fondamento giuridico di tale applicazione retroattiva risiede nella qualificazione di tali norme come disposizioni di natura processuale piuttosto che sostanziale: "l'art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017 (Legge Gelli), che impone l'utilizzo delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private per la liquidazione del danno biologico conseguente all'attività della struttura sanitaria o dell'esercente la professione sanitaria, costituisce norma di natura processuale che disciplina le modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno attribuito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., e non norma sostanziale sulla fattispecie costitutiva del diritto" (così, Trib. Firenze, n. 2251/2025).
Tanto detto, applicando i criteri di cui al surrichiamato art. 139 del Cod. Ass., con gli importi come da ultimo modificati - tenuto conto dell'età dell'attrice al momento della pagina 14 di 19 conclusione della prestazione professionale, come documentata (anni 34), e della percentuale di danno biologico accertata in sede di elaborato peritale (punto percentuale 8%) nonché dei periodi di invalidità temporanea riconosciuti sempre in sede di CTU (gg.15 al 100%; gg. 15 al 75%; gg.75 al 50% e gg. 200 al 20%) -, il danno riconoscibile a parte attrice può essere così quantificato in moneta attuale:
- € 14.242,91, a titolo di danno biologico permanente;
- € 842, 70 a titolo di invalidità temporanea totale;
- € 632,03 a titolo di invalidità temporanea al 75%;
- € 2.106,75 a titolo di invalidità temporanea totale al 50%;
- € 2.247,20 a titolo di invalidità temporanea totale al 20%.
A tali voci di danno vanno aggiunte le spese mediche documentate in atti e sostenute da parte attrice, ritenute necessarie/opportune e, quindi, congrue dai Consulenti d'Ufficio (fatta eccezione per quelle relative alla richiesta di copia di cartella clinica), pari a € 3.732,00.
I Consulenti hanno rimesso a questo giudice la valutazione della rimborsabilità, a titolo di spesa medica, dell'importo di Euro 602,00, sostenuto da parte attrice in sede di mediazione, non rappresentando detta spese, secondo il loro giudizio, né un costo relativo a diagnosi e cura, né tantomeno un onere sostenuto per una relazione medico legale di parte.
Va, invero, sul punto, osservato che la spesa in parola doveva essere corrisposta al dott.
a titolo di “onorario per attività medico-legale” (cfr. doc. 19 citazione), in sede di Per_5 procedura di mediazione - conclusasi, come visto, con esito negativo come da verbale prodotto contestualmente alla citazione in primo grado (cfr. doc. 18 citazione) -, procedura che, come noto, costituisce, in alternativa allo strumento di cui all'art. 696-bis c.p.c., condizione di procedibilità dell'azione qui esercitata.
Analoga natura ha la spesa per il compenso al mediatore (cfr., sempre, doc. 19 citazione).
Si ritiene che le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione (ivi compresi l'indennità corrisposta al mediatore e il compenso dovuto all'esperto che qui ci occupano) vadano ricondotte (indipendentemente dalle previsioni di cui all'art. 13 d.l.vo n. 28/2010) nel novero di quelle processuali di cui all'art. 91 c.p.c., per cui di esse si dirà meglio in prosieguo.
Si ritiene, inoltre, ancorché sia stato riconosciuto un danno lieve all'integrità psico-fisica, anche con riguardo al lamentato disturbo dell'adattamento, che, nel caso di specie, per addivenire a un risarcimento del danno integrale, si debba procedere a una personalizzazione del danno biologico (micro-permanente), facendo applicazione del comma 3 dell'art. 139 Cod. Ass. che prevede: "Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati, ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”.
A tal fine, il giudice deve tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli dinamico-relazionali, dovendo, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni pagina 15 di 19 personali e soggettive del danneggiato e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.
Non ignora la scrivente che l'aumento per personalizzazione del danno biologico permanente non può essere riconosciuto quando i disagi lamentati dal danneggiato costituiscono le conseguenze ordinarie della menomazione accertata dal consulente tecnico e sono già stati valutati nell'ambito della quantificazione del grado di menomazione, laddove ritenuti integrare una sofferenza psico-fisica di non particolare intensità.
Tuttavia, pur quando la lesione sia di lieve entità, non può aprioristicamente escludersi un'incidenza su specifici aspetti dinamico-relazionali laddove vi sia adeguata prova dell'effettiva e rilevante compromissione di tali aspetti.
Orbene, nel caso di specie, non può non tenersi nel debito conto quanto emerso nel corso dell'istruttoria orale ovvero la presenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendono il danno concreto subito da parte attrice più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi del medesimo grado, sofferti da persone della stessa età.
Le peculiarità del caso concreto, con particolare riguardo al “reflusso di liquidi dal naso durante la deglutizione”, sono state riconosciute dallo stesso collegio peritale che, pur dando atto che tale fenomeno possa costituire una conseguenza eventuale del tipo di intervento cui l'attrice è stata sottoposta, ha inteso precisare che “il fenomeno scompare in genere in pochi giorni;
situazione che in realtà non pare essersi concretizzata per il caso in esame, protraendosi il fenomeno per un periodo più prolungato evento avverso previsto […] concretizzatosi con modalità di maggiore entità e durata”. Così come, nell'attestare che, allo stato, la signora iesce a deglutire, il Parte_1
Collegio ha evidenziato che ciò avviene solo attraverso la messa in pratica di manovre di compenso, nonostante il lungo iter riabilitativo dalla stessa seguito. Queste circostanze, se valgono a giustificare la percentualizzazione del danno alla complessiva integrità psico-fisica
– ivi, quindi, compreso il disturbo dell'adattamento – quale operata dai Consulenti, secondo la scrivente, impongono, altresì, una valutazione in termini di personalizzazione del danno stesso.
Le dichiarazioni rese dai testimoni addotti da parte attrice sono tali da dimostrare una compromissione rilevante, anomala e peculiare, della vita individuale e relazionale della signora sia pure migliorata negli ultimi anni: Parte_1 la teste (escussa, come già visto, all'udienza del 12/07/2023) ha Testimone_1 riferito in relazione alle condizioni dell'attrice che “Quasi da subito è emersa la sua incapacità di autoalimentarsi, anche se ha seguito trattamenti riabilitati per alimentarsi in maniera adeguata, come esercizi di respirazione e logopedia;
poi con il tempo ha attuato strategie oltre che di tipo fisiologico anche alimentare. Aveva anche un reflusso fisiologico (le usciva il cibo dal naso). Le regalai anche il Bimby per cucinare;
poi sono seguiti i problemi di peso e di umore. Tutt'ora ha problemi perché certi cibi le sono preclusi (lei amava la pizza, che non può più mangiare come il pane). Deve far uso di integratori, vitamine […] I primi anni rinunciava ad essere presente a momenti di convivialità […] Prima dell'intervento andavamo insieme al ristorante, dopo magari ci limitavamo ad andare a mangiare il Sushi […] Ora esce tranquillamente ma sa che deve subito chiedere determinati alimenti al ristoratore”; il teste (sentito alla medesima udienza del 12/07/2023) ha Testimone_4 rappresentato di conoscere la signora in da ragazzina e di frequentarla in Parte_1
pagina 16 di 19 quanto esce con lo stesso gruppo di amici, dichiarando: “Anche recentemente abbiamo organizzato una cena, lei non è venuta perché non poteva mangiare certe cose. Anche alla festa dei ceri ad esempio non ha mai partecipato alle cene;
l'ultima volta che sono stata a cena a casa loro nel mese di gennaio/febbraio 2023 mentre noi mangiavamo la pasta, lei [lei] mangiava una minestrina, una cosa liquida […] Lei ci diceva sempre di stare attenta alla dieta prefissata. Con qualche amico facevamo qualche battuta per tirarla su perché era in totale imbarazzo;
anche all'ultima cena a cena a casa sua era in imbarazzo, certo non come 7/8 anni fa […]”; il testimone ha, poi, confermato la problematica della fuoriuscita del cibo dal naso (“non ricordo se stava mangiando la minestra “a spaghetto”, eravamo io, mio figlio, il marito e altre due coppie e lei si è alzata ed è andata in bagno”), problematica che aveva indotto l'attrice ad evitare di frequentare ristoranti e locali pubblici (“Uno/due anni prima del Covid avevamo organizzato una serata per Capodanno ma non si è potuto fare perché lei non se la sentiva;
abbiamo cenato con altre due coppie a casa sua;
anche a recenti feste come il premio bandiera lei non è venuta”), e che, comunque, ha determinato un suo cambiamento personale (“Anche ora non è più la pre-intervento anche se non è dimagritissima come i primi tempi”). Pt_1
Dunque, risulta provato che, a causa delle menomazioni patite, la signora Parte_1 stata costretta a subire un rilevante cambiamento dello stile di vita, modificando sensibilmente le proprie abitudini.
Si reputa, quindi, congruo un aumento del risarcimento del danno biologico, come sopra quantificato, di Euro 2.800,00.
Il danno totale subito dall'attrice va, dunque, quantificato in Euro 26.603,59.
Sulla somma complessiva così computata, non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come visto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Per ciò che concerne gli interessi sulla superiore somma, si ricorda che in tema di obbligazioni di valore, s'impone il risarcimento non solo del valore del bene perduto, ma anche dal pregiudizio da ritardata percezione del credito risarcitorio (lucro cessante), per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione.
Si richiama, sul punto, la vasta e conforme giurisprudenza in materia (consolidata a partire da Cass., SsUu n. 1712/1995) in ordine alle modalità di liquidazione del danno da ritardo nel conseguimento dell'equivalente monetario di un dato valore e la possibilità di fare riferimento a presunzioni semplici e criteri equitativi, tra i quali può ricomprendersi e applicarsi, nella specie, il criterio degli interessi legali - nulla avendo allegato parte attrice al riguardo al fine di giustificare il riconoscimento di un tasso diverso e considerato altresì che la somma, non elevata, difficilmente sarebbe stata destinata all'investimento -, da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, svalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata di anno in anno da tale data, il tutto secondo gli indici Istat, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Ovviamente, gli interessi nella misura legale saranno dovuti dalla sentenza al soddisfo, atteso che con la liquidazione di cui alla presente sentenza il debito è divenuto di valuta.
IV. LE SPESE DI LITE
L'accoglimento parziale della domanda formulata dall'attrice giustifica la compensazione di 1/3 delle spese di lite, con conseguente condanna, per la quota residua di pagina 17 di 19 parte convenuta. Dette spese sono liquidate tenuto conto del valore effettivo della causai4 e della complessità del giudizio, applicando a tutte le fasi i valori mediani.
Come cennato, allo stesso regime, sono soggette le spese documentate per il procedimento di mediazione (doc. 19 citazione), liquidate sulla base dei medesimi criteri.
La giurisprudenza ha, difatti, chiarito che le spese di mediazione obbligatoria hanno natura di spese processuali in senso lato, configurandosi come costi necessari per l'accesso alla tutela giurisdizionale (arg. ex Corte App. Genova, n. 1020/2024 e Trib. Catanzaro, n. 464/2023; v. anche Cass., n. 32306/2023). Stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all'accertato inadempimento di parte convenuta, in forza del principio di causalità, le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi. In effetti, il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita ad una relazione "cronologica" necessaria, implicando anche un altrettanto necessario coordinamento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili;
sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, giacché, secondo quanto visto, qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. Nel caso qui in esame - integrante senz'altro controversia soggetta a mediazione obbligatoria - l'odierna istante ha dovuto in effetti sostenere delle spese a causa dell'atteggiamento della controparte. Ne discende che, tenuto conto della parziale soccombenza dell'attrice medesima - sia in punto di an che di quantum debeatur - nel presente giudizio, si reputa rispondente a giustizia condannare l'azienda convenuta al rimborso di dette spese (pari a complessivi Euro 927,34; cfr. doc. 19 cit.), nella misura di due terzi del totale.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono porsi a carico di parte convenuta, essendosi la consulenza tecnica resa comunque necessaria per accertare la responsabilità, sotto il profilo medico-legale, dell' convenuta, poi effettivamente CP_1 emersa - nei termini sopra indicati - in esito alle indagini effettuate dal Collegio peritale.
P. Q. M
il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1894/2021 R.G., ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata o assorbita, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione, e, per l'effetto, DICHIARA la responsabilità dell' in persona del Direttore Generale e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in ordine all'evento illecito dedotto in giudizio (segnatamene, intervento chirurgico di tonsillectomia del 19/01/2016 erroneamente eseguito per colpa dei sanitari dell'Ospedale di Fabriano) e, per l'effetto, DA la convenuta al pagamento in favore di per i titoli di cui in Parte_1 narrativa, della somma complessiva di Euro 26.603,59 al valore attuale della moneta, oltre interessi legali, calcolati su questa somma devalutata al 19/01/2016 e progressivamente rivalutata, anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino al 4 Valore compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 Euro. pagina 18 di 19 deposito della presente sentenza, nonché gli interessi ex art. 1282 c.c. da detta sentenza al soddisfo;
- COMPENSA tra le parti nella misura di 1/3 le spese di lite che liquida, per intero, in complessivi Euro 7.616,00 per compensi, oltre esborsi per la mediazione e per il presente giudizio (Euro 927,34+Euro 545,00), spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende, DANDO parte convenuta a rifondere a parte attrice i restanti 2/3;
- PONE definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, nei soli rapporti interni fra le parti, a carico della convenuta.
Così deciso in Ancona, li 25/XI 2025 Il Giudice
LA CA
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 I Consulenti, pur riconoscendo che l'indicazione alla tonsillectomia nell'adulto costituisce un discostamento
“ragionato” alle linee guida, essendo state queste, in realtà, redatte per l'età pediatrica, hanno richiamato e condiviso la dottrina scientifica secondo cui “La tonsillectomia è una procedura efficace che fornisce benefici medici e sociali per i pazienti adulti con tonsillite ricorrente”. Nella specie, hanno riconosciuto che “non tanto una eventuale ipertrofia tonsillare (peraltro indicata nell'obiettività riportata nella cartella clinica relativa al primo ricovero del 18/01/2016), ma proprio un quadro flogistico cronico era da intendersi precisa indicazione all'intervento”. I ricorrenti episodi di disfagia, odinofagia e rialzo termico, risultanti dalla cartella clinica in atti, avevano giustificato una scelta siffatta. Del resto, rispetto a quanto riferito dalla paziente in sede peritale (“un solo episodio di tonsillite all'anno, unicamente trattato con FANS e senza antibiotici, peraltro non comportante assenze lavorative), i Consulenti hanno ritenuto di dover avere, piuttosto, riguardo al ben diverso iter clinico descritto in cartella clinica, dovendo, in difetto, supporre un falso in atto pubblico, ipotesi, allo stato, da nessuno mai prospettata. pagina 9 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico LA CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1894/2021 promossa da:
– con C.F.: -, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/03/1981, elett.te dom.ta presso e nello studio dell'avv. MARCELLO PECORARI, da cui è rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti;
PARTE ATTRICE contro
– con C.F./P.I.: -, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta presso e nello studio dell'avv. RICCARDO VAGNONI, da cui è rappresentata e difesa giusta delega in atti;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità professionale medica;
CONCLUSIONI precisate dalle parti all'udienza del 9/07/2025;
Per parte attrice: “remissione della causa in istruttoria per la prosecuzione della prova testimoniale sui testi residui sui capitoli della II memoria istruttoria di parte attrice nonché per l'ammissione delle ulteriori richieste istruttorie ivi articolate [prova testimoniale sui capp. da 17) a 19) e CTU contabile]; in subordine conclude come da tutti i propri atti e scritti difensivi” e, quindi, “❖ accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità colposa consistita in negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dell' (P.I.: in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, in relazione agli interventi chirurgici e comunque ai trattamenti medici per cui è causa eseguiti sulla persona di;
❖ condannare, per Parte_1
l'effetto, l' P.I.: ersona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, a risarcire in favore dell'attrice tutti i danni patrimoniali e quelli non patrimoniali, diretti ed indiretti, dalla medesima subiti e subendi in conseguenza dell'evento per cui è causa, ivi compresi i danni di natura biologica, sia da invalidità pagina 1 di 19 temporanea totale e parziale, sia da invalidità permanente, morale ed esistenziale, oltre al danno da cinestesi lavorativa, nonché il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, ivi compreso il danno da mancato guadagno e da perdita della possibilità di progressione di carriera, comunque nessuno escluso, oltre al rimborso delle spese mediche e di tutte le spese sostenute nell'ambito della procedura di mediazione, ivi comprese quelle in ipotesi da sostenere per il futuro, comunque nessuna esclusa, il tutto da liquidarsi in quella somma che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio e quindi ritenuta di giustizia, se del caso anche con ricorso al criterio equitativo;
❖ incrementare tutte le somme richieste con la presente domanda e comunque riconosciute nel presente giudizio in favore dell'attrice del danno da svalutazione monetaria secondo gli indici Istat a far data dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, oltre interessi legali sulle somme rivalutate sempre a far data dal dì del dovuto alla data della notifica del presente atto di citazione, nonché oltre interessi moratori sulle medesime somme rivalutate dalla data di notifica del presente atto di citazione sino all'effettivo saldo, come per legge;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali relative sia al presente giudizio che in ordine alla preventiva procedura di mediazione gravate d'Iva, Cap e 15% a titolo di Rimborso Forfettario come per legge” (così, libello introduttivo);
Per parte convenuta: opponendosi alle richieste istruttorie di controparte già respinte e insistendo nella richiesta istruttoria di cui alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (i.e., ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., di documentazione INAIL relativa a parte attrice), ferme restando, quindi, le conclusioni precedentemente formulate nella comparsa di costituzione e risposta1, ovvero: “- nel merito: rigettare, con ogni conseguente statuizione, tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario, Cap ed Iva come per legge”;
ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva Parte_1 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l' in persona del Direttore Controparte_2
Generale e legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire condannare l'Azienda al risarcimento, in favore della stessa, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, dalla medesima subiti e subendi in conseguenza degli interventi chirurgici e comunque dei trattamenti medici eseguiti sulla sua persona dal personale sanitario dell'Ospedale di Fabriano-Azienda Sanitaria Unica Regione (A.S.U.R.) Marche-Area Vasta n.
2. in occasione dei suoi ricoveri, succedutisi nel tempo, presso il predetto nosocomio.
Esponeva, in particolare, l'attrice che:
- in data 19/01/2016, previa esecuzione di visita otorinolaringoiatrica, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di tonsillectomia presso l'Ospedale di Fabriano, rimanendovi ricoverata sino al 25/01/2016, con diagnosi di “Tonsillite cronica” (cfr. doc.1 allegato alla citazione);
- il giorno seguente le dimissioni, 26/01/2016, causa complicanza emorragica, veniva nuovamente ricoverata presso il nosocomio fabrianese, dove, riscontrata “emorragia della loggia tonsillare sinistra”, veniva sottoposta a trattamento chirurgico di emostasi e 1 Cfr., tra le tante, Cass., ord. n. 3434672024. pagina 2 di 19 dimessa il 28/01/2016, con diagnosi di “Emorragia post-tonsillectomia” (cfr. doc.2 allegato alla citazione);
- successivamente, effettuava nuove visite di controllo presso l'Ospedale di Fabriano in occasione delle quali rappresenta ai sanitari “una grave e persistente difficoltà alla deglutizione sia di cibi liquidi che solidi”, aggravata dalla “fuoriuscita di materiale alimentare dal naso”; la difficoltà di alimentarsi determinava anche l'impossibilità di seguire una dieta equilibrata, con conseguente notevole calo ponderale e malessere generalizzato;
- stante il rapido aggravamento delle condizioni di salute, il 20/02/2016, veniva nuovamente ricoverata presso il Reparto di Otorino dell'Ospedale di Fabriano, lamentando “difficoltà alla deglutizione post-intervento” a fronte di un'accertata “asimmetria dei pilastri palatini posteriori”, e, quindi, dimessa, il 23/02/2016, con diagnosi di
“Insufficienza del palato molle post-intervento chirurgico” (cfr. doc.3 citazione);
- l'indomani, 24/02/2016, recatasi - su indicazione dei sanitari dell'Ospedale di Fabriano (cfr. doc.4 citazione) - presso l'Ambulatorio di Foniatria dell'Azienda Ospedaliera di Perugia per una valutazione specialistica (cfr. doc.5 citazione), le veniva prescritto un percorso di rieducazione logopedica, finalizzato alla ripresa funzionale della deglutizione, percorso proseguito sino al 21/12/2016 (cfr. doc.6 citazione);
- in ragione del persistere dei disturbi, doveva, quindi, sottoporsi a molteplici controlli, visite medico-specialistiche ed esami diagnostici (cfr. docc.
7-10 citazione);
- in particolare, in data 27/07/2020, il dott. le diagnosticava: Persona_1
“nell'immediato difficoltà alla deglutizione anche con rigurgito nasale [... ] difficoltà alla gestione dei solidi, con necessità di agevolazione con acqua e deglutizione forzata [… ] difficoltà nella localizzazione dei sapori […] attualmente a dieta cremosa, solidi morbidi e liquidi ma solo se agevolata da deglutizione forzata [… ] impossibilità ad una propulsione a spinta posteriore […] ridotta la mobilità fine a forza linguale […] velo corto e asimmetrico in esiti di tonsillectomia […] l'innalzamento laringeo è ridotto [… ] velo incompetente per presenza di saliva in rinofaringe
[…] attualmente disfagia orofaringea da ridotta preminente efficienza preparatoria e propulsiva orale” (cfr. doc.11 citazione);
- il superiore, travagliato iter clinico le causava, inoltre, sia problemi cardiologici - dovuti all'innalzamento dei valori pressori -, costringendola ad una terapia farmacologica a base di sartanico (cfr. doc.12 citazione), sia disturbi psichici, per i quali doveva ricorrere alle cure presso il Centro di Salute Mentale Alto Chiascio che, nella persona della dott.
in data 13/08/2020, le diagnosticava: “sintomi cronici inquadrabili come Per_2
Disturbo dell'Adattamento con umore depresso ed ansia (F43.2)” (cfr. doc.13 citazione).
L'attrice incaricava, quindi, le dottoresse e di Persona_3 Persona_4 effettuare una perizia medico-legale sulla sua persona onde valutare i postumi subiti e la loro riconducibilità alla condotta dei sanitari dell'Ospedale di Fabriano che l'avevano avuta in cura (cfr. doc. 14 citazione).
L' elaborato peritale di parte, premesso che nel caso di specie:
- non ricorrevano i presupposti prescritti dalla scienza medica per l'indicazione all'intervento di tonsillectomia;
le linee guida in materia, difatti, consigliavano il ricorso all'intervento in questione solo in caso di episodi ricorrenti di comprovata gravità; pagina 3 di 19 tuttavia, nella cartella clinica relativa al ricovero dell'attrice del 19/01/2016, non sarebbero stati descritti episodi di tonsillite cronica in termini di gravità e di frequenza tali da rendere necessario il ricorso all'intervento;
- sussistevano criticità anche in ordine alla tecnica di esecuzione della tonsillectomia, comprovate dall'ulteriore intervento chirurgico di emostasi cui l'attrice era stata sottoposta a distanza di una settimana dal primo intervento, causa la sopravvenuta complicanza emorragica alla loggia tonsillare sinistra;
- da quanto sopra erano conseguiti importanti disturbi della fonazione e, soprattutto, della deglutizione (disfagia oro-faringea), con necessità di accorgimenti dietetici, peraltro ancora persistenti, nonostante l'attrice avesse affrontato un lungo e difficile percorso di rieducazione fono-logopedica;
- i gravi disagi derivati da tali disturbi avevano causato l'insorgenza di ipertensione arteriosa, costringendo, come visto la signora a sottoporsi ad apposita Parte_1 terapia farmacologica, oltre ad essere responsabili della comparsa in quest'ultima di sintomi inquadrabili come Disturbo dell'Adattamento psichico;
- a tutto quanto sopra, andava aggiunto sia il danno alla capacità lavorativa specifica, stante l'impossibilità per l'attrice di garantire quella flessibilità oraria ed operativa richiesta dalla mansione prima svolta (infermiera di pronto soccorso), considerata la
“facile stancabilità e le concrete difficoltà a consumare i pasti con necessità di maggior tempo e di idoneo contesto”, con conseguente danno patrimoniale da mancato guadagno e da mancata progressione di carriera (l'attrice sarebbe stata assegnata a mansioni inferiori, in ambito ambulatoriale, con interruzione di attività prima compiute, come “turni di reperibilità, indennità notturne e pomeridiane nonché attività in ambulanza”, che garantivano maggiori guadagni mensili), oltre al danno “da cenestesi lavorativa”, in quanto lo svolgimento dell'attività lavorativa era divenuto maggiormente gravoso ed usurante a causa delle sue peggiorate condizioni di salute;
tutto quanto premesso, i consulenti tecnici di parte concludevano ritenendo:
1) l'origine iatrogena dei disturbi della deglutizione nonché neurologici e il loro nesso causale con una condotta chirurgica carente sul piano tecnico-operatorio;
2) l'aggravamento del quadro clinico determinato dal primo intervento chirurgico a causa dal secondo, in quanto anche quest'ultimo, pur necessario, non era stato eseguito con la dovuta accuratezza e cautela;
3) la sussistenza, nella specie, di un'evidente condotta colposa dei sanitari, consistita in negligenza, imprudenza e/o imperizia, integrante un caso di “malpractice sanitaria” idoneo a cagionare, in danno dell'attrice, postumi produttivi di un'invalidità biologica permanente non inferiore al 28-30% della totale, oltre a un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 20 ed un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale, come da certificazioni progressivamente a scalare (cfr. doc. 14 citazione);
4) l'inevitabile interferenza della gravità delle menomazioni subite con le attività del vivere quotidiano dell'attrice per cui una necessaria personalizzazione del danno cagionato imponeva di considerare il notevole cambiamento del suo stile di vita, nelle attività quotidiane, socio-relazionali e ludiche (“tendenza all'evitamento sociale, perdita pagina 4 di 19 dell'iniziativa, astenia e facile stancabilità, tristezza, polarizzazione del pensiero sull'evento e sulle sue conseguenze, con ricordi sgradevoli e ricorrenti e con atteggiamento pessimistico riguardo al futuro”); conseguentemente, ai danni di cui sopra dovevano aggiungersi le ripercussioni sulla sfera psichica dell'attrice (disturbo dell'adattamento) e sull'attività lavorativa svolta (danno alla capacita lavorativa specifica e da cenestesi lavorativa); segnatamente, il danno alla capacità lavorativa doveva quantificarsi in misura pari al danno biologico;
5) la necessità di rimborsare, ai fini di un integrale risarcimento del danno, le spese sostenute per le visite specialistiche, gli accertamenti strumentali e le sedute di rieducazione logopedica, in quanto conseguenti ai danni subiti per effetto delle condotte colpose dei sanitari dell'Ospedale di Fabriano.
In forza di quanto sopra, non avendo avuto buon esito la diffida di parte attrice di data 07/06/2017 (cfr. doc.15 citazione), si era dato corso,ex lege 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), alla procedura di mediazione (cfr. doc. 16 citazione) che, parimenti, esitava con verbale negativo per
“l'insussistenza dei presupposti per una conciliazione visto anche il tenore della pec inviata dal consulente incaricato dott. ” (cfr. docc. 17-18 citazione). Persona_5
Soddisfatta, quindi, la condizione di procedibilità prevista dalla legge, Parte_1
avviava la presente causa per risarcimento dei danni da responsabilità medico-
[...] sanitaria.
2. Si costituiva in giudizio l' , contestando Controparte_3
l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese di parte attrice avuto riguardo anche alle conclusioni della CTP a firma delle dott. . Per_3 Per_4
In particolare, in ordine all'an debeatur, eccepiva:
- l'assenza di responsabilità in capo ad essa convenuta per non aver commesso il personale coinvolto nella vicenda alcun inadempimento, per come evincibile CP_2 dalla stessa documentazione versata in atti da parte attrice;
- in ogni caso, la mancata allegazione ”dell'inadempimento qualificato e delle linee guida o protocolli asseritamente violati o che si sarebbero dovuti applicare” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta);
- la mera allegazione, sfornita di riscontro probatorio, della richiesta di risarcimento del danno da invalidità permanente, da perdita della capacità lavorativa specifica, da cenestesi lavorativa e da mancato guadagno, mentre era solo genericamente indicata l'invalidità temporanea, non provata, né allegata e neppure quantificata;
- comunque, la carenza di prova del nesso di causalità sia materiale tra le condotte del personale e i lamentati danni/lesioni asseritamente subite dalla signora CP_2 sia giuridico con riguardo alla individuazione delle singole conseguenze Parte_1 pregiudizievoli e risarcibili dell'evento lesivo, prova di cui era onerata parte attrice “non bastando le mere allegazioni, né potendo sopperire con la richiesta di CTU che, sotto tale profilo risulterebbe meramente esplorativa e quindi inammissibile“ (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta);
- contrariamente a quanto affermato in citazione, la mediazione era fallita poiché l' CP_2 aveva ritenuto insussistenti i presupposti per darvi seguito alla luce delle risultanze pagina 5 di 19 dello “studio dinamico della deglutizione”, disposto in quella sede, e della consulenza redatta dallo specialista otorinolaringoiatra, dott. pure dimessa in Per_6 mediazione (cfr. doc. 2 e 3 comparsa di costituzione e risposta)2; elementi che avrebbero escluso l'esistenza di postumi negativi in danno dell'attrice e, prima ancora, qualsiasi responsabilità della convenuta.
Segnatamente, obiettava parte convenuta come alcuna censura potesse essere mossa in ordine all'operato del personale sanitario dell'Ospedale di Fabriano;
ergo, nessuna responsabilità poteva essere riconosciuta in capo all' l'intervento di tonsillectomia e CP_2 quello conseguente all'episodio emorragico post-operatorio erano stati correttamente eseguiti, senza postumi funzionali, oggettivi ricollegabili a dette prestazioni.
Con particolare riguardo all'intervento di tonsillectomia, riteneva soddisfatti, in maniera paradigmatica, i criteri clinici, avuto riguardo ai disturbi lamentati dalla stessa paziente;
questa si era rivolta agli specialisti del Reparto di ORL in quanto presentava più di cinque episodi l'anno di tonsillite acuta, risolti con dieci giorni di terapia antibiotica e cortisone, con notevole pregiudizio per la vita, specie lavorativa, della paziente, svolgendo, la stessa, come visto, attività di infermiera professionale: l'anamnesi positiva per tonsillite cronica, a fronte di tali criticità, aveva giustificato la proposta di intervento che, altrimenti, “nessun sanitario, conoscendo le problematiche e le complicanze di tale intervento in età adulta, come da ampia letteratura di riferimento”, avrebbe suggerito.
Quanto alle complicanze dell'intervento, evidenziava come l'emorragia rientrava tra quelle possibili e più frequenti nel paziente adulto (peraltro, “evenienza prevedibile, ma abitualmente non prevenibile”), tanto che di siffatte complicanze la paziente era stata ampiamente edotta, come da consenso debitamente sottoscritto (cfr. “schede allegate alla cartella clinica alla voce Informazione all'intervento chirurgico di tonsillectomia e Modulo di consenso informato al trattamento sanitario del 19.1.2016”).
In ordine al quantum debeatur,la convenuta eccepiva:
- l'unicità del danno non patrimoniale, richiamando il principio di non locupletazione e le sentenze gemelle della Cassazione a Sezioni Unite nn. 26972 e 26973/2008;
- l'eccessiva quantificazione del risarcimento richiesto che, in caso di non creduta accertata responsabilità di essa convenuta, avrebbe dovuto essere valutato con il gradiente minimo, considerati l'effettiva entità delle lesioni che avevano interessato l'attrice e il complessivo quadro clinico preesistente;
- la necessità di epurare dalla valutazione del danno asseritamente subito la percentuale di invalidità che l'attrice avrebbe comunque riportato senza le mancanze attribuite ai sanitari;
2 Parte convenuta aveva cura di precisare che la validità di quanto sopra nel testo non avrebbe potuto mettersi in discussione alla luce di quanto in concreto verificatosi in sede di mediazione, e, in particolare, del mancato deposito da parte del consulente medico-legale, dott. , della propria relazione, dal momento Per_5 che, in ogni caso, lo specialista aveva comunque redatto e trasmesso la propria relazione al Per_6 medico-legale e, sulla base della stessa, la mediazione si è conclusa con esito negativo. pagina 6 di 19 - l'inammissibilità della richiesta di interessi compensativi dal giorno dell'evento sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, nonché di quella di rivalutazione monetaria.
3. La causa veniva istruita con l'escussione dei testi addotti da parte attrice, con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti e CTU medico legale.
Escussi i testi e depositato l'elaborato peritale d'ufficio, parte attrice, riportandosi alle osservazioni critiche alla CTU formulate dai propri consulenti, chiedeva fissarsi nuova udienza per la prosecuzione della prova testimoniale, insistendo per l'ammissione delle ulteriori richieste istruttorie articolate nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.
[prova testimoniale sui capitoli da 17) a 19) e CTU contabile], richieste che il giudice si era riservato di valutare all'esito delle prove già ammesse. Parte convenuta, riportandosi a sua volta, alle osservazioni alla CTU svolte dai propri consulenti, atteso che i Consulenti d'Ufficio avevano escluso la sussistenza sia di postumi reliquati macropermanenti in ordine al danno biologico sia delle lamentate ripercussioni negative sulla capacità lavorativa specifica di parte attrice, si opponeva alle richieste avversarie.
Rigettate le superiori istanze, la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come rassegnate dalle difese e riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
I. PRELIMINARMENTE IN VIA ISTRUTTORIA
Va respinta la richiesta di remissione della causa in istruttoria in relazione alle istanze iam reiectae, per le medesime ragioni illustrate con l'ordinanza dell'1-3/11/2024.
Si ritiene, difatti, di ribadire in questa sede il giudizio di inammissibilità delle ulteriori richieste di parte attrice sia in relazione alla prova per testi con i capitoli da 17) a 19), in quanto non tesa a dimostrare l'effettiva contrazione reddituale asseritamente patita ma volta ad oggettivizzare un atto eminentemente valutativo qual è la CTP, sia con riguardo alla CTU contabile che, come noto, non è un mezzo di prova e non può supplire all'onere probatorio che incombe sulla parte.
Del resto, come si vedrà meglio in prosieguo, da un lato, la CTU espletata aveva accertato che la signora non avesse patito alcun danno alla capacità lavorativa, Parte_1 dall'altro, la documentazione versata in atti dall'attrice non era idonea a provare che, in conseguenza dell'evento per cui è causa, la stessa avesse subito un demansionamento e/o un decremento dei redditi, che, peraltro, erano rimasti sostanzialmente invariati, pre et post eventum.
Parimenti dicasi in ordine alla non rilevanza, ai fini della decisione, della richiesta di ordine di esibizione formulata da parte convenuta, sempre in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., in quanto la percentuale di invalidità riconosciuta dalla competente Commissione Medica dell'Inps, pur aumentata a seguito di revisione [i.e., 56%, rispetto al 40% riconosciuta in un primo momento;
cfr. alleg. 20 alle memorie di parte attrice ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.], non garantiva alcuna rendita all'attrice né in termini di pensione di invalidità (cfr. art. 12 l. n. 118/1971) né in termini di assegno mensile di assistenza (cfr. art. 13 l. n. 118/1971).
pagina 7 di 19 II. CP_4
Sempre in via preliminare, va ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta secondo cui nel libello introduttivo difetterebbe finanche l'allegazione ”dell'inadempimento qualificato e delle linee guida o protocolli asseritamente violati o che si sarebbero dovuti applicare”, essendo chiaramente enucleati e puntualmente descritti in citazione i fatti e le condotte colpose, con indicazione specifica delle correlate responsabilità, poste alla base delle richieste attoree;
del resto, è la stessa convenuta, dopo aver sollevato l'eccezione, a dare atto, nella stessa comparsa di costituzione e risposta, che: “nella relazione dei consulenti di controparte si elencano le criticità in merito alla condotta dei sanitari”. La copiosa documentazione medica allegata è valsa, poi, sicuramente, ad escludere il carattere esplorativo della disposta CTU di cui si dirà.
II.
1. LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Dal momento che nel caso in esame l'attrice ha agito nei confronti della sola azienda ospedaliera cui fa capo la struttura ospedaliera interessata vale ricordare quanto segue.
Tra le parti costituite non vi è stata alcuna contestazione in ordine alla natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria e, quindi, dell'azienda ospedaliera convenuta, che deve ritenersi di natura contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. Secondo insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va, difatti inquadrata nella responsabilità da inadempimento (cfr., tra le tante, Cass., n. 577/2008; conf. Id., n. 18392/2017 e, più di recente, n. 13869/2020). Fra la struttura sanitaria ed il paziente, per effetto della mera accettazione di questi, sorge un rapporto di natura contrattuale atipico, denominato, appunto, di "spedalità" o di "assistenza sanitaria” (cfr. Cass., n. 8826/2007).
Da ciò conseguono l'onere gravante sul paziente di provare l'esistenza del rapporto di cura (contratto o "contatto"), l'evento dannoso, consistente nell'aggravamento della situazione patologica (o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e il nesso di causalità materiale tra questo e la condotta colposa del medico, non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del sanitario, e l'onere della controparte, ove detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti pregiudizievoli siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, e, quindi, che le conseguenze dannose di tale condotta non le sono imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità.
Poste queste premesse, si ritiene che la domanda attorea vada accolta nei limiti appresso indicati.
Il caso di specie va esaminato, anzitutto, alla luce delle risultanze della indagine peritale.
L'elaborato dei Consulenti d'ufficio (da aversi qui, per brevità, interamente trascritto e di seguito riportato soltanto in alcuni passaggi, precisando, sin d'ora, che l'interlinea è della scrivente), in base all'esame della documentazione acquisita, ai rilievi anamnestici, ai riscontri clinici emersi in corso di accertamenti peritali, e dopo aver preso atto di quanto esposto dalle parti nell'iniziale e successivo contraddittorio – premesso che “la scelta del tipo di intervento
pagina 8 di 19 chirurgico di tonsillectomia è da ritenersi essere stata corretta e dalle Linee Guida non emergono indicazioni che consentano di poter affermare il contrario, risultando peraltro coerente con quella che è da ritenersi più attendibilmente essere stata la storia clinica della , ha riconosciuto come Parte_2
“l'intervento di tonsillectomia eseguito il 19/01/2016 non risulta essere stato eseguito in modo tecnicamente corretto, stante anche il mancato riscontro in atti di elementi predisponenti locali che avrebbero potuto renderne complessa l'esecuzione. Con tali rilievi pare potersi orientare la scelta fra una non corretta esecuzione dell'atto operatorio (errore operatore dipendente) o meno (complicanze non operatore dipendente); fermo restando il fatto che l'intervento espletato è da ritenersi routinario per specialisti in ORL”, accertando “una non adeguata/insufficiente attenzione al rispetto delle strutture anatomiche che sono state sacrificate in occasione dell'intervento di tonsillectomia”.
I Consulenti d'Ufficio hanno precisato, quanto all'episodio emorragico successivo al primo intervento, che “pur potendo ragionevolmente ipotizzare che le modalità di esecuzione dell'intervento possano averlo favorito, si può ricordare che emorragie tardive, quale quella concretizzatasi nel caso de quo, vengono descritte in letteratura essere presenti nell'ordine del 3-4 % dei casi”, aggiungendo che “gli atti medici cui è stata sottoposta Parte Attrice, siano stati preceduti da adeguata spiegazione dei rischi connessi in rapporto ai benefici attesi, rilievi che, per competenza professionale l'Interessata era in grado di recepire e per i quali risulta avere fornito adeguato consenso sottoscrivendo la modulistica, conforme e adeguata alla tipologia del trattamento che doveva affrontare”, così come “gli accertamenti e trattamenti eseguiti dopo l'intervento chirurgico sono stati tempestivi e adeguati rispetto ai sintomi lamentati e alle patologie riscontrate” . Con particolare riguardo al secondo intervento di emostasi, cui la paziente è stata sottoposta in data 26/01/20216, hanno, quindi, accertato che non vi sono elementi che possano indicare che lo stesso non sia stato ”eseguito in modo tecnicamente corretto e conforme alle migliori leges artis”.
Alla stregua di tutto quanto sopra, i Cc.Tt.Uu. hanno potuto, quindi, concludere che
“Non emergono condotte, anche omissive, imputabili ai Sanitari o alla Struttura Convenuta”, ad eccezione degli errori tecnico-operatori commessi in occasione del primo intervento di tonsillectomia, di guisa che, all'erronea esecuzione di tale intervento, i Consulenti hanno etiologicamente ricondotto i danni lamentati da parte attrice (sia pure, come si dirà, circoscritti rispetto a quelli dalla stessa dedotti e comunque contenuti anche grazie ai trattamenti riabilitativi cui la paziente si è sottoposta): “i postumi funzionali lamentati dalla TE sono da ritenersi in modo prevalente conseguenza di quanto negativamente concretizzatosi in occasione del primo intervento […] Non rilevando altri elementi utili per definire il rapporto di causalità, potrà identificarsi un'incompleta diligenza nell'esecuzione dell'intervento, cui attribuire un grado di colpa lieve […] Allo stato attuale Parte Attrice presenta esiti anatomici di tonsillectomia con ablazione del pilastro posteriore sn, comportante una incidenza negativa sulla deglutizione da ritenersi di modica entità, frutto di un'evoluzione complessivamente favorevole e adeguatamente controllata da manovre compensatorie apprese nel corso del prolungato trattamento riabilitativo sostenuto. È inoltre possibile ammettere un residuo disturbo dell'adattamento che, per quanto emerso in corso di accertamento peritale e in mancanza di altri specifici trattamenti, è certamente da intendersi di grado lieve”.
I danni cagionati a parte attrice sono stati, quindi, valutati nei seguenti termini: “Nei suddetti esiti, da ritenersi riconducibili all'intervento del 19/01/2016, è identificabile un danno all'integrità psico-fisica della TE (danno biologico permanente) quantificabile in misura del 8% (otto-per-cento) […] In base al documentato iter clinico, sono identificabili periodi di invalidità temporanea così orientativamente quantificabili: gg. 15 al 100%; gg.15 al 75%; gg.75 al 50% e gg.200 al 20%”.
A tale ultimo proposito, in relazione alla precisazione richiesta da parte convenuta, oggetto di integrazione del quesito peritale, i Consulenti hanno chiarito che “a seguito di intervento correttamente eseguito e privo di complicanze, alla TE non sarebbero residuati esiti da identificarsi quale invalidità permanenti e, dunque, non quantificabili. Inoltre, in caso di decorso regolare del post-intervento, l'invalidità temporanea sarebbe stata, come di norma, nell'ordine di gg.5 di totale (comprensivi del ricovero, solitamente di gg.2, e dei primi giorni post-dimissione) e di altri gg.7 al 50%. Per la fattispecie in esame a questi periodi sono corrisposti una più prolungata iniziale degenza e un successivo ricovero in urgenza e non sono dunque rientrati nel conteggio della invalidità temporanea innanzi fornito”.
I Consulenti del giudice hanno escluso un danno alla capacità lavorativa della paziente causalmente riconducibile alle condotte dei sanitari: ”Non si ritiene poter identificare un danno alla capacità di lavoro in virtù delle molteplici possibilità di impiego compatibili sia con il mantenimento della qualifica di infermiera professionale svolta da Parte Attrice, sia con la necessità di gestire adeguatamente le problematiche da lei accusate. Sarà invece a carico della stessa Interessata dimostrare una effettiva riduzione dei compensi percepiti per eventuale mancato impiego in attività più remunerative”.
I Consulenti hanno, infine, riconosciuto la congruità delle spese sostenute dall'attrice quali documentate in atti, con le precisazioni che seguono e la indicazione di non prevedibilità di spese future (giudicando stabilizzate “limitatamente alle problematiche di cui si è trattato, le condizioni della TE”): “In base alla documentazione reperita in atti, si può esprimere giudizio di congruità delle spese di ordine sanitario sostenute da Parte Attrice, per un loro ammontare complessivo a € 3.732, comprensivo del costo della valutazione peritale di parte e della indagine radiografica effettuata nel corso di un tentativo di conciliazione. Vi è poi una ulteriore spesa di € 602 che è stata appunto sostenuta sempre per il tentativo di conciliazione richiesto alla Camera di Conciliazione Forense di Ancona, la cui rimborsabilità è rimessa alla decisione dell'Ill.mo Sig. Giudice. In virtù del quadro clinico attuale, da ritenersi ampiamente stabilizzato con gli esiti innanzi enunciati, non si prevedono ulteriori spese da sostenersi da Parte Attrice”.
Ad avviso di questo giudice l'elaborato peritale d'ufficio ha risposto in maniera esauriente - argomentando compitamente - e immune da aporie o vizi logico-deduttivi non solo ai quesiti demandati dalla scrivente, ma anche alle osservazioni critiche formulate dai rispettivi consulenti di parte.
Le conclusioni della C.T.U. possono, pertanto, essere poste a fondamento della presente decisione. pagina 10 di 19 Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento senza obbligo di soffermarsi sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili, perché le critiche di parte tendenti al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico costituiscono mere allegazioni difensive (cfr., in tal senso, Cass., n. 12195/2024).
Ciò detto, le emergenze della CTU possono così riassumersi:
a) l'intervento di tonsillectomia e l'imperizia nell'eseguirlo sono state conditiones sine qua non del danno biologico subito dall'attrice;
b) il danno all'integrità psico-fisica (in tale voce viene, quindi, ricompreso il lamentato disturbo dell'adattamento) è stato lieve e contenuto dalle successive terapie praticate sulla persona dell'attrice;
c) non è stato accertato alcun danno alla capacità lavorativa di parte attrice né una incidenza sulla sua cenestesi lavorativa in senso stretto.
Il collegio peritale ha mosso una censura all'operato dei sanitari ovvero, come visto, la non adeguata/insufficiente attenzione al rispetto delle strutture anatomiche, per avere gli stessi asportato il pilastro posteriore sinistro (contenente il muscolo faringopalatino), pur in assenza di alcun valido motivo, atteso che tale struttura anatomica deve essere salvaguardata, sia ai fini della fonazione sia a quelli della deglutizione.
Tutto ciò a fronte di una situazione clinica del paziente che non presentava aspetti di particolare complessità, essendo anzi l'intervento espletato di approccio routinario.
L'assunto di parte convenuta secondo cui la condotta dei sanitari dell'Ospedale di Fabriano sia stata conforme ai criteri di perizia, diligenza e prudenza richiesti dal caso di specie, oltre che in ossequio alle linee guida vigenti all'epoca dei fatti – alla stregua di quanto ancora sostenuto negli scritti conclusivi - è, dunque, chiaramente smentito;
lo stesso dicasi quanto alla dedotta carenza del nesso di causalità tra le condotte del personale e i CP_2 lamentati danni/lesioni subiti dall'attrice.
La validità dell'accertamento peritale non è scalfita, come pretenderebbe parte convenuta, dalla circostanza che dalla documentazione in atti non si evidenzierebbero criticità nel corso dell'intervento di tonsillectomia tali da giustificare l'asportazione del pilastro posteriore, tanto che questa circostanza non verrebbe affatto descritta;
lo stesso dicasi anche in relazione all'ulteriore difesa di parte convenuta, secondo cui la riscontrata asimmetria a carico del pilastro palatino sinistro non sarebbe conseguenza di una colposa, ingiustificata asportazione del pilastro posteriore, ma il risultato di una retrazione cicatriziale, asseritamente causata anche dal secondo intervento di cauterizzazione.
Le difese di parte convenuta sono, anzi, contraddette dai Cc.Tt.Uu.: “non desta certamente stupore il fatto che la descrizione dell'intervento non abbia evidenziato un qualsiasi tipo di lesione a carico del pilastro posteriore, dato di cui poteva certamente risultare comprensibilmente difficile averne piena consapevolezza nella immediatezza dell'atto chirurgico. L'ipotesi che la riscontrata asimmetria degli archi palatini sia stata determinata dall'evolversi di processi cicatriziali, non risulta in realtà così pagina 11 di 19 fortemente probabile, come invece sostenuto da Parte Convenuta. Infatti, depongono a favore di un'origine iatrogena del riscontro visivo le tempistiche relativamente brevi fra i trattamenti chirurgici subiti e un quadro obiettivo che evidenziava ancora la presenza di edema locoregionale […] Pertanto, nell'ottica di un evento “più probabile che non”, si ritiene poter asserire che le problematiche all'epoca precocemente concretizzatesi siano riferibili a un'avvenuta lesione del pilastro posteriore sn anziché a una sua sfavorevole evoluzione cicatriziale, cui al massimo potrebbe essere attribuito un ruolo concausale aggiuntivo e non determinante”.
Non condivisibili sono, poi, le ulteriori contestazioni di parte convenuta in ordine alla sussistenza del disturbo d'adattamento - per contro riconosciuto dai Consulenti d'Ufficio -, basate sul mero dato dell'avvenuta certificazione del disturbo in parola a distanza di tempo, in quanto, tra le altre cose, non considerano – come, per contro, correttamente dedotto da parte attrice - che le conseguenze psicologiche di un trauma possono manifestarsi e cronicizzarsi nel lungo periodo. Sul punto, ci si riporta alle più approfondite valutazioni svolte dai Cc.Tt.Uu.
In conclusione, dunque, parte attrice ha dato prova del titolo, del danno-evento e del nesso etiologico, oltre che allegato l'inadempimento del medico e della struttura sanitaria;
a contrario, non è stata fornita da parte convenuta una prova specifica e adeguata in ordine al corretto adempimento da parte del sanitario e, dunque, dell'assenza di colpa nell'esercizio della prestazione. Anzi, costituisce circostanza accertata in sede di consulenza tecnica d'ufficio, che l'operato dalla struttura sanitaria è censurabile sotto il profilo dell'adesione alle regole dell'ars medica e sotto il profilo della diligenza e perizia, e ha causato gli esiti pregiudizievoli per la paziente quali accertati dagli stessi Consulenti del giudice.
Per il resto, il Tribunale reputa di condividere le conclusioni rassegnate dal Collegio Peritale circa la non sussistenza del danno alla capacità lavorativa e alla non incidenza pregiudizievole sulla cenestesi lavorativa di parte attrice.
I Consulenti hanno escluso, in particolare, la voce di danno in esame in ragione delle possibilità di impiego della attrice, infermiera professionista, con tale qualifica, molteplici e compatibili con le problematiche dalla stessa accusate.
Ciò è quanto, del resto, concretamente accaduto (cfr. dichiarazioni della teste escussa all'udienza del 12/07/2023, di cui si dirà meglio infra). Testimone_1
Quanto al pregiudizio lamentato da parte attrice di riduzione dei propri introiti per non aver potuto la stessa più svolgere l'attività di pronto soccorso e ambulanza e, quindi, di effettuare straordinari, turni di reperibilità pomeridiani/notturni e/o festivi, i Consulenti del giudice hanno ritenuto che spettasse alla stessa parte attrice fornire la prova dell'effettiva riduzione dei compensi “per eventuale mancato impiego in attività più remunerative”.
A ben guardare, una volta che gli stessi Consulenti hanno escluso non solo un danno alla capacità lavorativa ma finanche un'incidenza delle lesioni patite sulla cenestesi lavorativa (in seno all'elaborato non si fa, ad esempio, alcun riferimento a una facile, maggiore, stancabilità della periziata nello svolgimento dell'attività lavorativa ovvero alla maggiore usura fisica/fatica o difficoltà a garantire flessibilità oraria e/o operativa né, tantomeno, a una di lei incapacità di svolgere proprio quelle attività asseritamente più remunerative), non vi era, comunque, spazio per la prova di ulteriori danni patrimoniali.
pagina 12 di 19 In difetto di qualsivoglia accertamento medico attestante l'effettiva incapacità della signora svolgere le attività di pronto soccorso, il servizio di ambulanza e i turni Parte_1 in precedenza effettuati, e/o il suo maggiore sforzo nello svolgere siffatte attività, ritenute più remunerative, come conseguenza delle lesioni subite per colpa dei sanitari, la circostanza che queste attività, per sopravvenuti cambiamenti di mansioni, non venissero, di fatto, più svolte dall'attrice non può etiologicamente ricondursi alla responsabilità medica che qui ci occupa.
Né quanto sopra appare contraddetto dalle dichiarazioni della succitata teste pur vero che questa ha dichiarato: “In Pronto Soccorso c'è un momento Testimone_1 pausa in cui mangiamo. Ma lei [i.e., la non è riuscita, nel primo periodo, a sostenere i Parte_1 ritmi dell'emergenza. E' stata spostata dal Pronto Soccorso e ha cambiato molte mansioni fino a che il medico competente l'ha ricollocata al centro prelievi”, ma il fatto che vi sia stato un cambiamento delle mansioni originariamente svolte dall'attrice non dimostra che lo stesso sia stato determinato proprio dalle conseguenze pregiudizievoli all'integrità fisica da questa subite a causa delle condotte colpose dei medici che l'hanno avuta in cura, ben potendo detto cambiamento essere stato giustificato da esigenze di organizzazione interna lavorativa. La teste ha sì riferito che la peraltro “nel primo periodo”, non fosse Tes_1 Parte_1 stata in grado di sostenere i ritmi dell'emergenza, ma che tale asserzione si traduce in una mera valutazione (inibita ai testimoni e comunque non riscontrata dagli svolti accertamenti peritali), non sufficiente per dimostrare che parte attrice fosse oggettivamente divenuta inidonea o presentasse comunque maggiori difficoltà a eseguire le attività in precedenza svolte, quali l'attività di pronto soccorso, di ambulanza, con i correlati turni di pronta disponibilità, in particolare, i turni notturni, né, tantomeno, che ad ella attrice siano state attribuite altre mansioni a cagione di siffatta (indimostrata) asserita incapacità e/o maggiore usurabilità.
Gli elementi in atti (documentazione e prove orali) non sono idonei a provare che l'attrice abbia subito, a causa delle condotte dei medici qui in contestazione, un demansionamento [non vi è prova che lo spostamento cui ha fatto riferimento la teste si sia concretizzato in un effettivo “demansionamento”; anzi, dalle buste paga Tes_2 versate in atti da parte attrice risulta che la stessa abbia conservato la medesima qualifica di
“collaboratore professionale sanitario”] e/o, comunque, un decremento dei redditi [che, invero, sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al periodo precedente al danno evento per cui è causa - cfr. doc. 28 e 29 alleg. memorie ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., di parte attrice -, quanto meno in relazione all'emolumento base].
La mancanza di prova che il mutamento di mansioni sia etiologicamente riconducibile alle conseguenze pregiudizievoli dell'intervento di tonsillectomia residuate a parte attrice e, quindi, al comportamento colposo dei sanitari che l'hanno avuta in cura non consente di riconoscere un danno patrimoniale per la lamentata perdita di quelle poste variabili della retribuzione quali straordinari o turni di reperibilità (poste variabili che comporterebbero, peraltro, ai fini risarcitori, la ulteriore necessità di distinguere tra quelli strutturali, legati alle specifiche modalità organizzative dell'attività lavorativa, e quelli meramente occasionali;
questione che resta comunque assorbita da quanto sin qui detto). E, invero, gli stessi Consulenti d'Ufficio, in risposta alle osservazioni dei Consulenti di parte attrice, espressamente hanno osservato che “una eventuale effettiva riduzione dei compensi” è “legata non
pagina 13 di 19 a una riduzione delle abilità di base previste dalla qualifica”, ma è da collegare a “una mancata esecuzione di quelle potenzialmente ma non necessariamente eseguibili”.
Difetta, dunque, una prova valida in ordine all'allegato danno patrimoniale da mancato guadagno e/o da mancata progressione di carriera lavorativa.
Nulla avrebbe aggiunto, quanto alla prova del danno in parola, l'escussione del teste dott. , che si sarebbe limitato a confermare la relazione contabile dal Testimone_3 medesimo redatta su mandato della stessa parte attrice;
il teste era, vieppiù, chiamato a rispondere in ordine alla sussistenza di un danno per la parziale perdita della capacità lavorativa specifica conseguente all'intervento chirurgico di tonsillectomia eseguito il 19/01/2016 e al successivo intervento del 26/01/2016, danno non solo già escluso dai Cc.Tt.Uu., ma in relazione al quale il testimone non possedeva le necessarie cognizioni tecniche (trattandosi di un dottore commercialista) per poter svolgere qualsivoglia valutazione.
III. Controparte_5
Fatte proprie dalla scrivente le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio e alla stregua di quanto sin qui illustrato, si deve, quindi, ritenere, sulla base del regime di prova valevole in sed civile, che vi sono danni accertati nella persona dell'attrice causalmente riconducibili a condotta sanitaria colposa per scorretta gestione del primo intervento chirurgico da parte degli operatori dell'Ospedale di Fabriano di cui dovrà rispondere la convenuta , con conseguente obbligo di risarcire il danno patito Controparte_3 dalla paziente, che si procede di seguito a liquidare.
Essendo emerse lesioni micro-permanenti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, occorre applicare i criteri risarcitori di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, cui rinvia l'art. 7, co. 4, della L. n. 24/2017, cd. legge Gelli-Bianco, che conferma quanto già previsto dall'art. 3, co. 3, della L. n. 183/2012, cd. legge Balduzzi. La disposizione in questione, infatti, si applica anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data, con il solo limite del giudicato interno sul quantum, in quanto la norma, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (in tal senso, cfr. Cass., n. 28990/2019; conf. Id., n. 1157/2020).
Il fondamento giuridico di tale applicazione retroattiva risiede nella qualificazione di tali norme come disposizioni di natura processuale piuttosto che sostanziale: "l'art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017 (Legge Gelli), che impone l'utilizzo delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private per la liquidazione del danno biologico conseguente all'attività della struttura sanitaria o dell'esercente la professione sanitaria, costituisce norma di natura processuale che disciplina le modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno attribuito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., e non norma sostanziale sulla fattispecie costitutiva del diritto" (così, Trib. Firenze, n. 2251/2025).
Tanto detto, applicando i criteri di cui al surrichiamato art. 139 del Cod. Ass., con gli importi come da ultimo modificati - tenuto conto dell'età dell'attrice al momento della pagina 14 di 19 conclusione della prestazione professionale, come documentata (anni 34), e della percentuale di danno biologico accertata in sede di elaborato peritale (punto percentuale 8%) nonché dei periodi di invalidità temporanea riconosciuti sempre in sede di CTU (gg.15 al 100%; gg. 15 al 75%; gg.75 al 50% e gg. 200 al 20%) -, il danno riconoscibile a parte attrice può essere così quantificato in moneta attuale:
- € 14.242,91, a titolo di danno biologico permanente;
- € 842, 70 a titolo di invalidità temporanea totale;
- € 632,03 a titolo di invalidità temporanea al 75%;
- € 2.106,75 a titolo di invalidità temporanea totale al 50%;
- € 2.247,20 a titolo di invalidità temporanea totale al 20%.
A tali voci di danno vanno aggiunte le spese mediche documentate in atti e sostenute da parte attrice, ritenute necessarie/opportune e, quindi, congrue dai Consulenti d'Ufficio (fatta eccezione per quelle relative alla richiesta di copia di cartella clinica), pari a € 3.732,00.
I Consulenti hanno rimesso a questo giudice la valutazione della rimborsabilità, a titolo di spesa medica, dell'importo di Euro 602,00, sostenuto da parte attrice in sede di mediazione, non rappresentando detta spese, secondo il loro giudizio, né un costo relativo a diagnosi e cura, né tantomeno un onere sostenuto per una relazione medico legale di parte.
Va, invero, sul punto, osservato che la spesa in parola doveva essere corrisposta al dott.
a titolo di “onorario per attività medico-legale” (cfr. doc. 19 citazione), in sede di Per_5 procedura di mediazione - conclusasi, come visto, con esito negativo come da verbale prodotto contestualmente alla citazione in primo grado (cfr. doc. 18 citazione) -, procedura che, come noto, costituisce, in alternativa allo strumento di cui all'art. 696-bis c.p.c., condizione di procedibilità dell'azione qui esercitata.
Analoga natura ha la spesa per il compenso al mediatore (cfr., sempre, doc. 19 citazione).
Si ritiene che le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione (ivi compresi l'indennità corrisposta al mediatore e il compenso dovuto all'esperto che qui ci occupano) vadano ricondotte (indipendentemente dalle previsioni di cui all'art. 13 d.l.vo n. 28/2010) nel novero di quelle processuali di cui all'art. 91 c.p.c., per cui di esse si dirà meglio in prosieguo.
Si ritiene, inoltre, ancorché sia stato riconosciuto un danno lieve all'integrità psico-fisica, anche con riguardo al lamentato disturbo dell'adattamento, che, nel caso di specie, per addivenire a un risarcimento del danno integrale, si debba procedere a una personalizzazione del danno biologico (micro-permanente), facendo applicazione del comma 3 dell'art. 139 Cod. Ass. che prevede: "Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati, ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”.
A tal fine, il giudice deve tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli dinamico-relazionali, dovendo, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni pagina 15 di 19 personali e soggettive del danneggiato e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.
Non ignora la scrivente che l'aumento per personalizzazione del danno biologico permanente non può essere riconosciuto quando i disagi lamentati dal danneggiato costituiscono le conseguenze ordinarie della menomazione accertata dal consulente tecnico e sono già stati valutati nell'ambito della quantificazione del grado di menomazione, laddove ritenuti integrare una sofferenza psico-fisica di non particolare intensità.
Tuttavia, pur quando la lesione sia di lieve entità, non può aprioristicamente escludersi un'incidenza su specifici aspetti dinamico-relazionali laddove vi sia adeguata prova dell'effettiva e rilevante compromissione di tali aspetti.
Orbene, nel caso di specie, non può non tenersi nel debito conto quanto emerso nel corso dell'istruttoria orale ovvero la presenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendono il danno concreto subito da parte attrice più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi del medesimo grado, sofferti da persone della stessa età.
Le peculiarità del caso concreto, con particolare riguardo al “reflusso di liquidi dal naso durante la deglutizione”, sono state riconosciute dallo stesso collegio peritale che, pur dando atto che tale fenomeno possa costituire una conseguenza eventuale del tipo di intervento cui l'attrice è stata sottoposta, ha inteso precisare che “il fenomeno scompare in genere in pochi giorni;
situazione che in realtà non pare essersi concretizzata per il caso in esame, protraendosi il fenomeno per un periodo più prolungato evento avverso previsto […] concretizzatosi con modalità di maggiore entità e durata”. Così come, nell'attestare che, allo stato, la signora iesce a deglutire, il Parte_1
Collegio ha evidenziato che ciò avviene solo attraverso la messa in pratica di manovre di compenso, nonostante il lungo iter riabilitativo dalla stessa seguito. Queste circostanze, se valgono a giustificare la percentualizzazione del danno alla complessiva integrità psico-fisica
– ivi, quindi, compreso il disturbo dell'adattamento – quale operata dai Consulenti, secondo la scrivente, impongono, altresì, una valutazione in termini di personalizzazione del danno stesso.
Le dichiarazioni rese dai testimoni addotti da parte attrice sono tali da dimostrare una compromissione rilevante, anomala e peculiare, della vita individuale e relazionale della signora sia pure migliorata negli ultimi anni: Parte_1 la teste (escussa, come già visto, all'udienza del 12/07/2023) ha Testimone_1 riferito in relazione alle condizioni dell'attrice che “Quasi da subito è emersa la sua incapacità di autoalimentarsi, anche se ha seguito trattamenti riabilitati per alimentarsi in maniera adeguata, come esercizi di respirazione e logopedia;
poi con il tempo ha attuato strategie oltre che di tipo fisiologico anche alimentare. Aveva anche un reflusso fisiologico (le usciva il cibo dal naso). Le regalai anche il Bimby per cucinare;
poi sono seguiti i problemi di peso e di umore. Tutt'ora ha problemi perché certi cibi le sono preclusi (lei amava la pizza, che non può più mangiare come il pane). Deve far uso di integratori, vitamine […] I primi anni rinunciava ad essere presente a momenti di convivialità […] Prima dell'intervento andavamo insieme al ristorante, dopo magari ci limitavamo ad andare a mangiare il Sushi […] Ora esce tranquillamente ma sa che deve subito chiedere determinati alimenti al ristoratore”; il teste (sentito alla medesima udienza del 12/07/2023) ha Testimone_4 rappresentato di conoscere la signora in da ragazzina e di frequentarla in Parte_1
pagina 16 di 19 quanto esce con lo stesso gruppo di amici, dichiarando: “Anche recentemente abbiamo organizzato una cena, lei non è venuta perché non poteva mangiare certe cose. Anche alla festa dei ceri ad esempio non ha mai partecipato alle cene;
l'ultima volta che sono stata a cena a casa loro nel mese di gennaio/febbraio 2023 mentre noi mangiavamo la pasta, lei [lei] mangiava una minestrina, una cosa liquida […] Lei ci diceva sempre di stare attenta alla dieta prefissata. Con qualche amico facevamo qualche battuta per tirarla su perché era in totale imbarazzo;
anche all'ultima cena a cena a casa sua era in imbarazzo, certo non come 7/8 anni fa […]”; il testimone ha, poi, confermato la problematica della fuoriuscita del cibo dal naso (“non ricordo se stava mangiando la minestra “a spaghetto”, eravamo io, mio figlio, il marito e altre due coppie e lei si è alzata ed è andata in bagno”), problematica che aveva indotto l'attrice ad evitare di frequentare ristoranti e locali pubblici (“Uno/due anni prima del Covid avevamo organizzato una serata per Capodanno ma non si è potuto fare perché lei non se la sentiva;
abbiamo cenato con altre due coppie a casa sua;
anche a recenti feste come il premio bandiera lei non è venuta”), e che, comunque, ha determinato un suo cambiamento personale (“Anche ora non è più la pre-intervento anche se non è dimagritissima come i primi tempi”). Pt_1
Dunque, risulta provato che, a causa delle menomazioni patite, la signora Parte_1 stata costretta a subire un rilevante cambiamento dello stile di vita, modificando sensibilmente le proprie abitudini.
Si reputa, quindi, congruo un aumento del risarcimento del danno biologico, come sopra quantificato, di Euro 2.800,00.
Il danno totale subito dall'attrice va, dunque, quantificato in Euro 26.603,59.
Sulla somma complessiva così computata, non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come visto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Per ciò che concerne gli interessi sulla superiore somma, si ricorda che in tema di obbligazioni di valore, s'impone il risarcimento non solo del valore del bene perduto, ma anche dal pregiudizio da ritardata percezione del credito risarcitorio (lucro cessante), per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione.
Si richiama, sul punto, la vasta e conforme giurisprudenza in materia (consolidata a partire da Cass., SsUu n. 1712/1995) in ordine alle modalità di liquidazione del danno da ritardo nel conseguimento dell'equivalente monetario di un dato valore e la possibilità di fare riferimento a presunzioni semplici e criteri equitativi, tra i quali può ricomprendersi e applicarsi, nella specie, il criterio degli interessi legali - nulla avendo allegato parte attrice al riguardo al fine di giustificare il riconoscimento di un tasso diverso e considerato altresì che la somma, non elevata, difficilmente sarebbe stata destinata all'investimento -, da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, svalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata di anno in anno da tale data, il tutto secondo gli indici Istat, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Ovviamente, gli interessi nella misura legale saranno dovuti dalla sentenza al soddisfo, atteso che con la liquidazione di cui alla presente sentenza il debito è divenuto di valuta.
IV. LE SPESE DI LITE
L'accoglimento parziale della domanda formulata dall'attrice giustifica la compensazione di 1/3 delle spese di lite, con conseguente condanna, per la quota residua di pagina 17 di 19 parte convenuta. Dette spese sono liquidate tenuto conto del valore effettivo della causai4 e della complessità del giudizio, applicando a tutte le fasi i valori mediani.
Come cennato, allo stesso regime, sono soggette le spese documentate per il procedimento di mediazione (doc. 19 citazione), liquidate sulla base dei medesimi criteri.
La giurisprudenza ha, difatti, chiarito che le spese di mediazione obbligatoria hanno natura di spese processuali in senso lato, configurandosi come costi necessari per l'accesso alla tutela giurisdizionale (arg. ex Corte App. Genova, n. 1020/2024 e Trib. Catanzaro, n. 464/2023; v. anche Cass., n. 32306/2023). Stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all'accertato inadempimento di parte convenuta, in forza del principio di causalità, le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi. In effetti, il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita ad una relazione "cronologica" necessaria, implicando anche un altrettanto necessario coordinamento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili;
sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, giacché, secondo quanto visto, qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. Nel caso qui in esame - integrante senz'altro controversia soggetta a mediazione obbligatoria - l'odierna istante ha dovuto in effetti sostenere delle spese a causa dell'atteggiamento della controparte. Ne discende che, tenuto conto della parziale soccombenza dell'attrice medesima - sia in punto di an che di quantum debeatur - nel presente giudizio, si reputa rispondente a giustizia condannare l'azienda convenuta al rimborso di dette spese (pari a complessivi Euro 927,34; cfr. doc. 19 cit.), nella misura di due terzi del totale.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono porsi a carico di parte convenuta, essendosi la consulenza tecnica resa comunque necessaria per accertare la responsabilità, sotto il profilo medico-legale, dell' convenuta, poi effettivamente CP_1 emersa - nei termini sopra indicati - in esito alle indagini effettuate dal Collegio peritale.
P. Q. M
il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1894/2021 R.G., ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata o assorbita, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione, e, per l'effetto, DICHIARA la responsabilità dell' in persona del Direttore Generale e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in ordine all'evento illecito dedotto in giudizio (segnatamene, intervento chirurgico di tonsillectomia del 19/01/2016 erroneamente eseguito per colpa dei sanitari dell'Ospedale di Fabriano) e, per l'effetto, DA la convenuta al pagamento in favore di per i titoli di cui in Parte_1 narrativa, della somma complessiva di Euro 26.603,59 al valore attuale della moneta, oltre interessi legali, calcolati su questa somma devalutata al 19/01/2016 e progressivamente rivalutata, anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino al 4 Valore compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 Euro. pagina 18 di 19 deposito della presente sentenza, nonché gli interessi ex art. 1282 c.c. da detta sentenza al soddisfo;
- COMPENSA tra le parti nella misura di 1/3 le spese di lite che liquida, per intero, in complessivi Euro 7.616,00 per compensi, oltre esborsi per la mediazione e per il presente giudizio (Euro 927,34+Euro 545,00), spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende, DANDO parte convenuta a rifondere a parte attrice i restanti 2/3;
- PONE definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, nei soli rapporti interni fra le parti, a carico della convenuta.
Così deciso in Ancona, li 25/XI 2025 Il Giudice
LA CA
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 I Consulenti, pur riconoscendo che l'indicazione alla tonsillectomia nell'adulto costituisce un discostamento
“ragionato” alle linee guida, essendo state queste, in realtà, redatte per l'età pediatrica, hanno richiamato e condiviso la dottrina scientifica secondo cui “La tonsillectomia è una procedura efficace che fornisce benefici medici e sociali per i pazienti adulti con tonsillite ricorrente”. Nella specie, hanno riconosciuto che “non tanto una eventuale ipertrofia tonsillare (peraltro indicata nell'obiettività riportata nella cartella clinica relativa al primo ricovero del 18/01/2016), ma proprio un quadro flogistico cronico era da intendersi precisa indicazione all'intervento”. I ricorrenti episodi di disfagia, odinofagia e rialzo termico, risultanti dalla cartella clinica in atti, avevano giustificato una scelta siffatta. Del resto, rispetto a quanto riferito dalla paziente in sede peritale (“un solo episodio di tonsillite all'anno, unicamente trattato con FANS e senza antibiotici, peraltro non comportante assenze lavorative), i Consulenti hanno ritenuto di dover avere, piuttosto, riguardo al ben diverso iter clinico descritto in cartella clinica, dovendo, in difetto, supporre un falso in atto pubblico, ipotesi, allo stato, da nessuno mai prospettata. pagina 9 di 19