Articolo 5 della Legge 23 aprile 1959, n. 189
Articolo 4Articolo 6
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25 aprile 1959
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4 giugno 2010
Art. 5.
Il Comando generale e' costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo art. 7.
((Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa e' assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalita' di collegamento con il Comando generale e' assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza))
Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al
Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze.
L'ordinamento interno del Comando generale e' stabilito dal
Comandante generale.
Entrata in vigore il 4 giugno 2010
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