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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano
in nome del Popolo italiano pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2732 dell'anno 2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
RISARCIMENTO DANNI, riservata in decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione delle parti, vertente
TRA
– -, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Izzo – -, C.F._2
ATTRICE
E
- -, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Di Vito - – e Gianluca Animoso - C.F._3
–, C.F._4
CONVENUTO
NONCHÉ
, Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Ferdinando Frasca - -, C.F._5
CHIAMATA IN CAUSA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 17/6/2019, agiva in giudizio per Parte_1
l'accertamento e la declaratoria di responsabilità del in Monteforte Controparte_1
Irpino (AV), alla via Molinelle n°3, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, comunque, ex art. 2043
c.c., chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti.
Premetteva che, in data 4/2/2019, alle ore 20.30 circa, la stessa, mentre si trovava in Monteforte Irpino all'interno degli spazi comuni del condominio, scivolava sulla rampa di scale che dal piano terra conduce al primo piano a causa della presenza di liquido oleoso, non visibile, procurandosi lesioni personali.
Riferiva che:
- al momento dell'occorso, non vi era alcuna segnalazione di pericolo o di insidia, né sulle scale erano presenti strisce antiscivolo;
- i luoghi risultavano pure privi di illuminazione artificiale;
- a seguito della caduta, era stata trasportata presso l'Ospedale “Sant'Ottone
Frangipane” di Ariano Irpino ove le era stato diagnosticato un politrauma da incidente.
Deduceva, quindi, l'esclusiva responsabilità del nella causazione del CP_1
sinistro oggetto di causa, quale proprietario e custode delle scalinate, per aver disatteso gli obblighi di conservazione, custodia e manutenzione atti a scongiurare l'evento dannoso.
Concludeva per la declaratoria di responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, comunque, dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, per la condanna dello stesso al risarcimento dei danni.
Si costitutiva il il quale deduceva l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza della domanda, rilevando l'insussistenza, nella fattispecie, dei
2 presupposti di applicabilità della responsabilità aquiliana, tanto generale, quanto da cose in custodia.
Nello specifico, asseriva che nessun addebito gli era ascrivibile e che l'occorso era da inquadrarsi nella fattispecie del caso fortuito. Deduceva, quindi, che la caduta dell'attrice era dipesa dalla presenza sulle scale di una sostanza oleosa imputabile all'operato di un soggetto terzo e, quindi, da esso non prevedibile.
Rilevava, poi, che l'attrice nulla aveva provato in ordine alla veridicità dei fatti affermati essendosi limitata ad una mera descrizione dell'evento.
Ad ogni modo, riferiva di essere assicurato per la responsabilità civile verso terzi con la compagnia giusta polizza n. 1/30028/48/147794652, la quale aveva CP_2
aperto il sinistro n. 1-8101-2019-0218767 a seguito di inoltro di regolare denuncia cautelativa.
Chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in caso di condanna, di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice da ogni eventuale effetto pregiudizievole.
Veniva pertanto autorizzata la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni.
Si costituiva la la quale deduceva l'infondatezza Controparte_2
della domanda attorea rilevando che il sinistro si era verificato a causa di un evento fortuito.
Riferiva che:
- al momento del sinistro le scale del fabbricato erano in buone condizioni di manutenzione ed adeguatamente illuminate;
- il perito della compagnia, nell'effettuare il sopralluogo sui luoghi di causa, aveva constatato che la pavimentazione era in buono stato;
- la ben conosceva lo stato dei luoghi in quanto da essa frequentati Pt_1
abitualmente perché nello stabile vi abitava il figlio.
Dunque, la compagnia, nel negare l'esistenza del nesso di causalità tra il sinistro occorso e le conseguenze dannose lamentate dall'attrice, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
Nel corso del giudizio, venivano escussi i testi e disposta la C.T.U.
All'udienza del 14/1/2025 la causa, discussa, veniva trattenuta in decisione.
La domanda attorea è fondata e da accogliere.
3 Preliminarmente, c'è da dire che l'art. 2051 c.c. dispone che: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La norma configura un'ipotesi di responsabilità di natura oggettiva, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e non già su una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato, quindi, è unicamente gravato dell'onere di provare il nesso di causalità tra il bene custodito ed il danno subito. Dunque, per poter invocare l'art. 2051 c.c. nella causazione di un danno, occorre dimostrare che si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dello sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa.
La Suprema Corte, con la pronuncia n. 342/2020, ha osservato che il
, quale custode del bene, è tenuto a risarcisce i danni a terzi avvenuti nelle CP_1
parti comuni, salvo che non provi il caso fortuito, ossia un fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, idoneo a interrompere il nesso causale. Esso, in altre parole, è tenuto a dare prova che la situazione di pericolo sia stata causata dallo stesso utente danneggiato o si sia manifestata improvvisamente ed imprevedibilmente.
Il quindi, deve garantire l'incolumità dei condomini e dei Parte_2
terzi e, laddove vi sia la presenza di sostanze oleose sulle scale condominiali, come nella fattispecie, deve provvedere al tempestivo ripristino dello stato delle cose.
Nel caso in esame, la responsabilità dell'accaduto è da ascriversi all'ente di gestione convenuto, custode delle scale teatro dell'incidente, il quale ha disatteso gli obblighi di conservazione e manutenzione delle stesse.
In sede istruttoria, il teste ha confermato la dinamica del Testimone_1 sinistro e poi dichiarato: “ho constatato personalmente la presenza di un liquido sui gradini e confermo che i vani erano bui e preciso che conosco i luoghi di causa, in quanto 3 anni fa ho lavorato presso una società che aveva la sede in quel condominio e
l'illuminazione è sempre stata insufficiente”. Ha anche rilevato che, al momento dell'occorso, il pericolo non era stato segnalato e che le scale erano sprovviste di strisce antiscivolo.
Il teste ha riconosciuto la dinamica dell'evento e dichiarato: Tes_2
“ricordo che la sig.ra era la prima della fila ed io mi trovavo dietro ed Pt_1 improvvisamente l'ho vista cadere, ricordo che la sig.ra si era recata nel Pt_1
Condominio per consegnare dei documenti”. Ha poi confermato l'insufficiente
4 illuminazione dei luoghi riferendo che “… in quel punto era buio tanto che ho dovuto accendere la luce del telefonino per vedere cosa ci fosse a terra…”.
Il C.T.U., poi, ha accertato il nesso di causalità materiale tra la caduta e le lesioni subite dall'attrice. Nell'elaborato peritale si legge che: “… le lesioni patite dalla sig.
[...]
sono diretta conseguenza del trauma distorsivo della caviglia dx Parte_1
causato dalla chiazza di liquido oleoso presente su uno dei gradini della scalinata all'interno del “ ” in via Molinelle, 3 di Monteforte Irpino, Controparte_1
occorsole in data 04/02/2019. La periziata, in seguito al predetto trauma distorsivo alla caviglia destra, ha riportato la frattura del malleolo peroniero”.
Non vi è dubbio, dunque, che la caduta dell'attrice sia dipesa dalla presenza di liquido oleoso sui gradini delle scale condominiali. Il luogo del sinistro presentava condizioni tali che la era impossibilitata a percepire il pericolo presente, Pt_1 considerato pure che, al momento dell'occorso, l'insidia non era segnalata e l'illuminazione era insufficiente.
Neppure il ha dimostrato che il sinistro si era verificato per caso CP_1
fortuito, ossia a causa di un evento imprevedibile e inevitabile, dotato di autonomo impulso eziologico, quale certamente non può ravvisarsi nella condotta dell'attrice. Al riguardo, l'ente di gestione avrebbe dovuto dimostrare che la sostanza oleosa era sulle scale senza sua colpa e da un tempo così breve da impedire un suo efficace intervento riparatore;
solo circostanze del genere – ove provate – sarebbero state idonee ad essere considerate tali da interrompere il nesso di causalità per caso fortuito, imprevisto e imprevedibile, né evitabile né emendabile per tempo, dimostrando così di aver adempiuto agli obblighi di manutenzione e custodia. Ma così non è stato.
Tirando le fila, la domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di cui in motivazione.
In ordine al quantum debeatur, il Tribunale condivide le risultanze della consulenza medico legale fondate sull'esame approfondito della documentazione medica, sulla visita della danneggiata e la più accreditata letteratura in materia, e frutto di argomentazioni logiche e coerenti e conformi alle regole proprie della medicina legale.
Il consulente di ufficio ha riscontrato postumi permanenti nella misura del 3 %, e una inabilità temporanea di 50 giorni, di cui 30 totale, 10 al 50% e 10 al 25%. La
5 percentualizzazione degli indicati postumi è da ritenere corretta, così come corretta è la individuazione dei periodi di inabilità temporanea.
Venendo alla liquidazione del danno, occorre rilevare che la quantificazione va effettuata sulla scorta delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano del 2024 comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psicofisica e non della tabella ministeriale elaborata per le micropermanenti per il caso di danno da invalidità permanente derivante dalla circolazione dei veicoli, in quanto norma speciale.
Alla luce dell'età dell'infortunata al momento del fatto (anni 54), dell'entità e natura dei postumi permanenti e delle caratteristiche del caso concreto, appare congruo liquidare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, in conformità con quanto dalla stessa richiesta, i seguenti importi: euro 3.456,00 a titolo di invalidità permanente;
euro
3.450,00 a titolo di invalidità temporanea totale per giorni 30; euro 575,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 10; euro 287,50 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% per giorni 10. Il tutto per un totale danno di euro 7.768,50.
Va aggiunto il danno morale o da sofferenza soggettiva che certamente c'è stato nel caso di specie. Esso tenuto conto delle circostanze dell'evento, della entità e del tipo di lesioni e loro conseguenze di ogni altra circostanza può quantificarsi all'attualità in complessivi 1.200,00 euro.
Parte attrice ha, altresì, diritto al rimborso delle spese vive documentate, pari ad euro 175,18.
La somma complessiva spettante pari ad euro 9.143,58 va devalutata al momento del fatto e su tale importo annualmente rivalutato sono dovuti gli interessi legali, così da riconoscere all'attrice anche il cosiddetto danno da ritardo.
Va accolta la domanda di manleva avanzata dal nei confronti della CP_1 compagnia di assicurazioni, tenuto conto che lo stesso, all'epoca dei fatti, era coperto da polizza per i danni provocati a terzi sottoscritta con la CP_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
6 Le spese della consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in favore dell'ausiliario con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico della convenuta compagnia di assicurazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara l'esclusiva responsabilità del nella causazione del Controparte_1
sinistro per cui è causa;
2) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 9.143,58, oltre interessi legali dal fatto sulla somma annualmente rivalutata così come specificato in motivazione;
3) condanna il a pagare all'attrice le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge e pone definitivamente a carico del CP_1
le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio;
[...]
4) accoglie la domanda di manleva del nei confronti della Controparte_1
terza chiamata in garanzia, e, per l'effetto, condanna la Controparte_2
a tenere indenne il dalle condanne Controparte_2 Controparte_1
di cui ai capi 2) e 3) che precedono;
5) condanna altresì la a pagare al Controparte_2 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per
[...]
compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
attribuisce le medesime agli avvocati Massimiliano Di Vito e Gianluca Animoso, dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Avellino il 4 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Raffaele Califano
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