Art. 8. FIA italiani aperti 1. I FIA italiani possono essere istituiti in forma aperta se il relativo patrimonio e' investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del TUF:
a) nei beni previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e c);
b) nei beni indicati dall'articolo 4, comma 1, lettera b), in misura non superiore al 20 per cento.
2. L'investimento del patrimonio dei FIA in quote o azioni di Oicr aperti non quotati non viene computato nel calcolo del limite del 20 per cento di cui al comma 1, lettera b).
Note all'art. 8:
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 4.
a) nei beni previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e c);
b) nei beni indicati dall'articolo 4, comma 1, lettera b), in misura non superiore al 20 per cento.
2. L'investimento del patrimonio dei FIA in quote o azioni di Oicr aperti non quotati non viene computato nel calcolo del limite del 20 per cento di cui al comma 1, lettera b).
Note all'art. 8:
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 4.