Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/05/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 1274 /2024 da:
L'avv. GENTILE KRISTINA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. PERCIACCANTE ANTONIO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1274 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Corigliano Calabro n. 353/2024, notificata il 23 maggio 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Kristina Gentile
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio CP_1 C.F._1
AC
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. La , con citazione iscritta a ruolo il 28 giugno 2024, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 205/2021 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano e notificata il 23 maggio 2024, con cui è stata accolta l'opposizione avverso il verbale n. B14560/2023 del 17 aprile 2023, emesso per violazione del Cds.
1.2. Si è costituita parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
2. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 -
l'appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art.
1
Sez. VI – 2, 17 gennaio 2017, n. 1020; nello stesso senso anche Cass. civ., Sez. II, 17 luglio
2024, n. 19754).
Pertanto, considerato che nel caso di specie, a seguito della conclusione del giudizio di primo grado, introdotto con ricorso depositato succes sivamente all'entrata in vigore del d. lgs.
150/11, la citazione in appello è stata depositata oltre il termine di 30 giorni mesi di cui all'art. 325 c.p.c. (la sentenza di primo grado è stata notificata il 23 maggio 2024, mentre la citazione in appello è stata depositata il 28 giugno 2024), l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
3. Le spese di lite sostenute da parte appellata per il presente grado di giudizio vengono poste a carico di parte appellante e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellata per il presente giudizio di appello che liquida in euro 340,00 per compensi professionali (di cui euro 70,00 per la fase di studio, euro 70,00 per la fase introduttiva, euro 100,00 per la fase di trattazione ed euro 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonio AC;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un importo a titolo di contributo unificato pari al doppio di quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio d'appel lo.
Così deciso in Castrovillari, 9 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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