CASS
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2025, n. 12522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12522 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da RD BI TE UN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 16/09/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dr. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamento delle spese, con rigetto del ricorso nel resto;
PREMESSO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 16/09/2024, il Tribunale del riesame di Milano confermava il decreto di sequestro preventivo, disposto dal Giudice per le indagini preliminari di Milano in data 26/07/2024, avente ad oggetto lo stabilimento di galvanotecnica della società "Nuova Nicrom sas di RD BI TE UN", limitatamente alle vasche di cadmiatura dello stabilimento, in accoglimento dell'istanza difensiva di riduzione del sequestro in ragione degli interventi disposti dalla società. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 12522 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 13/02/2025 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato, in qualità di amministratore unico della "Nuova Nicrom sas di RD BI TE UN". 2.1. Con il primo motivo, denuncia la violazione degli articoli 220 disp. att. cod. proc. pen., 360, 369 e 369-bis cod. proc. pen., nonché l'inutilizzabilità delle risultanze dei campionamenti eseguiti in data 10/11/2022, trattandosi di accertamenti tecnici non ripetibili eseguiti in assenza delle garanzie difensive approntate dall'articolo 360 cod. proc. pen.. Il superamento del limite tabellare per il parametro cadmio era stato accertato tramite due campionamenti: uno eseguito il 10/11/2022, l'altro il 09/11/2023. In entrambi i casi, il campionamento era avvenuto senza il rispetto del contraddittorio. In sede di riesame si deduceva la natura di atti irripetibili dei campionamenti eseguiti. In parziale accoglimento della doglianza difensiva, il Tribunale del riesame di Milano dichiarava la inutilizzabilità delle analisi effettuate sui prelievi del 09/11/2023, posto che, a tale data, essendo l'odierno ricorrente pacificamente stato iscritto sul registro degli indagati, occorreva che fosse rispettato il disposto dell'articolo 220 disp. att. cod. proc. pen.. L'utilizzabilità dei campioni prelevati in data 10/11/2022 riposava invece, secondo il Riesame, sulla asserita natura amministrativa delle attività ispettive di vigilanza, posto che il rispetto delle orme del codice di rito si imporrebbe solo nel momento in cui è possibile attribuire rilevanza penale al fatto. L'ordinanza non considera, tuttavia: - che il RD era, all'epoca, già stato tratto a giudizio per fatto analogo, non rilevando a tal fine il fatto che la contestazione fosse «chiusa», posto che ciò che viene richiesto per l'applicazione delle garanzie codicistiche è il fatto che esista già un soggetto determinato indiziabile di reati;
- che gli operanti (funzionario ATO) posseggono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, da cui discende l'obbligo di rispettare le garanzie difensive;
inoltre, nel caso di specie, lo specifico operante era anche ausiliario di polizia giudiziaria e testimone dell'accusa nel precedente processo. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 266, 267 e 268 (in riferimento all'articolo 606, lettera c), cod. proc. pen., 880 cod. civ., nonché l'inutilizzabilità delle videoriprese eseguite dalla polizia giudiziaria ed eccesso di delega. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ed infatti, il Tribunale del riesame ha chiarito, con valutazione di fatto insuscettibile di rivalutazione in questa sede di legittimità, che gli accertamenti eseguiti hanno restituito la 2 presenza di uno scarico di sostanze pericolose (nel caso di specie: cadmio) non autorizzato, così da realizzare l'illecito di cui all'articolo 137, commi 1 e 2 d. Igs. 152/2006, mentre le doglianze relative ad asserite violazioni di legge sono (come si vedrà meglio nei paragrafi che seguono) manifestamente infondate. 3. Scendendo nel dettaglio, la censura con cui il ricorrente lamenta che, erroneamente, l'ordinanza impugnata avrebbe ritenuto che la presenza di un precedente procedimento (con contestazione «chiusa») non debba determinare l'obbligo di rispetto delle garanzie di cui all'articolo 360 cod. proc. pen., da cui discenderebbe l'inutilizzabilità anche dei primi campionamenti (eseguiti senza contraddittorio), è manifestamente infondata. La doglianza, infatti, non si confronta con la sedimentata giurisprudenza della Corte (v., ex multis, Sez. 6, n. 30145 del 28/04/2023, P., Rv. 284964 - 01) secondo cui, «nel caso di contestazione "aperta" di un reato permanente, estendendosi la cognizione giudiziale all'intero sviluppo della fattispecie criminosa temporalmente non delimitata, non è necessaria alcuna contestazione suppletiva, né all'imputato spettano le correlate facoltà processuali, in relazione al protrarsi della condotta fino alla sentenza, essendo invece la modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. necessaria nell'opposto caso di contestazione "chiusa"», ciò che esclude l'identità di fatto. Sempre in tema di inutilizzabilità, va incidentalmente evidenziato che il Tribunale del riesame ha errato nel ritenere apoditticamente non utilizzabili i campionamenti eseguiti in epoca successiva all'iscrizione del RD sul registro degli indagati, in quanto la valenza «irripetibile» o meno di una attività (da cui scaturisce l'obbligo di rispettare le garanzie del contraddittorio) costituisce un posterior logico rispetto alla natura dell'attività da compiere, sia in relazione all'oggetto del campionamento (rifiuti, emissioni o scarichi, a loro volta continui o discontinui, ecc.), sia al quantum di competenza tecnica richiesta per eseguirlo (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 7441 del 15/10/2024, Perfili, n.m.; Sez. 3, n. 44033 del 14/11/2024, Ecologia Oggi, n.m.; Sez. 2, n. 41839 del 09/10/2024, Potra, Rv. 287190 - 01; Sez. 3, n. 27148 del 17/05/2023, Burato, Rv. 284735 - 02). 4. Manifestamente infondata è anche la deduzione secondo cui l'astratto riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in capo all'operante determinerebbe l'obbligo di rispettare le garanzie del contraddittorio. In primo luogo, come correttamente sottolineato dall'Avvocato generale, va esclusa a priori la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con riferimento al personale A.T.O., in quanto l'art. 48 della Legge regionale Lombardia 12/12/2003, n. 26, non prevede tra le attribuzioni delle funzioni delle Autorità di ambito quelle di polizia giudiziaria, ma solo quelle di controllo relative alle autorizzazioni, facendo salve le attività di controllo ambientale di competenza dell'ARPA (lettera i-bis) e qualificando le mansioni dei suoi funzionari come ispettive di carattere 3 A amministrativo;
non a caso, l'articolo 48, comma 2, lettera i -bis), della legge in parola, stabilisce che l'autorità d'ambito esercita le funzioni di controllo relative alle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, fatte salve le attività di controllo ambientale di competenza dell'ARPA, con applicazione delle (sole) «sanzioni amministrative» previste in caso di inosservanza delle disposizioni di legge. In secondo luogo, anche il punto di partenza della deduzione difensiva è manifestamente erroneo: non è infatti alla «astratta» qualifica dell'operante che il codice di rito ricollega l'obbligo di rispettare l'articolo 360 cod. proc. pen., quanto alla «concreta» attività espletata (accertamento tecnico), alla sua natura di «atto irripetibile» e alla presenza di una notitia criminis regolarmente iscritta, o quantomeno iscrivibile. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, infatti, questa Corte (Sez. 3, n. 9954 del 15/03/2021, Tozzi, in motivazione;
Sez. 3, n. 5235 del 24/5/2016 (dep. 2017), Lo Verde, Rv. 269213. Conf. Sez. 2, n. 52793 del 24/11/2016, Ballaera, Rv. 268766; Sez. 3, n. 10484 del 12/11/2014, dep. 2015, Grue, Rv. 262698; Sez. 3, n. 15372 del 10/2/2010, Fiorillo, Rv. 246597; Sez. 3, n. 23369 del 14/5/2002, Scarpa, Rv. 221627) ha certamente affermato che il personale ARPA svolgente funzioni di vigilanza e controllo nell'ambito di un procedimento penale riveste la qualifica di polizia giudiziaria, ma ha precisato che, per le mere attività ispettive e di vigilanza, valgono, invece, le disposizioni di cui agli artt. 220 e 223 disp. att. c.p.p., così escludendo ogni automatismo tra la qualifica soggettiva e quella dell'attività in concreto svolta. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, manifestamente infondato sotto ogni profilo. 5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente censura l'erronea applicazione dell'articolo 266 cod. proc. pen. e deduce la conseguente inutilizzabilità dei risultati delle riprese video operate dalla polizia giudiziaria. La doglianza è priva di fondamento. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269 - 01), ampliando il principio espresso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 135/2002, hanno stabilito che: - le videoregistrazioni in ambienti in cui è garantita l'intimità e la riservatezza, non riconducibili alla nozione di «domicilio», sono prove atipiche, soggette ad autorizzazione motivata dell'A.G. e alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (Nel caso di specie, la Corte ha precisato, con riferimento a videoriprese effettuate nei camerini - c.d. "privè" - di un locale notturno, che tali luoghi, come pure i bagni pubblici, non possono essere considerati "domicilio", neppure nel tempo in cui sono occupati da persone, in quanto il concetto di domicilio individua un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza); - le riprese video di comportamenti «non comunicativi» (in quanto quelli comunicativi sono sottoposti alla disciplina delle intercettazioni telefoniche) non possono essere eseguite all'interno 4 del «domicilio», in quanto lesive dell'art. 14 Cost.. Ne consegue che è vietata la loro acquisizione ed utilizzazione anche in sede cautelare, e, in quanto prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (v. Corte cost. n. 135 del 2001); - le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei «documenti» di cui all'art. 234 cod. proc. pen. Le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 149 del 2008, ha chiarito che l'art. 14 Cost. tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo;
e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi. Nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell'inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto: ossia non tanto - o non solo - come difesa rispetto ad una intrusione di tipo fisico;
quanto piuttosto come presidio di un'intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa - attraverso l'uso di strumenti tecnici - anche senza la necessità di un'intrusione fisica. Ne consegue logicamente che, affinché scatti la protezione dell'art. 14 Cost., non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora;
ma occorre, altresì, che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Per contro, se l'azione - pur svolgendosi in luoghi di privata dimora - può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (paradigmatico il caso di chi si ponga su un balcone prospiciente la pubblica via), il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza;
e le videoregistrazioni a fini investigativi non possono, di conseguenza, che soggiacere al medesimo regime valevole per le riprese visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In una simile ipotesi, difatti, le videoregistrazioni non differiscono dalla documentazione filmata di un'operazione di osservazione o di appostamento, che ufficiali o agenti di polizia giudiziaria potrebbero compiere collocandosi, di persona, al di fuori dell'abitazione. Le Sezioni semplici hanno successivamente approfondito il concetto, stabilendo che «sono legittime e pertanto utilizzabili le videoregistrazioni dell'ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell'attività di una società commerciale, eseguite dalla polizia giudiziaria dalla pubblica strada, mediante apparecchio collocato all'esterno dell'edificio stesso, non configurando esse un'indebita intrusione né nell'altrui privata dimora, né nell'altrui domicilio e ciò perché non rientra nell'ambito del domicilio o della privata dimora il luogo in cui si svolge una attività lavorativa, oltre tutto esposta alle ispezioni visive dei soggetti che si trovano alli esterno» (Sez. 5 3, n. 28474 del 07/04/2009, Giacomin, n.m.; Sez. 1, 25/10/2006, n. 37530, Arcione, Rv. 235027). Successivamente, le Sezioni Unite della Corte (Sez. U n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076), chiamate a perimetrare la nozione di «privata dimora» ai fini dell'articolo 624-bis cod. pen., hanno precisato che la nozione di privata dimora deve essere definita in ragione della concorrenza degli indefettibili elementi della: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;
b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Occorre, tuttavia, rilevare (così Sez. 6, n. 32010 del 05/05/2022, Penna, n.m.) come la nozione, delineata dal codice penale, di luogo di privata dimora (ed evocata, inter alios, dagli artt. 614, 615, 615-bis, 624- bis, 628, comma terzo, n.
3 -bis, cod. pen.) non possa essere automaticamente trasposta nell'esegesi dell'apparente omologa nozione dettata dall'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., in quanto diversi sono i bilanciamenti posti in essere dal legislatore nel delineare il concetto di domicilio, a seconda che il suo intervento operi in funzione della tutela penale di un ambito di riservatezza contro le violazioni e le interferenze illecite altrui o al fine di porre un limite allo svolgimento delle indagini, realizzate nel pubblico interesse al perseguimento dei reati. Nell'interpretazione della distinta nozione di luogo di privata dimora di cui all'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., le Sezioni Unite penali hanno pertanto affermato che «il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza;
ciò in quanto «il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente... Solo il requisito della stabilità anche se intesa in senso relativo, può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un'autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità» (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, non massimata sul punto). E' quindi la «stabilità» del luogo ove si svolge la vita personale ad attribuirgli il carattere di privata dimora. Del resto, in un caso analogo al presente, questa Sezione (Sez. 3, n. 43609 del 08/10/2021, Piccolo, Rv. 282164 - 01) ha avuto modo di precisare che «sono legittime e, pertanto, utilizzabili, senza che necessiti l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, le videoriprese dell'ingresso e del piazzale di un'impresa, eseguite dalla polizia giudiziaria a mezzo di impianti 6 installati sull'edificio antistante, non configurandosi, in tal caso, alcuna indebita intrusione nell'altrui domicilio, posto che i luoghi suddetti non rientrano in tale nozione (fattispecie di videoriprese aventi ad oggetto la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti)». Nel caso in esame, il ricorrente neppure deduce la ricorrenza dei presupposti - dianzi evidenziati - per considerare l'area oggetto di riprese visive come luogo di privata dimora (circostanza che anzi sembrerebbe doversi escludere, posto che a pag. 7 dell'ordinanza, laddove si ricapitolano i motivi di appello, si parla espressamente di osservazione mediante videoregistrazione della c.d. «caditoie» della ditta, che certo non godono di copertura costituzionale sotto il profilo della tutela del diritto alla riservatezza), con conseguente genericità della doglianza. Inoltre, il tribunale del riesame ha ritenuto che fossero inapplicabili i principi sulla natura di luogo di privata dimora perché le videocamere erano state collocate al di fuori della proprietà; il ricorrente contesta questa affermazione e sostiene che invece le videoriprese erano state tutte effettuate all'interno della proprietà privata. Si tratta, ad ogni evidenza, di questione di fatto che non può costituire oggetto di scrutinio in questa sede di legittimità, con conseguente ulteriore profilo di inammissibilità della censura. 6. Manifestamente infondata è poi la doglianza secondo cui la polizia giudiziaria sarebbe incorsa in un «eccesso di delega». Come noto, infatti, ai sensi dell'articolo 55 cod. proc. pen., la polizia giudiziaria deve, «anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale». Ai sensi del comma 2, svolge anche tutte le attività di indagine delegate dal pubblico ministero, ma ciò non implica certamente che, dopo che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, alla polizia giudiziaria sia interdetta l'attivazione delle investigazioni di iniziativa. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, infatti, «la polizia giudiziaria può procedere autonomamente ad individuazione fotografica, sia prima che dopo la comunicazione al pubblico ministero della notizia di reato, poiché gli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del pubblico ministero, il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli» (Sez. 2, n. 34211 del 25/11/2020, Del, Rv. 280236 - 01; conf.: Sez. 5, n. 18997 del 19/02/2014, De, Rv. 263168 - 01). 7. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. 7 Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/02/2025.
udita la relazione svolta dal Presidente;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dr. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamento delle spese, con rigetto del ricorso nel resto;
PREMESSO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 16/09/2024, il Tribunale del riesame di Milano confermava il decreto di sequestro preventivo, disposto dal Giudice per le indagini preliminari di Milano in data 26/07/2024, avente ad oggetto lo stabilimento di galvanotecnica della società "Nuova Nicrom sas di RD BI TE UN", limitatamente alle vasche di cadmiatura dello stabilimento, in accoglimento dell'istanza difensiva di riduzione del sequestro in ragione degli interventi disposti dalla società. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 12522 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 13/02/2025 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato, in qualità di amministratore unico della "Nuova Nicrom sas di RD BI TE UN". 2.1. Con il primo motivo, denuncia la violazione degli articoli 220 disp. att. cod. proc. pen., 360, 369 e 369-bis cod. proc. pen., nonché l'inutilizzabilità delle risultanze dei campionamenti eseguiti in data 10/11/2022, trattandosi di accertamenti tecnici non ripetibili eseguiti in assenza delle garanzie difensive approntate dall'articolo 360 cod. proc. pen.. Il superamento del limite tabellare per il parametro cadmio era stato accertato tramite due campionamenti: uno eseguito il 10/11/2022, l'altro il 09/11/2023. In entrambi i casi, il campionamento era avvenuto senza il rispetto del contraddittorio. In sede di riesame si deduceva la natura di atti irripetibili dei campionamenti eseguiti. In parziale accoglimento della doglianza difensiva, il Tribunale del riesame di Milano dichiarava la inutilizzabilità delle analisi effettuate sui prelievi del 09/11/2023, posto che, a tale data, essendo l'odierno ricorrente pacificamente stato iscritto sul registro degli indagati, occorreva che fosse rispettato il disposto dell'articolo 220 disp. att. cod. proc. pen.. L'utilizzabilità dei campioni prelevati in data 10/11/2022 riposava invece, secondo il Riesame, sulla asserita natura amministrativa delle attività ispettive di vigilanza, posto che il rispetto delle orme del codice di rito si imporrebbe solo nel momento in cui è possibile attribuire rilevanza penale al fatto. L'ordinanza non considera, tuttavia: - che il RD era, all'epoca, già stato tratto a giudizio per fatto analogo, non rilevando a tal fine il fatto che la contestazione fosse «chiusa», posto che ciò che viene richiesto per l'applicazione delle garanzie codicistiche è il fatto che esista già un soggetto determinato indiziabile di reati;
- che gli operanti (funzionario ATO) posseggono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, da cui discende l'obbligo di rispettare le garanzie difensive;
inoltre, nel caso di specie, lo specifico operante era anche ausiliario di polizia giudiziaria e testimone dell'accusa nel precedente processo. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 266, 267 e 268 (in riferimento all'articolo 606, lettera c), cod. proc. pen., 880 cod. civ., nonché l'inutilizzabilità delle videoriprese eseguite dalla polizia giudiziaria ed eccesso di delega. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ed infatti, il Tribunale del riesame ha chiarito, con valutazione di fatto insuscettibile di rivalutazione in questa sede di legittimità, che gli accertamenti eseguiti hanno restituito la 2 presenza di uno scarico di sostanze pericolose (nel caso di specie: cadmio) non autorizzato, così da realizzare l'illecito di cui all'articolo 137, commi 1 e 2 d. Igs. 152/2006, mentre le doglianze relative ad asserite violazioni di legge sono (come si vedrà meglio nei paragrafi che seguono) manifestamente infondate. 3. Scendendo nel dettaglio, la censura con cui il ricorrente lamenta che, erroneamente, l'ordinanza impugnata avrebbe ritenuto che la presenza di un precedente procedimento (con contestazione «chiusa») non debba determinare l'obbligo di rispetto delle garanzie di cui all'articolo 360 cod. proc. pen., da cui discenderebbe l'inutilizzabilità anche dei primi campionamenti (eseguiti senza contraddittorio), è manifestamente infondata. La doglianza, infatti, non si confronta con la sedimentata giurisprudenza della Corte (v., ex multis, Sez. 6, n. 30145 del 28/04/2023, P., Rv. 284964 - 01) secondo cui, «nel caso di contestazione "aperta" di un reato permanente, estendendosi la cognizione giudiziale all'intero sviluppo della fattispecie criminosa temporalmente non delimitata, non è necessaria alcuna contestazione suppletiva, né all'imputato spettano le correlate facoltà processuali, in relazione al protrarsi della condotta fino alla sentenza, essendo invece la modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. necessaria nell'opposto caso di contestazione "chiusa"», ciò che esclude l'identità di fatto. Sempre in tema di inutilizzabilità, va incidentalmente evidenziato che il Tribunale del riesame ha errato nel ritenere apoditticamente non utilizzabili i campionamenti eseguiti in epoca successiva all'iscrizione del RD sul registro degli indagati, in quanto la valenza «irripetibile» o meno di una attività (da cui scaturisce l'obbligo di rispettare le garanzie del contraddittorio) costituisce un posterior logico rispetto alla natura dell'attività da compiere, sia in relazione all'oggetto del campionamento (rifiuti, emissioni o scarichi, a loro volta continui o discontinui, ecc.), sia al quantum di competenza tecnica richiesta per eseguirlo (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 7441 del 15/10/2024, Perfili, n.m.; Sez. 3, n. 44033 del 14/11/2024, Ecologia Oggi, n.m.; Sez. 2, n. 41839 del 09/10/2024, Potra, Rv. 287190 - 01; Sez. 3, n. 27148 del 17/05/2023, Burato, Rv. 284735 - 02). 4. Manifestamente infondata è anche la deduzione secondo cui l'astratto riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in capo all'operante determinerebbe l'obbligo di rispettare le garanzie del contraddittorio. In primo luogo, come correttamente sottolineato dall'Avvocato generale, va esclusa a priori la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con riferimento al personale A.T.O., in quanto l'art. 48 della Legge regionale Lombardia 12/12/2003, n. 26, non prevede tra le attribuzioni delle funzioni delle Autorità di ambito quelle di polizia giudiziaria, ma solo quelle di controllo relative alle autorizzazioni, facendo salve le attività di controllo ambientale di competenza dell'ARPA (lettera i-bis) e qualificando le mansioni dei suoi funzionari come ispettive di carattere 3 A amministrativo;
non a caso, l'articolo 48, comma 2, lettera i -bis), della legge in parola, stabilisce che l'autorità d'ambito esercita le funzioni di controllo relative alle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, fatte salve le attività di controllo ambientale di competenza dell'ARPA, con applicazione delle (sole) «sanzioni amministrative» previste in caso di inosservanza delle disposizioni di legge. In secondo luogo, anche il punto di partenza della deduzione difensiva è manifestamente erroneo: non è infatti alla «astratta» qualifica dell'operante che il codice di rito ricollega l'obbligo di rispettare l'articolo 360 cod. proc. pen., quanto alla «concreta» attività espletata (accertamento tecnico), alla sua natura di «atto irripetibile» e alla presenza di una notitia criminis regolarmente iscritta, o quantomeno iscrivibile. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, infatti, questa Corte (Sez. 3, n. 9954 del 15/03/2021, Tozzi, in motivazione;
Sez. 3, n. 5235 del 24/5/2016 (dep. 2017), Lo Verde, Rv. 269213. Conf. Sez. 2, n. 52793 del 24/11/2016, Ballaera, Rv. 268766; Sez. 3, n. 10484 del 12/11/2014, dep. 2015, Grue, Rv. 262698; Sez. 3, n. 15372 del 10/2/2010, Fiorillo, Rv. 246597; Sez. 3, n. 23369 del 14/5/2002, Scarpa, Rv. 221627) ha certamente affermato che il personale ARPA svolgente funzioni di vigilanza e controllo nell'ambito di un procedimento penale riveste la qualifica di polizia giudiziaria, ma ha precisato che, per le mere attività ispettive e di vigilanza, valgono, invece, le disposizioni di cui agli artt. 220 e 223 disp. att. c.p.p., così escludendo ogni automatismo tra la qualifica soggettiva e quella dell'attività in concreto svolta. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, manifestamente infondato sotto ogni profilo. 5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente censura l'erronea applicazione dell'articolo 266 cod. proc. pen. e deduce la conseguente inutilizzabilità dei risultati delle riprese video operate dalla polizia giudiziaria. La doglianza è priva di fondamento. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269 - 01), ampliando il principio espresso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 135/2002, hanno stabilito che: - le videoregistrazioni in ambienti in cui è garantita l'intimità e la riservatezza, non riconducibili alla nozione di «domicilio», sono prove atipiche, soggette ad autorizzazione motivata dell'A.G. e alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (Nel caso di specie, la Corte ha precisato, con riferimento a videoriprese effettuate nei camerini - c.d. "privè" - di un locale notturno, che tali luoghi, come pure i bagni pubblici, non possono essere considerati "domicilio", neppure nel tempo in cui sono occupati da persone, in quanto il concetto di domicilio individua un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza); - le riprese video di comportamenti «non comunicativi» (in quanto quelli comunicativi sono sottoposti alla disciplina delle intercettazioni telefoniche) non possono essere eseguite all'interno 4 del «domicilio», in quanto lesive dell'art. 14 Cost.. Ne consegue che è vietata la loro acquisizione ed utilizzazione anche in sede cautelare, e, in quanto prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (v. Corte cost. n. 135 del 2001); - le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei «documenti» di cui all'art. 234 cod. proc. pen. Le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 149 del 2008, ha chiarito che l'art. 14 Cost. tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo;
e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi. Nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell'inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto: ossia non tanto - o non solo - come difesa rispetto ad una intrusione di tipo fisico;
quanto piuttosto come presidio di un'intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa - attraverso l'uso di strumenti tecnici - anche senza la necessità di un'intrusione fisica. Ne consegue logicamente che, affinché scatti la protezione dell'art. 14 Cost., non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora;
ma occorre, altresì, che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Per contro, se l'azione - pur svolgendosi in luoghi di privata dimora - può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (paradigmatico il caso di chi si ponga su un balcone prospiciente la pubblica via), il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza;
e le videoregistrazioni a fini investigativi non possono, di conseguenza, che soggiacere al medesimo regime valevole per le riprese visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In una simile ipotesi, difatti, le videoregistrazioni non differiscono dalla documentazione filmata di un'operazione di osservazione o di appostamento, che ufficiali o agenti di polizia giudiziaria potrebbero compiere collocandosi, di persona, al di fuori dell'abitazione. Le Sezioni semplici hanno successivamente approfondito il concetto, stabilendo che «sono legittime e pertanto utilizzabili le videoregistrazioni dell'ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell'attività di una società commerciale, eseguite dalla polizia giudiziaria dalla pubblica strada, mediante apparecchio collocato all'esterno dell'edificio stesso, non configurando esse un'indebita intrusione né nell'altrui privata dimora, né nell'altrui domicilio e ciò perché non rientra nell'ambito del domicilio o della privata dimora il luogo in cui si svolge una attività lavorativa, oltre tutto esposta alle ispezioni visive dei soggetti che si trovano alli esterno» (Sez. 5 3, n. 28474 del 07/04/2009, Giacomin, n.m.; Sez. 1, 25/10/2006, n. 37530, Arcione, Rv. 235027). Successivamente, le Sezioni Unite della Corte (Sez. U n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076), chiamate a perimetrare la nozione di «privata dimora» ai fini dell'articolo 624-bis cod. pen., hanno precisato che la nozione di privata dimora deve essere definita in ragione della concorrenza degli indefettibili elementi della: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;
b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Occorre, tuttavia, rilevare (così Sez. 6, n. 32010 del 05/05/2022, Penna, n.m.) come la nozione, delineata dal codice penale, di luogo di privata dimora (ed evocata, inter alios, dagli artt. 614, 615, 615-bis, 624- bis, 628, comma terzo, n.
3 -bis, cod. pen.) non possa essere automaticamente trasposta nell'esegesi dell'apparente omologa nozione dettata dall'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., in quanto diversi sono i bilanciamenti posti in essere dal legislatore nel delineare il concetto di domicilio, a seconda che il suo intervento operi in funzione della tutela penale di un ambito di riservatezza contro le violazioni e le interferenze illecite altrui o al fine di porre un limite allo svolgimento delle indagini, realizzate nel pubblico interesse al perseguimento dei reati. Nell'interpretazione della distinta nozione di luogo di privata dimora di cui all'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., le Sezioni Unite penali hanno pertanto affermato che «il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza;
ciò in quanto «il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente... Solo il requisito della stabilità anche se intesa in senso relativo, può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un'autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità» (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, non massimata sul punto). E' quindi la «stabilità» del luogo ove si svolge la vita personale ad attribuirgli il carattere di privata dimora. Del resto, in un caso analogo al presente, questa Sezione (Sez. 3, n. 43609 del 08/10/2021, Piccolo, Rv. 282164 - 01) ha avuto modo di precisare che «sono legittime e, pertanto, utilizzabili, senza che necessiti l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, le videoriprese dell'ingresso e del piazzale di un'impresa, eseguite dalla polizia giudiziaria a mezzo di impianti 6 installati sull'edificio antistante, non configurandosi, in tal caso, alcuna indebita intrusione nell'altrui domicilio, posto che i luoghi suddetti non rientrano in tale nozione (fattispecie di videoriprese aventi ad oggetto la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti)». Nel caso in esame, il ricorrente neppure deduce la ricorrenza dei presupposti - dianzi evidenziati - per considerare l'area oggetto di riprese visive come luogo di privata dimora (circostanza che anzi sembrerebbe doversi escludere, posto che a pag. 7 dell'ordinanza, laddove si ricapitolano i motivi di appello, si parla espressamente di osservazione mediante videoregistrazione della c.d. «caditoie» della ditta, che certo non godono di copertura costituzionale sotto il profilo della tutela del diritto alla riservatezza), con conseguente genericità della doglianza. Inoltre, il tribunale del riesame ha ritenuto che fossero inapplicabili i principi sulla natura di luogo di privata dimora perché le videocamere erano state collocate al di fuori della proprietà; il ricorrente contesta questa affermazione e sostiene che invece le videoriprese erano state tutte effettuate all'interno della proprietà privata. Si tratta, ad ogni evidenza, di questione di fatto che non può costituire oggetto di scrutinio in questa sede di legittimità, con conseguente ulteriore profilo di inammissibilità della censura. 6. Manifestamente infondata è poi la doglianza secondo cui la polizia giudiziaria sarebbe incorsa in un «eccesso di delega». Come noto, infatti, ai sensi dell'articolo 55 cod. proc. pen., la polizia giudiziaria deve, «anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale». Ai sensi del comma 2, svolge anche tutte le attività di indagine delegate dal pubblico ministero, ma ciò non implica certamente che, dopo che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, alla polizia giudiziaria sia interdetta l'attivazione delle investigazioni di iniziativa. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, infatti, «la polizia giudiziaria può procedere autonomamente ad individuazione fotografica, sia prima che dopo la comunicazione al pubblico ministero della notizia di reato, poiché gli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del pubblico ministero, il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli» (Sez. 2, n. 34211 del 25/11/2020, Del, Rv. 280236 - 01; conf.: Sez. 5, n. 18997 del 19/02/2014, De, Rv. 263168 - 01). 7. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. 7 Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/02/2025.