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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 5405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5405 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, quale giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5541/2022 RG promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Agnese Gemin del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia, Santa Croce n. 764;
-attrice/opponente- contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giuliano Zanchi e Valentina Longo del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Venezia, Santa Croce n. 205;
-convenuta/opposta- con la chiamata in causa di
CP_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Bodi del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 468/B;
e
, Parte_2
Parte_3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Vianello del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Venezia-Mestre, Corso del Popolo n. 133/B;
-terzi chiamati da parte attrice/opponente- avente ad oggetto: prestazione d'opera/opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza d.d. 27.05.2025; per le seguenti ragioni della decisione in
1
FATTO e DIRITTO
La ditta individuale (di seguito ) Controparte_1 Controparte_1 chiedeva ed otteneva da questo Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1288/2022, datato 9 giugno 2022 ed emesso il 20 giugno 2022, con il quale veniva ingiunto al signor Parte_1 di pagare la somma di euro 20.977,00, oltre interessi come da domanda, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio, liquidate in 540,00 euro per compensi e 118,50 euro per esborsi, oltre spese generali, accessori come per legge e successive occorrende, a titolo di saldo del corrispettivo maturato per l'opera prestata all'impianto elettrico e idraulico presso gli immobili di proprietà del signor siti in Venezia, rispettivamente in Calle Gritti 3917 e in Parte_1
Arsenale - Castello 2195.
Il ricorso per decreto ingiuntivo con pedissequo decreto veniva quindi notificato in data 20 giugno
2022.
Con atto di citazione in opposizione al predetto monitorio il signor ha convenuto Parte_1 la ditta dinanzi a questo Tribunale chiedendo, previo Controparte_1 rigetto dell'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. avversaria, la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento della non debenza di alcuna somma a favore dell'ingiungente. In subordine, ha chiesto ridursi l'eventuale quantum dovuto alla misura di giustizia. In ogni caso, in caso di conferma del monitorio, ha chiesto (e ottenuto) l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
, e al fine di esserne manlevato rispetto alla pretesa CP_2 Parte_2 Parte_3 avversaria.
In particolare, a sostegno dell'opposizione, l'attore opponente, ha sostenuto: di aver chiesto a
[...]
– amico di famiglia - di indicargli una ditta di fiducia per la ristrutturazione di due piccoli CP_2 appartamenti, in particolare per la modernizzazione e la messa a norma degli impianti già esistenti, incaricandolo altresì di supervisionare i lavori intrattenendo i rapporti con le maestranze;
che il signor , per tali lavori, aveva proposto i fratelli e come CP_2 Per_1 Parte_3 prestatori d'opera più adatti, anche per la scelta di eventuali subappaltatori;
che i lavori di impiantistica erano stati svolti da tale , alla quale pure l'opponente aveva bonificato la Persona_2 somma di Euro 3850,00, e non già da che, dunque, non vi era stato alcun Controparte_1 rapporto con la CM tanto che la stessa aveva inviato consuntivi e documenti a CP_1
e non già all'attore; che, pertanto, non aveva legittimazione passiva. CP_2
Con comparsa di risposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 la conferma del monitorio opposto e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della somma oggetto dell'ingiunzione. In dettaglio, la convenuta opposta ha sostenuto di aver agito quale impresa specializzata in lavori di impiantistica edilizia, effettuando interventi in due immobili di proprietà dell'opponente, acquistando il relativo materiale e consegnando gli impianti al committente senza alcuna contestazione da parte di quest'ultimo sulla qualità dei lavori e che al momento di pagare il corrispettivo il committente ha accampato scuse per non adempiere all'obbligazione di pagamento. Ha narrato che i lavori erano stati effettuati sugli immobili dell'opponente – committente - in esecuzione dell'incarico conferito dal geom. , il CP_2 quale, nell'occasione, aveva agito quale intermediario tra appaltatore e proprietà ed aveva anche svolto il ruolo di direttore dei lavori. Ha precisato che con riferimento all'immobile sito in Calle
Gritti 3917, i lavori prevedevano non solo la messa a norma degli impianti elettrico ed idraulico, bensì anche il rifacimento integrale del bagno con fornitura di rubinetteria varia, sanitari e scalda- salviette, la predisposizione di nuovo impianto gas e di condizionamento, la fornitura e relativa posa delle pompe di calore, del boiler elettrico, della pompa ad immersione, la modifica dei tubi sul tetto e la fornitura e posa di luci led per cucina, soggiorno e camera da letto;
quanto ai lavori presso l'immobile sito in Arsenale – Castello, essi prevedevano la fornitura e posa di radiatore e di un aspiratore per il bagno, l'installazione di impianto di condizionamento “unico”, il controllo dell'impianto elettrico in generale, la fornitura e posa di luci led e faretti per il bagno, cucina, soggiorno e camera da letto e i lavori di foratura per il passaggio del cavo per la fibra. Ha dedotto, infine, che gli accordi tra il geom. , il committente o la ditta CP_2 Parte_1
non erano opponibili a in quanto i lavori erano stati svolti Pt_3 Controparte_1 esclusivamente nei confronti dell'opponente e in quanto non vi erano mai state deleghe di pagamento in capo al e ai . CP_2 Pt_3
Con comparsa di risposta si è costituito in giudizio , eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva rispetto alle avversarie richieste di pagamento e chiedendo, in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento della domanda del signor , la Parte_1 condanna di e a tenerlo indenne dai pagamenti dovuti all'opponente o alla Pt_2 Parte_3
Nel merito delle vicende di causa, il signor ha dedotto di avere Controparte_1 CP_2 ricevuto denaro contante da parte dell'attore da consegnare a – o meglio, ai Controparte_1 fratelli - ma questo, non in ragione del suo ruolo di DL, bensì solo in ragione del rapporto Pt_3 di amicizia con il dedotto committente e della pregressa esperienza del settore edile, e della conoscenza delle ditte dei fratelli (queste ultime uniche titolari dell'appalto) e altresì di Pt_3 [...]
la quale aveva agito su esclusiva indicazione dei in regime di subappalto, CP_1 Pt_3 avendo in realtà il signor indicato diverso prestatore d'opera, tale signor CP_2 Per_2
Con comparsa di risposta si sono costituiti anche i signori e , chiedendo il Pt_2 Parte_3 rigetto della domanda di manleva formulata nei loro confronti dal signor e Parte_1
Cont rappresentando che tra il geom. , le ditte dei Popescu, la e la CP_2 CP_3 Pt_4
vi era un rapporto di collaborazione pluriennale in forza del quale il geom.
[...] CP_2 aveva svolto il ruolo di intermediario tra le diverse ditte coordinando i diversi lavori che le ditte si trovavano a svolgere in numerosi cantieri dallo stesso condotti. Con riferimento ai cantieri del signor , i signori sostenevano che vi era accordo con Parte_1 Pt_3 [...] per la compensazione fra i crediti maturati dai negli altri cantieri con quelli CP_1 Pt_3 derivanti dai cantieri del . Su tale premessa, nella denegata ipotesi di accoglimento della CP_2 domanda di manleva avanzata dal , i terzi chiamati hanno chiesto che venga dichiarata la CP_2 compensazione integrale tra le somme trattenute dovute a con il credito di Controparte_1 almeno euro 70.000,00 vantato nei suoi confronti a fronte dei lavori eseguiti su suo incarico negli altri cantieri.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto in corso di causa con provvedimento del 16.07.2024 e concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita unicamente mediante la produzione documentale offerta dalle parti, non avendo parte convenuta opposta avanzato istanze di prova atte a comprovare l'esistenza del rapporto negoziale dedotto quanto ad oggetto dell'incarico, prezzo pattuito ed esecuzione delle opere e avendo rifiutato il contraddittorio con i in relazione all'oggetto del rapporto Pt_3 negoziale intervenuto con il signor (e non essendo intervenuto alcun subappalto Parte_1 con gli stessi) e all'oggetto della domanda riconvenzionale in quanto esorbitante dal thema decidendum della presente causa.
Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa passa ora in decisione.
L'opposizione va accolta e il monitorio dev'essere revocato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel giudizio di opposizione la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, con ogni conseguenza in ordine ai rispettivi oneri probatori. Secondo Cassazione
6421/2003 “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre
l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito”. Altresì, secondo Cass. Civ. 5311/2004, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge
per l'emanazione di un provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione viene emessa, restando irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere per il tramite di essa. L'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano
l'emanazione del provvedimento ingiuntivo, infatti, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella procedura relativa, possono assumere rilevanza solo sul regolamento delle spese della fase monitoria”.
Oggetto della pretesa creditoria avanzata in via monitoria è il pagamento del saldo dei lavori effettuati dalla per l'opera prestata all'impianto elettrico e idraulico presso gli CP_3 immobili di proprietà del signor siti in Venezia, rispettivamente in Calle Gritti Parte_1
3917 e in Arsenale - Castello 2195.
Richiamati per relationem gli atti e i documenti di causa, sulla base delle allegazioni non contestate, della documentazione utilizzabile per la decisione e delle risultanze delle prove testimoniali, si ritiene che la ricorrente non abbia assolto il proprio onere probatorio.
In effetti, la non ha assolto all'onere di dimostrare che, tra il 2019 e il 2020, era Controparte_1 stata incaricata da parte dell'odierno attore opponente, per il tramite del geom. , ad CP_2 eseguire lavori di impiantistica presso gli immobili di sua proprietà siti in Venezia Calle Gritti 3917
e in Arsenale - Castello 2195.
A fronte della specifica contestazione di parte attrice opponente in ordine alla stessa sussistenza del rapporto contrattuale d'appalto e a fronte dell'assenza di forma scritta, non essendo presente nemmeno un preventivo firmato, un capitolato d'appalto, uno stato di avanzamento lavori, ovvero corrispondenza direttamente tra le parti del dedotto appalto, la convenuta opposta non ha provato - né ha introdotto idonee prove per testi - il titolo contrattuale della sua pretesa volta ad ottenere la condanna del signor all'adempimento dell'obbligazione di pagamento a fronte Parte_1 dell'opera asseritamente prestata.
Il rapporto contrattuale, e in particolare la committenza dell'attrice opponente, non può essere dimostrato dalla mera proprietà in capo al signor degli immobili ove sono stati Parte_1 svolti i lavori di ripristino degli impianti. A un tanto non valgono neppure le fatture prodotte dalla in quanto atti di formazione unilaterale, e quindi inidonee a costituire Controparte_1 elemento di prova della prestazione eseguita, ma al più mero indizio, e che non risultano in ogni caso accettate dall'opponente, soggetto privato non tenuto alle scritture contabili, tanto più in presenza della fattura emessa dal Tono per i medesimi lavori. Lo stesso vale per i documenti di acquisto dei materiali necessari alle opere, così come per le fotografie delle lavorazioni, trattandosi di meri argomenti di prova. Inoltre, il fermo rifiuto del contraddittorio della convenuta opposta con i terzi chiamati rispetto all'oggetto di causa preclude il meccanismo di estensione della domanda di pagamento nei loro confronti, indipendentemente dall'esame del rapporto di subappalto con le ditte dei Popescu, del tutto irrilevante considerata la posizione processuale della Controparte_1
L'esame delle ulteriori domande del signor e dei terzi chiamati risulta assorbito Parte_1 perché superfluo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 con riferimento a tutte le quattro fasi del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- Accoglie l'opposizione;
- Revoca il monitorio opposto;
- Dichiara tenuta e condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese a favore delle altre parti del presente giudizio che liquida, per ciascuna di esse, in euro 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, 11.11.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, quale giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5541/2022 RG promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Agnese Gemin del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia, Santa Croce n. 764;
-attrice/opponente- contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giuliano Zanchi e Valentina Longo del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Venezia, Santa Croce n. 205;
-convenuta/opposta- con la chiamata in causa di
CP_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Bodi del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 468/B;
e
, Parte_2
Parte_3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Vianello del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Venezia-Mestre, Corso del Popolo n. 133/B;
-terzi chiamati da parte attrice/opponente- avente ad oggetto: prestazione d'opera/opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza d.d. 27.05.2025; per le seguenti ragioni della decisione in
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FATTO e DIRITTO
La ditta individuale (di seguito ) Controparte_1 Controparte_1 chiedeva ed otteneva da questo Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1288/2022, datato 9 giugno 2022 ed emesso il 20 giugno 2022, con il quale veniva ingiunto al signor Parte_1 di pagare la somma di euro 20.977,00, oltre interessi come da domanda, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio, liquidate in 540,00 euro per compensi e 118,50 euro per esborsi, oltre spese generali, accessori come per legge e successive occorrende, a titolo di saldo del corrispettivo maturato per l'opera prestata all'impianto elettrico e idraulico presso gli immobili di proprietà del signor siti in Venezia, rispettivamente in Calle Gritti 3917 e in Parte_1
Arsenale - Castello 2195.
Il ricorso per decreto ingiuntivo con pedissequo decreto veniva quindi notificato in data 20 giugno
2022.
Con atto di citazione in opposizione al predetto monitorio il signor ha convenuto Parte_1 la ditta dinanzi a questo Tribunale chiedendo, previo Controparte_1 rigetto dell'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. avversaria, la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento della non debenza di alcuna somma a favore dell'ingiungente. In subordine, ha chiesto ridursi l'eventuale quantum dovuto alla misura di giustizia. In ogni caso, in caso di conferma del monitorio, ha chiesto (e ottenuto) l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
, e al fine di esserne manlevato rispetto alla pretesa CP_2 Parte_2 Parte_3 avversaria.
In particolare, a sostegno dell'opposizione, l'attore opponente, ha sostenuto: di aver chiesto a
[...]
– amico di famiglia - di indicargli una ditta di fiducia per la ristrutturazione di due piccoli CP_2 appartamenti, in particolare per la modernizzazione e la messa a norma degli impianti già esistenti, incaricandolo altresì di supervisionare i lavori intrattenendo i rapporti con le maestranze;
che il signor , per tali lavori, aveva proposto i fratelli e come CP_2 Per_1 Parte_3 prestatori d'opera più adatti, anche per la scelta di eventuali subappaltatori;
che i lavori di impiantistica erano stati svolti da tale , alla quale pure l'opponente aveva bonificato la Persona_2 somma di Euro 3850,00, e non già da che, dunque, non vi era stato alcun Controparte_1 rapporto con la CM tanto che la stessa aveva inviato consuntivi e documenti a CP_1
e non già all'attore; che, pertanto, non aveva legittimazione passiva. CP_2
Con comparsa di risposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 la conferma del monitorio opposto e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della somma oggetto dell'ingiunzione. In dettaglio, la convenuta opposta ha sostenuto di aver agito quale impresa specializzata in lavori di impiantistica edilizia, effettuando interventi in due immobili di proprietà dell'opponente, acquistando il relativo materiale e consegnando gli impianti al committente senza alcuna contestazione da parte di quest'ultimo sulla qualità dei lavori e che al momento di pagare il corrispettivo il committente ha accampato scuse per non adempiere all'obbligazione di pagamento. Ha narrato che i lavori erano stati effettuati sugli immobili dell'opponente – committente - in esecuzione dell'incarico conferito dal geom. , il CP_2 quale, nell'occasione, aveva agito quale intermediario tra appaltatore e proprietà ed aveva anche svolto il ruolo di direttore dei lavori. Ha precisato che con riferimento all'immobile sito in Calle
Gritti 3917, i lavori prevedevano non solo la messa a norma degli impianti elettrico ed idraulico, bensì anche il rifacimento integrale del bagno con fornitura di rubinetteria varia, sanitari e scalda- salviette, la predisposizione di nuovo impianto gas e di condizionamento, la fornitura e relativa posa delle pompe di calore, del boiler elettrico, della pompa ad immersione, la modifica dei tubi sul tetto e la fornitura e posa di luci led per cucina, soggiorno e camera da letto;
quanto ai lavori presso l'immobile sito in Arsenale – Castello, essi prevedevano la fornitura e posa di radiatore e di un aspiratore per il bagno, l'installazione di impianto di condizionamento “unico”, il controllo dell'impianto elettrico in generale, la fornitura e posa di luci led e faretti per il bagno, cucina, soggiorno e camera da letto e i lavori di foratura per il passaggio del cavo per la fibra. Ha dedotto, infine, che gli accordi tra il geom. , il committente o la ditta CP_2 Parte_1
non erano opponibili a in quanto i lavori erano stati svolti Pt_3 Controparte_1 esclusivamente nei confronti dell'opponente e in quanto non vi erano mai state deleghe di pagamento in capo al e ai . CP_2 Pt_3
Con comparsa di risposta si è costituito in giudizio , eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva rispetto alle avversarie richieste di pagamento e chiedendo, in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento della domanda del signor , la Parte_1 condanna di e a tenerlo indenne dai pagamenti dovuti all'opponente o alla Pt_2 Parte_3
Nel merito delle vicende di causa, il signor ha dedotto di avere Controparte_1 CP_2 ricevuto denaro contante da parte dell'attore da consegnare a – o meglio, ai Controparte_1 fratelli - ma questo, non in ragione del suo ruolo di DL, bensì solo in ragione del rapporto Pt_3 di amicizia con il dedotto committente e della pregressa esperienza del settore edile, e della conoscenza delle ditte dei fratelli (queste ultime uniche titolari dell'appalto) e altresì di Pt_3 [...]
la quale aveva agito su esclusiva indicazione dei in regime di subappalto, CP_1 Pt_3 avendo in realtà il signor indicato diverso prestatore d'opera, tale signor CP_2 Per_2
Con comparsa di risposta si sono costituiti anche i signori e , chiedendo il Pt_2 Parte_3 rigetto della domanda di manleva formulata nei loro confronti dal signor e Parte_1
Cont rappresentando che tra il geom. , le ditte dei Popescu, la e la CP_2 CP_3 Pt_4
vi era un rapporto di collaborazione pluriennale in forza del quale il geom.
[...] CP_2 aveva svolto il ruolo di intermediario tra le diverse ditte coordinando i diversi lavori che le ditte si trovavano a svolgere in numerosi cantieri dallo stesso condotti. Con riferimento ai cantieri del signor , i signori sostenevano che vi era accordo con Parte_1 Pt_3 [...] per la compensazione fra i crediti maturati dai negli altri cantieri con quelli CP_1 Pt_3 derivanti dai cantieri del . Su tale premessa, nella denegata ipotesi di accoglimento della CP_2 domanda di manleva avanzata dal , i terzi chiamati hanno chiesto che venga dichiarata la CP_2 compensazione integrale tra le somme trattenute dovute a con il credito di Controparte_1 almeno euro 70.000,00 vantato nei suoi confronti a fronte dei lavori eseguiti su suo incarico negli altri cantieri.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto in corso di causa con provvedimento del 16.07.2024 e concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita unicamente mediante la produzione documentale offerta dalle parti, non avendo parte convenuta opposta avanzato istanze di prova atte a comprovare l'esistenza del rapporto negoziale dedotto quanto ad oggetto dell'incarico, prezzo pattuito ed esecuzione delle opere e avendo rifiutato il contraddittorio con i in relazione all'oggetto del rapporto Pt_3 negoziale intervenuto con il signor (e non essendo intervenuto alcun subappalto Parte_1 con gli stessi) e all'oggetto della domanda riconvenzionale in quanto esorbitante dal thema decidendum della presente causa.
Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa passa ora in decisione.
L'opposizione va accolta e il monitorio dev'essere revocato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel giudizio di opposizione la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, con ogni conseguenza in ordine ai rispettivi oneri probatori. Secondo Cassazione
6421/2003 “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre
l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito”. Altresì, secondo Cass. Civ. 5311/2004, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge
per l'emanazione di un provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione viene emessa, restando irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere per il tramite di essa. L'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano
l'emanazione del provvedimento ingiuntivo, infatti, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella procedura relativa, possono assumere rilevanza solo sul regolamento delle spese della fase monitoria”.
Oggetto della pretesa creditoria avanzata in via monitoria è il pagamento del saldo dei lavori effettuati dalla per l'opera prestata all'impianto elettrico e idraulico presso gli CP_3 immobili di proprietà del signor siti in Venezia, rispettivamente in Calle Gritti Parte_1
3917 e in Arsenale - Castello 2195.
Richiamati per relationem gli atti e i documenti di causa, sulla base delle allegazioni non contestate, della documentazione utilizzabile per la decisione e delle risultanze delle prove testimoniali, si ritiene che la ricorrente non abbia assolto il proprio onere probatorio.
In effetti, la non ha assolto all'onere di dimostrare che, tra il 2019 e il 2020, era Controparte_1 stata incaricata da parte dell'odierno attore opponente, per il tramite del geom. , ad CP_2 eseguire lavori di impiantistica presso gli immobili di sua proprietà siti in Venezia Calle Gritti 3917
e in Arsenale - Castello 2195.
A fronte della specifica contestazione di parte attrice opponente in ordine alla stessa sussistenza del rapporto contrattuale d'appalto e a fronte dell'assenza di forma scritta, non essendo presente nemmeno un preventivo firmato, un capitolato d'appalto, uno stato di avanzamento lavori, ovvero corrispondenza direttamente tra le parti del dedotto appalto, la convenuta opposta non ha provato - né ha introdotto idonee prove per testi - il titolo contrattuale della sua pretesa volta ad ottenere la condanna del signor all'adempimento dell'obbligazione di pagamento a fronte Parte_1 dell'opera asseritamente prestata.
Il rapporto contrattuale, e in particolare la committenza dell'attrice opponente, non può essere dimostrato dalla mera proprietà in capo al signor degli immobili ove sono stati Parte_1 svolti i lavori di ripristino degli impianti. A un tanto non valgono neppure le fatture prodotte dalla in quanto atti di formazione unilaterale, e quindi inidonee a costituire Controparte_1 elemento di prova della prestazione eseguita, ma al più mero indizio, e che non risultano in ogni caso accettate dall'opponente, soggetto privato non tenuto alle scritture contabili, tanto più in presenza della fattura emessa dal Tono per i medesimi lavori. Lo stesso vale per i documenti di acquisto dei materiali necessari alle opere, così come per le fotografie delle lavorazioni, trattandosi di meri argomenti di prova. Inoltre, il fermo rifiuto del contraddittorio della convenuta opposta con i terzi chiamati rispetto all'oggetto di causa preclude il meccanismo di estensione della domanda di pagamento nei loro confronti, indipendentemente dall'esame del rapporto di subappalto con le ditte dei Popescu, del tutto irrilevante considerata la posizione processuale della Controparte_1
L'esame delle ulteriori domande del signor e dei terzi chiamati risulta assorbito Parte_1 perché superfluo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 con riferimento a tutte le quattro fasi del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- Accoglie l'opposizione;
- Revoca il monitorio opposto;
- Dichiara tenuta e condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese a favore delle altre parti del presente giudizio che liquida, per ciascuna di esse, in euro 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, 11.11.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian