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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 694/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici:
dott. Valentina Paletto Presidente rel.
dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
dott. Federico Botta Consigliere
dott. Lucia Di Filippo Consigliere onorario dott. Marco Porta Consigliere onorario ha emesso la seguente SENTENZA Nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 405/2025, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 28.5.2025, pubblicata in data 17.6.2025, relativa alla dichiarazione dello stato di abbandono del minore nato a [...] il [...], figlio di Persona_1 Persona_2 nato a [...] l'[...] e di nata a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Alessandro Cerrato del Foro di Milano, nominato curatore speciale del minore con decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano in data 7.6.2022.
promosso da
nata a [...] il [...] residente a [...] Aprile n. 9 - madre del CP_1 minore - e da nato a [...] l'[...] attualmente detenuto presso la Casa Persona_2 circondariale di ON – SA IT , già residente a [...] – padre del minore – entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Leggiero del Foro di Milano, presso il cui studio, in Milano, Via Cardinale Giovanni Cagliero n. 9 , hanno eletto domicilio
APPELLANTI e da
nato a [...] il [...] – in qualità di nonno materno del minore Controparte_2 nata a [...] il [...] - in qualità di nonna materna del minore Persona_3
e nate a Milano il 2.7.1995 - in qualità di zie materne del minore Persona_4 Controparte_3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Scherillo del Foro di Milano, presso il cui studio, in Milano Via Gian Battista Brocchi n. 22, hanno eletto domicilio
INTERVENIENTI ADESIVI nei confronti di Curatore speciale del minore - nella persona dell'avv. Alessandro Cerrato Persona_1 del Foro di Milano, con studio in Milano, Via Solari n. 19 1 APPELLATO Con l'intervento di
nella persona del Sindaco pro tempore - in qualità di tutore provvisorio Controparte_4 del minore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura De Rui del Foro di Milano, con studio in Milano, Corso Lodi n. 5 Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano - nella persona della dott.ssa Simonetta Bellaviti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i genitori appellanti: IN VIA PRELIMINARE, PROVVISORIA E URGENTE - Sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza n.405/2025 del Tribunale per i Minorenni di Milano, nella persona del Presidente Dott.ssa Elly Marino, Giudice Relatore Estensore Dott.ssa Rosa Muscio, emessa in data 28.05.2025 e pubblicata, mediante notifica di Cancelleria alle parti a mezzo PEC, in data 17.06.2025, resa nell'ambito del procedimento n.60000072/2022 , e per l'effetto - ordinare, nelle more della CP_5 decisione di Questa Corte, la ripresa degli incontri tra il minore e la mamma biologica, secondo le modalità ritenute da Questa Corte più tutelanti per il minore stesso - ordinare, nelle more della decisione di Questa Corte, e in caso di scarcerazione di la ripresa degli incontri tra il minore e il padre biologico, Persona_2 secondo le modalità ritenute da Questa Corte più tutelanti per il minore stesso. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - in riforma dell'impugnata sentenza, revocare la dichiarazione di adottabilità del minore Per_1
e, per l'effetto, disporre l'affido del minore ai genitori biologici o, in subordine, alla madre biologica o,
[...] in ulteriore subordine, alla di lei famiglia di origine, nonni materni o zie materne, anche alla luce degli esiti dell'espletanda CTU, di cui si reitera l'istanza in tale sede, o, in estremo subordine,l'affido provvisorio del minore all'Ente e, per l'effetto, - disporre e prevedere, se del caso, con l'aiuto del nominando CTU, un percorso di riavvicinamento del minore ai genitori biologici e, nell'attualità dei fatti, in considerazione dello stato di detenzione di della diade mamma biologica/bambino, attraverso un percorso territoriale, Persona_2 con eventualmente il supporto, se ritenuto più tutelante per il minore, dei nonni materni e delle zie materne, e/o comunitario nel preminente interesse del minore finalizzato al ricongiungimento definitivo del minore con la famiglia biologica. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali. IN VIA ISTRUTTORIA: A) Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado in favore dei genitori biologici e non ammesse. In particolare si insiste per l'espletamento e/o rinnovazione di CTU, sulla persona della madre biologica e del padre biologico finalizzata a certificare CP_1 Persona_2 la capacità genitoriale degli stessi, il legame instauratosi tra gli odierni appellanti e il minore, nonché indagine allargata sulla famiglia di e pertanto sui di lei familiari nonni materni e zie materne, aspetto, CP_1 con particolare riferimento alle sorelle di richiesto in primo grado e mai valutato, nonché il CP_1 miglior collocamento per il bambino. B) Si chiede altresì la trasmissione del fascicolo di causa di primo grado n.60000072/2022 – Tribunale per i Minorenni di Milano alla Corte d'Appello qui adita da parte CP_5 del Tribunale per i Minorenni di Milano. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre”. Per i nonni materni e le zie materne intervenienti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'impugnazione e del presente atto di intervento, riformare la sentenza n. 405/2025, resa in data 28 maggio 2025 dal Tribunale per i Minorenni di Milano, nel procedimento N. 60000072/2022 R.Gen/ADS, revocando lo stato di adottabilità del minore nato a [...] il [...], Persona_1 disponendo l'affido del minore ai nonni materni e /o alla zia materna ovvero dichiarare gli stessi, Persona_4 insieme alla zia quali figure di supporto della madre In subordine, disporre CP_3 CP_1
l'adozione a favore dei nonni materni e e/o della zia Controparte_2 Persona_3 Persona_4
2 In via residuale e subordinata disporre l'adozione mite, consentendo la continuità dei rapporti tra il minore e la madre e il suo nucleo familiare di origine”. Per il Curatore speciale del minore: “ CHIEDE che codesta Ecc.ma Corte voglia, contrariis reiectis, così giudicare: 1) confermare in toto la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 28/5/2025 nell'ambito del procedimento di cui all'R.G. 72/2022 ADS e, per l'effetto, rigettare integralmente il reclamo proposto dalla sig.ra e dal sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) CP_1 Persona_2 con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA di legge, da porsi a carico dell'Erario”. Per l'Ente tutore – : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni Controparte_4 contraria istanza, eccezione e deduzione, In via principale: - Rigettare interamente il ricorso di appello in oggetto dei Signori e per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale per i Minorenni di CP_1 Per_2
Milano, emessa il 28 maggio 2025 (R.G. 6000072/2022 ADS) nell'interesse di Con ogni Persona_1 più ampia riserva”. Per il Procuratore Generale: chiede la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dei motivi di appello. Si oppone alla richiesta di integrazione istruttoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 405/2025 resa in data 28.5.2025, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha dichiarato lo stato di abbandono del minore , nato a [...] il [...] positivo Persona_1 agli oppiacei - già affidato all'Ente, Comune di Milano e successivamente collocato, dalla data delle dimissioni ospedaliere, avvenute il 20.7.2022, presso una famiglia di pronto intervento, non avendo la madre avviato il percorso presso il come richiestole - ravvisando, sulla base delle CP_6 risultanze istruttorie, una situazione di grave ed irreversibile inadeguatezza genitoriale e l'assenza di risorse parentali, in concreto fruibili per assicurare al bambino un equilibrato e tutelante percorso di crescita. In particolare, l'A.G. minorile è giunta a tali determinazioni, a seguito di due distinte CTU volte ad approfondire le competenze della coppia genitoriale e la presenza all'interno del nucleo familiare allargato di risorse in grado di svolgere funzioni vicarie a favore del minore. Quanto ai genitori, il Tribunale ha, da una parte, preso atto delle caratteristiche personologiche degli stessi, comportanti gravi aspetti di criticità e ricadute pregiudizievoli sull'esercizio di adeguate funzioni genitoriali e dall'altra, evidenziato l'approccio tenuto da entrambi durante tutta la durata del procedimento e ben messo in luce da due distinte CTU, volto a vivere in chiave persecutoria l'intervento dell'A.G. minorile e a negare i gravi aspetti di problematicità che hanno fondato l'apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del figlio, in una prospettiva minimizzante del dato di realtà, scarsamente responsabilizzante rispetto al grave pregiudizio arrecato al figlio, nato positivo a sostanze stupefacenti e sostanzialmente non collaborante con gli approfondimenti richiesti dall'A.G. procedente. In particolare, il Tribunale ha riportato le evidenti difficoltà espresse dalla madre del minore, CP_1
per tutta la durata del procedimento e pervicamente reiterate nell'ambito delle due distinte
[...] valutazioni peritali, di riconoscere il pregresso abuso di sostanze e di avviare un percorso di rielaborazione critica rispetto alla specifica problematica, non essendo la giovane donna riuscita a mettersi completamente a disposizione rispetto ad una valutazione esaustiva e completa, volta ad escludere con certezza, nell'attualità, problematiche connesse all'uso di sostanze, nonché ad accertare l'intervenuto avvio di movimenti efficacemente riparativi rispetto alla specifica problematica.
3 Quanto al padre, il Tribunale, oltre a riportare il suo attuale stato di detenzione, con fine pena fissato alla data del 27.3. 2029, ha evidenziato la grave condizione di dipendenza cronica dell'uomo da sostanze stupefacenti, come accertata nel corso del procedimento ed ha stigmatizzato i comportamenti polemici, rivendicativi ed inadeguati tenuti anche in presenza del figlio nel corso degli incontri in Spazio Neutro, che hanno, infine, comportato, anche a seguito della sua recente carcerazione, l'interruzione dei rapporti con il minore. Con riferimento al nucleo familiare allargato materno, con particolare riguardo ai nonni materni, per altro mai costituitisi nel procedimento di primo grado e neppure propostisi per l'affido del nipote, il Tribunale ha escluso la possibilità che gli stessi possano occuparsi del bambino e supportare la figlia nella gestione del minore, in ragione delle dinamiche collusive che connotano la relazione con la figlia come rilevate nel corso dell'espletata CTU, tese a giustificarla, a non CP_1 problematizzare i suoi comportamenti ed ad avvallare le sue prospettazioni neganti e minimizzanti rispetto a quanto occorso con il compagno ed il figlio minore, in assenza di alcun movimento di rivisitazione critica. Il Tribunale ha, quindi, affermato che tali assetti familiari porrebbero il bambino in una situazione nella quale non vi sarebbe da parte del nonni alcuna effettiva tutela, stanti l'assenza sia di controllo e di contenimento rispetto ai comportamenti della figlia, sia di una fattiva collaborazione con i Servizi territoriali e di segnalazione agli stessi di eventuali eventi critici riguardanti la congiunta, alla luce della rilevata incapacità di relazionarsi onestamente con i referenti istituzionali. Il Tribunale, infine, alla luce delle prolungate osservazioni in Spazio Neutro della relazione del bambino con i genitori e dei nonni e delle valutazioni effettuate nel corso delle espletate CTU, ha escluso la sussistenza di un legame affettivo e di appartenenza del piccolo rispetto al suo Per_1 nucleo familiare biologico, tale da rendere necessario il mantenimento dei rapporti nell'ambito di un percorso adottivo “aperto”.
2.Avverso la predetta sentenza, con atto depositato in data 16.7.2025, la difesa di e CP_1 di ha proposto tempestivo appello ed ha chiesto, in via preliminare Persona_2 provvisoria ed urgente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 28.5.2025, con conseguente immediata riattivazione dei rapporti tra il bambino e i genitori biologici;
in via principale e nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, ha chiesto la revoca della dichiarazione dello stato di abbandono del minore, con conseguente affido del bambino ai genitori biologici , o, in subordine, alla sola madre biologica,
o in ulteriore subordine alla di lei famiglia di origine (nonni e zie materne), o, in estremo subordine, l'affido provvisorio del minore all'Ente, con predisposizione, previo espletamento di nuova CTU, un percorso di riavvicinamento del bambino ai genitori biologici, per il tramite di un progetto territoriale che preveda il coinvolgimento dei nonni materni e delle zie o dell' inserimento di madre e figlio in ambito comunitario;
in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione delle istanze probatorie, come articolate in primo grado e non ammesse dal Tribunale, segnatamente alla rinnovazione di una CTU psicodiagnostica sui genitori e ad una valutazione approfondita sulla famiglia allargata (nonni materni e zie materne) e ciò al fine di valutare il migliore collocamento del bambino. Con il primo motivo di gravame, la difesa ha eccepito la nullità della CTU svolta Controparte_7 nel giudizio di primo grado, per mancanza di rispondenza degli approfondimenti espletati al quesito posto dal Tribunale, per omessa valutazione da parte del consulente tecnico dell'ufficio
4 della famiglia materna allargata (nonni e zie) e per la mancata elaborazione di un progetto territoriale di riavvicinamento del minore ai genitori biologici. In particolare, la difesa ha stigmatizzato l'operato del consulente tecnico dell'ufficio il quale, nonostante le richieste della difesa, non ha vagliato ipotesi alternative dirette a tutelare, mantenere e coltivare il legame del minore con la famiglia di origine, essendosi lo stesso limitato ad effettuare colloqui con i genitori esclusivamente centrati sul loro passato, senza verificare la sussistenza di progettualità alternative future e senza avere lavorato su un possibile percorso di evoluzione genitoriale, pur in presenza di un ampio mandato del Tribunale in tal senso, della richiesta della madre di essere inserita in comunità con il figlio e dell'avvio da parte della stessa di un percorso evolutivo, avendo la donna ripreso in mano la propria vita, reperendo una stabile attività lavorativa come parrucchiera, avendo partecipato con costanza agli incontri in Spazio Neutro, avendo preso contatti con il dimostrandosi collaborante con gli operatori socio sanitari ed CP_6 essendo risultata sempre negativa ai controlli tossicologici, situazione che ha portato il a CP_6 prospettare la conclusione del percorso di presa in carico. In particolare, la difesa, affermando l'invalidità della CTU, ha contestato l'approccio tenuto dal consulente tecnico dell'ufficio, il quale ha messo in discussione il dato valutativo effettuato dal contestandolo in assenza di alcun ausilio tecnico che potesse confutare o confermare in modo CP_6 scientifico l'attendibilità dei dati raccolti dal CP_6
La difesa ha, inoltre, contestato l'assenza di valutazioni da parte del consulente tecnico delle conseguenze/ripercussioni sul minore, sia rispetto al mantenimento del legame con i genitori biologici, sia rispetto alla rescissione di tale legame, non avendo, inoltre, indicato il possibile percorso ideale da attivare in comunità per salvare il legame biologico tra i bambino e i genitori. Con il secondo motivo di appello, la difesa ha eccepito la carenza dei presupposti richiesti dalla legge per la dichiarazione di adottabilità, segnatamente all'assenza dello stato di abbandono del minore, non avendo il Tribunale verificato ogni possibilità di recupero delle capacità genitoriali della coppia Controparte_8
In particolare, la difesa ha contestato gli esiti della valutazione operata dal consulente sulla persona del padre, in quanto essenzialmente fondatasi sullo stato di carcerazione e sulla sua condizione di tossicodipendenza, condizione che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, pur rappresentando un fattore di rischio, non può determinare automaticamente una dichiarazione di adottabilità del minore. Con riferimento alla madre, la difesa ha affermato che la stessa non ha mai abbandonato il figlio, essendosi dimostrata presente nella sua vita ed avendo avviato un notevole cambiamento esistenziale proprio per ricongiungersi al bambino, partecipando con costanza agli incontri in Spazio Neutro, chiedendo di svolgere un programma di sostegno alla genitorialità o di entrare in comunità, venendo, tuttavia, etichettata come tossicodipendente, in assenza di evidenze cliniche. La difesa ha, quindi, affermato che anche un eventuale saltuario utilizzo di sostanze non implica necessariamente una condizione di dipendenza patologica e che comunque la documentazione presente agli atti di primo grado non è sufficiente per qualificare l' come tossicodipendente. CP_1
La difesa ha, poi, dedotto che il mancato riconoscimento da parte della degli errori passati, CP_1 come rilevato nel corso delle espletate CTU, ben avrebbe potuto essere ovviato con interventi di supporto mirati a tale fine, con un costante monitoraggio comunitario o territoriale. La difesa ha, altresì, affermato di avere, con memoria autorizzata del 30.10.2024, richiesto al consulente tecnico di estendere l'esame peritale anche alle sorelle di , affinché ne CP_1
5 potesse essere valutato l'eventuale apporto di sostegno alla congiunta, approfondimento, tuttavia, mai effettuato. Con il terzo motivo di appello, la difesa ha contestato l'errata applicazione della legge sulla dichiarazione dello stato di abbandono del minore ed ha affermato l'assenza dei relativi presupposti, atteso che entrambi i genitori si sono dichiarati disponibili a porre rimedio alle loro carenze genitoriali, anche a mezzo, quanto alla madre, di un collocamento comunitario e che, in ogni caso, vi è la disponibilità dei parenti materni a prendersi cura del bambino. La difesa ha, poi, affermato che entrambi i genitori non sono mai stati neppure sottoposti ad un percorso di sostegno alla genitorialità. Infine, la difesa ha chiesto una pronuncia di urgente sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, motivandola con la necessità di consentire una celere ripresa dei rapporti tra i genitori ed il minore, bruscamente interrotti.
3. Con atto di intervento adesivo del 18.9.2025, si sono costituiti nel presente procedimento i nonni materni, e , nonché le zie materne del minore, Controparte_2 Persona_3 Per_4
e , chiedendo la revoca dello stato di abbandono del minore ed il suo affido
[...] Controparte_3 ai nonni materni o alle zie materne, o l'individuazione degli stessi quali figure di supporto alla madre nella gestione del figlio;
in subordine, la difesa ha chiesto una pronuncia di adozione a favore dei nonni materni o delle zie materne ed in via residuale una pronuncia di adozione mite. In particolare, la difesa ha affermato che i nonni materni sono persone poco più che cinquantenni, prive di patologie invalidanti e ben integrate nel loro territorio di appartenenza, risultano essere una coppia coesa ed unita, sono titolari di una florida attività imprenditoriale nel campo dei traslochi, all'interno della quale la nonna lavora part time (dalle ore 9.00 alle ore 12.00) e sono proprietari di un appartamento sito a Corsico, composto da due camere, bagno e cucina. Le zie, e oggi trentenni, hanno conseguito il diploma da estetista, svolgono, CP_3 Per_4 nell'attualità, la loro professione presso la Nail For Life srl con contratto a tempo indeterminato e percepiscono una retribuzione mensile di circa 1.500/1.600 euro. La difesa ha, quindi, riportato che , attualmente fidanzata con , CP_3 CP_9 metalmeccanico, assunto presso l 'azienda Viteria Moderna srl, con contratto a tempo indeterminato e stipendio mensile di 1.800,00 euro, ha acquistato con il compagno un appartamento di circa 70 mq all'interno del quale convive con lo stesso, mentre benchè fidanzata da 13 anni con il Per_4 compagno nell'attualità vive con i genitori, progettando per il futuro una Persona_5 convivenza. La difesa ha, quindi, riportato che il territorio nel quale vive il nucleo familiare allagato dispone di asili nido, scuole materne, parchi e ludoteche e che tutta la famiglia del minore si è dichiarata disponibile a prendersi cura del bambino, supportando la madre ovvero sostituendosi ad essa con un percorso di affido o di adozione del nipote. La difesa ha, quindi, prospettato un programma da avviare a favore del minore, comportante il suo collocamento presso i nonni materni a Corsico, prevedendo il suo accudimento da parte della nonna con l'aiuto della zia e la frequentazione dell'asilo nido, che si trova a poca distanza Per_3 Per_4 dall'abitazione dei nonni.
4. Con atto depositato in data 17.11.2025 si è costituito l'Ente tutore, , il quale ha Controparte_4 chiesto il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata.
6 In particolare, la difesa dell'Ente tutore del minore, ripercorrendo il procedimento di primo grado e richiamando gli esiti delle espletate CTU, ritenute del tutto conformi ai quesiti posti dal Tribunale e comunque esaustive rispetto alla valutazione delle competenze genitoriali e della progettualità maggiormente tutelante per il minore, ha affermato la correttezza della decisone assunta dai giudici di prime cure, sia sotto il profilo della ritenuta inadeguatezza genitoriale, sia sotto il profilo dell'assenza, all'interno del nucleo familiare materno, di figure in grado di svolgere funzioni vicarie a favore del minore, sia sotto il profilo della mancanza dei presupposti per pronunciare una sentenza di adozione aperta. In particolare, la difesa ha evidenziato come, nel corso dell'intero procedimento, entrambi i genitori abbiano mantenuto un assetto negante in relazione alla grave condizione di astinenza da oppiacei accertata alla nascita del figlio minore, manifestando assenza di consapevolezza rispetto alle pregiudizievoli ricadute dalla stessa derivate sul bambino, mantenendo approcci tesi a non assumersi le proprie responsabilità e ponendosi con modalità oppositive e scarsamente collaboranti nei confronti dei Servizi specialistici del territorio. La difesa dell'Ente tutore ha, poi, rilevato l'assenza di legami affettivi significativi del minore, sia con i genitori biologici, come pacificamente emerso nel corso delle osservazioni durante le espletate CTU, sia con i parenti del ramo materno, avendo, in particolare, i nonni incontrato il nipote con cadenza mensile per pochi mesi.
5. Con atto depositato in data 18.11.2025, si è costituito il curatore speciale del minore, il quale ha chiesto il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi professionali. In particolare, il Curatore speciale, ripercorrendo le fasi del procedimento di primo grado e richiamando gli esiti dell'espletata CTU psicodiagnostica e della relativa integrazione, ha affermato la correttezza della valutazione operata dal Tribunale in relazione allo stato di abbandono del minore, stanti la prognosi negativa rispetto al recupero di adeguate capacità genitoriali da parte della coppia e l'assenza di risorse familiari in grado di assumere un ruolo vicariante Controparte_8
a favore del bambino. Il Curatore ha, inoltre, affermato che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa appellante, nel corso del procedimento di primo grado sono state accordate alla madre plurime possibilità di dimostrare la propria volontà di aderire agli interventi proposti, per altro caldeggiati anche dello stesso difensore del minore a seguito del deposito della prima CTU, senza, tuttavia, che ciò abbia determinato nella donna movimenti realmente riparativi, sicché l'assenza di un progetto territoriale di riavvicinamento dei genitori al figlio è conseguita alla necessità di tutelare il minore. Il Curatore ha, inoltre, affermato l'assenza di profili di nullità delle espletate CTU, avendo il consulente dell'ufficio esaustivamente riscontrato tutti i quesiti posti dal Tribunale ed ha evidenziato, alla luce delle valutazioni effettuate sul nucleo familiare materno, sia l'inadeguatezza dei nonni e delle zie a svolgere funzioni vicarie a favore del nipote, sia l'assenza di legami significativi tali da prospettare la possibilità di un'adozione aperta, possibilità quest'ultima neppure perseguibile rispetto ai genitori, i quali, nel corso degli incontri in Spazio Neutro, non hanno sviluppato con il bambino rapporti connotati da affettività ed empatia, mostrandosi, inoltre, spesso oppositivi e rivendicativi nei confronti degli operatori, fattore prognosticamente sfavorevole ad una prospettiva di collaborazione nell'interesse di . Per_1
7 6. Con relazione di aggiornamento del 24.11.2025, il Servizio sociale del Comune di Milano, ripercorrendo diffusamente le vicende del nucleo familiare e richiamando i conseguenti provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni di Milano, si è riportato alle conclusioni già formalizzate all'esito del giudizio di primo grado, esprimendo, inoltre, preoccupazione in relazione alla poca chiarezza della relazione esistente tra i genitori del minore. Sullo specifico aspetto, il Servizio ha evidenziato che la ha, in un primo momento, riferito di avere CP_1 interrotto strumentalmente la relazione con il compagno per ottenere il ricongiungimento al figlio e successivamente, invece, ricondotto tale scelta ad un affievolimento dei sentimenti. Il Servizio ha, inoltre, evidenziato come la non abbia mai preso una posizione critica rispetto CP_1 all'uso di sostanze da parte del compagno, non assumendo, così, un atteggiamento protettivo nei confronti del figlio .
7. L'udienza del 3.12.2025 è stata celebrata alla presenza di tutte le parti costituite ad eccezione di il quale, benché ritualmente tradotto dalla Casa circondariale di ON, ha Persona_2 rinunciato a comparire. A tale riguardo, la difesa ha riportato che il ha deciso di non Per_2 presenziare all' udienza provando sentimenti di vergogna nei confronti della famiglia della ex compagna, che in passato lo aveva accolto. La madre, , sentita nel corso dell'udienza, ha riferito di avere reperito un lavoro stabile CP_1 come parrucchiera, di avere avviato, da circa 6 mesi, una convivenza con un nuovo compagno,
, in un appartamento condotto in locazione ubicato a Milano, in zona SA Siro, di Parte_1 avere stabilizzato le proprie condizioni esistenziali, avendo riallacciato i rapporti con i propri genitori, di avere cessato il consumo di sostanze, di volersi occupare del figlio e di essere disponibile a sottoporsi a tutti i controlli ritenuti necessari. In particolare, la ha affermato di CP_1 essere cambiata rispetto al passato, di avere effettuato in autonomia, lavorando su se stessa, senza il supporto di interventi specialistici, un percorso di maturazione emotiva e di essere disponibile ad essere supportata psicologicamente. A tale riguardo, la parte ha chiarito di avere, anche in passato, richiesto l'attivazione di un percorso di supporto psicologico, il cui avvio, tuttavia, è stato prospettato dal CPS di Corsico dopo circa un anno.
ha, infine, dichiarato di avere definitivamente chiuso la relazione con il padre del CP_1 bambino, che, tuttavia, sente ogni tanto telefonicamente per aggiornarlo sullo Persona_2 stato del presente procedimento. I nonni materni, sentiti nel corso dell'udienza, hanno confermato la propria disponibilità ad occuparsi del nipote, potendo la nonna, in ragione del proprio part time lavorativo, (curandosi dell'amministrazione dell'attività commerciale del marito, dalle ore 9.00 alle ore 12.00) gestire nelle restanti ore il bambino. Quanto ai rapporti con il minore, la nonna ha dichiarato di averlo incontrato, nel corso del procedimento, complessivamente circa sei volte, con incontri della durata di circa un'ora, mentre il nonno ha riferito di avere incontrato meno frequentemente il bambino per via dei propri impegni lavorativi. IN ha dichiarato di essere sempre stata vicina alla sorella di lavorare per tutta la Per_4 CP_1 settimana come estetista dalle ore 11.00 alle ore 20.00, (ad eccezione di due pomeriggi nei quali torna a casa alle 19.00), di avere liberi due giorni durante il week end e di non avere mai avanzato richiesta al Servizio sociale di incontrare il nipote.
, ha confermato di avere avviato, da circa due anni, una convivenza, di lavorare Controparte_3 come estetista con gli stessi orari della sorella gemella e di ritenere quale progetto maggiormente
8 tutelante per il nipote, il suo collocamento presso l'abitazione dei nonni materni, essendo, comunque disponibile a chiedere un part time per supportare a sua volta i propri genitori. L'assistente sociale del di Milano si è riportata alla relazione di aggiornamento già inviata CP_4 alla Corte ed ha precisato che i nonni hanno incontrato il nipote dal mese di marzo al mese di maggio 2023, chiarendo che dal mese di ottobre 2023, per tutta la durata di un anno, gli incontri sono stati interrotti per consentire ai genitori di stare più tempo con il figlio e che, successivamente, le visite sono state riprese fino al mese di maggio 2025. L'assistente sociale ha, inoltre, dichiarato che il bambino è stato collocato, dal mese di luglio 2025, presso la famiglia aspirante adottiva, che il percorso adottivo sta procedendo positivamente, apparendo , avendo iniziato a radicare significativi legami affettivi con la coppia Persona_6 aspirante adottiva e non avendo espresso il desiderio di incontrare i genitori biologici. All'esito la Corte, sentito il PG, che ha chiesto il rigetto dei motivi di appello, opponendosi alla richiesta di integrazione di CTU e le difese di tutte le parti costituite, che riportandosi ai propri atti di costituzione, ne hanno chiesto l'accoglimento, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che i motivi di appello non possano trovare accoglimento e che, conseguentemente, debba essere integralmente confermata la sentenza impugnata. Deve, innanzi tutto, essere superato il primo motivo di appello, avente ad oggetto la nullità della CTU svolta nel giudizio di primo grado, ritenendo la Corte che l'approfondimento peritale espletato attraverso colloqui clinici, valutazioni testistiche, osservazioni della relazione genitori/minore e acquisizione della documentazione afferente gli interventi dei Servizi specialistici, contrariamente a quando dedotto da parte appellante, abbia risposto a tutti i quesiti posti dal Tribunale. In particolare, si osserva che con il primo approfondimento peritale datato 14.5.2024, il consulente nominato dall'ufficio ha, come richiesto dal Tribunale nel quesito conferito in data 12.9.2023, approfondito gli aspetti personologici e le competenze genitoriali di ciascun genitore, le problematiche di utilizzo di sostanze da parte di entrambi, l'andamento dei percorsi riabilitativi dagli stessi intrapresi, le prospettive prognostiche circa un recupero di competenze genitoriali in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore, la natura e la qualità della relazione di con ciascun genitore e la presenza nella rete familiare allargata, con particolare riguardo ai Per_1 nonni materni, di figure in grado di svolgere funzioni vicarie a favore del bambino. Nell'ambito da tale primo accertamento peritale, il consulente ha valutato approfonditamente il possibile ruolo vicario che le figure dei nonni materni avrebbero potuto rivestire a favore del nipote, tuttavia escludendo, in ragione di motivate argomentazioni afferenti la problematicità del rapporto esistente tra genitori e figlia, la possibilità che i coniugi potessero rappresentare Persona_7 figure in grado di svolgere funzioni vicarianti a favore del nipote. Va, al riguardo, evidenziato che in detta fase processuale, né i genitori di , né le zie, CP_1 sorelle gemelle, avevano avanzato richieste esplicite di affidamento del bambino, non essendosi neppure costituiti nel giudizio di primo grado. A seguito del secondo approfondimento peritale disposto dal Tribunale con quesito conferito in data 18.9.2024, avente ad oggetto una rivalutazione dell'evoluzione delle condizioni psico affettive del minore, della qualità della relazione tra madre e figlio e soprattutto dell'acquisizione da parte di di consapevolezza rispetto alle proprie criticità personologiche, tramite l'avvio CP_1 di movimenti di riflessione critica - e ciò nella prospettiva di favorire il ricongiungimento tra
9 madre e figlio a fronte della manifestata disponibilità dell' ad un inserimento comunitario con CP_1 il bambino, possibilità caldeggiata anche dal Curatore speciale e non esclusa dal Tribunale - il consulente tecnico ha orientato i propri approfondimenti, acquisendo le relazioni di aggiornamento del presso il quale la madre si era recata, sulle specifiche richieste dell'A.G. minorile, CP_6 arrivando, tuttavia, a prendere atto del perdurante atteggiamento di chiusura e di negazione da parte della madre rispetto ai propri aspetti di criticità, come già apprezzato nel corso della prima CTU e già ritenuto preclusivo del collocamento comunitario richiesto. In particolare, il consulente ha evidenziato come rispetto a tale possibilità, nonostante le dichiarazioni di intenti espresse dalla donna, non è stato, nel corso del tempo, rilevato alcun movimento realmente modificativo/riparativo, sicché, non è stato di conseguenza possibile enucleare alcuna progettualità avente ad oggetto un percorso di riavvicinamento tra i genitori e il bambino, che ove avviato, in assenza dei relativi presupposti, si sarebbe attestato contrario all'interesse del minore e foriero di situazioni pregiudizievoli ai suoi danni. Il lamentato omesso avvio da parte del consulente di un percorso di “messa alla prova” (testuale) della madre rispetto ad una sperimentazione delle sue capacità genitoriali, è pertanto stata la diretta conseguenza degli esiti di ben due approfondimenti peritali, che hanno escluso, rispetto alla figura materna, la presa di consapevolezza del grave pregiudizio arrecato al figlio e del conseguente bisogno di aiuto, nonché la sussistenza di condizioni di affidabilità genitoriale necessarie per ipotizzare l'avvio di un proficuo percorso territoriale o comunitario con il minore, sufficientemente tutelante per il bambino e non foriero di nuove situazioni destabilizzanti e per lui pregiudizievoli. Sullo specifico aspetto va, inoltre, ricordato, che la prima progettualità presa in considerazione dal Tribunale, comportante il collocamento di madre e figlio in struttura comunitaria, non si era potuta avviare esclusivamente a causa del comportamento della madre, la quale non aveva attivato alcun percorso presso il continuando a sostenere, nonostante le gravi condizioni di astinenza alla CP_6 nascita del figlio, di non avere fatto uso, durante la gravidanza, di sostanze stupefacenti, né di farne uso nell'attualità. Parimenti, va ricordato che, all'esito della prima CTU disposta dal Tribunale, nella quale lo stesso consulente aveva prospettato, quale progettualità alternativa, il prolungato collocamento in comunità terapeutica di madre e figlio, l , sollecitata dal Curatore speciale, aveva CP_10 richiesto un aggiornamento sulle condizioni evolutive del minore e sull'intervenuto avvio di movimenti di rivisitazione critica da parte della madre rispetto al pregresso e alle specifiche problematiche connesse all'utilizzo di sostanze, accertamento, quest'ultimo, conclusosi con esito negativo, non avendo la mutato in alcun modo la propria originaria posizione negante, CP_1 evidenziando una perdurante assenza di movimenti riparativi e di elaborazione critica. Non corrisponde, pertanto, al vero quanto affermato dalla difesa appellante circa il fatto che non sia mai stata valutata la possibilità di un ingresso in comunità della madre con il figlio, rilevandosi che, se è pur vero che nella realtà dei fatti tale progettualità non si è concretizzata, ciò è avvenuto esclusivamente in ragione dei comportamenti tenuti da nel corso dell'intero CP_1 procedimento, sostanziati in atteggiamenti privi di tutela nei confronti del bambino, in approcci neganti e di perdurante rifiuto di assunzione delle proprie responsabilità rispetto a quanto occorso al figlio, nonché in comportamenti di indisponibilità a sottoporsi con trasparenza alle valutazioni richieste sulle sue attuali condizioni rispetto alle problematiche di utilizzo di sostanze stupefacenti, nella totale assenza di consapevolezza del proprio bisogno di sostegno e di cura. Va, al riguardo, rilevato che lo stesso Servizio sociale di Milano, con comunicazione del 25.2.2025, confermando le valutazioni del consulente tecnico, ha riportato la non perseguibilità di un
10 inserimento in comunità terapeutica della madre con il bambino anche all'esito delle valutazioni del Ser.t., avendo la continuato a negare di avere fatto uso di sostanze e non avendo seguito CP_1 in modo costante un percorso di presa in carico presso il Servizio specialistico. In particolare si legge : la signora nega di avere mai fatto uso di sostanze e non ha seguito in modo preciso un percorso CP_1 di presa in carico al Servizio Ser.t. La presa di consapevolezza del bisogno e il desiderio di cura da parte dell'utente sono condizioni necessarie per potere valutare un eventuale inserimento in una struttura terapeutica. Nella medesima relazione il Servizio territoriale ha, altresì, escluso l'inserimento della diade in struttura educativa, ipotesi progettuale non ritenuta tutelante per il minore, alla luce del fatto che la madre in questi anni non ha mostrato una reale disponibilità a sottoporsi ai percorsi valutativi e di sostegno necessari per affrontare le problematiche esistenti impedendo l'avvio tempestivo di ipotesi progettuali a sostegno della relazione mamma/bambino, sicché, stanti le premesse di cui sopra, detto inserimento avrebbe esposto il minore, ancora molto piccolo e collocato positivamente già da tre anni in una famiglia affidataria, ad un rischio di fallimento progettuale per la mancanza di presupposti. Alla luce delle considerazioni che precedono, non ravvisa la Corte alcun profilo di nullità degli elaborati peritali, i quali sono stati espletati nella piena rispondenza delle richieste di indagine e di approfondimento avanzate dal Tribunale. Quanto, poi, alle dedotte censure relative alle valutazioni operate dal consulente rispetto agli esiti degli esami effettuati dalla presso il Ser.t. territoriale, si osserva che dette valutazioni sono CP_1 conseguite agli aspetti di scarsa chiarezza e trasparenza degli elementi clinici, di laboratorio e comportamentali della che, anche a dire del che era stato incaricato dal Tribunale di CP_1 CP_6 approfondire la specifica problematica, necessitavano di chiarimenti, stanti l'impossibilità di effettuare esami su matrice pilifera in ragione della depilazione totale effettuata dalla donna, la presenza di trattamenti cosmetici sui capelli (colorazioni) atti a generare false negatività, la mancata presentazione agli appuntamenti fissati per la riproposizione dello specifico esame, le rilevate diluizioni dei campioni urinari e l' incostante sottoposizione agli esame delle urine (cfr. relazione di aggiornamento Ser.d. del 17.12.2024). Per_8
Al riguardo si osserva, pertanto, che le valutazioni operate dal consulente circa la scarsa attendibilità degli esami tossicologici effettuati dalla donna, si sono basate proprio su quanto relazionato dal Servizio specialistico, che, riportando l'atteggiamento ambivalente tenuto dalla nel corso delle valutazioni richieste dal Tribunale, ha affermato l'impossibilità di escludere CP_1 con certezza eventuali contatti con la sostanza (cfr. relazione del 17.12.2024). Pt_2
Alla luce di quanto precede, non si ravvisa alcun aspetto di invalidità delle espletate CTU. Va, inoltre, rilevato che entrambi i genitori hanno avuto la possibilità - a mezzo del proprio difensore cui sono state trasmesse le relazioni finali dal consulente nominato dall'ufficio - di visionare e di interloquire, prima della chiusura delle attività peritali, su tutto il materiale clinico e diagnostico emerso nel corso degli approfondimenti tecnici espletati e sulle relative valutazioni, sicché le argomentazioni oggetto del primo motivo di appello, oltre ad essere infondate, appaiono alla Corte ultronee e chiaramente strumentali ad una messa in discussione dell'espletata CTU, elusiva del contraddittorio scientifico, in quanto avrebbero dovuto essere esplicitate all'interno delle operazioni di consulenza, attraverso gli strumenti a disposizione delle parti. Alla luce di quanto sopra argomentato, non ravvisa la Corte i presupposti per effettuare in questa sede, un nuovo approfondimento peritale sulla coppia genitoriale, come richiesto dalla difesa appellante, ritenendo il materiale probatorio in atti, comprensivo di due distinte CTU, pienamente sufficiente per pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande delle parti.
11 Passando all'esame del secondo e del terzo motivo di appello, aventi ad oggetto l'erroneità della sentenza di primo grado per mancanza dei presupposti di legge necessari per una dichiarazione di stato di abbandono del minore, ne ritiene la Corte l'infondatezza per i motivi di seguito riportati. In particolare, la difesa, richiamando gli arresti giurisprudenziali in tema di adozione, in forza dei quali lo stato di adottabilità del minore costituisce l' extrema ratio, ha affermato che l'istruttoria di primo grado non ha consentito di accertare la sussistenza di una effettiva situazione di abbandono del piccolo , deducendo, quanto al padre, che né lo stato di carcerazione né Per_1 quello di tossicodipendenza del predetto possono essere ritenuti di per se stessi un elemento sufficiente per giungere ad una dichiarazione di adottabilità del bambino e, quanto alla madre, che a fronte dei movimenti di positiva emancipazione avviati nel corso del giudizio dalla CP_1
(reperimento di un lavoro, mantenimento dei rapporti con il figlio in Spazio Neutro, presa in carico presso il Ser.t. territoriale, dichiarata disponibilità ad un collocamento comunitario con il minore), non vi sono i presupposti per ravvisare una condizione di abbandono rilevante ai sensi degli art. 8 e segg. L.184/1983, avuto, altresì, riguardo al fatto che nel corso del giudizio di primo grado non è stata accertata la sussistenza, nell'attualità, di una condizione di dipendenza della donna da sostanze di tipo patologico, sicché la decisione si attesta erronea, avendo, di fatto, etichettato la quale soggetto tossicodipendente. CP_1
La difesa ha, quindi, eccepito l'erroneità della valutazione operata dal Tribunale in relazione allo stato di abbandono del minore, sia perché assente un' effettiva ed irreversibile inadeguatezza genitoriale, ben potendo entrambi i genitori, adeguatamente supportati e sostenuti, recuperare adeguate competenze accuditive ed educative da spendere a favore del figlio, sia avuto riguardo alla presenza, all'interno della rete parentale paterna, di figure in grado di svolgere funzioni vicarie a favore del bambino, con particolare riguardo ai nonni materni e alle zie, queste ultime neppure mai valutate da alcun approfondimento psicodiagnostico. Alla luce dei motivi di gravame, occorre, pertanto, valutare - tenuto conto di quanto emerso nel corso del procedimento con riferimento sia agli esiti delle prolungate osservazioni e delle valutazioni operate dai distinti Servizi che hanno avuto in carico il minore e il suo nucleo familiare, sia alle risultanze delle espletate CTU psicodiagnostiche - la fondatezza delle censure mosse alla sentenza di primo grado e la conseguente percorribilità di una progettualità alternativa a favore del minore rispetto a quella statuita dal Tribunale, valutando, in particolare, la concreta idoneità dei genitori e del nucleo familiare materno di occuparsi in modo adeguato del percorso di crescita del piccolo , nonché la fattibilità di un progetto, anche futuro, che, tuttavia, secondo i Per_1 costanti arresti giurisprudenziali, deve presupporre un' assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzato da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi ed avvalendosi dell'intervento dei servizi sociali (cfr. Cass. Sez.I, 6.4.2023 n. 9501), dovendo, comunque, detta progettualità, essere compatibile con i tempi e le esigenze di crescita del minore. Se, infatti, è pur vero che la dichiarazione di adottabilità costituisce l'extrema ratio, imponendo particolare rigore nella valutazione dello stato di abbandono del minore, è stato, altresì, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che se è escluso che il percorso di recupero, pur intrapreso, ma non concluso, con positivo impegno dalla madre, possa pervenire ad un esito positivo in tempi adeguati e compatibili con le esigenze di crescita e di armonioso sviluppo psicofisico del bambino e non essendovi la possibilità di supporto da parte di figure vicarianti, deve confermarsi la dichiarazione dello stato di abbandono e la dichiarazione di adottabilità del minore (cfr. Cass.Civ.Sez.I, ord.8maggio 2025 n. 12234). Dovrà, pertanto, nella presente sede, essere valutato se i genitori possano essere ritenuti, anche in una prospettiva futura, tuttavia compatibile con i tempi di crescita del bambino, riferimenti idonei
12 alla cura del figlio minore e se i nonni materni e le zie, costituitisi per la prima volta nel presente grado di giudizio, possano, nell'attualità, rappresentare figure di riferimento vicarianti in grado di affiancare adeguatamente il percorso di crescita del piccolo fino al recupero di Per_1 soddisfacenti competenze genitoriali da parte del padre e della madre del minore. Ciò posto, alla luce delle censure mosse alla sentenza di primo grado, deve essere ripercorso l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione assunta dal Tribunale, con riferimento a tutte le figure parentali del minore, (genitori, nonni materni, zie materne), che le difese assumono essere in grado di svolgere adeguate e responsive funzioni di accudimento e di cura tali da confutare la sussistenza dello stato di abbandono del bambino. Deve, innanzi tutto, essere rivalutata la madre del minore, , che secondo la CP_1 prospettazione difensiva, ha ripreso in mano la propria vita, ha aderito alla presa in carico presso il sottoponendosi ai controlli tossicologici che hanno attestato la negatività alle sostanze, CP_6
(tanto da avere portato il Servizio specialistico a ritenere concluso il percorso valutativo richiesto dal Tribunale per i Minorenni di Milano), ha mantenuto nel corso del giudizio di primo grado i rapporti con il figlio, recandosi con continuità agli incontri in Spazio Neutro ed ha reperito una stabile e remunerativa attività lavorativa come parrucchiera. Va, tuttavia, osservato che il giudizio operato dal Tribunale, conclusosi con una dichiarata irreversibile inadeguatezza materna nello svolgimento di funzioni genitoriali, pur prendendo atto dei movimenti emancipativi posti in essere dalla donna, si è tuttavia basato, sia sugli aspetti di personalità dell' come rilevati nel corso delle espletate CTU, sia sulla perdurante incapacità CP_1 della donna di operare una rilettura critica delle proprie carenze e criticità, con particolare riguardo alle problematiche connesse all' utilizzo di sostanze ed alle relative pregiudizievoli ricadute sul figlio , andamenti che, non avendo consentito di apprezzare un' effettiva elaborazione ed Per_1 un definitivo superamento dei fattori di rischio che, nel passato, hanno determinato l'assunzione da parte della madre di comportamenti altamente disfunzionali e gravemente nocivi per il minore, non hanno permesso all'A.G. minorile di formalizzare una progettualità comportante il mantenimento del bambino all'interno del suo nucleo familiare di origine, in quanto non sufficientemente tutelante . A tale riguardo, va ricordato che il giudizio di primo grado ed in particolare l'espletata CTU, sgombrando il campo da equivoci ed ambiguità circa la natura dell'intossicazione riscontrata alla nascita del minore, ha consentito di accertare senza ombra di dubbio che : 1) è nato Per_1 presentando un quadro di grave astinenza da oppioidi, tanto da essere stato trasferito presso l'Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Macedonio Melloni di Milano, dove è stato sottoposto a trattamento farmacologico con somministrazione di morfina per la durata di circa un mese;
2) tale condizione non è stata determinata da un fattore accidentale avente carattere di transitorietà (come prospettato dai genitori al consulente tecnico mediante versioni, neppure mantenute nel tempo, volte a giustificare la rilevata positività del minore alle sostanze in conseguenza dell'assunzione da parte dell' di un farmaco oppioide per il mal di schiena somministratole CP_1 dal o per contaminazione indiretta, avendo utilizzato un bicchiere nel quale aveva Per_2 bevuto il compagno), bensì da una condizione di franca dipendenza della madre, atteso che per determinare un quadro di assuefazione del minore di tale entità, è necessario che durante la gravidanza la madre di oppiacei ne avesse fatto un utilizzo intenso e cronico condotto sino all'ultimo giorno prima della nascita (cfr. relazione a firma dott. el 14.5.2025, pagg. 92, 93). Per_9
Va, al riguardo, osservato che, anche a fronte dell'evidenza clinica, la per tutta la durata del CP_1 procedimento di primo grado, non ha mai ammesso il consumo di sostanze, negando il grave
13 quadro di astinenza del figlio, avendo mantenuto, anche nel corso dell'espletamento della CTU finalizzata ad accertare la sua idoneità genitoriale - e pertanto in una fase valutativa estremamente importante per la formalizzazione della progettualità da lei richiesta di ricongiungimento al figlio, che avrebbe, quindi, dovuto vederla pienamente collaborante e disponibile ad ogni esame richiesto
- un atteggiamento ambivalente, non pienamente collaborante (decolorazione dei capelli, depilazione totale, incostante presentazione ai prelievi) che, da una parte, non ha permesso al Servizio specialistico di affermare la sua attuale definitiva astinenza dal consumo di sostanze (cfr. relazione del 17.12.2024) e dall'altra non le ha consentito di avviare efficaci movimenti di Pt_2 riconoscimento della specifica problematica e di elaborazione riparativa, fattore, quest'ultimo, che la mantiene, qualora nell'attualità effettivamente astinente, in una condizione di elevato rischio di ricadute nell'utilizzo di sostanze d'abuso. Sullo specifico aspetto, va ricordato che tale andamento negante ed ambivalente della ha CP_1 rappresentato una costante di tutto il procedimento di adottabilità del figlio, rilevandosi che già nel corso della degenza ospedaliera, in occasione del parto, la donna si era sottratta agli accertamenti tossicologici (essendo stata indisponibile ai test urinari ed essendosi opposta ai prelievi ematici in ragione di una asserita “agofobia”), atteggiamento mantenuto anche dopo la nascita del figlio, (sicché non era stato possibile il suo inserimento in struttura terapeutica con il bambino) e successivamente all'inserimento di in una famiglia affidataria (leggendosi dalla relazione Per_1 del Servizio sociale di Milano del 26.7.2022 che la non aveva avviato un percorso presso il CP_1
Ser.t. dichiarando di non fare uso di sostanze stupefacenti e di non avere compreso la motivazione per la quale il figlio è risultato positivo alla cocaina), nonché nel corso della prima CTU, nell'ambito della quale aveva eluso i controlli al Ser.t. concordati con il consulente tecnico (la donna nel mese di aprile 2024 era stata invitata dal consulente a rinnovare i controlli presso il ai quali tuttavia CP_6 non si era presentata adducendo un errore di comunicazione tra il proprio difensore e il consulente, mancando, altresì, il successivo appuntamento, adducendo motivi di salute) ed, infine, perdurato fino alla chiusura del presente procedimento, come riportato dall'aggiornamento del del Pt_2
17.12.2024 sopra richiamato, dal quale è emerso che la si è sottoposta alla valutazione sul CP_1 consumo di sostanze stupefacenti con un atteggiamento ambivalente, effettuando, da una parte, i controlli con gli operatori referenti con maggiore disponibilità, ma, evidenziando, dall'altra, un accesso al Servizio non sempre regolare, avendo saltato alcuni esami tossicologici (23 esami di urine a fronte dei 39 attesi) ed essendosi posta rispetto agli approfondimenti in una posizione di non piena trasparenza che non ha consentito di escludere con certezza il mantenimento di contatti con la sostanza. Va, inoltre, ricordato che la nel corso degli anni, non ha mai aderito ai percorsi di supporto CP_1 proposti dai Servizi, continuando a procrastinarli, a rimandare appuntamenti e valutazioni, concentrandosi sui propri bisogni e desideri, non riuscendo, così, neppure a riconoscere che tali interventi, ove avviati, avrebbero consentito il recupero del suo rapporto con il figlio, comportamenti che hanno, così, portato gli operatori socio sanitari ad affermare l'assenza di una reale volontà di esercitare il ruolo genitoriale tornando a vivere con il figlio (cfr. relazione Servizio sociale del di Milano del 25.2.2025). CP_4
A fronte di ciò, va rilevato che l'approfondimento delle caratteristiche personologiche effettuato nel corso della espletata CTU psicodiagnostica, ha evidenziato che, indipendentemente dall'utilizzo di sostanze, la come del resto il a causa della sua disturbata personalità, presenta CP_1 Per_2 instabilità degli indirizzi esistenziali, essendo risultata limitata nella capacità empatica, incapace
14 di preporre l'interesse e i bisogni del figlio alle proprie necessità e comunque di non essere in grado di comprendere i bisogni di sicurezza e di stabilità del bambino. In particolare, dotata di un'intelligenza nei limiti della media, nel corso della valutazione psicodiagnostica, ha evidenziato tratti oppositivi, andamenti egocentrici ed CP_1 incapacità a sintonizzarsi empaticamente, sicché i sentimenti paiono dei puri enunciati, non pare “presa” da alcuna relazione umana, persino quando parla del figlio raramente si percepisce calore, più spesso pare oggetto su cui sviluppare polemica e soprattutto farsi valere;
sia negli orientamenti motivazionali che negli investimenti oggettuali non si colgono legami maturi, bensì tipiche caratteristiche infantili.. la carenza empatica fa si che manchino competenza a riconoscere e vivere le situazioni in funzione dei sentimenti dell'altro, non si immedesima;
congruamente a ciò non viene espressa neppur larvata autorecriminazione o qualsivoglia senso di colpa per quanto indotto a persone che si presumerebbero essere oggetto di amore ( non la sfiora neppure ad esempio di vivere tale sentimento per la grave astinenza che ha fatto vivere al figlio, usa la negazione e così facendo evita ogni confronto con tale genere di sentimenti) …. Vi è una decisa espansione dell'io (ivi compresa sottovalutazione delle difficoltà e sopravvalutazione delle proprie possibilità) … non vi è la minima messa in discussione di se stessa pare, anzi, non perdere occasione per proporre un'immagine idealizzata di sé e delle sue capacità: ogni limite arriva dagli altri ed il fatto che le cose non vadano per il verso auspicato o la rotta devii, è sempre per cause esterne, responsabilità e colpe altrui, eventi od occasioni avverse. E' assolutamente egosintonica ed alloplastica, condizione che mantiene utilizzando a piene mani meccanismi proiettivi, sino all'evidente persecutorietà … (cfr. relazione CTU a firma dott pagg.48, 49 Persona_10
e 50). Conclusivamente il consulente tecnico, ha diagnosticato, quanto ad , un Disturbo di CP_1
Personalità (quadro misto del cluster B), comportante evidenti abnormità che riguardano la sfera emotiva ed il suo controllo, con un forte condizionamento dell'impulsività sul suo orientarsi ed agire che la rende instabile, tratti narcisistici e tendenza alla menzogna, andamenti che, letti unitamente alla dimensione clinica della relazione con sostanze d'abuso, dimensione, che è sempre stata negata dalla e conseguentemente non riconosciuta ed affrontata, la rendono CP_1 prognosticamente inadeguata dal punto di vista genitoriale, con particolare riguardo alle funzioni di protezione del figlio, di affidabilità e di stabilità nella cura e nell'affiancamento al percorso di crescita del bambino. L'approfondimento peritale ha, pertanto, evidenziato aspetti personologici della madre che, uniti alla problematica di dipendenza da sostanze non riconosciuta e rispetto alla quale, nell'attualità, non vi è certezza di effettivo superamento, non consentono di ritenerla una figura di accudimento sicura e prevedibile sulla quale potere fare riferimento per assicurare al piccolo un Per_1 equilibrato e tutelante percorso evolutivo. I rilevati tratti oppositivi e recriminatori e l'apprezzata perdurate incapacità materna sia di mettersi in discussione, riconoscendo le proprie responsabilità rispetto a quanto occorso al figlio e ai conseguenti interventi dell'A.G. minorile, sia di collaborare con modalità trasparenti ed oneste con gli operatori socio sanitari, non consente, neppure in questa sede, di prospettare una progettualità comportante il ricongiungimento al minore, sia sul territorio che in ambito comunitario, progettualità che ove disposte si attesterebbero foriere di gravi pregiudizi ai danni del minore. Va, ancora una volta, rilevato che le valutazioni del riportate nella relazione del 17.12.2025, CP_6 non appaiono risolutive e dirimenti, non avendo la consentito, reiterando andamenti passati CP_1 già ampiamente apprezzati, una esplorazione delle sue condizioni attuali realistica ed attendibile,
15 comportamento che appare alla Corte incomprensibile alla luce degli interessi in gioco, segnatamente alla possibilità del suo ricongiungimento al figlio. Preoccupa, inoltre, la riportata assenza di mentalizzazione e la persistente indisponibilità alla messa in discussione che porta la a deresponsabilizzarsi e a non avviare movimenti di CP_1 rivisitazione degli aspetti di criticità personale e delle cause che, quanto meno in passato, l'hanno condotta a scelte rivelatesi gravemente disfunzionali per il suo percorso di vita e per il benessere del proprio bambino. Tali andamenti personologici e le strutturali criticità della madre incidono in modo rilevante, come affermato dal consulente dell'ufficio, sulla sua funzione genitoriale e sull'interazione con il bambino, sia sotto il profilo della difficoltà nel riconoscimento dei bisogni evolutivi del figlio, sia sotto il profilo del disfunzionale investimento verso il minore, in forza del quale non è Per_1 visto nella sua dimensione di bambino bisognoso di accudimenti esclusivi, ma diventa l'oggetto delle proiezioni/ necessità materne, sia sotto il profilo di investimenti affettivi e relazionali instabili, privi di empatia e di carattere continuativo nei confronti del figlio, sia, infine, sotto il profilo dell'assenza di critica rispetto all'agito, con conseguente rischio di ricadute in comportamenti inadeguati e di coinvolgimento diretto del minore nei suoi agiti disfunzionali. A fronte di ciò, non ritiene la Corte risolutivo il documentato reperimento di un'attività lavorativa presso un salone di bellezza e di un'abitazione in autonomia, indicativi, secondo la difesa, di una stabilizzazione esistenziale della rilevandosi che l'avvio di un lavoro, ancorché con modalità CP_1 stabili e il reperimento di un'abitazione in autonomia, non sono passaggi di per se stessi significativi di una intervenuta maturazione di capacità genitoriali e di una efficace elaborazione degli aspetti di criticità personale che sono stati alla base degli interventi del Tribunale e che, anche nell'attualità, non sono stati riconosciuti ed affrontati dalla madre. Nel corso dell'odierna udienza , prospettando una condizione di maggiore stabilità CP_1 personale, comprovata dallo svolgimento di una stabile attività lavorativa, dall'avvio di una nuova convivenza, dal reperimento di un'abitazione in autonomia e dalla dichiarata definitiva cessazione di utilizzo di sostanze, ha riportato, quale elemento di novità rispetto al passato, di essere maturata emotivamente, avendo lavorato da sola su se stessa. Tale prospettazione non appare alla Corte sufficiente a superare gli aspetti di criticità personologica, comportanti gravi inadeguatezze genitoriali, già ampiamente apprezzati nel corso del procedimento, fondandosi i dedotti cambiamenti su movimenti avviati dalla donna in totale autonomia, con modalità autarchiche e senza il ricorso a supporti specialistici o a interventi di sostegno, (sempre elusi dalla anche quando offerti, ancorché con tempistiche non CP_1 immediate), sicché le dichiarazioni di piena collaborazione e disponibilità espresse dalla CP_1 all'odierna udienza, appaiono del tutto speculari a quelle passate e come tali, nell'assenza di un percorso di elaborazione affiancato da apporti specialistici, come detto mai avviato, si attestano, ancora una volta, alla stregua di mere dichiarazioni di intenti che non forniscono sufficienti garanzie di effettivo e definitivo superamento delle problematiche che in passato hanno inciso negativamente sulla vita del minore. Si chiede, al riguardo, la Corte per quale motivo la pur essendo ben consapevole degli aspetti CP_1 di criticità rilevati rispetto alla sua persona nel corso del procedimento di primo grado e che hanno portato alla dichiarazione dello stato di abbandono del figlio, non abbia, successivamente alla sentenza di primo grado in questa sede impugnata, avviato in autonomia, rivolgendosi ai Servizi territoriali, alcun percorso di supporto psicologico e alla genitorialità, anziché ancora una volta,
16 dichiararsi pienamente in grado di risolvere da sola le problematicità individuali, in una logica di perduranti approcci minimizzanti. Alla luce di quanto sin qui argomentato, come correttamente affermato dal Tribunale nell'ambito della sentenza impugnata, va, escluso che le condizioni di inadeguatezza genitoriale della madre, come rilevate nel corso del giudizio di primo grado e confermate nell'ambito delle espletate CTU, possano essere recuperate in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore, ancorché collocato all'interno del contesto familiare materno, osservandosi che le gravi criticità personologiche e comportamentali materne, destinate a ricadere direttamente sulle sue competenze genitoriali, non appaiono di celere recuperabilità, stanti la pervicace posizione di negazione delle stesse e il mancato riconoscimento di bisogno di aiuto, mantenuti dalla per tutta la durata CP_1 del procedimento e perduranti nell'attualità. La Corte non può, pertanto, che confermare le valutazioni già operate dal Tribunale rispetto all'irreversibilità dell'inadeguatezza genitoriale materna, anche in considerazione dell'incompatibilità degli eventuali tempi di recupero futuro, come detto del tutto incerti e basati su dichiarazioni di intenti, con le esigenze di crescita e di armonico sviluppo psicofisico del figlio minore, non potendosi affermare, anche nell'attualità, che la madre abbia avviato, rispetto al passato, movimenti di effettiva rielaborazione critica - in una prospettiva di evoluzione rispetto alle proprie criticità personologiche/genitoriali, di riconoscimento del bisogno e di conseguente richiesta di aiuto - che in questa sede possano essere valorizzati nell'interesse del figlio minore. Venendo ai motivi di appello che riguardano il padre, si osserva che la difesa ha eccepito l'erroneità della valutazione operata dal Tribunale sulla persona del avendo i giudici fatto Per_2 discendere automaticamente dallo stato di carcerazione e di dipendenza da sostanze del predetto, la sua inidoneità allo svolgimento di funzioni genitoriali a favore del figlio. La Corte non condivide tale impostazione difensiva, atteso che, come di seguito si dirà, la pronuncia del Tribunale non si è limitata a valutare lo stato di carcerazione e di tossicodipendenza del padre, ritenendoli di per se stessi preclusivi all'esercizio di funzioni genitoriali, avendo, in realtà, fondato il giudizio di inidoneità genitoriale su una più approfondita ricostruzione degli aspetti della sua personalità, utilizzando tutti i dati emersi nel corso del celebrato giudizio e dell'espletata CTU. Va, in ogni caso rilevato, con riferimento al percorso detentivo in atto, (decorrente dall'ottobre 2024 e conseguito alla ricaduta del nell'utilizzo di sostanze ed alla violazione delle prescrizioni Per_2 impartite nell'ambito della misura alternativa concessa), che lo stesso, come risulta dal certificato del DAP del 5.2.2025 in atti, non si attesta di celere conclusione, risultando il fine pena fissato alla data del 27.3.2029. Ciò posto, si osserva che tale condizione, avuto riguardo alla durata della pena che il padre dovrà ancora scontare in stato di carcerazione per reati di spaccio di sostanze stupefacenti (quasi 4 anni), è di per se stessa un ulteriore elemento, oltre a quanto di seguito si dirà sugli aspetti di inadeguatezza genitoriale del atto a conclamare lo stato di abbandono del minore, il quale, Per_2 in ragione della sua storia personale e delle sue fragilità individuali, conseguenti alle pregiudizievoli condotte materne, non può attendere i tempi di recupero sociale del padre, per altro, allo stato, del tutto incerti rispetto alla loro effettività e all' incidenza positiva nella vita del genitore, necessitando di radicare, al più presto, legami di appartenenza familiare sicuri, stabili e tutelanti. Va, del resto, osservato che lo stato detentivo di lunga durata di un genitore costituisce una causa tutt'altro che transitoria, che oggettivamente impedisce un adeguato svolgimento delle funzioni
17 genitoriali, pregiudicando il diritto del bambino di vivere in un contesto unito e sereno negli anni più delicati della sua crescita. A tale riguardo va, infatti, rilevato, che l'andamento del percorso penitenziario del padre rappresenta una grande incognita nel progetto di vita del minore, la cui definizione non può dipendere dalla conclusione dei tempi di detenzione carceraria del genitore che, come detto, si attestano lunghi e che potrebbero comunque essere suscettibili di ulteriori prolungamenti. In particolare, va ricordato che la giurisprudenza ha, in più occasioni, affermato che l'esecuzione di una lunga pena detentiva configura lo stato di abbandono necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, sicché la situazione di abbandono quale presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, è configurabile quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psico fisico, così che la rescissione del legame familiare diviene uno strumento necessario per evitare per il bambino il più grave pregiudizio. Né lo stato di detenzione è un fatto idoneo ad integrare gli estremi della situazione di forza maggiore di carattere transitorio ove tale status libertatis sia imputabile alla condotta criminosa del genitore, volutamente posta in essere nella consapevolezza di una possibile carcerazione (cfr. Cass. civ. sez.I, 22.9.2022, n.27772) . A fronte di ciò, vanno, poi, evidenziati gli ulteriori aspetti di criticità emersi nell'ambito dell'espletata CTU che riguardano la personalità del padre e che non consentono, neppure in questa sede, di operare una valutazione prognostica positiva in relazione ad un pieno e celere recupero di adeguate competenze genitoriali da spendere a favore del figlio minore.
In particolare, va osservato che la valutazione psicodiagnostica di ha Persona_2 evidenziato tratti fortemente oppositivi e indisponibilità al confronto, con tendenza alla ricerca dello scontro. Il periziato, nei cui confronti sono stati postati un Disturbo della personalità ed un quadro di Dipendenza da Sostanze Multiple (presente al momento dell'espletata CTU), è risultato totalmente centrato su di sé e privo di spazi per reali sentimenti nei confronti d'altri, se non nella misura in cui questi soddisfino i suoi bisogni. A tale riguardo, il consulente ha affermato che il si è posto con modalità distaccate anche nei confronti del figlio, non apparendo Per_2 minimamente coinvolto rispetto alla specifica questione, se non per effetti indiretti, quali il mantenimento del rapporto con la compagna, madre del bambino. Tali caratteristiche personologiche paterne, unite alle problematiche di dipendenza cronica da sostanze e allo stato di carcerazione del hanno correttamente portato il Tribunale ad Per_2 escludere che egli possa rappresentare una risorsa genitoriale fruibile per il minore, non potendosi, nell'attualità, per nulla prevedere se, una volta tornato in libertà, il riuscirà Per_2 ad astenersi dal consumo di sostanze, riorientando il proprio percorso di vita nel rispetto della legalità e strutturando specifiche competenze e capacità in grado di renderlo idoneo alla cura del proprio bambino. E' di tutta evidenza, pertanto, come la conclusione di tale percorso, che comporta ampi profili di incertezza ed incognite, sposti eccessivamente in avanti i tempi di avvio di una progettualità a misura del minore, compatibile con i suoi tempi di crescita. Senza contare, poi, quanto alla possibilità di un celere recupero di adeguate competenze genitoriali, la sostanziale impossibilità anche del speculare a quella dell' di effettuare una Per_2 CP_1 rivisitazione consapevole degli aspetti di criticità che lo hanno condotto a scelte disfunzionali, alla carcerazione e al fallimento del progetto familiare, stante la sua tendenza alla deresponsabilizzazione, andamento che appare alla Corte prognosticamente sfavorevole rispetto all'avvio di movimenti riparativi e di recupero in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore.
18 Va, inoltre, rilevato che, come emerso anche nel corso dell'espletata CTU, il padre non ha espresso un autentico desiderio di ricongiungersi al figlio, apparendo le sue rivendicazioni e l'espressa contrarietà alla progettualità formalizzata a favore del minore sempre funzionali alle richieste materne e non agite in proprio, come, peraltro, risulta confermato dalla rinuncia espressa dall'uomo a comparire all'odierna udienza, indicativa di assenza di un reale interesse a fare valere le proprie ragioni nella presente vertenza. Alla luce di quanto sin qui argomentato, devono essere rigettati gli specifici motivi di appello sollevati dalla difesa aventi ad oggetto la statuizione del Tribunale relativa alla ritenuta inadeguatezza paterna nello svolgimento di funzioni genitoriali a favore del figlio minore. Può, quindi, affermarsi che entrambi i genitori non possano rappresentare, tenuto conto dei tempi di crescita del figlio, riferimenti di accudimento e di cura adeguati al percorso di crescita del bambino, condividendo, pertanto, la Corte le valutazioni cui è pervenuto il Tribunale in relazione all' impraticabilità di percorsi alternativi rispetto a quello adottivo, che ove avviati si tradurrebbero in meri tentativi, privi di alcuna garanzia di successo a discapito del minore. Va, infine, rilevata, come riportato dal Servizio sociale di Milano nella recente relazione di aggiornamento del 24.11.2025, la scarsa chiarezza che connota la relazione dei genitori del minore, alla luce delle contrastanti dichiarazioni rese dalla rispetto alle cause che hanno determinato CP_1
l'interruzione del rapporto sentimentale e della difficoltà mostrata dalla donna, per tutta la durata del procedimento, di prendere una distanza chiara e definitiva dal compagno, tossicomane e pluripregiudicato e di assumere una posizione critica rispetto alle disfunzionali scelte di vita dell'uomo, che lo vedono, nell'attualità, detenuto, ambivalenza confermatasi anche nel presente grado di giudizio, nel quale la e il si sono determinati a farsi rappresentare dallo CP_1 Per_2 stesso difensore, in una prospettiva di piena condivisione delle reciproche ragioni e prospettazioni, scelta che denota una perdurante impossibilità ad addivenire ad un effettivo reciproco distanziamento e ad agire una reale tutela nei confronti del figlio. Venendo, poi, all'esame dei motivi di appello relativi al nucleo familiare allargato materno (nonni e zie materni), ulteriormente sostenuti dall'intervento adesivo introdotto nel presente grado di giudizio dai nonni materni e dalle sorelle della intervento la Corte ritiene ammissibile, CP_1 sussistendo i presupposti di cui agli artt. 344 e 404 c.p.c. - che le difese hanno indicato come figure vicarie (sia in qualità di riferimenti supportivi alla madre, sia in qualità di affidatari/collocatari del bambino ) in grado di occuparsi adeguatamente del percorso di crescita del minore - va osservato che, anche qualora le censure mosse alla sentenza di primo grado fossero sullo specifico aspetto fondate, l' apporto vicariante della famiglia allargata materna dovrebbe essere comunque limitato nel tempo, in quanto finalizzato a consentire ai due genitori di maturare e consolidare competenze genitoriali nell'attualità carenti, sicché, a fronte di quanto apprezzato rispetto alle gravi carenze genitoriali, la cui recuperabilità appare incerta e comunque di non celere realizzazione, la prospettazione difensiva appare inficiata da un evidente vulnus rappresentato dal fatto che il prospettato affidamento familiare si sostanzierebbe in un affido sine die. Sullo specifico aspetto, recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'affidamento familiare dei minori non può essere prorogato sine die, poiché si tratta di una misura per natura temporanea, destinata a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine, che mira al reinserimento del minore nel suo ambiente familiare, come si evince dall'art.4 della legge n.184/1983. Invero la situazione che giustifica l'affidamento familiare e quella che giustifica la pronuncia di adottabilità si differenziano proprio in quanto la mancanza di un “ambiente familiare idoneo” è considerata, nel primo caso, superabile con il detto affidamento, mentre nel secondo caso, tale da non potere essere ovviata se non per il
19 tramite della dichiarazione di adottabilità; pertanto, il provvedimento che dispone l'affidamento deve indicare il periodo di prevedibile durata dello stesso e l'eventuale proroga non può a sua volta avere durata indeterminata , atteso che la duratura ed irreversibile mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina in concreto quella situazione di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, pur in presenza di un'attuale e positiva situazione di affidamento etero familiare, la quale non è di impedimento alla predetta dichiarazione (cfr. Cass.Civ.Sez.I, ord.3 marzo 2025 n. 5589). Va, inoltre, rilevato che rispetto ai nonni materni ed inevitabilmente anche rispetto alla figlia sorella della con gli stessi convivente, sussistono una serie di aspetti di criticità che, Per_4 CP_1 come correttamente affermato dal Tribunale, non consentono di ritenerli figure in grado di assicurare al minore un percorso di crescita adeguato alle sue esigenze e comunque scevro da situazioni confusive, imprevedibili e comunque potenzialmente pregiudizievoli. Va, innanzi tutto, rilevato che i nonni materni sono persone che hanno ampiamente superato i 50 anni, dispongono di attività lavorative che li impegnano significativamente, hanno altre 2 figlie, delle quali una ancora convivente e delle quali continuano ad occuparsi fattivamente, non hanno instaurato con il piccolo alcun legame significativo, avendolo incontrato, in rare occasioni Per_1
(circa sei volte, come affermato in data odierna dalla stessa nonna), in un arco temporale contenuto, connotato da periodi di prolungate sospensioni, all'interno dello Spazio Neutro e non hanno avanzato, nel corso del giudizio di primo grado, alcuna istanza a favore del bambino, omettendo di costituirsi. Tale situazione porta la Corte a ritenere che i coniugi , se pur mossi da grande Persona_7 disponibilità e da intenti benevoli, tesi a mantenere il bambino all'interno del suo nucleo di origine, non siano nella condizione di assicurare un contesto familiare efficacemente centrato sui bisogni di crescita del nipote, il quale, in ragione dei vissuti gravemente carenziati, conseguenti ai comportamenti disfunzionali materni cui è stato precocemente esposto, necessita di accudimenti speciali, tutelanti e responsivi, capaci di accompagnarlo adeguatamente nel suo percorso di crescita e nell'elaborazione della sua storia familiare. Deve, poi, rilevarsi che la relazione tra i nonni materni e la figlia si è rivelata conflittuale, CP_1 connotata da interazioni non trasparenti e da dinamiche di quieto vivere che, almeno in passato, hanno portato i coniugi ad assecondare la figlia e a non problematizzarne gli Persona_7 aspetti di criticità, quali il fatto di raccontare molte bugie, andamenti, tutti, che, in quanto non risolti, appesantiscono le dinamiche relazionali, rendendo il nucleo allargato materno un contesto esposto a tensioni e ad instabilità. A tale riguardo, appare alla Corte significativo, come emerso nel corso dell'audizione tenutasi avanti il TM in data 15.2.2025, che la non avesse comunicato ai propri genitori, né lo stato di CP_1 tossicodipendenza e i precedenti penali del compagno, né lo stato di astinenza del bambino accertato alla sua nascita. Parimenti significativo il fatto che i nonni materni, una volta portati a conoscenza di tali circostanze, abbiano, negli incontri tenutisi con gli operatori socio sanitari, ridimensionato la gravità di tali eventi, giustificando la figlia. Va, inoltre, osservato che la valutazione operata dal consulente tecnico, confermando quanto già in precedenza rilevato dal Servizio sociale incaricato delle indagini sul nucleo familiare, ha evidenziato, non solo aspetti di superficialità ed una tendenza dei nonni materni alla banalizzazione e alla sottovalutazione delle problematiche personologiche della figlia, delle quali entrambi non sono apparsi consapevoli, ma altresì un'attitudine a giustificare i comportamenti della congiunta e ad appiattirsi acriticamente sulle sue prospettazioni e posizioni, che, ponendoli in una condizione di totale sintonizzazione acritica con il dire della figlia, rende impossibile un
20 confronto realistico con i dati di realtà e lo sviluppo di una dialettica onesta e costruttiva, con conseguente impossibilità di ritenerli figure realmente protettive per il bambino. Gli approfondimenti peritali hanno, inoltre, evidenziato la mancanza di consapevolezza dei nonni in relazione, sia alla condizione nella quale si è venuto a trovare il nipote in ragione dei comportamenti disfunzionali materni, sia alle complessità discendenti da un eventuale affido del minore, rispetto al quale, anche nel loro atto di costituzione nel presente grado di giudizio, non sono parsi in grado di formulare alcun progetto realistico, risolvendo ogni aspetto di criticità con il collocamento del bambino presso di sé, in assenza di un pensiero concreto in ordine alla gravità delle condizioni personologiche ed esistenziali dei due genitori, alla problematicità del loro recupero e alle difficoltà di gestire il rapporto tra il bambino e i genitori, con particolare riguardo alla capacità di arginare i movimenti intrusivi e rivendicativi della coppia rispetto alla pretesa (ampiamente osservata nel corso della espletata CTU) di esercitare a pieno titolo il proprio ruolo genitoriale. Sullo specifico aspetto appare significativo il programma di crescita di , enunciato nell'atto di Per_1 intervento adesivo nel presente grado di giudizio ex art. 345 c.p.c. dei nonni e delle zie materne, all'interno del quale si riportano esclusivamente attività da svolgere e mansioni da assumere a favore del bambino da parte dei vari familiari che dovrebbero prendersene cura, senza, tuttavia, introdurre alcuna riflessione sull'eventuale ruolo che dovrebbero assumere i genitori, aspetto quest'ultimo, del tutto sottaciuto e tralasciato, benché di fondamentale importanza nella prospettiva del collocamento del minore presso i nonni o le zie. L' espletata CTU ha, infatti, ben tratteggiato come i nonni materni non siano sufficientemente attrezzati per potere gestire l'affidamento del nipote, sia perché non in grado di frapporsi tra la figlia, il suo compagno e , qualora fosse loro affidato e risultasse necessario tenerli Per_1 distanziati, sia perché non in grado di assumere posizioni difformi da quelle della figlia e comunque di tenere comportamenti trasparenti e franchi, sicché anche un ruolo di supporto alla figlia, con un collocamento della diade mamma-bambino presso di loro (possibilità, peraltro, come sopra ampiamente argomentato, non prospettabile nell'attualità), si attesterebbe non sufficientemente tutelante per il bambino, il quale si troverebbe in un contesto non protettivo e conflittuale, stante il difficoltoso rapporto esistente tra la e i propri genitori, come dalla stessa CP_1 riferito in sede di supplemento peritale depositato il 23.1.2025.
In particolare, il consulente ha, infatti, evidenziato che il minore si verrebbe a trovare in una situazione nella quale non vi sarebbe alcun effettivo controllo o contenimento da parte dei nonni dei comportamenti della figlia, anche in ragione delle difficoltà che sicuramente si paleserebbero rispetto ad una collaborazione leale dei nonni con gli operatori del Servizio sociale eventualmente incaricati, discendenti dai loro approcci neganti, giustificanti e minimizzanti ampiamente apprezzati in sede peritale. A tale riguardo, il consulente dell'ufficio ha, infatti, affermato che non sussiste la minima probabilità che i nonni si possano assumere la responsabilità di informare i Servizi di eventuali accadimenti od eventi critici che la riguardassero essendo incapaci di avere un'onesta collaborazione con i referenti istituzionali (cfr. relazione CTU depositata il 14.5.2025, a firma dot. pagg. 105, 106). Per_9
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi, come correttamente affermato dal Tribunale, che i nonni materni possano svolgere una funzione di supporto alla diade, madre/bambino, oppure rivestire il ruolo di affidatari del nipote, dovendosi, altresì, per le medesime ragioni, ritenere del tutto peregrina la richiesta di adozione del nipote, evidentemente ai sensi dell'art. 44 lett. d) L.184/83, per la prima volta formulata nel presente grado di giudizio
21 dalla difesa dei nonni e delle zie, attestandosi la stessa, in ogni caso, del tutto irrituale, poiché avrebbe dovuto essere formalizzata avanti il competente Tribunale per i Minorenni di Milano e dallo stesso istruita. Parimenti, ritiene la Corte che neppure le zie materne, e , la prima Persona_4 CP_3 attualmente convivente con i genitori e la seconda da poco trasferitasi in una abitazione autonoma nella quale ha avviato una convivenza con il proprio compagno, possano svolgere funzioni vicarie a favore della sorella o rivestire il ruolo di affidatarie del nipote, valendo per le medesime CP_1 le stesse considerazioni già ampiamente espresse in relazione ai nonni, rispetto alla loro capacità di rappresentare riferimenti realmente adeguati e protettivi nella gestione del bambino, risultando entrambe ancora fortemente gravitanti nella sfera relazionale familiare e nelle relative dinamiche, o perché ancora conviventi con il nucleo ( , o perché avendo solo di recente Per_4 avviato un progetto di convivenza, tutto ancora da verificare e consolidare nella sua tenuta ( ). CP_3
, sentita all'odierna udienza, confermando l'esistenza di legami familiari ancora Controparte_3 connotati da forte dipendenza, ha circoscritto la propria disponibilità nella gestione del nipote ad un intervento supportivo a favore dei propri genitori, affermando che il progetto familiare a tutela del bambino deve comunque comportare la centralità dell'intervento dei nonni, contenendo, così, il proprio possibile apporto vicariante, in una prospettiva di delega a favore dei propri genitori. Quanto emerso anche nel corso dell'odierna udienza, consente di affermare che entrambe le zie non abbiano avviato significativi movimenti di distanziamento dalle logiche familiari, come detto connotate da approcci acritici, neganti e a tratti omertosi rispetto alle criticità della sorella CP_1 sicché si ritiene poco plausibile che le stesse, in una prospettiva di collocamento del bambino presso di loro, possano arginare tali andamenti, contrapponendosi alle consolidate logiche familiari, in una prospettiva di effettiva e reale tutela del bambino. Senza contare, poi, quanto a che la stessa, in ragione del recente avvio di un Controparte_3 percorso di autonomizzazione, comprendente lo svolgimento di un'attività lavorativa che, specularmente a quanto avviene per la gemella la vede impegnata quasi tutta la giornata, Per_4 dovrebbe comunque ricorrere per la gestione del nipote, qualora alla stessa affidato, all'aiuto dei propri genitori, con conseguente inevitabile mantenimento del bambino all'interno del nucleo familiare materno. Va, inoltre, rilevato che le due zie, nel corso del giudizio di primo grado, non solo non hanno formulato domande di affido del nipote, ma non hanno neppure mai avanzato al Servizio sociale o al Tribunale per i Minorenni richieste di incontro con il bambino, che, pertanto, non conoscono e con il quale non hanno mai sviluppato alcun legame affettivo, avendo assunto nel corso del giudizio di primo grado una posizione defilata e non realmente interessata al nipote. Per i motivi sopra esposti, non ritiene la Corte necessario un ulteriore approfondimento peritale sul nucleo familiare allargato, come richiesto nel presente grado di giudizio dalla difesa dei nonni materni e delle zie, rilevandosi che tali approfondimenti sono stati oggetto di indagini espletate, in prima battuta dal Servizio sociale, per il tramite del Consultorio familiare competente territorialmente e, successivamente, dal consulente tecnico dell'ufficio, che nell'ambito dei distinti approfondimenti demandati dall'A.G. procedente, ha compiutamente valutato la personalità dei nonni e la loro idoneità a svolgere funzioni vicarie, accertamento esteso anche alla figlia Per_4 con gli stessi convivente. L'espletamento in questa fase di una nuova CTU, si risolverebbe, pertanto, ad avviso della Corte, in un accertamento meramente esplorativo, che dilaterebbe ulteriormente i tempi processuali e con
22 essi quelli di definizione di una progettualità a favore del minore rispondente al suo superiore interesse, non ritenendosi, alla luce di quanto emerso dalle espletate perizie, con riferimento agli andamenti del nucleo familiare e alla tendenza diffusa a giustificare e a proteggere la madre del bambino, margini per formalizzare un progetto di affido alle zie che possa attestarsi per Per_1 realmente tutelante e protettivo rispetto alle ingerenze familiari, alle disfunzionalità relazionali e ai posizionamenti acriticamente sbilanciati sulle ragioni materne, come potuti ampiamente apprezzare nel corso dell'intero giudizio. Va, inoltre, rilevata, quale ulteriore elemento di allarme rispetto al nucleo familiare materno, la totale assenza di una riflessione in chiave critica delle responsabilità genitoriali/familiari rispetto alle problematicità della figlia mai rivisitate, neppure in sede di CTU, in termini di presa CP_1 di coscienza di possibili proprie mancanze/carenze affettive, educative ed accuditive nei confronti della congiunta, andamento che può attestarsi quale fattore di rischio nel percorso di crescita del nipote, qualora loro affidato, rispetto al quale potrebbero riproporre modalità e schemi educativi non rispondenti alle esigenze di crescita del bambino e forieri di situazioni pregiudizievoli. Va, del resto, rilevato, in una prospettiva di interventi supportivi da parte dei Servizi territoriali, che i nonni materni, come del resto i genitori, hanno evidenziato, nel corso dell'intero procedimento, una scarsa attitudine ad una collaborazione continuativa e realmente trasparente nei confronti degli operatori socio sanitari. Alla luce di quanto sin qui argomentato, ritiene la Corte pienamente condivisibile la valutazione operata dal Tribunale in relazione alla sussistenza dello stato di abbandono del minore Per_1
, essendo la stessa conseguita ad approfondite valutazioni sulla personalità dei genitori
[...]
e sulle loro competenze genitoriali, integralmente confermate in sede di CTU, che hanno evidenziato profili di grave inadeguatezza destinati ad incidere significativamente sul corretto esercizio delle funzioni genitoriali, condizione che, unita alla perdurante difficoltà ad accedere a movimenti di efficace rielaborazione delle rispettive carenze e fragilità, non consente di formulare, neppure in questa sede, un giudizio prognostico favorevole in relazione all' acquisizione di adeguate competenze genitoriali in tempi compatibili con le esigenze di crescita del figlio minore. Parimenti, devono essere confermate le valutazioni operate dal Tribunale rispetto all'assenza di figure parentali che possano svolgere adeguate funzioni vicarie a favore del minore, con particolare riferimento alle zie e ai nonni materni, i quali, come diffusamente argomentato nella presente sentenza, non possono rivestire un ruolo accuditivo e protettivo a favore del nipote, né in una prospettiva di affidamento familiare del bambino, né in una prospettiva di supporto alla diade madre/figlio. A fronte di ciò, deve essere privilegiata l'esigenza di tutelare la particolare condizione psicoaffettiva del piccolo , il quale già pesantemente esposto ad esperienze traumatiche Per_1 conseguenti ai comportamenti tossicomani della madre, necessita di riferimenti genitoriali in grado di proteggerlo e di assicurargli attaccamenti sicuri, all'interno di un contesto di crescita prevedibile, stabile e responsivo. A tale riguardo, va rilevato che gli aggiornamenti acquisiti all'odierna udienza dal Servizio sociale del Comune di Milano, hanno riportato che il minore, dal mese di luglio 2025, è stato inserito positivamente all'interno del nucleo familiare aspirante adottivo, affidandosi alle figure genitoriali, riconoscendo in loro figure accudenti, responsive e protettive, rispetto alle quali si è osservata la presenza attiva di un processo di sviluppo del legame di attaccamento e dei presupposti per la maturazione di un solido vissuto di appartenenza.
23 Alla luce delle esposte considerazioni, devono essere rigettati tutti i motivi di appello, principale ed adesivo, ritenendo la Corte che la grave compromissione delle capacità genitoriali e l'assenza di risorse parentali vicarie, come correttamente valutate nel corso dell' istruttoria di primo grado e confermatesi nell'ambito del presente grado di giudizio, non consentano il mantenimento del minore all'interno del suo nucleo familiare, sicché deve essere confermata la sussistenza dello stato di abbandono di , rilevandosi, al riguardo, che, secondo giurisprudenza Persona_1 costante, lo stato di abbandono del minore non si esaurisce nel mero abbandono materiale, ma sussiste in ogni situazione di grave inadeguatezza dei genitori e/o dei familiari, che sia tale da non potere garantire il suo normale sviluppo psico fisico, sicché la rescissione con il contesto familiare di origine deve essere valutata per evitare un più grave pregiudizio. In particolare, secondo la giurisprudenza più recente della Suprema Corte è ormai pacifico che l'affidamento familiare dei minori non può essere prorogato sine die, poiché si tratta di una misura per natura temporanea, destinata a dare soluzione a una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine, che mira al reinserimento del minore nel suo ambiente familiare, come si evince anche dal disposto dell'art. 4 L.184/1983. Invero la situazione che giustifica l'affidamento familiare e quella che giustifica la pronuncia di adottabilità si differenziano proprio in quanto la mancanza di un “ambiente familiare idoneo “ è considerata, nel primo caso, superabile con il detto affidamento, mentre nel secondo caso, tale da non potere essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità (cfr.Cass.Civ.Sez.I, Ordinanza 3 marzo 2025 n.5589). Inoltre, la situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico fisico, così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare “situazione di abbandono” oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obbiettiva del minore, che, a prescindere dagli intentimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (cfr. Cass.Civ. Sez.I, ordinanza 6 febbraio 2025 n.2948). La valutazione dello stato di abbandono, infatti, deve dare prioritaria rilevanza alle possibili conseguenze sullo sviluppo della personalità del minore, non potendosi ammettere percorsi e progettualità dall'esito del tutto incerto, che non tengano conto delle complessità emergenti dalle dinamiche personali e familiari, che rischiano di rendere impegnativo e gravoso il percorso di crescita del bambino. Sicché, “alla luce dell'esclusivo interesse del minore, una mera espressione di volontà dei genitori, una “speranza” di recupero delle capacità genitoriali non è sicuramente idonea al superamento dell'abbandono, qualora sia contrastante con emergenze fattuali e non accompagnata da comportamenti oggettivamente validabili, che possano fare venire meno l'accertata situazione di abbandono(cfr.Cass.Civ. Sez.I, 4/2/2010, n.4545). Alla luce di tali considerazioni, non può neppure accedersi ad un percorso di affido etero familiare del minore, progettualità, peraltro, neppure richiesta dalle difese costituite nel presente grado, ma che, in ogni caso, questa Corte ritiene doveroso esplorare. Nel caso di specie, infatti - considerate la tenera età del minore e la necessità di entrambi i genitori di affrontare ed elaborare le proprie criticità personologiche prima di potersi fare carico dei bisogni del figlio, processo, come detto, comportante tempistiche prolungate e dall'esito assai incerto - un progetto di affido etero familiare non sarebbe rispondente all'interesse di , il Per_1 quale, ormai stabilmente e positivamente inserito in un contesto familiare responsivo, tutelante e centrato sui suoi bisogni di crescita (come confermato dal Servizio sociale all'odierna udienza),
24 si verrebbe a trovare in una condizione di attaccamenti incerti e di processi identitari e di appartenenza estremamente confusivi e difficoltosi. L'avvio di un affido etero familiare, infatti, porrebbe il minore in una condizione di attaccamenti instabili e confusivi sine die, risultando, come detto, il recupero delle capacità genitoriali senz'altro lungo e, soprattutto, di esito incerto, sicché attenderne indefinitamente gli sviluppi, si risolverebbe in un pregiudizio per l'equilibrata crescita del bambino, ancora molto piccolo e bisognoso di stabilizzare i legami affettivi e di apparenza ormai positivamente avviati all'interno del nucleo familiare aspirante adottivo. Affermata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve essere confermata, alla luce delle richieste difensive, avanzate in via subordinata, aventi ad oggetto il mantenimento dei rapporti con il minore, anche la statuizione assunta dal Tribunale per i Minorenni di Milano, relativa alla disposta interruzione dei rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine, non ravvisandosi alcun interesse in capo al minore, meritevole di essere tutelato, di preservare i rapporti con i propri familiari, né alcun pregiudizio nel percorso di crescita del bambino connesso alla definitiva rescissione degli stessi. Va, al riguardo, ricordato che la specifica questione, dopo essere stata posta a fondamento dell'ordinanza della Suprema Corte n.230/2023, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 co.3 della L.4 maggio 1983 n. 184, è stata risolta dalla pronuncia n.183/2023, con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità della norma sopra richiamata, affermando che non è precluso al giudice di verificare in concreto se - sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge 184/83, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità - risulti nel suo preminente interesse mantenere significative, positive e consolidate relazioni socio - affettive con componenti della famiglia di origine che non possano sopperire allo stato di abbandono del minore stesso. La Corte ha, infatti, affermato che la rescissione dei rapporti prevista dall'art. 27 L. 184/83, attiene essenzialmente all'ambito dei rapporti produttivi di effetti giuridici e non anche ai rapporti di conoscenza e di frequentazione, in merito ai quali residua una valutazione discrezionale da parte del giudice. Prima di tale approdo, la giurisprudenza di merito aveva affermato che l'art. 27 L.184/83 doveva essere applicato in armonia, sia con l'art. 28 della stessa legge (che consente di fornire ai genitori adottivi, in caso di gravi e comprovati motivi, informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici), sia con i principi del diritto europeo, recepiti dal nostro ordinamento giuridico, con la legge 173/2015, avente ad oggetto la tutela della continuità degli affetti (in forza della quale è stata riconosciuta valenza giuridica e tutela alle positive relazioni socioaffettive consolidatesi durante l'esperienza di affidamento familiare, nel caso di successivo rientro del minore nella famiglia di origine), sicché appariva irragionevole, anche in una prospettiva di interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, non riconoscere una tutela analoga al rapporto con la famiglia di origine, nel caso di dichiarazione dello stato di adottabilità, ponendosi, inoltre, tale interpretazione, in armonia con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che afferma che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita familiare. Si può, pertanto, ormai affermare che la c.d. adozione aperta, costituisca una valida soluzione per garantire il mantenimento di quei legami familiari che devono essere preservati, quando, nonostante l'accertato stato di abbandono, può, tuttavia, essere importante per il minore continuare a frequentare la propria famiglia d'origine, sicché ove sussistano radici profonde con
25 familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura e a vedere preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un'importante tassello della sua identità. Muovendo da tali principi, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente chiarito che in tema di dichiarazione di adottabilità, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 27 co. 3 della l.n.184 del 1983, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.183 del 2023, impone al giudice di valutare se la cessazione delle relazioni socio affettive con la famiglia biologica, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto conforme all'interesse del minore (cfr. Cass.Sez. I 24.4.2024 n.11138). Nel caso in esame, come correttamente affermato dal Tribunale, non si ravvisa l'esistenza di rapporti significativi, meritevoli di essere tutelati, tra il minore, i genitori e il nucleo familiare allargato materno. Lo stesso intervento adesivo dei nonni materni e delle zie nel presente grado di giudizio, non ha evidenziato alcun elemento di contraddittorietà del provvedimento impugnato, in relazione allo specifico aspetto, che possa in questa sede essere oggetto di revisione o di diversa valutazione. Va, innanzi tutto ricordato che non ha mai vissuto con i propri genitori biologici, essendo Per_1 stato collocato, a seguito delle dimissioni ospedaliere, presso una famiglia di pronto intervento, nella quale è rimasto fino al suo inserimento nella famiglia aspirante adottiva. Va, inoltre, rilevato, come pacificamente emerso nel corso delle osservazioni peritali, che il minore, anche in ragione dell'incostante e della scarsa pregnante presenza dei genitori in Spazio Neutro, non ha sviluppato con i medesimi rapporti affettivamente significativi o legami di attaccamento meritevoli di essere preservati. A tale riguardo, quanto al rapporto con i genitori, il consulente ha evidenziato che li Per_1 riconosce, passa anche piacevolmente del tempo con loro, ma è evidente che non abbiano nessuna peculiarità per lui. .. Evidente il fatto che un rapporto con i due, avviatosi e mantenutosi in un contesto così limitato, non potesse far instaurare una loro reale identificazione come poli di riferimento genitoriale, ma l'incostanza nella presenza ed i periodi di prolungato distacco che sono conseguiti, (per scelta dell'uno, dell'altro o di entrambi genitori) hanno fatto si che essi neppure costituiscano una presenza abituale e ricorrente per il bimbo: sono due che conosce, con i quali è anche piacevole a volte incontrarsi un'oretta quando capita, a giocare e far merenda, finita la quale si prende e si va , senza dispiacere o senso di mancanza. Ciò stante, appare evidente come non sussista alcuna forma di attaccamento (cfr. relazione CTU 14.5.2025, a firma dott. Per_9 pagg.103, 104). Devono, poi, essere ricordati gli atteggiamenti polemici e rivendicativi assunti dai genitori nei confronti degli operatori, anche all'interno dello Spazio Neutro, in occasione degli incontri con il figlio, che hanno condizionato in termini perturbanti l'andamento e la continuità degli stessi. Va, inoltre, osservato che le caratteristiche personologiche di entrambi i genitori, come correttamente affermato dal Tribunale, portano ad escludere che gli stessi possano accettare di entrare in una relazione costruttiva e pacificata con altre figure vicarianti, astenendosi dal porre in essere comportamenti disturbanti per l'evoluzione del minore, tenuto, altresì, conto della apprezzata difficoltà di collaborare con gli operatori socio sanitari e di seguire le loro indicazioni. Alla luce delle considerazioni che precedono, non ravvisa la Corte l'esistenza di legami significativi tra il minore e i genitori che meritino di essere preservati nel suo preminente interesse, attraverso un percorso di “adozione aperta”, apparendo, peraltro, scarsamente fattibili percorsi di riavvicinamento scevri da vissuti angosciosi e di sofferenza, che potrebbero rendere difficoltosi i processi di investimento del bambino rispetto al nuovo contesto familiare e comunque frustrare il
26 suo diritto a vivere e a crescere in una famiglia adottiva pienamente capace di prendersi cura di lui. Appare, inoltre, estremamente improbabile che i genitori possano rivestire un ruolo complementare nel percorso di crescita del figlio a quello della famiglia adottiva, avuto riguardo ai funzionamenti psicologici di entrambi, che si attestano antitetici alla possibilità di riconoscere il ruolo dei genitori adottivi, a discapito del proprio e di mantenere confini relazionali adeguati. Parimenti, non si ravvisano i presupposti per mantenere i rapporti tra i nonni materni, le zie e il minore, rilevandosi, quanto alle zie, che le stesse non hanno mai né conosciuto, né incontrato il nipote e, quanto ai nonni materni, che gli incontri avvenuti in Spazio Neutro con il bambino, sono stati rari e circoscritti a brevi lassi temporali (dal mese di marzo al mese di maggio 2023, interrotti per un anno dal mese di ottobre 2023 e successivamente ripresi fino al mese di maggio 2025, per complessivi sei incontri di un'ora ciascuno), non consentendo, così, l'instaurazione di un legame affettivo significativo, della cui presenza e significatività non è stata data alcuna evidenza nelle relazioni dello Spazio Neutro. Alla luce delle considerazioni che precedono, tutti i motivi di appello devono essere rigettati con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, ritenendosi, come affermato dal Tribunale, che la progettualità adottiva rappresenti l'unica soluzione realmente rispondente all'interesse di , poiché idonea ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva indispensabili Per_1 al suo equilibrato ed armonioso percorso di crescita e per evitare il rischio evolutivo cui è stato fino ad oggi esposto dai comportamenti disfunzionali dei genitori. La definizione del merito del procedimento rende superflua ogni questione relativa alla sospensiva richiesta. La natura del giudizio e la complessità delle questioni esaminate, inducono a ritenere equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, sul ricorso in appello proposto da e CP_1 Persona_2
e sull'atto di intervento adesivo proposto da Controparte_2 Persona_3 Per_4
e avverso la sentenza n.405/2025 pronunciata in data 28.5.2025 dal
[...] Controparte_3
Tribunale per i Minorenni di Milano, pubblicata il 17.6.2025, così dispone:
1. Rigetta i motivi di appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Milano il 3 dicembre 2025 Il Presidente est. Dott.Valentina Paletto
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici:
dott. Valentina Paletto Presidente rel.
dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
dott. Federico Botta Consigliere
dott. Lucia Di Filippo Consigliere onorario dott. Marco Porta Consigliere onorario ha emesso la seguente SENTENZA Nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 405/2025, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 28.5.2025, pubblicata in data 17.6.2025, relativa alla dichiarazione dello stato di abbandono del minore nato a [...] il [...], figlio di Persona_1 Persona_2 nato a [...] l'[...] e di nata a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Alessandro Cerrato del Foro di Milano, nominato curatore speciale del minore con decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano in data 7.6.2022.
promosso da
nata a [...] il [...] residente a [...] Aprile n. 9 - madre del CP_1 minore - e da nato a [...] l'[...] attualmente detenuto presso la Casa Persona_2 circondariale di ON – SA IT , già residente a [...] – padre del minore – entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Leggiero del Foro di Milano, presso il cui studio, in Milano, Via Cardinale Giovanni Cagliero n. 9 , hanno eletto domicilio
APPELLANTI e da
nato a [...] il [...] – in qualità di nonno materno del minore Controparte_2 nata a [...] il [...] - in qualità di nonna materna del minore Persona_3
e nate a Milano il 2.7.1995 - in qualità di zie materne del minore Persona_4 Controparte_3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Scherillo del Foro di Milano, presso il cui studio, in Milano Via Gian Battista Brocchi n. 22, hanno eletto domicilio
INTERVENIENTI ADESIVI nei confronti di Curatore speciale del minore - nella persona dell'avv. Alessandro Cerrato Persona_1 del Foro di Milano, con studio in Milano, Via Solari n. 19 1 APPELLATO Con l'intervento di
nella persona del Sindaco pro tempore - in qualità di tutore provvisorio Controparte_4 del minore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura De Rui del Foro di Milano, con studio in Milano, Corso Lodi n. 5 Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano - nella persona della dott.ssa Simonetta Bellaviti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i genitori appellanti: IN VIA PRELIMINARE, PROVVISORIA E URGENTE - Sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza n.405/2025 del Tribunale per i Minorenni di Milano, nella persona del Presidente Dott.ssa Elly Marino, Giudice Relatore Estensore Dott.ssa Rosa Muscio, emessa in data 28.05.2025 e pubblicata, mediante notifica di Cancelleria alle parti a mezzo PEC, in data 17.06.2025, resa nell'ambito del procedimento n.60000072/2022 , e per l'effetto - ordinare, nelle more della CP_5 decisione di Questa Corte, la ripresa degli incontri tra il minore e la mamma biologica, secondo le modalità ritenute da Questa Corte più tutelanti per il minore stesso - ordinare, nelle more della decisione di Questa Corte, e in caso di scarcerazione di la ripresa degli incontri tra il minore e il padre biologico, Persona_2 secondo le modalità ritenute da Questa Corte più tutelanti per il minore stesso. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - in riforma dell'impugnata sentenza, revocare la dichiarazione di adottabilità del minore Per_1
e, per l'effetto, disporre l'affido del minore ai genitori biologici o, in subordine, alla madre biologica o,
[...] in ulteriore subordine, alla di lei famiglia di origine, nonni materni o zie materne, anche alla luce degli esiti dell'espletanda CTU, di cui si reitera l'istanza in tale sede, o, in estremo subordine,l'affido provvisorio del minore all'Ente e, per l'effetto, - disporre e prevedere, se del caso, con l'aiuto del nominando CTU, un percorso di riavvicinamento del minore ai genitori biologici e, nell'attualità dei fatti, in considerazione dello stato di detenzione di della diade mamma biologica/bambino, attraverso un percorso territoriale, Persona_2 con eventualmente il supporto, se ritenuto più tutelante per il minore, dei nonni materni e delle zie materne, e/o comunitario nel preminente interesse del minore finalizzato al ricongiungimento definitivo del minore con la famiglia biologica. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali. IN VIA ISTRUTTORIA: A) Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado in favore dei genitori biologici e non ammesse. In particolare si insiste per l'espletamento e/o rinnovazione di CTU, sulla persona della madre biologica e del padre biologico finalizzata a certificare CP_1 Persona_2 la capacità genitoriale degli stessi, il legame instauratosi tra gli odierni appellanti e il minore, nonché indagine allargata sulla famiglia di e pertanto sui di lei familiari nonni materni e zie materne, aspetto, CP_1 con particolare riferimento alle sorelle di richiesto in primo grado e mai valutato, nonché il CP_1 miglior collocamento per il bambino. B) Si chiede altresì la trasmissione del fascicolo di causa di primo grado n.60000072/2022 – Tribunale per i Minorenni di Milano alla Corte d'Appello qui adita da parte CP_5 del Tribunale per i Minorenni di Milano. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre”. Per i nonni materni e le zie materne intervenienti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'impugnazione e del presente atto di intervento, riformare la sentenza n. 405/2025, resa in data 28 maggio 2025 dal Tribunale per i Minorenni di Milano, nel procedimento N. 60000072/2022 R.Gen/ADS, revocando lo stato di adottabilità del minore nato a [...] il [...], Persona_1 disponendo l'affido del minore ai nonni materni e /o alla zia materna ovvero dichiarare gli stessi, Persona_4 insieme alla zia quali figure di supporto della madre In subordine, disporre CP_3 CP_1
l'adozione a favore dei nonni materni e e/o della zia Controparte_2 Persona_3 Persona_4
2 In via residuale e subordinata disporre l'adozione mite, consentendo la continuità dei rapporti tra il minore e la madre e il suo nucleo familiare di origine”. Per il Curatore speciale del minore: “ CHIEDE che codesta Ecc.ma Corte voglia, contrariis reiectis, così giudicare: 1) confermare in toto la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 28/5/2025 nell'ambito del procedimento di cui all'R.G. 72/2022 ADS e, per l'effetto, rigettare integralmente il reclamo proposto dalla sig.ra e dal sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) CP_1 Persona_2 con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA di legge, da porsi a carico dell'Erario”. Per l'Ente tutore – : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni Controparte_4 contraria istanza, eccezione e deduzione, In via principale: - Rigettare interamente il ricorso di appello in oggetto dei Signori e per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale per i Minorenni di CP_1 Per_2
Milano, emessa il 28 maggio 2025 (R.G. 6000072/2022 ADS) nell'interesse di Con ogni Persona_1 più ampia riserva”. Per il Procuratore Generale: chiede la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dei motivi di appello. Si oppone alla richiesta di integrazione istruttoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 405/2025 resa in data 28.5.2025, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha dichiarato lo stato di abbandono del minore , nato a [...] il [...] positivo Persona_1 agli oppiacei - già affidato all'Ente, Comune di Milano e successivamente collocato, dalla data delle dimissioni ospedaliere, avvenute il 20.7.2022, presso una famiglia di pronto intervento, non avendo la madre avviato il percorso presso il come richiestole - ravvisando, sulla base delle CP_6 risultanze istruttorie, una situazione di grave ed irreversibile inadeguatezza genitoriale e l'assenza di risorse parentali, in concreto fruibili per assicurare al bambino un equilibrato e tutelante percorso di crescita. In particolare, l'A.G. minorile è giunta a tali determinazioni, a seguito di due distinte CTU volte ad approfondire le competenze della coppia genitoriale e la presenza all'interno del nucleo familiare allargato di risorse in grado di svolgere funzioni vicarie a favore del minore. Quanto ai genitori, il Tribunale ha, da una parte, preso atto delle caratteristiche personologiche degli stessi, comportanti gravi aspetti di criticità e ricadute pregiudizievoli sull'esercizio di adeguate funzioni genitoriali e dall'altra, evidenziato l'approccio tenuto da entrambi durante tutta la durata del procedimento e ben messo in luce da due distinte CTU, volto a vivere in chiave persecutoria l'intervento dell'A.G. minorile e a negare i gravi aspetti di problematicità che hanno fondato l'apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del figlio, in una prospettiva minimizzante del dato di realtà, scarsamente responsabilizzante rispetto al grave pregiudizio arrecato al figlio, nato positivo a sostanze stupefacenti e sostanzialmente non collaborante con gli approfondimenti richiesti dall'A.G. procedente. In particolare, il Tribunale ha riportato le evidenti difficoltà espresse dalla madre del minore, CP_1
per tutta la durata del procedimento e pervicamente reiterate nell'ambito delle due distinte
[...] valutazioni peritali, di riconoscere il pregresso abuso di sostanze e di avviare un percorso di rielaborazione critica rispetto alla specifica problematica, non essendo la giovane donna riuscita a mettersi completamente a disposizione rispetto ad una valutazione esaustiva e completa, volta ad escludere con certezza, nell'attualità, problematiche connesse all'uso di sostanze, nonché ad accertare l'intervenuto avvio di movimenti efficacemente riparativi rispetto alla specifica problematica.
3 Quanto al padre, il Tribunale, oltre a riportare il suo attuale stato di detenzione, con fine pena fissato alla data del 27.3. 2029, ha evidenziato la grave condizione di dipendenza cronica dell'uomo da sostanze stupefacenti, come accertata nel corso del procedimento ed ha stigmatizzato i comportamenti polemici, rivendicativi ed inadeguati tenuti anche in presenza del figlio nel corso degli incontri in Spazio Neutro, che hanno, infine, comportato, anche a seguito della sua recente carcerazione, l'interruzione dei rapporti con il minore. Con riferimento al nucleo familiare allargato materno, con particolare riguardo ai nonni materni, per altro mai costituitisi nel procedimento di primo grado e neppure propostisi per l'affido del nipote, il Tribunale ha escluso la possibilità che gli stessi possano occuparsi del bambino e supportare la figlia nella gestione del minore, in ragione delle dinamiche collusive che connotano la relazione con la figlia come rilevate nel corso dell'espletata CTU, tese a giustificarla, a non CP_1 problematizzare i suoi comportamenti ed ad avvallare le sue prospettazioni neganti e minimizzanti rispetto a quanto occorso con il compagno ed il figlio minore, in assenza di alcun movimento di rivisitazione critica. Il Tribunale ha, quindi, affermato che tali assetti familiari porrebbero il bambino in una situazione nella quale non vi sarebbe da parte del nonni alcuna effettiva tutela, stanti l'assenza sia di controllo e di contenimento rispetto ai comportamenti della figlia, sia di una fattiva collaborazione con i Servizi territoriali e di segnalazione agli stessi di eventuali eventi critici riguardanti la congiunta, alla luce della rilevata incapacità di relazionarsi onestamente con i referenti istituzionali. Il Tribunale, infine, alla luce delle prolungate osservazioni in Spazio Neutro della relazione del bambino con i genitori e dei nonni e delle valutazioni effettuate nel corso delle espletate CTU, ha escluso la sussistenza di un legame affettivo e di appartenenza del piccolo rispetto al suo Per_1 nucleo familiare biologico, tale da rendere necessario il mantenimento dei rapporti nell'ambito di un percorso adottivo “aperto”.
2.Avverso la predetta sentenza, con atto depositato in data 16.7.2025, la difesa di e CP_1 di ha proposto tempestivo appello ed ha chiesto, in via preliminare Persona_2 provvisoria ed urgente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 28.5.2025, con conseguente immediata riattivazione dei rapporti tra il bambino e i genitori biologici;
in via principale e nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, ha chiesto la revoca della dichiarazione dello stato di abbandono del minore, con conseguente affido del bambino ai genitori biologici , o, in subordine, alla sola madre biologica,
o in ulteriore subordine alla di lei famiglia di origine (nonni e zie materne), o, in estremo subordine, l'affido provvisorio del minore all'Ente, con predisposizione, previo espletamento di nuova CTU, un percorso di riavvicinamento del bambino ai genitori biologici, per il tramite di un progetto territoriale che preveda il coinvolgimento dei nonni materni e delle zie o dell' inserimento di madre e figlio in ambito comunitario;
in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione delle istanze probatorie, come articolate in primo grado e non ammesse dal Tribunale, segnatamente alla rinnovazione di una CTU psicodiagnostica sui genitori e ad una valutazione approfondita sulla famiglia allargata (nonni materni e zie materne) e ciò al fine di valutare il migliore collocamento del bambino. Con il primo motivo di gravame, la difesa ha eccepito la nullità della CTU svolta Controparte_7 nel giudizio di primo grado, per mancanza di rispondenza degli approfondimenti espletati al quesito posto dal Tribunale, per omessa valutazione da parte del consulente tecnico dell'ufficio
4 della famiglia materna allargata (nonni e zie) e per la mancata elaborazione di un progetto territoriale di riavvicinamento del minore ai genitori biologici. In particolare, la difesa ha stigmatizzato l'operato del consulente tecnico dell'ufficio il quale, nonostante le richieste della difesa, non ha vagliato ipotesi alternative dirette a tutelare, mantenere e coltivare il legame del minore con la famiglia di origine, essendosi lo stesso limitato ad effettuare colloqui con i genitori esclusivamente centrati sul loro passato, senza verificare la sussistenza di progettualità alternative future e senza avere lavorato su un possibile percorso di evoluzione genitoriale, pur in presenza di un ampio mandato del Tribunale in tal senso, della richiesta della madre di essere inserita in comunità con il figlio e dell'avvio da parte della stessa di un percorso evolutivo, avendo la donna ripreso in mano la propria vita, reperendo una stabile attività lavorativa come parrucchiera, avendo partecipato con costanza agli incontri in Spazio Neutro, avendo preso contatti con il dimostrandosi collaborante con gli operatori socio sanitari ed CP_6 essendo risultata sempre negativa ai controlli tossicologici, situazione che ha portato il a CP_6 prospettare la conclusione del percorso di presa in carico. In particolare, la difesa, affermando l'invalidità della CTU, ha contestato l'approccio tenuto dal consulente tecnico dell'ufficio, il quale ha messo in discussione il dato valutativo effettuato dal contestandolo in assenza di alcun ausilio tecnico che potesse confutare o confermare in modo CP_6 scientifico l'attendibilità dei dati raccolti dal CP_6
La difesa ha, inoltre, contestato l'assenza di valutazioni da parte del consulente tecnico delle conseguenze/ripercussioni sul minore, sia rispetto al mantenimento del legame con i genitori biologici, sia rispetto alla rescissione di tale legame, non avendo, inoltre, indicato il possibile percorso ideale da attivare in comunità per salvare il legame biologico tra i bambino e i genitori. Con il secondo motivo di appello, la difesa ha eccepito la carenza dei presupposti richiesti dalla legge per la dichiarazione di adottabilità, segnatamente all'assenza dello stato di abbandono del minore, non avendo il Tribunale verificato ogni possibilità di recupero delle capacità genitoriali della coppia Controparte_8
In particolare, la difesa ha contestato gli esiti della valutazione operata dal consulente sulla persona del padre, in quanto essenzialmente fondatasi sullo stato di carcerazione e sulla sua condizione di tossicodipendenza, condizione che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, pur rappresentando un fattore di rischio, non può determinare automaticamente una dichiarazione di adottabilità del minore. Con riferimento alla madre, la difesa ha affermato che la stessa non ha mai abbandonato il figlio, essendosi dimostrata presente nella sua vita ed avendo avviato un notevole cambiamento esistenziale proprio per ricongiungersi al bambino, partecipando con costanza agli incontri in Spazio Neutro, chiedendo di svolgere un programma di sostegno alla genitorialità o di entrare in comunità, venendo, tuttavia, etichettata come tossicodipendente, in assenza di evidenze cliniche. La difesa ha, quindi, affermato che anche un eventuale saltuario utilizzo di sostanze non implica necessariamente una condizione di dipendenza patologica e che comunque la documentazione presente agli atti di primo grado non è sufficiente per qualificare l' come tossicodipendente. CP_1
La difesa ha, poi, dedotto che il mancato riconoscimento da parte della degli errori passati, CP_1 come rilevato nel corso delle espletate CTU, ben avrebbe potuto essere ovviato con interventi di supporto mirati a tale fine, con un costante monitoraggio comunitario o territoriale. La difesa ha, altresì, affermato di avere, con memoria autorizzata del 30.10.2024, richiesto al consulente tecnico di estendere l'esame peritale anche alle sorelle di , affinché ne CP_1
5 potesse essere valutato l'eventuale apporto di sostegno alla congiunta, approfondimento, tuttavia, mai effettuato. Con il terzo motivo di appello, la difesa ha contestato l'errata applicazione della legge sulla dichiarazione dello stato di abbandono del minore ed ha affermato l'assenza dei relativi presupposti, atteso che entrambi i genitori si sono dichiarati disponibili a porre rimedio alle loro carenze genitoriali, anche a mezzo, quanto alla madre, di un collocamento comunitario e che, in ogni caso, vi è la disponibilità dei parenti materni a prendersi cura del bambino. La difesa ha, poi, affermato che entrambi i genitori non sono mai stati neppure sottoposti ad un percorso di sostegno alla genitorialità. Infine, la difesa ha chiesto una pronuncia di urgente sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, motivandola con la necessità di consentire una celere ripresa dei rapporti tra i genitori ed il minore, bruscamente interrotti.
3. Con atto di intervento adesivo del 18.9.2025, si sono costituiti nel presente procedimento i nonni materni, e , nonché le zie materne del minore, Controparte_2 Persona_3 Per_4
e , chiedendo la revoca dello stato di abbandono del minore ed il suo affido
[...] Controparte_3 ai nonni materni o alle zie materne, o l'individuazione degli stessi quali figure di supporto alla madre nella gestione del figlio;
in subordine, la difesa ha chiesto una pronuncia di adozione a favore dei nonni materni o delle zie materne ed in via residuale una pronuncia di adozione mite. In particolare, la difesa ha affermato che i nonni materni sono persone poco più che cinquantenni, prive di patologie invalidanti e ben integrate nel loro territorio di appartenenza, risultano essere una coppia coesa ed unita, sono titolari di una florida attività imprenditoriale nel campo dei traslochi, all'interno della quale la nonna lavora part time (dalle ore 9.00 alle ore 12.00) e sono proprietari di un appartamento sito a Corsico, composto da due camere, bagno e cucina. Le zie, e oggi trentenni, hanno conseguito il diploma da estetista, svolgono, CP_3 Per_4 nell'attualità, la loro professione presso la Nail For Life srl con contratto a tempo indeterminato e percepiscono una retribuzione mensile di circa 1.500/1.600 euro. La difesa ha, quindi, riportato che , attualmente fidanzata con , CP_3 CP_9 metalmeccanico, assunto presso l 'azienda Viteria Moderna srl, con contratto a tempo indeterminato e stipendio mensile di 1.800,00 euro, ha acquistato con il compagno un appartamento di circa 70 mq all'interno del quale convive con lo stesso, mentre benchè fidanzata da 13 anni con il Per_4 compagno nell'attualità vive con i genitori, progettando per il futuro una Persona_5 convivenza. La difesa ha, quindi, riportato che il territorio nel quale vive il nucleo familiare allagato dispone di asili nido, scuole materne, parchi e ludoteche e che tutta la famiglia del minore si è dichiarata disponibile a prendersi cura del bambino, supportando la madre ovvero sostituendosi ad essa con un percorso di affido o di adozione del nipote. La difesa ha, quindi, prospettato un programma da avviare a favore del minore, comportante il suo collocamento presso i nonni materni a Corsico, prevedendo il suo accudimento da parte della nonna con l'aiuto della zia e la frequentazione dell'asilo nido, che si trova a poca distanza Per_3 Per_4 dall'abitazione dei nonni.
4. Con atto depositato in data 17.11.2025 si è costituito l'Ente tutore, , il quale ha Controparte_4 chiesto il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata.
6 In particolare, la difesa dell'Ente tutore del minore, ripercorrendo il procedimento di primo grado e richiamando gli esiti delle espletate CTU, ritenute del tutto conformi ai quesiti posti dal Tribunale e comunque esaustive rispetto alla valutazione delle competenze genitoriali e della progettualità maggiormente tutelante per il minore, ha affermato la correttezza della decisone assunta dai giudici di prime cure, sia sotto il profilo della ritenuta inadeguatezza genitoriale, sia sotto il profilo dell'assenza, all'interno del nucleo familiare materno, di figure in grado di svolgere funzioni vicarie a favore del minore, sia sotto il profilo della mancanza dei presupposti per pronunciare una sentenza di adozione aperta. In particolare, la difesa ha evidenziato come, nel corso dell'intero procedimento, entrambi i genitori abbiano mantenuto un assetto negante in relazione alla grave condizione di astinenza da oppiacei accertata alla nascita del figlio minore, manifestando assenza di consapevolezza rispetto alle pregiudizievoli ricadute dalla stessa derivate sul bambino, mantenendo approcci tesi a non assumersi le proprie responsabilità e ponendosi con modalità oppositive e scarsamente collaboranti nei confronti dei Servizi specialistici del territorio. La difesa dell'Ente tutore ha, poi, rilevato l'assenza di legami affettivi significativi del minore, sia con i genitori biologici, come pacificamente emerso nel corso delle osservazioni durante le espletate CTU, sia con i parenti del ramo materno, avendo, in particolare, i nonni incontrato il nipote con cadenza mensile per pochi mesi.
5. Con atto depositato in data 18.11.2025, si è costituito il curatore speciale del minore, il quale ha chiesto il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi professionali. In particolare, il Curatore speciale, ripercorrendo le fasi del procedimento di primo grado e richiamando gli esiti dell'espletata CTU psicodiagnostica e della relativa integrazione, ha affermato la correttezza della valutazione operata dal Tribunale in relazione allo stato di abbandono del minore, stanti la prognosi negativa rispetto al recupero di adeguate capacità genitoriali da parte della coppia e l'assenza di risorse familiari in grado di assumere un ruolo vicariante Controparte_8
a favore del bambino. Il Curatore ha, inoltre, affermato che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa appellante, nel corso del procedimento di primo grado sono state accordate alla madre plurime possibilità di dimostrare la propria volontà di aderire agli interventi proposti, per altro caldeggiati anche dello stesso difensore del minore a seguito del deposito della prima CTU, senza, tuttavia, che ciò abbia determinato nella donna movimenti realmente riparativi, sicché l'assenza di un progetto territoriale di riavvicinamento dei genitori al figlio è conseguita alla necessità di tutelare il minore. Il Curatore ha, inoltre, affermato l'assenza di profili di nullità delle espletate CTU, avendo il consulente dell'ufficio esaustivamente riscontrato tutti i quesiti posti dal Tribunale ed ha evidenziato, alla luce delle valutazioni effettuate sul nucleo familiare materno, sia l'inadeguatezza dei nonni e delle zie a svolgere funzioni vicarie a favore del nipote, sia l'assenza di legami significativi tali da prospettare la possibilità di un'adozione aperta, possibilità quest'ultima neppure perseguibile rispetto ai genitori, i quali, nel corso degli incontri in Spazio Neutro, non hanno sviluppato con il bambino rapporti connotati da affettività ed empatia, mostrandosi, inoltre, spesso oppositivi e rivendicativi nei confronti degli operatori, fattore prognosticamente sfavorevole ad una prospettiva di collaborazione nell'interesse di . Per_1
7 6. Con relazione di aggiornamento del 24.11.2025, il Servizio sociale del Comune di Milano, ripercorrendo diffusamente le vicende del nucleo familiare e richiamando i conseguenti provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni di Milano, si è riportato alle conclusioni già formalizzate all'esito del giudizio di primo grado, esprimendo, inoltre, preoccupazione in relazione alla poca chiarezza della relazione esistente tra i genitori del minore. Sullo specifico aspetto, il Servizio ha evidenziato che la ha, in un primo momento, riferito di avere CP_1 interrotto strumentalmente la relazione con il compagno per ottenere il ricongiungimento al figlio e successivamente, invece, ricondotto tale scelta ad un affievolimento dei sentimenti. Il Servizio ha, inoltre, evidenziato come la non abbia mai preso una posizione critica rispetto CP_1 all'uso di sostanze da parte del compagno, non assumendo, così, un atteggiamento protettivo nei confronti del figlio .
7. L'udienza del 3.12.2025 è stata celebrata alla presenza di tutte le parti costituite ad eccezione di il quale, benché ritualmente tradotto dalla Casa circondariale di ON, ha Persona_2 rinunciato a comparire. A tale riguardo, la difesa ha riportato che il ha deciso di non Per_2 presenziare all' udienza provando sentimenti di vergogna nei confronti della famiglia della ex compagna, che in passato lo aveva accolto. La madre, , sentita nel corso dell'udienza, ha riferito di avere reperito un lavoro stabile CP_1 come parrucchiera, di avere avviato, da circa 6 mesi, una convivenza con un nuovo compagno,
, in un appartamento condotto in locazione ubicato a Milano, in zona SA Siro, di Parte_1 avere stabilizzato le proprie condizioni esistenziali, avendo riallacciato i rapporti con i propri genitori, di avere cessato il consumo di sostanze, di volersi occupare del figlio e di essere disponibile a sottoporsi a tutti i controlli ritenuti necessari. In particolare, la ha affermato di CP_1 essere cambiata rispetto al passato, di avere effettuato in autonomia, lavorando su se stessa, senza il supporto di interventi specialistici, un percorso di maturazione emotiva e di essere disponibile ad essere supportata psicologicamente. A tale riguardo, la parte ha chiarito di avere, anche in passato, richiesto l'attivazione di un percorso di supporto psicologico, il cui avvio, tuttavia, è stato prospettato dal CPS di Corsico dopo circa un anno.
ha, infine, dichiarato di avere definitivamente chiuso la relazione con il padre del CP_1 bambino, che, tuttavia, sente ogni tanto telefonicamente per aggiornarlo sullo Persona_2 stato del presente procedimento. I nonni materni, sentiti nel corso dell'udienza, hanno confermato la propria disponibilità ad occuparsi del nipote, potendo la nonna, in ragione del proprio part time lavorativo, (curandosi dell'amministrazione dell'attività commerciale del marito, dalle ore 9.00 alle ore 12.00) gestire nelle restanti ore il bambino. Quanto ai rapporti con il minore, la nonna ha dichiarato di averlo incontrato, nel corso del procedimento, complessivamente circa sei volte, con incontri della durata di circa un'ora, mentre il nonno ha riferito di avere incontrato meno frequentemente il bambino per via dei propri impegni lavorativi. IN ha dichiarato di essere sempre stata vicina alla sorella di lavorare per tutta la Per_4 CP_1 settimana come estetista dalle ore 11.00 alle ore 20.00, (ad eccezione di due pomeriggi nei quali torna a casa alle 19.00), di avere liberi due giorni durante il week end e di non avere mai avanzato richiesta al Servizio sociale di incontrare il nipote.
, ha confermato di avere avviato, da circa due anni, una convivenza, di lavorare Controparte_3 come estetista con gli stessi orari della sorella gemella e di ritenere quale progetto maggiormente
8 tutelante per il nipote, il suo collocamento presso l'abitazione dei nonni materni, essendo, comunque disponibile a chiedere un part time per supportare a sua volta i propri genitori. L'assistente sociale del di Milano si è riportata alla relazione di aggiornamento già inviata CP_4 alla Corte ed ha precisato che i nonni hanno incontrato il nipote dal mese di marzo al mese di maggio 2023, chiarendo che dal mese di ottobre 2023, per tutta la durata di un anno, gli incontri sono stati interrotti per consentire ai genitori di stare più tempo con il figlio e che, successivamente, le visite sono state riprese fino al mese di maggio 2025. L'assistente sociale ha, inoltre, dichiarato che il bambino è stato collocato, dal mese di luglio 2025, presso la famiglia aspirante adottiva, che il percorso adottivo sta procedendo positivamente, apparendo , avendo iniziato a radicare significativi legami affettivi con la coppia Persona_6 aspirante adottiva e non avendo espresso il desiderio di incontrare i genitori biologici. All'esito la Corte, sentito il PG, che ha chiesto il rigetto dei motivi di appello, opponendosi alla richiesta di integrazione di CTU e le difese di tutte le parti costituite, che riportandosi ai propri atti di costituzione, ne hanno chiesto l'accoglimento, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che i motivi di appello non possano trovare accoglimento e che, conseguentemente, debba essere integralmente confermata la sentenza impugnata. Deve, innanzi tutto, essere superato il primo motivo di appello, avente ad oggetto la nullità della CTU svolta nel giudizio di primo grado, ritenendo la Corte che l'approfondimento peritale espletato attraverso colloqui clinici, valutazioni testistiche, osservazioni della relazione genitori/minore e acquisizione della documentazione afferente gli interventi dei Servizi specialistici, contrariamente a quando dedotto da parte appellante, abbia risposto a tutti i quesiti posti dal Tribunale. In particolare, si osserva che con il primo approfondimento peritale datato 14.5.2024, il consulente nominato dall'ufficio ha, come richiesto dal Tribunale nel quesito conferito in data 12.9.2023, approfondito gli aspetti personologici e le competenze genitoriali di ciascun genitore, le problematiche di utilizzo di sostanze da parte di entrambi, l'andamento dei percorsi riabilitativi dagli stessi intrapresi, le prospettive prognostiche circa un recupero di competenze genitoriali in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore, la natura e la qualità della relazione di con ciascun genitore e la presenza nella rete familiare allargata, con particolare riguardo ai Per_1 nonni materni, di figure in grado di svolgere funzioni vicarie a favore del bambino. Nell'ambito da tale primo accertamento peritale, il consulente ha valutato approfonditamente il possibile ruolo vicario che le figure dei nonni materni avrebbero potuto rivestire a favore del nipote, tuttavia escludendo, in ragione di motivate argomentazioni afferenti la problematicità del rapporto esistente tra genitori e figlia, la possibilità che i coniugi potessero rappresentare Persona_7 figure in grado di svolgere funzioni vicarianti a favore del nipote. Va, al riguardo, evidenziato che in detta fase processuale, né i genitori di , né le zie, CP_1 sorelle gemelle, avevano avanzato richieste esplicite di affidamento del bambino, non essendosi neppure costituiti nel giudizio di primo grado. A seguito del secondo approfondimento peritale disposto dal Tribunale con quesito conferito in data 18.9.2024, avente ad oggetto una rivalutazione dell'evoluzione delle condizioni psico affettive del minore, della qualità della relazione tra madre e figlio e soprattutto dell'acquisizione da parte di di consapevolezza rispetto alle proprie criticità personologiche, tramite l'avvio CP_1 di movimenti di riflessione critica - e ciò nella prospettiva di favorire il ricongiungimento tra
9 madre e figlio a fronte della manifestata disponibilità dell' ad un inserimento comunitario con CP_1 il bambino, possibilità caldeggiata anche dal Curatore speciale e non esclusa dal Tribunale - il consulente tecnico ha orientato i propri approfondimenti, acquisendo le relazioni di aggiornamento del presso il quale la madre si era recata, sulle specifiche richieste dell'A.G. minorile, CP_6 arrivando, tuttavia, a prendere atto del perdurante atteggiamento di chiusura e di negazione da parte della madre rispetto ai propri aspetti di criticità, come già apprezzato nel corso della prima CTU e già ritenuto preclusivo del collocamento comunitario richiesto. In particolare, il consulente ha evidenziato come rispetto a tale possibilità, nonostante le dichiarazioni di intenti espresse dalla donna, non è stato, nel corso del tempo, rilevato alcun movimento realmente modificativo/riparativo, sicché, non è stato di conseguenza possibile enucleare alcuna progettualità avente ad oggetto un percorso di riavvicinamento tra i genitori e il bambino, che ove avviato, in assenza dei relativi presupposti, si sarebbe attestato contrario all'interesse del minore e foriero di situazioni pregiudizievoli ai suoi danni. Il lamentato omesso avvio da parte del consulente di un percorso di “messa alla prova” (testuale) della madre rispetto ad una sperimentazione delle sue capacità genitoriali, è pertanto stata la diretta conseguenza degli esiti di ben due approfondimenti peritali, che hanno escluso, rispetto alla figura materna, la presa di consapevolezza del grave pregiudizio arrecato al figlio e del conseguente bisogno di aiuto, nonché la sussistenza di condizioni di affidabilità genitoriale necessarie per ipotizzare l'avvio di un proficuo percorso territoriale o comunitario con il minore, sufficientemente tutelante per il bambino e non foriero di nuove situazioni destabilizzanti e per lui pregiudizievoli. Sullo specifico aspetto va, inoltre, ricordato, che la prima progettualità presa in considerazione dal Tribunale, comportante il collocamento di madre e figlio in struttura comunitaria, non si era potuta avviare esclusivamente a causa del comportamento della madre, la quale non aveva attivato alcun percorso presso il continuando a sostenere, nonostante le gravi condizioni di astinenza alla CP_6 nascita del figlio, di non avere fatto uso, durante la gravidanza, di sostanze stupefacenti, né di farne uso nell'attualità. Parimenti, va ricordato che, all'esito della prima CTU disposta dal Tribunale, nella quale lo stesso consulente aveva prospettato, quale progettualità alternativa, il prolungato collocamento in comunità terapeutica di madre e figlio, l , sollecitata dal Curatore speciale, aveva CP_10 richiesto un aggiornamento sulle condizioni evolutive del minore e sull'intervenuto avvio di movimenti di rivisitazione critica da parte della madre rispetto al pregresso e alle specifiche problematiche connesse all'utilizzo di sostanze, accertamento, quest'ultimo, conclusosi con esito negativo, non avendo la mutato in alcun modo la propria originaria posizione negante, CP_1 evidenziando una perdurante assenza di movimenti riparativi e di elaborazione critica. Non corrisponde, pertanto, al vero quanto affermato dalla difesa appellante circa il fatto che non sia mai stata valutata la possibilità di un ingresso in comunità della madre con il figlio, rilevandosi che, se è pur vero che nella realtà dei fatti tale progettualità non si è concretizzata, ciò è avvenuto esclusivamente in ragione dei comportamenti tenuti da nel corso dell'intero CP_1 procedimento, sostanziati in atteggiamenti privi di tutela nei confronti del bambino, in approcci neganti e di perdurante rifiuto di assunzione delle proprie responsabilità rispetto a quanto occorso al figlio, nonché in comportamenti di indisponibilità a sottoporsi con trasparenza alle valutazioni richieste sulle sue attuali condizioni rispetto alle problematiche di utilizzo di sostanze stupefacenti, nella totale assenza di consapevolezza del proprio bisogno di sostegno e di cura. Va, al riguardo, rilevato che lo stesso Servizio sociale di Milano, con comunicazione del 25.2.2025, confermando le valutazioni del consulente tecnico, ha riportato la non perseguibilità di un
10 inserimento in comunità terapeutica della madre con il bambino anche all'esito delle valutazioni del Ser.t., avendo la continuato a negare di avere fatto uso di sostanze e non avendo seguito CP_1 in modo costante un percorso di presa in carico presso il Servizio specialistico. In particolare si legge : la signora nega di avere mai fatto uso di sostanze e non ha seguito in modo preciso un percorso CP_1 di presa in carico al Servizio Ser.t. La presa di consapevolezza del bisogno e il desiderio di cura da parte dell'utente sono condizioni necessarie per potere valutare un eventuale inserimento in una struttura terapeutica. Nella medesima relazione il Servizio territoriale ha, altresì, escluso l'inserimento della diade in struttura educativa, ipotesi progettuale non ritenuta tutelante per il minore, alla luce del fatto che la madre in questi anni non ha mostrato una reale disponibilità a sottoporsi ai percorsi valutativi e di sostegno necessari per affrontare le problematiche esistenti impedendo l'avvio tempestivo di ipotesi progettuali a sostegno della relazione mamma/bambino, sicché, stanti le premesse di cui sopra, detto inserimento avrebbe esposto il minore, ancora molto piccolo e collocato positivamente già da tre anni in una famiglia affidataria, ad un rischio di fallimento progettuale per la mancanza di presupposti. Alla luce delle considerazioni che precedono, non ravvisa la Corte alcun profilo di nullità degli elaborati peritali, i quali sono stati espletati nella piena rispondenza delle richieste di indagine e di approfondimento avanzate dal Tribunale. Quanto, poi, alle dedotte censure relative alle valutazioni operate dal consulente rispetto agli esiti degli esami effettuati dalla presso il Ser.t. territoriale, si osserva che dette valutazioni sono CP_1 conseguite agli aspetti di scarsa chiarezza e trasparenza degli elementi clinici, di laboratorio e comportamentali della che, anche a dire del che era stato incaricato dal Tribunale di CP_1 CP_6 approfondire la specifica problematica, necessitavano di chiarimenti, stanti l'impossibilità di effettuare esami su matrice pilifera in ragione della depilazione totale effettuata dalla donna, la presenza di trattamenti cosmetici sui capelli (colorazioni) atti a generare false negatività, la mancata presentazione agli appuntamenti fissati per la riproposizione dello specifico esame, le rilevate diluizioni dei campioni urinari e l' incostante sottoposizione agli esame delle urine (cfr. relazione di aggiornamento Ser.d. del 17.12.2024). Per_8
Al riguardo si osserva, pertanto, che le valutazioni operate dal consulente circa la scarsa attendibilità degli esami tossicologici effettuati dalla donna, si sono basate proprio su quanto relazionato dal Servizio specialistico, che, riportando l'atteggiamento ambivalente tenuto dalla nel corso delle valutazioni richieste dal Tribunale, ha affermato l'impossibilità di escludere CP_1 con certezza eventuali contatti con la sostanza (cfr. relazione del 17.12.2024). Pt_2
Alla luce di quanto precede, non si ravvisa alcun aspetto di invalidità delle espletate CTU. Va, inoltre, rilevato che entrambi i genitori hanno avuto la possibilità - a mezzo del proprio difensore cui sono state trasmesse le relazioni finali dal consulente nominato dall'ufficio - di visionare e di interloquire, prima della chiusura delle attività peritali, su tutto il materiale clinico e diagnostico emerso nel corso degli approfondimenti tecnici espletati e sulle relative valutazioni, sicché le argomentazioni oggetto del primo motivo di appello, oltre ad essere infondate, appaiono alla Corte ultronee e chiaramente strumentali ad una messa in discussione dell'espletata CTU, elusiva del contraddittorio scientifico, in quanto avrebbero dovuto essere esplicitate all'interno delle operazioni di consulenza, attraverso gli strumenti a disposizione delle parti. Alla luce di quanto sopra argomentato, non ravvisa la Corte i presupposti per effettuare in questa sede, un nuovo approfondimento peritale sulla coppia genitoriale, come richiesto dalla difesa appellante, ritenendo il materiale probatorio in atti, comprensivo di due distinte CTU, pienamente sufficiente per pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande delle parti.
11 Passando all'esame del secondo e del terzo motivo di appello, aventi ad oggetto l'erroneità della sentenza di primo grado per mancanza dei presupposti di legge necessari per una dichiarazione di stato di abbandono del minore, ne ritiene la Corte l'infondatezza per i motivi di seguito riportati. In particolare, la difesa, richiamando gli arresti giurisprudenziali in tema di adozione, in forza dei quali lo stato di adottabilità del minore costituisce l' extrema ratio, ha affermato che l'istruttoria di primo grado non ha consentito di accertare la sussistenza di una effettiva situazione di abbandono del piccolo , deducendo, quanto al padre, che né lo stato di carcerazione né Per_1 quello di tossicodipendenza del predetto possono essere ritenuti di per se stessi un elemento sufficiente per giungere ad una dichiarazione di adottabilità del bambino e, quanto alla madre, che a fronte dei movimenti di positiva emancipazione avviati nel corso del giudizio dalla CP_1
(reperimento di un lavoro, mantenimento dei rapporti con il figlio in Spazio Neutro, presa in carico presso il Ser.t. territoriale, dichiarata disponibilità ad un collocamento comunitario con il minore), non vi sono i presupposti per ravvisare una condizione di abbandono rilevante ai sensi degli art. 8 e segg. L.184/1983, avuto, altresì, riguardo al fatto che nel corso del giudizio di primo grado non è stata accertata la sussistenza, nell'attualità, di una condizione di dipendenza della donna da sostanze di tipo patologico, sicché la decisione si attesta erronea, avendo, di fatto, etichettato la quale soggetto tossicodipendente. CP_1
La difesa ha, quindi, eccepito l'erroneità della valutazione operata dal Tribunale in relazione allo stato di abbandono del minore, sia perché assente un' effettiva ed irreversibile inadeguatezza genitoriale, ben potendo entrambi i genitori, adeguatamente supportati e sostenuti, recuperare adeguate competenze accuditive ed educative da spendere a favore del figlio, sia avuto riguardo alla presenza, all'interno della rete parentale paterna, di figure in grado di svolgere funzioni vicarie a favore del bambino, con particolare riguardo ai nonni materni e alle zie, queste ultime neppure mai valutate da alcun approfondimento psicodiagnostico. Alla luce dei motivi di gravame, occorre, pertanto, valutare - tenuto conto di quanto emerso nel corso del procedimento con riferimento sia agli esiti delle prolungate osservazioni e delle valutazioni operate dai distinti Servizi che hanno avuto in carico il minore e il suo nucleo familiare, sia alle risultanze delle espletate CTU psicodiagnostiche - la fondatezza delle censure mosse alla sentenza di primo grado e la conseguente percorribilità di una progettualità alternativa a favore del minore rispetto a quella statuita dal Tribunale, valutando, in particolare, la concreta idoneità dei genitori e del nucleo familiare materno di occuparsi in modo adeguato del percorso di crescita del piccolo , nonché la fattibilità di un progetto, anche futuro, che, tuttavia, secondo i Per_1 costanti arresti giurisprudenziali, deve presupporre un' assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzato da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi ed avvalendosi dell'intervento dei servizi sociali (cfr. Cass. Sez.I, 6.4.2023 n. 9501), dovendo, comunque, detta progettualità, essere compatibile con i tempi e le esigenze di crescita del minore. Se, infatti, è pur vero che la dichiarazione di adottabilità costituisce l'extrema ratio, imponendo particolare rigore nella valutazione dello stato di abbandono del minore, è stato, altresì, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che se è escluso che il percorso di recupero, pur intrapreso, ma non concluso, con positivo impegno dalla madre, possa pervenire ad un esito positivo in tempi adeguati e compatibili con le esigenze di crescita e di armonioso sviluppo psicofisico del bambino e non essendovi la possibilità di supporto da parte di figure vicarianti, deve confermarsi la dichiarazione dello stato di abbandono e la dichiarazione di adottabilità del minore (cfr. Cass.Civ.Sez.I, ord.8maggio 2025 n. 12234). Dovrà, pertanto, nella presente sede, essere valutato se i genitori possano essere ritenuti, anche in una prospettiva futura, tuttavia compatibile con i tempi di crescita del bambino, riferimenti idonei
12 alla cura del figlio minore e se i nonni materni e le zie, costituitisi per la prima volta nel presente grado di giudizio, possano, nell'attualità, rappresentare figure di riferimento vicarianti in grado di affiancare adeguatamente il percorso di crescita del piccolo fino al recupero di Per_1 soddisfacenti competenze genitoriali da parte del padre e della madre del minore. Ciò posto, alla luce delle censure mosse alla sentenza di primo grado, deve essere ripercorso l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione assunta dal Tribunale, con riferimento a tutte le figure parentali del minore, (genitori, nonni materni, zie materne), che le difese assumono essere in grado di svolgere adeguate e responsive funzioni di accudimento e di cura tali da confutare la sussistenza dello stato di abbandono del bambino. Deve, innanzi tutto, essere rivalutata la madre del minore, , che secondo la CP_1 prospettazione difensiva, ha ripreso in mano la propria vita, ha aderito alla presa in carico presso il sottoponendosi ai controlli tossicologici che hanno attestato la negatività alle sostanze, CP_6
(tanto da avere portato il Servizio specialistico a ritenere concluso il percorso valutativo richiesto dal Tribunale per i Minorenni di Milano), ha mantenuto nel corso del giudizio di primo grado i rapporti con il figlio, recandosi con continuità agli incontri in Spazio Neutro ed ha reperito una stabile e remunerativa attività lavorativa come parrucchiera. Va, tuttavia, osservato che il giudizio operato dal Tribunale, conclusosi con una dichiarata irreversibile inadeguatezza materna nello svolgimento di funzioni genitoriali, pur prendendo atto dei movimenti emancipativi posti in essere dalla donna, si è tuttavia basato, sia sugli aspetti di personalità dell' come rilevati nel corso delle espletate CTU, sia sulla perdurante incapacità CP_1 della donna di operare una rilettura critica delle proprie carenze e criticità, con particolare riguardo alle problematiche connesse all' utilizzo di sostanze ed alle relative pregiudizievoli ricadute sul figlio , andamenti che, non avendo consentito di apprezzare un' effettiva elaborazione ed Per_1 un definitivo superamento dei fattori di rischio che, nel passato, hanno determinato l'assunzione da parte della madre di comportamenti altamente disfunzionali e gravemente nocivi per il minore, non hanno permesso all'A.G. minorile di formalizzare una progettualità comportante il mantenimento del bambino all'interno del suo nucleo familiare di origine, in quanto non sufficientemente tutelante . A tale riguardo, va ricordato che il giudizio di primo grado ed in particolare l'espletata CTU, sgombrando il campo da equivoci ed ambiguità circa la natura dell'intossicazione riscontrata alla nascita del minore, ha consentito di accertare senza ombra di dubbio che : 1) è nato Per_1 presentando un quadro di grave astinenza da oppioidi, tanto da essere stato trasferito presso l'Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Macedonio Melloni di Milano, dove è stato sottoposto a trattamento farmacologico con somministrazione di morfina per la durata di circa un mese;
2) tale condizione non è stata determinata da un fattore accidentale avente carattere di transitorietà (come prospettato dai genitori al consulente tecnico mediante versioni, neppure mantenute nel tempo, volte a giustificare la rilevata positività del minore alle sostanze in conseguenza dell'assunzione da parte dell' di un farmaco oppioide per il mal di schiena somministratole CP_1 dal o per contaminazione indiretta, avendo utilizzato un bicchiere nel quale aveva Per_2 bevuto il compagno), bensì da una condizione di franca dipendenza della madre, atteso che per determinare un quadro di assuefazione del minore di tale entità, è necessario che durante la gravidanza la madre di oppiacei ne avesse fatto un utilizzo intenso e cronico condotto sino all'ultimo giorno prima della nascita (cfr. relazione a firma dott. el 14.5.2025, pagg. 92, 93). Per_9
Va, al riguardo, osservato che, anche a fronte dell'evidenza clinica, la per tutta la durata del CP_1 procedimento di primo grado, non ha mai ammesso il consumo di sostanze, negando il grave
13 quadro di astinenza del figlio, avendo mantenuto, anche nel corso dell'espletamento della CTU finalizzata ad accertare la sua idoneità genitoriale - e pertanto in una fase valutativa estremamente importante per la formalizzazione della progettualità da lei richiesta di ricongiungimento al figlio, che avrebbe, quindi, dovuto vederla pienamente collaborante e disponibile ad ogni esame richiesto
- un atteggiamento ambivalente, non pienamente collaborante (decolorazione dei capelli, depilazione totale, incostante presentazione ai prelievi) che, da una parte, non ha permesso al Servizio specialistico di affermare la sua attuale definitiva astinenza dal consumo di sostanze (cfr. relazione del 17.12.2024) e dall'altra non le ha consentito di avviare efficaci movimenti di Pt_2 riconoscimento della specifica problematica e di elaborazione riparativa, fattore, quest'ultimo, che la mantiene, qualora nell'attualità effettivamente astinente, in una condizione di elevato rischio di ricadute nell'utilizzo di sostanze d'abuso. Sullo specifico aspetto, va ricordato che tale andamento negante ed ambivalente della ha CP_1 rappresentato una costante di tutto il procedimento di adottabilità del figlio, rilevandosi che già nel corso della degenza ospedaliera, in occasione del parto, la donna si era sottratta agli accertamenti tossicologici (essendo stata indisponibile ai test urinari ed essendosi opposta ai prelievi ematici in ragione di una asserita “agofobia”), atteggiamento mantenuto anche dopo la nascita del figlio, (sicché non era stato possibile il suo inserimento in struttura terapeutica con il bambino) e successivamente all'inserimento di in una famiglia affidataria (leggendosi dalla relazione Per_1 del Servizio sociale di Milano del 26.7.2022 che la non aveva avviato un percorso presso il CP_1
Ser.t. dichiarando di non fare uso di sostanze stupefacenti e di non avere compreso la motivazione per la quale il figlio è risultato positivo alla cocaina), nonché nel corso della prima CTU, nell'ambito della quale aveva eluso i controlli al Ser.t. concordati con il consulente tecnico (la donna nel mese di aprile 2024 era stata invitata dal consulente a rinnovare i controlli presso il ai quali tuttavia CP_6 non si era presentata adducendo un errore di comunicazione tra il proprio difensore e il consulente, mancando, altresì, il successivo appuntamento, adducendo motivi di salute) ed, infine, perdurato fino alla chiusura del presente procedimento, come riportato dall'aggiornamento del del Pt_2
17.12.2024 sopra richiamato, dal quale è emerso che la si è sottoposta alla valutazione sul CP_1 consumo di sostanze stupefacenti con un atteggiamento ambivalente, effettuando, da una parte, i controlli con gli operatori referenti con maggiore disponibilità, ma, evidenziando, dall'altra, un accesso al Servizio non sempre regolare, avendo saltato alcuni esami tossicologici (23 esami di urine a fronte dei 39 attesi) ed essendosi posta rispetto agli approfondimenti in una posizione di non piena trasparenza che non ha consentito di escludere con certezza il mantenimento di contatti con la sostanza. Va, inoltre, ricordato che la nel corso degli anni, non ha mai aderito ai percorsi di supporto CP_1 proposti dai Servizi, continuando a procrastinarli, a rimandare appuntamenti e valutazioni, concentrandosi sui propri bisogni e desideri, non riuscendo, così, neppure a riconoscere che tali interventi, ove avviati, avrebbero consentito il recupero del suo rapporto con il figlio, comportamenti che hanno, così, portato gli operatori socio sanitari ad affermare l'assenza di una reale volontà di esercitare il ruolo genitoriale tornando a vivere con il figlio (cfr. relazione Servizio sociale del di Milano del 25.2.2025). CP_4
A fronte di ciò, va rilevato che l'approfondimento delle caratteristiche personologiche effettuato nel corso della espletata CTU psicodiagnostica, ha evidenziato che, indipendentemente dall'utilizzo di sostanze, la come del resto il a causa della sua disturbata personalità, presenta CP_1 Per_2 instabilità degli indirizzi esistenziali, essendo risultata limitata nella capacità empatica, incapace
14 di preporre l'interesse e i bisogni del figlio alle proprie necessità e comunque di non essere in grado di comprendere i bisogni di sicurezza e di stabilità del bambino. In particolare, dotata di un'intelligenza nei limiti della media, nel corso della valutazione psicodiagnostica, ha evidenziato tratti oppositivi, andamenti egocentrici ed CP_1 incapacità a sintonizzarsi empaticamente, sicché i sentimenti paiono dei puri enunciati, non pare “presa” da alcuna relazione umana, persino quando parla del figlio raramente si percepisce calore, più spesso pare oggetto su cui sviluppare polemica e soprattutto farsi valere;
sia negli orientamenti motivazionali che negli investimenti oggettuali non si colgono legami maturi, bensì tipiche caratteristiche infantili.. la carenza empatica fa si che manchino competenza a riconoscere e vivere le situazioni in funzione dei sentimenti dell'altro, non si immedesima;
congruamente a ciò non viene espressa neppur larvata autorecriminazione o qualsivoglia senso di colpa per quanto indotto a persone che si presumerebbero essere oggetto di amore ( non la sfiora neppure ad esempio di vivere tale sentimento per la grave astinenza che ha fatto vivere al figlio, usa la negazione e così facendo evita ogni confronto con tale genere di sentimenti) …. Vi è una decisa espansione dell'io (ivi compresa sottovalutazione delle difficoltà e sopravvalutazione delle proprie possibilità) … non vi è la minima messa in discussione di se stessa pare, anzi, non perdere occasione per proporre un'immagine idealizzata di sé e delle sue capacità: ogni limite arriva dagli altri ed il fatto che le cose non vadano per il verso auspicato o la rotta devii, è sempre per cause esterne, responsabilità e colpe altrui, eventi od occasioni avverse. E' assolutamente egosintonica ed alloplastica, condizione che mantiene utilizzando a piene mani meccanismi proiettivi, sino all'evidente persecutorietà … (cfr. relazione CTU a firma dott pagg.48, 49 Persona_10
e 50). Conclusivamente il consulente tecnico, ha diagnosticato, quanto ad , un Disturbo di CP_1
Personalità (quadro misto del cluster B), comportante evidenti abnormità che riguardano la sfera emotiva ed il suo controllo, con un forte condizionamento dell'impulsività sul suo orientarsi ed agire che la rende instabile, tratti narcisistici e tendenza alla menzogna, andamenti che, letti unitamente alla dimensione clinica della relazione con sostanze d'abuso, dimensione, che è sempre stata negata dalla e conseguentemente non riconosciuta ed affrontata, la rendono CP_1 prognosticamente inadeguata dal punto di vista genitoriale, con particolare riguardo alle funzioni di protezione del figlio, di affidabilità e di stabilità nella cura e nell'affiancamento al percorso di crescita del bambino. L'approfondimento peritale ha, pertanto, evidenziato aspetti personologici della madre che, uniti alla problematica di dipendenza da sostanze non riconosciuta e rispetto alla quale, nell'attualità, non vi è certezza di effettivo superamento, non consentono di ritenerla una figura di accudimento sicura e prevedibile sulla quale potere fare riferimento per assicurare al piccolo un Per_1 equilibrato e tutelante percorso evolutivo. I rilevati tratti oppositivi e recriminatori e l'apprezzata perdurate incapacità materna sia di mettersi in discussione, riconoscendo le proprie responsabilità rispetto a quanto occorso al figlio e ai conseguenti interventi dell'A.G. minorile, sia di collaborare con modalità trasparenti ed oneste con gli operatori socio sanitari, non consente, neppure in questa sede, di prospettare una progettualità comportante il ricongiungimento al minore, sia sul territorio che in ambito comunitario, progettualità che ove disposte si attesterebbero foriere di gravi pregiudizi ai danni del minore. Va, ancora una volta, rilevato che le valutazioni del riportate nella relazione del 17.12.2025, CP_6 non appaiono risolutive e dirimenti, non avendo la consentito, reiterando andamenti passati CP_1 già ampiamente apprezzati, una esplorazione delle sue condizioni attuali realistica ed attendibile,
15 comportamento che appare alla Corte incomprensibile alla luce degli interessi in gioco, segnatamente alla possibilità del suo ricongiungimento al figlio. Preoccupa, inoltre, la riportata assenza di mentalizzazione e la persistente indisponibilità alla messa in discussione che porta la a deresponsabilizzarsi e a non avviare movimenti di CP_1 rivisitazione degli aspetti di criticità personale e delle cause che, quanto meno in passato, l'hanno condotta a scelte rivelatesi gravemente disfunzionali per il suo percorso di vita e per il benessere del proprio bambino. Tali andamenti personologici e le strutturali criticità della madre incidono in modo rilevante, come affermato dal consulente dell'ufficio, sulla sua funzione genitoriale e sull'interazione con il bambino, sia sotto il profilo della difficoltà nel riconoscimento dei bisogni evolutivi del figlio, sia sotto il profilo del disfunzionale investimento verso il minore, in forza del quale non è Per_1 visto nella sua dimensione di bambino bisognoso di accudimenti esclusivi, ma diventa l'oggetto delle proiezioni/ necessità materne, sia sotto il profilo di investimenti affettivi e relazionali instabili, privi di empatia e di carattere continuativo nei confronti del figlio, sia, infine, sotto il profilo dell'assenza di critica rispetto all'agito, con conseguente rischio di ricadute in comportamenti inadeguati e di coinvolgimento diretto del minore nei suoi agiti disfunzionali. A fronte di ciò, non ritiene la Corte risolutivo il documentato reperimento di un'attività lavorativa presso un salone di bellezza e di un'abitazione in autonomia, indicativi, secondo la difesa, di una stabilizzazione esistenziale della rilevandosi che l'avvio di un lavoro, ancorché con modalità CP_1 stabili e il reperimento di un'abitazione in autonomia, non sono passaggi di per se stessi significativi di una intervenuta maturazione di capacità genitoriali e di una efficace elaborazione degli aspetti di criticità personale che sono stati alla base degli interventi del Tribunale e che, anche nell'attualità, non sono stati riconosciuti ed affrontati dalla madre. Nel corso dell'odierna udienza , prospettando una condizione di maggiore stabilità CP_1 personale, comprovata dallo svolgimento di una stabile attività lavorativa, dall'avvio di una nuova convivenza, dal reperimento di un'abitazione in autonomia e dalla dichiarata definitiva cessazione di utilizzo di sostanze, ha riportato, quale elemento di novità rispetto al passato, di essere maturata emotivamente, avendo lavorato da sola su se stessa. Tale prospettazione non appare alla Corte sufficiente a superare gli aspetti di criticità personologica, comportanti gravi inadeguatezze genitoriali, già ampiamente apprezzati nel corso del procedimento, fondandosi i dedotti cambiamenti su movimenti avviati dalla donna in totale autonomia, con modalità autarchiche e senza il ricorso a supporti specialistici o a interventi di sostegno, (sempre elusi dalla anche quando offerti, ancorché con tempistiche non CP_1 immediate), sicché le dichiarazioni di piena collaborazione e disponibilità espresse dalla CP_1 all'odierna udienza, appaiono del tutto speculari a quelle passate e come tali, nell'assenza di un percorso di elaborazione affiancato da apporti specialistici, come detto mai avviato, si attestano, ancora una volta, alla stregua di mere dichiarazioni di intenti che non forniscono sufficienti garanzie di effettivo e definitivo superamento delle problematiche che in passato hanno inciso negativamente sulla vita del minore. Si chiede, al riguardo, la Corte per quale motivo la pur essendo ben consapevole degli aspetti CP_1 di criticità rilevati rispetto alla sua persona nel corso del procedimento di primo grado e che hanno portato alla dichiarazione dello stato di abbandono del figlio, non abbia, successivamente alla sentenza di primo grado in questa sede impugnata, avviato in autonomia, rivolgendosi ai Servizi territoriali, alcun percorso di supporto psicologico e alla genitorialità, anziché ancora una volta,
16 dichiararsi pienamente in grado di risolvere da sola le problematicità individuali, in una logica di perduranti approcci minimizzanti. Alla luce di quanto sin qui argomentato, come correttamente affermato dal Tribunale nell'ambito della sentenza impugnata, va, escluso che le condizioni di inadeguatezza genitoriale della madre, come rilevate nel corso del giudizio di primo grado e confermate nell'ambito delle espletate CTU, possano essere recuperate in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore, ancorché collocato all'interno del contesto familiare materno, osservandosi che le gravi criticità personologiche e comportamentali materne, destinate a ricadere direttamente sulle sue competenze genitoriali, non appaiono di celere recuperabilità, stanti la pervicace posizione di negazione delle stesse e il mancato riconoscimento di bisogno di aiuto, mantenuti dalla per tutta la durata CP_1 del procedimento e perduranti nell'attualità. La Corte non può, pertanto, che confermare le valutazioni già operate dal Tribunale rispetto all'irreversibilità dell'inadeguatezza genitoriale materna, anche in considerazione dell'incompatibilità degli eventuali tempi di recupero futuro, come detto del tutto incerti e basati su dichiarazioni di intenti, con le esigenze di crescita e di armonico sviluppo psicofisico del figlio minore, non potendosi affermare, anche nell'attualità, che la madre abbia avviato, rispetto al passato, movimenti di effettiva rielaborazione critica - in una prospettiva di evoluzione rispetto alle proprie criticità personologiche/genitoriali, di riconoscimento del bisogno e di conseguente richiesta di aiuto - che in questa sede possano essere valorizzati nell'interesse del figlio minore. Venendo ai motivi di appello che riguardano il padre, si osserva che la difesa ha eccepito l'erroneità della valutazione operata dal Tribunale sulla persona del avendo i giudici fatto Per_2 discendere automaticamente dallo stato di carcerazione e di dipendenza da sostanze del predetto, la sua inidoneità allo svolgimento di funzioni genitoriali a favore del figlio. La Corte non condivide tale impostazione difensiva, atteso che, come di seguito si dirà, la pronuncia del Tribunale non si è limitata a valutare lo stato di carcerazione e di tossicodipendenza del padre, ritenendoli di per se stessi preclusivi all'esercizio di funzioni genitoriali, avendo, in realtà, fondato il giudizio di inidoneità genitoriale su una più approfondita ricostruzione degli aspetti della sua personalità, utilizzando tutti i dati emersi nel corso del celebrato giudizio e dell'espletata CTU. Va, in ogni caso rilevato, con riferimento al percorso detentivo in atto, (decorrente dall'ottobre 2024 e conseguito alla ricaduta del nell'utilizzo di sostanze ed alla violazione delle prescrizioni Per_2 impartite nell'ambito della misura alternativa concessa), che lo stesso, come risulta dal certificato del DAP del 5.2.2025 in atti, non si attesta di celere conclusione, risultando il fine pena fissato alla data del 27.3.2029. Ciò posto, si osserva che tale condizione, avuto riguardo alla durata della pena che il padre dovrà ancora scontare in stato di carcerazione per reati di spaccio di sostanze stupefacenti (quasi 4 anni), è di per se stessa un ulteriore elemento, oltre a quanto di seguito si dirà sugli aspetti di inadeguatezza genitoriale del atto a conclamare lo stato di abbandono del minore, il quale, Per_2 in ragione della sua storia personale e delle sue fragilità individuali, conseguenti alle pregiudizievoli condotte materne, non può attendere i tempi di recupero sociale del padre, per altro, allo stato, del tutto incerti rispetto alla loro effettività e all' incidenza positiva nella vita del genitore, necessitando di radicare, al più presto, legami di appartenenza familiare sicuri, stabili e tutelanti. Va, del resto, osservato che lo stato detentivo di lunga durata di un genitore costituisce una causa tutt'altro che transitoria, che oggettivamente impedisce un adeguato svolgimento delle funzioni
17 genitoriali, pregiudicando il diritto del bambino di vivere in un contesto unito e sereno negli anni più delicati della sua crescita. A tale riguardo va, infatti, rilevato, che l'andamento del percorso penitenziario del padre rappresenta una grande incognita nel progetto di vita del minore, la cui definizione non può dipendere dalla conclusione dei tempi di detenzione carceraria del genitore che, come detto, si attestano lunghi e che potrebbero comunque essere suscettibili di ulteriori prolungamenti. In particolare, va ricordato che la giurisprudenza ha, in più occasioni, affermato che l'esecuzione di una lunga pena detentiva configura lo stato di abbandono necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, sicché la situazione di abbandono quale presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, è configurabile quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psico fisico, così che la rescissione del legame familiare diviene uno strumento necessario per evitare per il bambino il più grave pregiudizio. Né lo stato di detenzione è un fatto idoneo ad integrare gli estremi della situazione di forza maggiore di carattere transitorio ove tale status libertatis sia imputabile alla condotta criminosa del genitore, volutamente posta in essere nella consapevolezza di una possibile carcerazione (cfr. Cass. civ. sez.I, 22.9.2022, n.27772) . A fronte di ciò, vanno, poi, evidenziati gli ulteriori aspetti di criticità emersi nell'ambito dell'espletata CTU che riguardano la personalità del padre e che non consentono, neppure in questa sede, di operare una valutazione prognostica positiva in relazione ad un pieno e celere recupero di adeguate competenze genitoriali da spendere a favore del figlio minore.
In particolare, va osservato che la valutazione psicodiagnostica di ha Persona_2 evidenziato tratti fortemente oppositivi e indisponibilità al confronto, con tendenza alla ricerca dello scontro. Il periziato, nei cui confronti sono stati postati un Disturbo della personalità ed un quadro di Dipendenza da Sostanze Multiple (presente al momento dell'espletata CTU), è risultato totalmente centrato su di sé e privo di spazi per reali sentimenti nei confronti d'altri, se non nella misura in cui questi soddisfino i suoi bisogni. A tale riguardo, il consulente ha affermato che il si è posto con modalità distaccate anche nei confronti del figlio, non apparendo Per_2 minimamente coinvolto rispetto alla specifica questione, se non per effetti indiretti, quali il mantenimento del rapporto con la compagna, madre del bambino. Tali caratteristiche personologiche paterne, unite alle problematiche di dipendenza cronica da sostanze e allo stato di carcerazione del hanno correttamente portato il Tribunale ad Per_2 escludere che egli possa rappresentare una risorsa genitoriale fruibile per il minore, non potendosi, nell'attualità, per nulla prevedere se, una volta tornato in libertà, il riuscirà Per_2 ad astenersi dal consumo di sostanze, riorientando il proprio percorso di vita nel rispetto della legalità e strutturando specifiche competenze e capacità in grado di renderlo idoneo alla cura del proprio bambino. E' di tutta evidenza, pertanto, come la conclusione di tale percorso, che comporta ampi profili di incertezza ed incognite, sposti eccessivamente in avanti i tempi di avvio di una progettualità a misura del minore, compatibile con i suoi tempi di crescita. Senza contare, poi, quanto alla possibilità di un celere recupero di adeguate competenze genitoriali, la sostanziale impossibilità anche del speculare a quella dell' di effettuare una Per_2 CP_1 rivisitazione consapevole degli aspetti di criticità che lo hanno condotto a scelte disfunzionali, alla carcerazione e al fallimento del progetto familiare, stante la sua tendenza alla deresponsabilizzazione, andamento che appare alla Corte prognosticamente sfavorevole rispetto all'avvio di movimenti riparativi e di recupero in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore.
18 Va, inoltre, rilevato che, come emerso anche nel corso dell'espletata CTU, il padre non ha espresso un autentico desiderio di ricongiungersi al figlio, apparendo le sue rivendicazioni e l'espressa contrarietà alla progettualità formalizzata a favore del minore sempre funzionali alle richieste materne e non agite in proprio, come, peraltro, risulta confermato dalla rinuncia espressa dall'uomo a comparire all'odierna udienza, indicativa di assenza di un reale interesse a fare valere le proprie ragioni nella presente vertenza. Alla luce di quanto sin qui argomentato, devono essere rigettati gli specifici motivi di appello sollevati dalla difesa aventi ad oggetto la statuizione del Tribunale relativa alla ritenuta inadeguatezza paterna nello svolgimento di funzioni genitoriali a favore del figlio minore. Può, quindi, affermarsi che entrambi i genitori non possano rappresentare, tenuto conto dei tempi di crescita del figlio, riferimenti di accudimento e di cura adeguati al percorso di crescita del bambino, condividendo, pertanto, la Corte le valutazioni cui è pervenuto il Tribunale in relazione all' impraticabilità di percorsi alternativi rispetto a quello adottivo, che ove avviati si tradurrebbero in meri tentativi, privi di alcuna garanzia di successo a discapito del minore. Va, infine, rilevata, come riportato dal Servizio sociale di Milano nella recente relazione di aggiornamento del 24.11.2025, la scarsa chiarezza che connota la relazione dei genitori del minore, alla luce delle contrastanti dichiarazioni rese dalla rispetto alle cause che hanno determinato CP_1
l'interruzione del rapporto sentimentale e della difficoltà mostrata dalla donna, per tutta la durata del procedimento, di prendere una distanza chiara e definitiva dal compagno, tossicomane e pluripregiudicato e di assumere una posizione critica rispetto alle disfunzionali scelte di vita dell'uomo, che lo vedono, nell'attualità, detenuto, ambivalenza confermatasi anche nel presente grado di giudizio, nel quale la e il si sono determinati a farsi rappresentare dallo CP_1 Per_2 stesso difensore, in una prospettiva di piena condivisione delle reciproche ragioni e prospettazioni, scelta che denota una perdurante impossibilità ad addivenire ad un effettivo reciproco distanziamento e ad agire una reale tutela nei confronti del figlio. Venendo, poi, all'esame dei motivi di appello relativi al nucleo familiare allargato materno (nonni e zie materni), ulteriormente sostenuti dall'intervento adesivo introdotto nel presente grado di giudizio dai nonni materni e dalle sorelle della intervento la Corte ritiene ammissibile, CP_1 sussistendo i presupposti di cui agli artt. 344 e 404 c.p.c. - che le difese hanno indicato come figure vicarie (sia in qualità di riferimenti supportivi alla madre, sia in qualità di affidatari/collocatari del bambino ) in grado di occuparsi adeguatamente del percorso di crescita del minore - va osservato che, anche qualora le censure mosse alla sentenza di primo grado fossero sullo specifico aspetto fondate, l' apporto vicariante della famiglia allargata materna dovrebbe essere comunque limitato nel tempo, in quanto finalizzato a consentire ai due genitori di maturare e consolidare competenze genitoriali nell'attualità carenti, sicché, a fronte di quanto apprezzato rispetto alle gravi carenze genitoriali, la cui recuperabilità appare incerta e comunque di non celere realizzazione, la prospettazione difensiva appare inficiata da un evidente vulnus rappresentato dal fatto che il prospettato affidamento familiare si sostanzierebbe in un affido sine die. Sullo specifico aspetto, recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'affidamento familiare dei minori non può essere prorogato sine die, poiché si tratta di una misura per natura temporanea, destinata a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine, che mira al reinserimento del minore nel suo ambiente familiare, come si evince dall'art.4 della legge n.184/1983. Invero la situazione che giustifica l'affidamento familiare e quella che giustifica la pronuncia di adottabilità si differenziano proprio in quanto la mancanza di un “ambiente familiare idoneo” è considerata, nel primo caso, superabile con il detto affidamento, mentre nel secondo caso, tale da non potere essere ovviata se non per il
19 tramite della dichiarazione di adottabilità; pertanto, il provvedimento che dispone l'affidamento deve indicare il periodo di prevedibile durata dello stesso e l'eventuale proroga non può a sua volta avere durata indeterminata , atteso che la duratura ed irreversibile mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina in concreto quella situazione di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, pur in presenza di un'attuale e positiva situazione di affidamento etero familiare, la quale non è di impedimento alla predetta dichiarazione (cfr. Cass.Civ.Sez.I, ord.3 marzo 2025 n. 5589). Va, inoltre, rilevato che rispetto ai nonni materni ed inevitabilmente anche rispetto alla figlia sorella della con gli stessi convivente, sussistono una serie di aspetti di criticità che, Per_4 CP_1 come correttamente affermato dal Tribunale, non consentono di ritenerli figure in grado di assicurare al minore un percorso di crescita adeguato alle sue esigenze e comunque scevro da situazioni confusive, imprevedibili e comunque potenzialmente pregiudizievoli. Va, innanzi tutto, rilevato che i nonni materni sono persone che hanno ampiamente superato i 50 anni, dispongono di attività lavorative che li impegnano significativamente, hanno altre 2 figlie, delle quali una ancora convivente e delle quali continuano ad occuparsi fattivamente, non hanno instaurato con il piccolo alcun legame significativo, avendolo incontrato, in rare occasioni Per_1
(circa sei volte, come affermato in data odierna dalla stessa nonna), in un arco temporale contenuto, connotato da periodi di prolungate sospensioni, all'interno dello Spazio Neutro e non hanno avanzato, nel corso del giudizio di primo grado, alcuna istanza a favore del bambino, omettendo di costituirsi. Tale situazione porta la Corte a ritenere che i coniugi , se pur mossi da grande Persona_7 disponibilità e da intenti benevoli, tesi a mantenere il bambino all'interno del suo nucleo di origine, non siano nella condizione di assicurare un contesto familiare efficacemente centrato sui bisogni di crescita del nipote, il quale, in ragione dei vissuti gravemente carenziati, conseguenti ai comportamenti disfunzionali materni cui è stato precocemente esposto, necessita di accudimenti speciali, tutelanti e responsivi, capaci di accompagnarlo adeguatamente nel suo percorso di crescita e nell'elaborazione della sua storia familiare. Deve, poi, rilevarsi che la relazione tra i nonni materni e la figlia si è rivelata conflittuale, CP_1 connotata da interazioni non trasparenti e da dinamiche di quieto vivere che, almeno in passato, hanno portato i coniugi ad assecondare la figlia e a non problematizzarne gli Persona_7 aspetti di criticità, quali il fatto di raccontare molte bugie, andamenti, tutti, che, in quanto non risolti, appesantiscono le dinamiche relazionali, rendendo il nucleo allargato materno un contesto esposto a tensioni e ad instabilità. A tale riguardo, appare alla Corte significativo, come emerso nel corso dell'audizione tenutasi avanti il TM in data 15.2.2025, che la non avesse comunicato ai propri genitori, né lo stato di CP_1 tossicodipendenza e i precedenti penali del compagno, né lo stato di astinenza del bambino accertato alla sua nascita. Parimenti significativo il fatto che i nonni materni, una volta portati a conoscenza di tali circostanze, abbiano, negli incontri tenutisi con gli operatori socio sanitari, ridimensionato la gravità di tali eventi, giustificando la figlia. Va, inoltre, osservato che la valutazione operata dal consulente tecnico, confermando quanto già in precedenza rilevato dal Servizio sociale incaricato delle indagini sul nucleo familiare, ha evidenziato, non solo aspetti di superficialità ed una tendenza dei nonni materni alla banalizzazione e alla sottovalutazione delle problematiche personologiche della figlia, delle quali entrambi non sono apparsi consapevoli, ma altresì un'attitudine a giustificare i comportamenti della congiunta e ad appiattirsi acriticamente sulle sue prospettazioni e posizioni, che, ponendoli in una condizione di totale sintonizzazione acritica con il dire della figlia, rende impossibile un
20 confronto realistico con i dati di realtà e lo sviluppo di una dialettica onesta e costruttiva, con conseguente impossibilità di ritenerli figure realmente protettive per il bambino. Gli approfondimenti peritali hanno, inoltre, evidenziato la mancanza di consapevolezza dei nonni in relazione, sia alla condizione nella quale si è venuto a trovare il nipote in ragione dei comportamenti disfunzionali materni, sia alle complessità discendenti da un eventuale affido del minore, rispetto al quale, anche nel loro atto di costituzione nel presente grado di giudizio, non sono parsi in grado di formulare alcun progetto realistico, risolvendo ogni aspetto di criticità con il collocamento del bambino presso di sé, in assenza di un pensiero concreto in ordine alla gravità delle condizioni personologiche ed esistenziali dei due genitori, alla problematicità del loro recupero e alle difficoltà di gestire il rapporto tra il bambino e i genitori, con particolare riguardo alla capacità di arginare i movimenti intrusivi e rivendicativi della coppia rispetto alla pretesa (ampiamente osservata nel corso della espletata CTU) di esercitare a pieno titolo il proprio ruolo genitoriale. Sullo specifico aspetto appare significativo il programma di crescita di , enunciato nell'atto di Per_1 intervento adesivo nel presente grado di giudizio ex art. 345 c.p.c. dei nonni e delle zie materne, all'interno del quale si riportano esclusivamente attività da svolgere e mansioni da assumere a favore del bambino da parte dei vari familiari che dovrebbero prendersene cura, senza, tuttavia, introdurre alcuna riflessione sull'eventuale ruolo che dovrebbero assumere i genitori, aspetto quest'ultimo, del tutto sottaciuto e tralasciato, benché di fondamentale importanza nella prospettiva del collocamento del minore presso i nonni o le zie. L' espletata CTU ha, infatti, ben tratteggiato come i nonni materni non siano sufficientemente attrezzati per potere gestire l'affidamento del nipote, sia perché non in grado di frapporsi tra la figlia, il suo compagno e , qualora fosse loro affidato e risultasse necessario tenerli Per_1 distanziati, sia perché non in grado di assumere posizioni difformi da quelle della figlia e comunque di tenere comportamenti trasparenti e franchi, sicché anche un ruolo di supporto alla figlia, con un collocamento della diade mamma-bambino presso di loro (possibilità, peraltro, come sopra ampiamente argomentato, non prospettabile nell'attualità), si attesterebbe non sufficientemente tutelante per il bambino, il quale si troverebbe in un contesto non protettivo e conflittuale, stante il difficoltoso rapporto esistente tra la e i propri genitori, come dalla stessa CP_1 riferito in sede di supplemento peritale depositato il 23.1.2025.
In particolare, il consulente ha, infatti, evidenziato che il minore si verrebbe a trovare in una situazione nella quale non vi sarebbe alcun effettivo controllo o contenimento da parte dei nonni dei comportamenti della figlia, anche in ragione delle difficoltà che sicuramente si paleserebbero rispetto ad una collaborazione leale dei nonni con gli operatori del Servizio sociale eventualmente incaricati, discendenti dai loro approcci neganti, giustificanti e minimizzanti ampiamente apprezzati in sede peritale. A tale riguardo, il consulente dell'ufficio ha, infatti, affermato che non sussiste la minima probabilità che i nonni si possano assumere la responsabilità di informare i Servizi di eventuali accadimenti od eventi critici che la riguardassero essendo incapaci di avere un'onesta collaborazione con i referenti istituzionali (cfr. relazione CTU depositata il 14.5.2025, a firma dot. pagg. 105, 106). Per_9
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi, come correttamente affermato dal Tribunale, che i nonni materni possano svolgere una funzione di supporto alla diade, madre/bambino, oppure rivestire il ruolo di affidatari del nipote, dovendosi, altresì, per le medesime ragioni, ritenere del tutto peregrina la richiesta di adozione del nipote, evidentemente ai sensi dell'art. 44 lett. d) L.184/83, per la prima volta formulata nel presente grado di giudizio
21 dalla difesa dei nonni e delle zie, attestandosi la stessa, in ogni caso, del tutto irrituale, poiché avrebbe dovuto essere formalizzata avanti il competente Tribunale per i Minorenni di Milano e dallo stesso istruita. Parimenti, ritiene la Corte che neppure le zie materne, e , la prima Persona_4 CP_3 attualmente convivente con i genitori e la seconda da poco trasferitasi in una abitazione autonoma nella quale ha avviato una convivenza con il proprio compagno, possano svolgere funzioni vicarie a favore della sorella o rivestire il ruolo di affidatarie del nipote, valendo per le medesime CP_1 le stesse considerazioni già ampiamente espresse in relazione ai nonni, rispetto alla loro capacità di rappresentare riferimenti realmente adeguati e protettivi nella gestione del bambino, risultando entrambe ancora fortemente gravitanti nella sfera relazionale familiare e nelle relative dinamiche, o perché ancora conviventi con il nucleo ( , o perché avendo solo di recente Per_4 avviato un progetto di convivenza, tutto ancora da verificare e consolidare nella sua tenuta ( ). CP_3
, sentita all'odierna udienza, confermando l'esistenza di legami familiari ancora Controparte_3 connotati da forte dipendenza, ha circoscritto la propria disponibilità nella gestione del nipote ad un intervento supportivo a favore dei propri genitori, affermando che il progetto familiare a tutela del bambino deve comunque comportare la centralità dell'intervento dei nonni, contenendo, così, il proprio possibile apporto vicariante, in una prospettiva di delega a favore dei propri genitori. Quanto emerso anche nel corso dell'odierna udienza, consente di affermare che entrambe le zie non abbiano avviato significativi movimenti di distanziamento dalle logiche familiari, come detto connotate da approcci acritici, neganti e a tratti omertosi rispetto alle criticità della sorella CP_1 sicché si ritiene poco plausibile che le stesse, in una prospettiva di collocamento del bambino presso di loro, possano arginare tali andamenti, contrapponendosi alle consolidate logiche familiari, in una prospettiva di effettiva e reale tutela del bambino. Senza contare, poi, quanto a che la stessa, in ragione del recente avvio di un Controparte_3 percorso di autonomizzazione, comprendente lo svolgimento di un'attività lavorativa che, specularmente a quanto avviene per la gemella la vede impegnata quasi tutta la giornata, Per_4 dovrebbe comunque ricorrere per la gestione del nipote, qualora alla stessa affidato, all'aiuto dei propri genitori, con conseguente inevitabile mantenimento del bambino all'interno del nucleo familiare materno. Va, inoltre, rilevato che le due zie, nel corso del giudizio di primo grado, non solo non hanno formulato domande di affido del nipote, ma non hanno neppure mai avanzato al Servizio sociale o al Tribunale per i Minorenni richieste di incontro con il bambino, che, pertanto, non conoscono e con il quale non hanno mai sviluppato alcun legame affettivo, avendo assunto nel corso del giudizio di primo grado una posizione defilata e non realmente interessata al nipote. Per i motivi sopra esposti, non ritiene la Corte necessario un ulteriore approfondimento peritale sul nucleo familiare allargato, come richiesto nel presente grado di giudizio dalla difesa dei nonni materni e delle zie, rilevandosi che tali approfondimenti sono stati oggetto di indagini espletate, in prima battuta dal Servizio sociale, per il tramite del Consultorio familiare competente territorialmente e, successivamente, dal consulente tecnico dell'ufficio, che nell'ambito dei distinti approfondimenti demandati dall'A.G. procedente, ha compiutamente valutato la personalità dei nonni e la loro idoneità a svolgere funzioni vicarie, accertamento esteso anche alla figlia Per_4 con gli stessi convivente. L'espletamento in questa fase di una nuova CTU, si risolverebbe, pertanto, ad avviso della Corte, in un accertamento meramente esplorativo, che dilaterebbe ulteriormente i tempi processuali e con
22 essi quelli di definizione di una progettualità a favore del minore rispondente al suo superiore interesse, non ritenendosi, alla luce di quanto emerso dalle espletate perizie, con riferimento agli andamenti del nucleo familiare e alla tendenza diffusa a giustificare e a proteggere la madre del bambino, margini per formalizzare un progetto di affido alle zie che possa attestarsi per Per_1 realmente tutelante e protettivo rispetto alle ingerenze familiari, alle disfunzionalità relazionali e ai posizionamenti acriticamente sbilanciati sulle ragioni materne, come potuti ampiamente apprezzare nel corso dell'intero giudizio. Va, inoltre, rilevata, quale ulteriore elemento di allarme rispetto al nucleo familiare materno, la totale assenza di una riflessione in chiave critica delle responsabilità genitoriali/familiari rispetto alle problematicità della figlia mai rivisitate, neppure in sede di CTU, in termini di presa CP_1 di coscienza di possibili proprie mancanze/carenze affettive, educative ed accuditive nei confronti della congiunta, andamento che può attestarsi quale fattore di rischio nel percorso di crescita del nipote, qualora loro affidato, rispetto al quale potrebbero riproporre modalità e schemi educativi non rispondenti alle esigenze di crescita del bambino e forieri di situazioni pregiudizievoli. Va, del resto, rilevato, in una prospettiva di interventi supportivi da parte dei Servizi territoriali, che i nonni materni, come del resto i genitori, hanno evidenziato, nel corso dell'intero procedimento, una scarsa attitudine ad una collaborazione continuativa e realmente trasparente nei confronti degli operatori socio sanitari. Alla luce di quanto sin qui argomentato, ritiene la Corte pienamente condivisibile la valutazione operata dal Tribunale in relazione alla sussistenza dello stato di abbandono del minore Per_1
, essendo la stessa conseguita ad approfondite valutazioni sulla personalità dei genitori
[...]
e sulle loro competenze genitoriali, integralmente confermate in sede di CTU, che hanno evidenziato profili di grave inadeguatezza destinati ad incidere significativamente sul corretto esercizio delle funzioni genitoriali, condizione che, unita alla perdurante difficoltà ad accedere a movimenti di efficace rielaborazione delle rispettive carenze e fragilità, non consente di formulare, neppure in questa sede, un giudizio prognostico favorevole in relazione all' acquisizione di adeguate competenze genitoriali in tempi compatibili con le esigenze di crescita del figlio minore. Parimenti, devono essere confermate le valutazioni operate dal Tribunale rispetto all'assenza di figure parentali che possano svolgere adeguate funzioni vicarie a favore del minore, con particolare riferimento alle zie e ai nonni materni, i quali, come diffusamente argomentato nella presente sentenza, non possono rivestire un ruolo accuditivo e protettivo a favore del nipote, né in una prospettiva di affidamento familiare del bambino, né in una prospettiva di supporto alla diade madre/figlio. A fronte di ciò, deve essere privilegiata l'esigenza di tutelare la particolare condizione psicoaffettiva del piccolo , il quale già pesantemente esposto ad esperienze traumatiche Per_1 conseguenti ai comportamenti tossicomani della madre, necessita di riferimenti genitoriali in grado di proteggerlo e di assicurargli attaccamenti sicuri, all'interno di un contesto di crescita prevedibile, stabile e responsivo. A tale riguardo, va rilevato che gli aggiornamenti acquisiti all'odierna udienza dal Servizio sociale del Comune di Milano, hanno riportato che il minore, dal mese di luglio 2025, è stato inserito positivamente all'interno del nucleo familiare aspirante adottivo, affidandosi alle figure genitoriali, riconoscendo in loro figure accudenti, responsive e protettive, rispetto alle quali si è osservata la presenza attiva di un processo di sviluppo del legame di attaccamento e dei presupposti per la maturazione di un solido vissuto di appartenenza.
23 Alla luce delle esposte considerazioni, devono essere rigettati tutti i motivi di appello, principale ed adesivo, ritenendo la Corte che la grave compromissione delle capacità genitoriali e l'assenza di risorse parentali vicarie, come correttamente valutate nel corso dell' istruttoria di primo grado e confermatesi nell'ambito del presente grado di giudizio, non consentano il mantenimento del minore all'interno del suo nucleo familiare, sicché deve essere confermata la sussistenza dello stato di abbandono di , rilevandosi, al riguardo, che, secondo giurisprudenza Persona_1 costante, lo stato di abbandono del minore non si esaurisce nel mero abbandono materiale, ma sussiste in ogni situazione di grave inadeguatezza dei genitori e/o dei familiari, che sia tale da non potere garantire il suo normale sviluppo psico fisico, sicché la rescissione con il contesto familiare di origine deve essere valutata per evitare un più grave pregiudizio. In particolare, secondo la giurisprudenza più recente della Suprema Corte è ormai pacifico che l'affidamento familiare dei minori non può essere prorogato sine die, poiché si tratta di una misura per natura temporanea, destinata a dare soluzione a una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine, che mira al reinserimento del minore nel suo ambiente familiare, come si evince anche dal disposto dell'art. 4 L.184/1983. Invero la situazione che giustifica l'affidamento familiare e quella che giustifica la pronuncia di adottabilità si differenziano proprio in quanto la mancanza di un “ambiente familiare idoneo “ è considerata, nel primo caso, superabile con il detto affidamento, mentre nel secondo caso, tale da non potere essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità (cfr.Cass.Civ.Sez.I, Ordinanza 3 marzo 2025 n.5589). Inoltre, la situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico fisico, così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare “situazione di abbandono” oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obbiettiva del minore, che, a prescindere dagli intentimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (cfr. Cass.Civ. Sez.I, ordinanza 6 febbraio 2025 n.2948). La valutazione dello stato di abbandono, infatti, deve dare prioritaria rilevanza alle possibili conseguenze sullo sviluppo della personalità del minore, non potendosi ammettere percorsi e progettualità dall'esito del tutto incerto, che non tengano conto delle complessità emergenti dalle dinamiche personali e familiari, che rischiano di rendere impegnativo e gravoso il percorso di crescita del bambino. Sicché, “alla luce dell'esclusivo interesse del minore, una mera espressione di volontà dei genitori, una “speranza” di recupero delle capacità genitoriali non è sicuramente idonea al superamento dell'abbandono, qualora sia contrastante con emergenze fattuali e non accompagnata da comportamenti oggettivamente validabili, che possano fare venire meno l'accertata situazione di abbandono(cfr.Cass.Civ. Sez.I, 4/2/2010, n.4545). Alla luce di tali considerazioni, non può neppure accedersi ad un percorso di affido etero familiare del minore, progettualità, peraltro, neppure richiesta dalle difese costituite nel presente grado, ma che, in ogni caso, questa Corte ritiene doveroso esplorare. Nel caso di specie, infatti - considerate la tenera età del minore e la necessità di entrambi i genitori di affrontare ed elaborare le proprie criticità personologiche prima di potersi fare carico dei bisogni del figlio, processo, come detto, comportante tempistiche prolungate e dall'esito assai incerto - un progetto di affido etero familiare non sarebbe rispondente all'interesse di , il Per_1 quale, ormai stabilmente e positivamente inserito in un contesto familiare responsivo, tutelante e centrato sui suoi bisogni di crescita (come confermato dal Servizio sociale all'odierna udienza),
24 si verrebbe a trovare in una condizione di attaccamenti incerti e di processi identitari e di appartenenza estremamente confusivi e difficoltosi. L'avvio di un affido etero familiare, infatti, porrebbe il minore in una condizione di attaccamenti instabili e confusivi sine die, risultando, come detto, il recupero delle capacità genitoriali senz'altro lungo e, soprattutto, di esito incerto, sicché attenderne indefinitamente gli sviluppi, si risolverebbe in un pregiudizio per l'equilibrata crescita del bambino, ancora molto piccolo e bisognoso di stabilizzare i legami affettivi e di apparenza ormai positivamente avviati all'interno del nucleo familiare aspirante adottivo. Affermata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve essere confermata, alla luce delle richieste difensive, avanzate in via subordinata, aventi ad oggetto il mantenimento dei rapporti con il minore, anche la statuizione assunta dal Tribunale per i Minorenni di Milano, relativa alla disposta interruzione dei rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine, non ravvisandosi alcun interesse in capo al minore, meritevole di essere tutelato, di preservare i rapporti con i propri familiari, né alcun pregiudizio nel percorso di crescita del bambino connesso alla definitiva rescissione degli stessi. Va, al riguardo, ricordato che la specifica questione, dopo essere stata posta a fondamento dell'ordinanza della Suprema Corte n.230/2023, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 co.3 della L.4 maggio 1983 n. 184, è stata risolta dalla pronuncia n.183/2023, con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità della norma sopra richiamata, affermando che non è precluso al giudice di verificare in concreto se - sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge 184/83, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità - risulti nel suo preminente interesse mantenere significative, positive e consolidate relazioni socio - affettive con componenti della famiglia di origine che non possano sopperire allo stato di abbandono del minore stesso. La Corte ha, infatti, affermato che la rescissione dei rapporti prevista dall'art. 27 L. 184/83, attiene essenzialmente all'ambito dei rapporti produttivi di effetti giuridici e non anche ai rapporti di conoscenza e di frequentazione, in merito ai quali residua una valutazione discrezionale da parte del giudice. Prima di tale approdo, la giurisprudenza di merito aveva affermato che l'art. 27 L.184/83 doveva essere applicato in armonia, sia con l'art. 28 della stessa legge (che consente di fornire ai genitori adottivi, in caso di gravi e comprovati motivi, informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici), sia con i principi del diritto europeo, recepiti dal nostro ordinamento giuridico, con la legge 173/2015, avente ad oggetto la tutela della continuità degli affetti (in forza della quale è stata riconosciuta valenza giuridica e tutela alle positive relazioni socioaffettive consolidatesi durante l'esperienza di affidamento familiare, nel caso di successivo rientro del minore nella famiglia di origine), sicché appariva irragionevole, anche in una prospettiva di interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, non riconoscere una tutela analoga al rapporto con la famiglia di origine, nel caso di dichiarazione dello stato di adottabilità, ponendosi, inoltre, tale interpretazione, in armonia con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che afferma che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita familiare. Si può, pertanto, ormai affermare che la c.d. adozione aperta, costituisca una valida soluzione per garantire il mantenimento di quei legami familiari che devono essere preservati, quando, nonostante l'accertato stato di abbandono, può, tuttavia, essere importante per il minore continuare a frequentare la propria famiglia d'origine, sicché ove sussistano radici profonde con
25 familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura e a vedere preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un'importante tassello della sua identità. Muovendo da tali principi, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente chiarito che in tema di dichiarazione di adottabilità, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 27 co. 3 della l.n.184 del 1983, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.183 del 2023, impone al giudice di valutare se la cessazione delle relazioni socio affettive con la famiglia biologica, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto conforme all'interesse del minore (cfr. Cass.Sez. I 24.4.2024 n.11138). Nel caso in esame, come correttamente affermato dal Tribunale, non si ravvisa l'esistenza di rapporti significativi, meritevoli di essere tutelati, tra il minore, i genitori e il nucleo familiare allargato materno. Lo stesso intervento adesivo dei nonni materni e delle zie nel presente grado di giudizio, non ha evidenziato alcun elemento di contraddittorietà del provvedimento impugnato, in relazione allo specifico aspetto, che possa in questa sede essere oggetto di revisione o di diversa valutazione. Va, innanzi tutto ricordato che non ha mai vissuto con i propri genitori biologici, essendo Per_1 stato collocato, a seguito delle dimissioni ospedaliere, presso una famiglia di pronto intervento, nella quale è rimasto fino al suo inserimento nella famiglia aspirante adottiva. Va, inoltre, rilevato, come pacificamente emerso nel corso delle osservazioni peritali, che il minore, anche in ragione dell'incostante e della scarsa pregnante presenza dei genitori in Spazio Neutro, non ha sviluppato con i medesimi rapporti affettivamente significativi o legami di attaccamento meritevoli di essere preservati. A tale riguardo, quanto al rapporto con i genitori, il consulente ha evidenziato che li Per_1 riconosce, passa anche piacevolmente del tempo con loro, ma è evidente che non abbiano nessuna peculiarità per lui. .. Evidente il fatto che un rapporto con i due, avviatosi e mantenutosi in un contesto così limitato, non potesse far instaurare una loro reale identificazione come poli di riferimento genitoriale, ma l'incostanza nella presenza ed i periodi di prolungato distacco che sono conseguiti, (per scelta dell'uno, dell'altro o di entrambi genitori) hanno fatto si che essi neppure costituiscano una presenza abituale e ricorrente per il bimbo: sono due che conosce, con i quali è anche piacevole a volte incontrarsi un'oretta quando capita, a giocare e far merenda, finita la quale si prende e si va , senza dispiacere o senso di mancanza. Ciò stante, appare evidente come non sussista alcuna forma di attaccamento (cfr. relazione CTU 14.5.2025, a firma dott. Per_9 pagg.103, 104). Devono, poi, essere ricordati gli atteggiamenti polemici e rivendicativi assunti dai genitori nei confronti degli operatori, anche all'interno dello Spazio Neutro, in occasione degli incontri con il figlio, che hanno condizionato in termini perturbanti l'andamento e la continuità degli stessi. Va, inoltre, osservato che le caratteristiche personologiche di entrambi i genitori, come correttamente affermato dal Tribunale, portano ad escludere che gli stessi possano accettare di entrare in una relazione costruttiva e pacificata con altre figure vicarianti, astenendosi dal porre in essere comportamenti disturbanti per l'evoluzione del minore, tenuto, altresì, conto della apprezzata difficoltà di collaborare con gli operatori socio sanitari e di seguire le loro indicazioni. Alla luce delle considerazioni che precedono, non ravvisa la Corte l'esistenza di legami significativi tra il minore e i genitori che meritino di essere preservati nel suo preminente interesse, attraverso un percorso di “adozione aperta”, apparendo, peraltro, scarsamente fattibili percorsi di riavvicinamento scevri da vissuti angosciosi e di sofferenza, che potrebbero rendere difficoltosi i processi di investimento del bambino rispetto al nuovo contesto familiare e comunque frustrare il
26 suo diritto a vivere e a crescere in una famiglia adottiva pienamente capace di prendersi cura di lui. Appare, inoltre, estremamente improbabile che i genitori possano rivestire un ruolo complementare nel percorso di crescita del figlio a quello della famiglia adottiva, avuto riguardo ai funzionamenti psicologici di entrambi, che si attestano antitetici alla possibilità di riconoscere il ruolo dei genitori adottivi, a discapito del proprio e di mantenere confini relazionali adeguati. Parimenti, non si ravvisano i presupposti per mantenere i rapporti tra i nonni materni, le zie e il minore, rilevandosi, quanto alle zie, che le stesse non hanno mai né conosciuto, né incontrato il nipote e, quanto ai nonni materni, che gli incontri avvenuti in Spazio Neutro con il bambino, sono stati rari e circoscritti a brevi lassi temporali (dal mese di marzo al mese di maggio 2023, interrotti per un anno dal mese di ottobre 2023 e successivamente ripresi fino al mese di maggio 2025, per complessivi sei incontri di un'ora ciascuno), non consentendo, così, l'instaurazione di un legame affettivo significativo, della cui presenza e significatività non è stata data alcuna evidenza nelle relazioni dello Spazio Neutro. Alla luce delle considerazioni che precedono, tutti i motivi di appello devono essere rigettati con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, ritenendosi, come affermato dal Tribunale, che la progettualità adottiva rappresenti l'unica soluzione realmente rispondente all'interesse di , poiché idonea ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva indispensabili Per_1 al suo equilibrato ed armonioso percorso di crescita e per evitare il rischio evolutivo cui è stato fino ad oggi esposto dai comportamenti disfunzionali dei genitori. La definizione del merito del procedimento rende superflua ogni questione relativa alla sospensiva richiesta. La natura del giudizio e la complessità delle questioni esaminate, inducono a ritenere equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, sul ricorso in appello proposto da e CP_1 Persona_2
e sull'atto di intervento adesivo proposto da Controparte_2 Persona_3 Per_4
e avverso la sentenza n.405/2025 pronunciata in data 28.5.2025 dal
[...] Controparte_3
Tribunale per i Minorenni di Milano, pubblicata il 17.6.2025, così dispone:
1. Rigetta i motivi di appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Milano il 3 dicembre 2025 Il Presidente est. Dott.Valentina Paletto
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