Articolo 6 della Legge 31 ottobre 2011, n. 190
Articolo 5Articolo 7
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18 novembre 2011
Art. 6. Copertura finanziaria 1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per i rischi di cui all'articolo 4 della presente legge si provvede a norma dell' articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , con imputazione nell'ambito del programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» della missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011 e corrispondenti per gli anni successivi.
Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell' articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 31 (Garanzie statali). - 1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.».
Entrata in vigore il 18 novembre 2011
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