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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/05/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. PP Campagna -Presidente
2) Dott. Flavio Tovani -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2811 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 22/03/2025, promosso da
(cod. fisc.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRA (RC) il 07/04/1965, rappresentato e difeso dall'avv. ARAGONA
CRISTIAN, giusta mandato reso in atti, presso il cui studio in Villa San Giovanni
(R.C.), Via Torino 34 89018, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/06/1972, rappresentata e difesa dall'avv. ARAGONA CRISTIAN, giusta mandato reso in atti, presso il cui studio in Villa San Giovanni (R.C.), Via Torino 34 89018, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 12/10/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Bagnara Calabra (R.C.)
l'11/01/1992;
-considerato che con decreto del 24/10/2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 06/12/2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine perentorio fino alla data dell'udienza sostituita per il deposito delle predette note scritte;
-preso atto che con ordinanza del 31/12/2024 il Giudice delegato, rilevato che il difensore aveva depositato il ricorso da lui sottoscritto senza allegarne una copia sottoscritta personalmente dalle parti, rinviava all'udienza del 21/02/2025, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte, con termine per il deposito fino alla data dell'udienza alle 10:00, invitando le parti a depositare copia del ricorso sottoscritto personalmente anche da loro entro il medesimo termine;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Bagnara Calabra (R.C.) l'11/01/1992; b) dal matrimonio sono nati due figli
PP (23/06/1992) e (02/07/1994), maggiorenni ed economicamente Per_1
autosufficienti; c) con decreto di omologa n. 292 del 2022 (dep. il 19/12/2022) il
Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 15/11/2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 15/11/2022
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
25/10/2024 il quale ha espresso il parere in data 29/10/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
12/10/2024 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
BAGNARA CALABRA (R.C.) in data 11/01/1992 tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di Bagnara Calabra (R.C.), atto n. 1, parte II, serie A, uff.1, anno 1992, alle seguenti condizioni:
“dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi atteso che entrambi i coniugi hanno raggiunto una propria indipendenza economica”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagnara Calabra (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'8 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Flavio Tovani dott. PP Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. PP Campagna -Presidente
2) Dott. Flavio Tovani -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2811 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 22/03/2025, promosso da
(cod. fisc.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRA (RC) il 07/04/1965, rappresentato e difeso dall'avv. ARAGONA
CRISTIAN, giusta mandato reso in atti, presso il cui studio in Villa San Giovanni
(R.C.), Via Torino 34 89018, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/06/1972, rappresentata e difesa dall'avv. ARAGONA CRISTIAN, giusta mandato reso in atti, presso il cui studio in Villa San Giovanni (R.C.), Via Torino 34 89018, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 12/10/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Bagnara Calabra (R.C.)
l'11/01/1992;
-considerato che con decreto del 24/10/2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 06/12/2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine perentorio fino alla data dell'udienza sostituita per il deposito delle predette note scritte;
-preso atto che con ordinanza del 31/12/2024 il Giudice delegato, rilevato che il difensore aveva depositato il ricorso da lui sottoscritto senza allegarne una copia sottoscritta personalmente dalle parti, rinviava all'udienza del 21/02/2025, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte, con termine per il deposito fino alla data dell'udienza alle 10:00, invitando le parti a depositare copia del ricorso sottoscritto personalmente anche da loro entro il medesimo termine;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Bagnara Calabra (R.C.) l'11/01/1992; b) dal matrimonio sono nati due figli
PP (23/06/1992) e (02/07/1994), maggiorenni ed economicamente Per_1
autosufficienti; c) con decreto di omologa n. 292 del 2022 (dep. il 19/12/2022) il
Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 15/11/2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 15/11/2022
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
25/10/2024 il quale ha espresso il parere in data 29/10/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
12/10/2024 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
BAGNARA CALABRA (R.C.) in data 11/01/1992 tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di Bagnara Calabra (R.C.), atto n. 1, parte II, serie A, uff.1, anno 1992, alle seguenti condizioni:
“dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi atteso che entrambi i coniugi hanno raggiunto una propria indipendenza economica”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagnara Calabra (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'8 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Flavio Tovani dott. PP Campagna