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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3237/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott.ssa Elisa Dai Checchi, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 07.06.2024 pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al rgn 3237/2021 promossa da:
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Michele Pesiri (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio in Roma (RM) Via Giuseppe Antonio Guattani n. 14/A, PEC:
, giusta procura in atti;
Email_1
Attrice
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'Marco Bertozzi (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Rimini (RN) via Bertola n.48, PEC: giusta procura Email_2 in atti;
Convenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 07.06.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio chiedendo la risoluzione per inadempimento del Parte_1 CP_1
contratto di appalto stipulato in data 8.6.2016, in forza del quale la convenuta avrebbe dovuto realizzare, dietro un corrispettivo di Euro 159.271,05, una linea di impianti dentali, sulla base di disegni elaborati dalla committente, odierna attrice, nonché la condanna dell'appaltatrice al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento. A fondamento della domanda, deduceva plurimi inadempimenti dell'appaltatrice, relativi al ritardo nella produzione e consegna degli impianti;
ai vizi e difetti “specialmente in relazione all'erroneo trattamento di superficie ed all'alterazione del passo della spira rispetto agli originali forniti dal
-G ed approvati da , tali da rendere l'opera inidonea all'uso pattuito, come CP_1 dimostrato dai molteplici fallimenti degli impianti dentali;
all'assenza delle certificazioni di qualità degli impianti realizzati;
alla condotta maliziosa e di abuso del diritto di che pretendeva da CP_1 il ritiro dei lotti difettosi in giacenza presso i magazzini dell'appaltatrice. Pt_1
Ritualmente costituitasi, eccepiva la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia CP_1
ex art. 1667 c.c. e comunque contestava la fondatezza delle pretese, negando il proprio inadempimento. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento in proprio favore della somma di euro 200.399,55, a titolo di corrispettivo di ulteriori articoli implantologici pure commissionati da ma mai ritirati, né pagati. Pt_1
A fondamento della riconvenzionale, esponeva che – in realtà, nonostante il rifiuto della convenuta di formalizzare per iscritto le intese – tra le parti intercorreva da tempo un più ampio rapporto commerciale, a termini del quale si era obbligata a realizzare una linea di prodotti interamente CP_1 dedicata e personalizzata per la committente, la quale dal canto suo si era obbligata all'acquisto di un quantitativo minimo di prodotti, che sarebbero rimasti in deposito presso l'appaltatrice e ritirati di volta in volta dalla committente secondo le sue esigenze, sempre però entro un torno di tempo prestabilito;
secondo tale prospettazione, quello dell'8.6.2016 non sarebbe che il primo ordine di prodotti della linea dedicata “Biologic”, ma - presso i magazzini di essa convenuta - sarebbero ancora in deposito i lotti facenti parte del quantitativo minimo che era tenuta ad assorbire. Pt_1
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda principale è infondata e deve essere rigettata.
Parte attrice fonda la propria domanda di risoluzione e di risarcimento del danno su plurimi inadempimenti dell'appaltatrice, relativi, come anticipato, al ritardo nella consegna, al difetto delle certificazioni e ai vizi dell'opera.
Orbene, quanto al ritardo, l'attrice non ha in radice provato la pattuizione del termine per la consegna dei beni appaltati, né tantomeno sussistono elementi in forza dei quali ritenere che il termine di quaranta giorni che si assume pattuito fosse un termine essenziale, o di rilevanza tale che il suo vano decorso giustifichi la risoluzione, tanto più che l'attrice, pacificamente, riceveva in consegna la merce nonostante il lamentato ritardo e proseguiva i rapporti commerciali con CP_1
Neppure può dirsi provato il rifiuto ingiustificato della appaltatrice di rilasciare le certificazioni di qualità degli impianti, emergendo al contrario, dalla lettura del doc 6 attoreo, che il mancato rilascio
è dipeso dalla committente stessa, la quale non ha mai provveduto a comunicare all'appaltatrice il numero dei lotti degli impianti da certificare. Né tantomeno è stata fornita la prova della gravità dell'inadempimento, né la sua incidenza sull'economia dell'affare.
Quanto ai vizi e difetti dell'opera appaltata, le doglianze dell'attrice risultano manifestamente generiche, non essendo chiaro se si tratti di inidoneità dell'opera all'uso cui è destinata, ovvero di mera difformità dal disegno del prodotto, comunque – parrebbe - accettata dalla committente che, nel successivo carteggio tra le parti, chiaramente si riferisce alla prosecuzione del rapporto commerciale, chiedendo – ma per il futuro – di essere preventivamente informata delle modifiche ai disegni predisposti.
In ogni caso, anche a voler superare il difetto di specificità della denuncia dei vizi, si rileva che la pretesa è irrimediabilmente prescritta.
Come noto, l'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore; tutte le tutele richiamate debbono essere ascritte all'area della responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, essendo sostanzialmente destinate ad integrarne il contenuto.
Ne deriva che i termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione di risoluzione del contratto ex art. 1668, comma 2, c.c., nonché all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi (articolata nei diversi rimedi richiamati), con l'interesse dell'appaltatore
– una volta ultimata e consegnata l'opera - ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione (cfr. Cass. 3199/2016).
Ciò posto, va rammentato che, a mente dell'art.1667 secondo comma c.c., a pena di decadenza, il committente deve denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e che la prescrizione dell'azione matura decorsi due anni dalla consegna.
Ancora giova rammentare che, qualora l'appaltatore eccepisca la prescrizione biennale del diritto di garanzia, la prova della data di consegna dell'opera, da cui il termine di garanzia decorre, incombe sul committente stesso e non sull'appaltatore (Cass. 14039 /2007).
Nel caso che occupa, risulta dai documenti (cfr. docc.19 e 23 convenuta e doc.32 attrice) che la consegna degli impianti che si assumono viziati è stata eseguita entro la fine del 2016, come ammesso in atto di citazione dalla stessa attrice, la quale in ogni caso non ha indicato, né tantomeno provato una diversa data della consegna.
Invero, è la stessa committente che nella sua diffida (doc 20) indica la data di consegna definitiva
(ovvero di tutto il materiale ordinato) nel 29.12.2016. Pertanto alla data di notificazione della citazione introduttiva del presente giudizio, avvenuta il
18.10.2021, il termine di due anni dalla consegna era abbondantemente decorso.
Deve, a questo punto verificarsi (d'ufficio, trattandosi di eccezione in senso ampio) se siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione.
Risolvendo precedente contrasto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. in relazione alla vendita Cass.
18672/2019) ha affermato che la prescrizione della garanzia (intesa, non già come potestà che può solo essere esercitata in giudizio dal suo titolare, ma come diritto alla garanzia) può essere interrotta, non solo dalla domanda, ma anche da atti stragiudiziali di costituzione in mora (si legga Cass.
1955/2000).
Va però precisato che l'efficacia interruttiva della prescrizione spetta esclusivamente all'atto che possa qualificarsi come costituzione in mora del debitore, avendo tutti i caratteri previsti dall'art. 1219 c.c., non anche alla semplice denuncia del vizio, né a fortiori alla generica lamentela avanzata da nel caso di specie. Pt_1
Deve cioè trattarsi di un atto scritto rivolto dal creditore personalmente al debitore, che manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (cfr. Cass. 24913/2022) e che contenga una intimazione o richiesta di adempimento di un'obbligazione, ovvero – per quanto qui interessa –
l'obbligo di garanzia dai vizi.
Nella specie, non ha mai costituito in mora la essendosi limitata, con il carteggio Pt_1 CP_1
prodotto con i docc da 4 a 9, a rilevare la mancata rispondenza dei prodotti alle proprie aspettative, senza richiedere né l'eliminazione delle problematiche riscontrate, né la sostituzione dei prodotti e senza minimamente profilare l'intendimento di esercitare la garanzia;
al contrario anche in tali comunicazioni la committente confermava di voler proseguire il proprio rapporto con l'appaltatrice, auspicando per il futuro di essere preventivamente informata di eventuali modifiche apportate ai disegni (cfr. doc 4 attoreo).
L'unico atto di costituzione in mora in cui effettivamente la committente sollecita l'appaltatrice alla sostituzione dei prodotti risale all'8 aprile 2019, ovvero ad un momento in cui il termine biennale di prescrizione decorrente dalla consegna era già decorso. In ogni caso, anche il nuovo termine di prescrizione biennale, decorrente dall'8 aprile 2019 sarebbe irrimediabilmente decorso al momento della notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, così come al momento della ulteriore diffida del 30.4.2021.
Va ulteriormente precisato che il corso della prescrizione non è stato interrotto neppure dal riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore.
Invero, in giurisprudenza, è dibattuta la questione degli effetti del riconoscimento sull'obbligazione di garanzia originaria. Come noto, Cass. 19702/2012 ha chiarito che il riconoscimento c.d. operoso (ovvero che si accompagna all'assunzione, anche per fatti concludenti, dell'obbligo di emenda) comporta – oltre all'effetto tipico di rendere superflua la denuncia dei vizi (effetto che consegue anche al riconoscimento semplice, anche se ad esempio l'appaltatore neghi di dover rispondere del vizio) -
l'assunzione di un'obbligazione diversa e autonoma (soggetta alla disciplina ordinaria anche in tema di prescrizione) rispetto all'originario rapporto di garanzia, che resta invariato;
esso non determina alcuna novazione del rapporto originario di garanzia, né svincola la garanza dal rispetto del termine, stante peraltro il divieto di patti modificativi della prescrizione di cui all'art. 2936 c.c., semplicemente affianca ad essa una nuova obbligazione, con la conseguenza che la prima resta soggetta ai termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1667 c.c.
Ad essere dibattuto, però, è se, oltre a creare un'obbligazione nuova, il riconoscimento operoso spieghi altresì effetti sull'obbligazione di garanzia antica, quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
Cass. 6670/2009 sostiene che il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore costituisca riconoscimento del diritto del committente alla garanzia, valendo pertanto quale atto interruttivo della relativa prescrizione.
In relazione alla vendita, attribuisce al riconoscimento dei vizi efficacia interruttiva della prescrizione,
Cass.16766/2019, mentre Cass. 19702/2012 nega al riconoscimento efficacia interruttiva della prescrizione del diritto di garanzia e ciò sul rilievo che, nel contenuto della garanzia nelle azioni edilizie, non rientra l'obbligo di emenda del vizio, sicché l'assunzione di un simile obbligo attraverso il riconoscimento non spiegherebbe alcun effetto sul preesistente diritto di garanzia, avente un contenuto radicalmente diverso.
A parere della scrivente, in materia di appalto, ove invece la garanzia tipica comprende l'eliminazione dei vizi, il riconoscimento che impegni l'appaltatore all'eliminazione dei vizi non può che avere efficacia interruttiva della prescrizione del preesistente diritto di garanzia, proprio in ragione dell'identità contenutistica tra obbligazione all'eliminazione dei vizi assunta con il riconoscimento e garanzia;
più in chiaro, posto che il diritto di garanzia del committente si sostanzia anche nel diritto all'emenda dei vizi, il riconoscimento di quello stesso diritto non può che spiegare gli effetti previsti dall'art. 2944 c.c.
Ciò detto, deve però trattarsi di riconoscimento c.d. operoso, con il quale l'appaltatore per l'appunto si impegna all'emenda dei vizi, riconoscendo cioè non solo il vizio in sé, ma il diritto del committente all'emenda, ovvero un diritto dal contenuto identico a quello della garanzia tipica.
In questi termini, si legga Cass. 19343/2022 Va, allora, ribadito che anche in presenza di un riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore - riconoscimento che elide l'onere di effettuare la denuncia- non può farsi discendere automaticamente dal riconoscimento medesimo l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, in assenza della prova di un impegno in tal senso, con la conseguenza che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto.
Nella specie non vi è stato alcun riconoscimento del vizio, né tantomeno l'assunzione di un obbligo di emenda da parte dell'appaltatrice idoneo ai sensi dell'art. 2944 c.c., atteso che la si è limitata CP_1
al più a sottoporre i propri prodotti a tests qualitativi per la verifica del trattamento di superficie degli impianti e fornirli a (cfr. docc. 2 e 3 convenuta). Tale condotta non integra alcun Pt_1
riconoscimento perché non si estrinseca in una attività volta in modo inequivocabile alla eliminazione di vizi bensì ad una semplice attività di verifica/controllo.
La domanda principale (di risoluzione e risarcimento del danno derivato dall'inadempimento) è pertanto prescritta.
Parimenti infondata appare la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
In buona sostanza, chiede la condanna dell'attrice al pagamento del prezzo di prodotti che CP_1
assume di aver realizzato su commissione di in forza di un accordo quadro, mai formalizzato Pt_1
per iscritto, (che essa convenuta chiede di provare per testi e) che obbligherebbe la committente all'acquisto di un quantitativo minimo di prodotti.
Orbene, innanzitutto, non vi è compiuta prova del fatto che abbia effettivamente realizzato CP_1
dei prodotti ulteriori per la e la carenza probatoria relativa ad esistenza ed entità della Pt_1
prestazione che si assume eseguita non può essere supplita dal ricorso a una ctu, che appare esplorativa.
Ma ancor prima non vi è la benché minima prova dell'avvenuta conclusione di un accordo in forza del quale si obbligava ad acquistare un quantitativo minimo di prodotti. Pt_1 pretende di provare l'accordo attraverso il carteggio intercorso tra le parti, le quali però si CP_1
sono soltanto scambiate minute o bozze di contratto, senza mai pervenire alla sottoscrizione di un testo definitivo, ciò che di per sé dimostra che esse erano ancora alla fase delle (seppur avanzate) trattative.
Né è ammissibile la prova per testi dell'accordo, stante il divieto di cui all'art. 2127 c.c., che non pare potersi superare avuto riguardo alle circostanze del caso, circostanze che al contrario, come detto, lasciano supporre che le parti stessero ancora trattando i termini dell'accordo e, dunque, non lo avessero raggiunto, di modo che, in sostanza, la prova per testi si porrebbe addirittura in contrasto con le inferenze che possono trarsi dai documenti prodotti. Che nessun contratto sia mai stato concluso, invero, è in qualche misura ammesso anche da CP_1
la quale nei propri atti giunge a denunciare, come contrario a buona fede, il rifiuto della di Pt_1
formalizzare le intese e, dunque, in qualche modo, di concludere il contratto.
Invero, a parere di chi scrive, le circostanze sopra richiamate cospirano nel senso di ricostruire la vicenda in termini diversi: in effetti parrebbe doversi ritenere che le parti avessero raggiunto una prima embrionale intesa in forza della quale la si obbligava a realizzare una linea dedicata alla CP_1 committente, a patto che quest'ultima acquistasse un quantitativo minimo di prodotti, per consentire alla prima di ammortizzare i costi della produzione dedicata, tuttavia nessun accordo veniva effettivamente raggiunto sugli elementi essenziali (prezzo e quantità) del contratto da concludere, come risulta in modo inequivoco per l'appunto dal rifiuto della stipula proveniente dalla Pt_1
Ora, tale rifiuto potrebbe anche astrattamente considerarsi contrario a buona fede e violativo della precedente generica intesa, intesa che tuttavia, in mancanza del definitivo accordo sugli elementi essenziali, non può considerarsi fonte dell'obbligo di acquisto (ma semmai solo di responsabilità precontrattuale). Ma trattasi di questione del tutto diversa che esula dal presente giudizio, nel quale non si discute in alcun modo della responsabilità precontrattuale della per aver ottenuto una Pt_1 prima fornitura (quella dell'8.6.2016), a un prezzo di favore, verosimilmente convenuto sul presupposto di successivi ordini per quantitativi minimi.
In questa sede, chiede solo la condanna di al pagamento del prezzo di prodotti che CP_1 Pt_1 quella non ha acquistato e che non aveva l'obbligo di acquistare, non essendo stata fornita prova della conclusione del contratto, in relazione al quale pendevano solo trattative, in virtù delle e in seno alle quali, verosimilmente, veniva convenuto il primo ordine di prodotti, con il relativo prezzo.
S'impone, pertanto, anche il rigetto della domanda riconvenzionale.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, stante la reciproca soccombenza delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) rigetta le domande azionate da parte attrice;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
3) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Rimini, 20.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott.ssa Elisa Dai Checchi, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 07.06.2024 pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al rgn 3237/2021 promossa da:
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Michele Pesiri (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio in Roma (RM) Via Giuseppe Antonio Guattani n. 14/A, PEC:
, giusta procura in atti;
Email_1
Attrice
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'Marco Bertozzi (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Rimini (RN) via Bertola n.48, PEC: giusta procura Email_2 in atti;
Convenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 07.06.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio chiedendo la risoluzione per inadempimento del Parte_1 CP_1
contratto di appalto stipulato in data 8.6.2016, in forza del quale la convenuta avrebbe dovuto realizzare, dietro un corrispettivo di Euro 159.271,05, una linea di impianti dentali, sulla base di disegni elaborati dalla committente, odierna attrice, nonché la condanna dell'appaltatrice al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento. A fondamento della domanda, deduceva plurimi inadempimenti dell'appaltatrice, relativi al ritardo nella produzione e consegna degli impianti;
ai vizi e difetti “specialmente in relazione all'erroneo trattamento di superficie ed all'alterazione del passo della spira rispetto agli originali forniti dal
-G ed approvati da , tali da rendere l'opera inidonea all'uso pattuito, come CP_1 dimostrato dai molteplici fallimenti degli impianti dentali;
all'assenza delle certificazioni di qualità degli impianti realizzati;
alla condotta maliziosa e di abuso del diritto di che pretendeva da CP_1 il ritiro dei lotti difettosi in giacenza presso i magazzini dell'appaltatrice. Pt_1
Ritualmente costituitasi, eccepiva la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia CP_1
ex art. 1667 c.c. e comunque contestava la fondatezza delle pretese, negando il proprio inadempimento. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento in proprio favore della somma di euro 200.399,55, a titolo di corrispettivo di ulteriori articoli implantologici pure commissionati da ma mai ritirati, né pagati. Pt_1
A fondamento della riconvenzionale, esponeva che – in realtà, nonostante il rifiuto della convenuta di formalizzare per iscritto le intese – tra le parti intercorreva da tempo un più ampio rapporto commerciale, a termini del quale si era obbligata a realizzare una linea di prodotti interamente CP_1 dedicata e personalizzata per la committente, la quale dal canto suo si era obbligata all'acquisto di un quantitativo minimo di prodotti, che sarebbero rimasti in deposito presso l'appaltatrice e ritirati di volta in volta dalla committente secondo le sue esigenze, sempre però entro un torno di tempo prestabilito;
secondo tale prospettazione, quello dell'8.6.2016 non sarebbe che il primo ordine di prodotti della linea dedicata “Biologic”, ma - presso i magazzini di essa convenuta - sarebbero ancora in deposito i lotti facenti parte del quantitativo minimo che era tenuta ad assorbire. Pt_1
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda principale è infondata e deve essere rigettata.
Parte attrice fonda la propria domanda di risoluzione e di risarcimento del danno su plurimi inadempimenti dell'appaltatrice, relativi, come anticipato, al ritardo nella consegna, al difetto delle certificazioni e ai vizi dell'opera.
Orbene, quanto al ritardo, l'attrice non ha in radice provato la pattuizione del termine per la consegna dei beni appaltati, né tantomeno sussistono elementi in forza dei quali ritenere che il termine di quaranta giorni che si assume pattuito fosse un termine essenziale, o di rilevanza tale che il suo vano decorso giustifichi la risoluzione, tanto più che l'attrice, pacificamente, riceveva in consegna la merce nonostante il lamentato ritardo e proseguiva i rapporti commerciali con CP_1
Neppure può dirsi provato il rifiuto ingiustificato della appaltatrice di rilasciare le certificazioni di qualità degli impianti, emergendo al contrario, dalla lettura del doc 6 attoreo, che il mancato rilascio
è dipeso dalla committente stessa, la quale non ha mai provveduto a comunicare all'appaltatrice il numero dei lotti degli impianti da certificare. Né tantomeno è stata fornita la prova della gravità dell'inadempimento, né la sua incidenza sull'economia dell'affare.
Quanto ai vizi e difetti dell'opera appaltata, le doglianze dell'attrice risultano manifestamente generiche, non essendo chiaro se si tratti di inidoneità dell'opera all'uso cui è destinata, ovvero di mera difformità dal disegno del prodotto, comunque – parrebbe - accettata dalla committente che, nel successivo carteggio tra le parti, chiaramente si riferisce alla prosecuzione del rapporto commerciale, chiedendo – ma per il futuro – di essere preventivamente informata delle modifiche ai disegni predisposti.
In ogni caso, anche a voler superare il difetto di specificità della denuncia dei vizi, si rileva che la pretesa è irrimediabilmente prescritta.
Come noto, l'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore; tutte le tutele richiamate debbono essere ascritte all'area della responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, essendo sostanzialmente destinate ad integrarne il contenuto.
Ne deriva che i termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione di risoluzione del contratto ex art. 1668, comma 2, c.c., nonché all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi (articolata nei diversi rimedi richiamati), con l'interesse dell'appaltatore
– una volta ultimata e consegnata l'opera - ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione (cfr. Cass. 3199/2016).
Ciò posto, va rammentato che, a mente dell'art.1667 secondo comma c.c., a pena di decadenza, il committente deve denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e che la prescrizione dell'azione matura decorsi due anni dalla consegna.
Ancora giova rammentare che, qualora l'appaltatore eccepisca la prescrizione biennale del diritto di garanzia, la prova della data di consegna dell'opera, da cui il termine di garanzia decorre, incombe sul committente stesso e non sull'appaltatore (Cass. 14039 /2007).
Nel caso che occupa, risulta dai documenti (cfr. docc.19 e 23 convenuta e doc.32 attrice) che la consegna degli impianti che si assumono viziati è stata eseguita entro la fine del 2016, come ammesso in atto di citazione dalla stessa attrice, la quale in ogni caso non ha indicato, né tantomeno provato una diversa data della consegna.
Invero, è la stessa committente che nella sua diffida (doc 20) indica la data di consegna definitiva
(ovvero di tutto il materiale ordinato) nel 29.12.2016. Pertanto alla data di notificazione della citazione introduttiva del presente giudizio, avvenuta il
18.10.2021, il termine di due anni dalla consegna era abbondantemente decorso.
Deve, a questo punto verificarsi (d'ufficio, trattandosi di eccezione in senso ampio) se siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione.
Risolvendo precedente contrasto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. in relazione alla vendita Cass.
18672/2019) ha affermato che la prescrizione della garanzia (intesa, non già come potestà che può solo essere esercitata in giudizio dal suo titolare, ma come diritto alla garanzia) può essere interrotta, non solo dalla domanda, ma anche da atti stragiudiziali di costituzione in mora (si legga Cass.
1955/2000).
Va però precisato che l'efficacia interruttiva della prescrizione spetta esclusivamente all'atto che possa qualificarsi come costituzione in mora del debitore, avendo tutti i caratteri previsti dall'art. 1219 c.c., non anche alla semplice denuncia del vizio, né a fortiori alla generica lamentela avanzata da nel caso di specie. Pt_1
Deve cioè trattarsi di un atto scritto rivolto dal creditore personalmente al debitore, che manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (cfr. Cass. 24913/2022) e che contenga una intimazione o richiesta di adempimento di un'obbligazione, ovvero – per quanto qui interessa –
l'obbligo di garanzia dai vizi.
Nella specie, non ha mai costituito in mora la essendosi limitata, con il carteggio Pt_1 CP_1
prodotto con i docc da 4 a 9, a rilevare la mancata rispondenza dei prodotti alle proprie aspettative, senza richiedere né l'eliminazione delle problematiche riscontrate, né la sostituzione dei prodotti e senza minimamente profilare l'intendimento di esercitare la garanzia;
al contrario anche in tali comunicazioni la committente confermava di voler proseguire il proprio rapporto con l'appaltatrice, auspicando per il futuro di essere preventivamente informata di eventuali modifiche apportate ai disegni (cfr. doc 4 attoreo).
L'unico atto di costituzione in mora in cui effettivamente la committente sollecita l'appaltatrice alla sostituzione dei prodotti risale all'8 aprile 2019, ovvero ad un momento in cui il termine biennale di prescrizione decorrente dalla consegna era già decorso. In ogni caso, anche il nuovo termine di prescrizione biennale, decorrente dall'8 aprile 2019 sarebbe irrimediabilmente decorso al momento della notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, così come al momento della ulteriore diffida del 30.4.2021.
Va ulteriormente precisato che il corso della prescrizione non è stato interrotto neppure dal riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore.
Invero, in giurisprudenza, è dibattuta la questione degli effetti del riconoscimento sull'obbligazione di garanzia originaria. Come noto, Cass. 19702/2012 ha chiarito che il riconoscimento c.d. operoso (ovvero che si accompagna all'assunzione, anche per fatti concludenti, dell'obbligo di emenda) comporta – oltre all'effetto tipico di rendere superflua la denuncia dei vizi (effetto che consegue anche al riconoscimento semplice, anche se ad esempio l'appaltatore neghi di dover rispondere del vizio) -
l'assunzione di un'obbligazione diversa e autonoma (soggetta alla disciplina ordinaria anche in tema di prescrizione) rispetto all'originario rapporto di garanzia, che resta invariato;
esso non determina alcuna novazione del rapporto originario di garanzia, né svincola la garanza dal rispetto del termine, stante peraltro il divieto di patti modificativi della prescrizione di cui all'art. 2936 c.c., semplicemente affianca ad essa una nuova obbligazione, con la conseguenza che la prima resta soggetta ai termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1667 c.c.
Ad essere dibattuto, però, è se, oltre a creare un'obbligazione nuova, il riconoscimento operoso spieghi altresì effetti sull'obbligazione di garanzia antica, quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
Cass. 6670/2009 sostiene che il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore costituisca riconoscimento del diritto del committente alla garanzia, valendo pertanto quale atto interruttivo della relativa prescrizione.
In relazione alla vendita, attribuisce al riconoscimento dei vizi efficacia interruttiva della prescrizione,
Cass.16766/2019, mentre Cass. 19702/2012 nega al riconoscimento efficacia interruttiva della prescrizione del diritto di garanzia e ciò sul rilievo che, nel contenuto della garanzia nelle azioni edilizie, non rientra l'obbligo di emenda del vizio, sicché l'assunzione di un simile obbligo attraverso il riconoscimento non spiegherebbe alcun effetto sul preesistente diritto di garanzia, avente un contenuto radicalmente diverso.
A parere della scrivente, in materia di appalto, ove invece la garanzia tipica comprende l'eliminazione dei vizi, il riconoscimento che impegni l'appaltatore all'eliminazione dei vizi non può che avere efficacia interruttiva della prescrizione del preesistente diritto di garanzia, proprio in ragione dell'identità contenutistica tra obbligazione all'eliminazione dei vizi assunta con il riconoscimento e garanzia;
più in chiaro, posto che il diritto di garanzia del committente si sostanzia anche nel diritto all'emenda dei vizi, il riconoscimento di quello stesso diritto non può che spiegare gli effetti previsti dall'art. 2944 c.c.
Ciò detto, deve però trattarsi di riconoscimento c.d. operoso, con il quale l'appaltatore per l'appunto si impegna all'emenda dei vizi, riconoscendo cioè non solo il vizio in sé, ma il diritto del committente all'emenda, ovvero un diritto dal contenuto identico a quello della garanzia tipica.
In questi termini, si legga Cass. 19343/2022 Va, allora, ribadito che anche in presenza di un riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore - riconoscimento che elide l'onere di effettuare la denuncia- non può farsi discendere automaticamente dal riconoscimento medesimo l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, in assenza della prova di un impegno in tal senso, con la conseguenza che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto.
Nella specie non vi è stato alcun riconoscimento del vizio, né tantomeno l'assunzione di un obbligo di emenda da parte dell'appaltatrice idoneo ai sensi dell'art. 2944 c.c., atteso che la si è limitata CP_1
al più a sottoporre i propri prodotti a tests qualitativi per la verifica del trattamento di superficie degli impianti e fornirli a (cfr. docc. 2 e 3 convenuta). Tale condotta non integra alcun Pt_1
riconoscimento perché non si estrinseca in una attività volta in modo inequivocabile alla eliminazione di vizi bensì ad una semplice attività di verifica/controllo.
La domanda principale (di risoluzione e risarcimento del danno derivato dall'inadempimento) è pertanto prescritta.
Parimenti infondata appare la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
In buona sostanza, chiede la condanna dell'attrice al pagamento del prezzo di prodotti che CP_1
assume di aver realizzato su commissione di in forza di un accordo quadro, mai formalizzato Pt_1
per iscritto, (che essa convenuta chiede di provare per testi e) che obbligherebbe la committente all'acquisto di un quantitativo minimo di prodotti.
Orbene, innanzitutto, non vi è compiuta prova del fatto che abbia effettivamente realizzato CP_1
dei prodotti ulteriori per la e la carenza probatoria relativa ad esistenza ed entità della Pt_1
prestazione che si assume eseguita non può essere supplita dal ricorso a una ctu, che appare esplorativa.
Ma ancor prima non vi è la benché minima prova dell'avvenuta conclusione di un accordo in forza del quale si obbligava ad acquistare un quantitativo minimo di prodotti. Pt_1 pretende di provare l'accordo attraverso il carteggio intercorso tra le parti, le quali però si CP_1
sono soltanto scambiate minute o bozze di contratto, senza mai pervenire alla sottoscrizione di un testo definitivo, ciò che di per sé dimostra che esse erano ancora alla fase delle (seppur avanzate) trattative.
Né è ammissibile la prova per testi dell'accordo, stante il divieto di cui all'art. 2127 c.c., che non pare potersi superare avuto riguardo alle circostanze del caso, circostanze che al contrario, come detto, lasciano supporre che le parti stessero ancora trattando i termini dell'accordo e, dunque, non lo avessero raggiunto, di modo che, in sostanza, la prova per testi si porrebbe addirittura in contrasto con le inferenze che possono trarsi dai documenti prodotti. Che nessun contratto sia mai stato concluso, invero, è in qualche misura ammesso anche da CP_1
la quale nei propri atti giunge a denunciare, come contrario a buona fede, il rifiuto della di Pt_1
formalizzare le intese e, dunque, in qualche modo, di concludere il contratto.
Invero, a parere di chi scrive, le circostanze sopra richiamate cospirano nel senso di ricostruire la vicenda in termini diversi: in effetti parrebbe doversi ritenere che le parti avessero raggiunto una prima embrionale intesa in forza della quale la si obbligava a realizzare una linea dedicata alla CP_1 committente, a patto che quest'ultima acquistasse un quantitativo minimo di prodotti, per consentire alla prima di ammortizzare i costi della produzione dedicata, tuttavia nessun accordo veniva effettivamente raggiunto sugli elementi essenziali (prezzo e quantità) del contratto da concludere, come risulta in modo inequivoco per l'appunto dal rifiuto della stipula proveniente dalla Pt_1
Ora, tale rifiuto potrebbe anche astrattamente considerarsi contrario a buona fede e violativo della precedente generica intesa, intesa che tuttavia, in mancanza del definitivo accordo sugli elementi essenziali, non può considerarsi fonte dell'obbligo di acquisto (ma semmai solo di responsabilità precontrattuale). Ma trattasi di questione del tutto diversa che esula dal presente giudizio, nel quale non si discute in alcun modo della responsabilità precontrattuale della per aver ottenuto una Pt_1 prima fornitura (quella dell'8.6.2016), a un prezzo di favore, verosimilmente convenuto sul presupposto di successivi ordini per quantitativi minimi.
In questa sede, chiede solo la condanna di al pagamento del prezzo di prodotti che CP_1 Pt_1 quella non ha acquistato e che non aveva l'obbligo di acquistare, non essendo stata fornita prova della conclusione del contratto, in relazione al quale pendevano solo trattative, in virtù delle e in seno alle quali, verosimilmente, veniva convenuto il primo ordine di prodotti, con il relativo prezzo.
S'impone, pertanto, anche il rigetto della domanda riconvenzionale.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, stante la reciproca soccombenza delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) rigetta le domande azionate da parte attrice;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
3) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Rimini, 20.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi