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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 6206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6206 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 13646/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. C.F._2 Parte_1
opponenti contro
(c.f. , con l'avv. MAJER ROBERTO Controparte_1 P.IVA_1
opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni degli opponenti:
Nel merito:
Dichiarare nullo, annullare, revocare e/o dichiarare privo di effetti e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo
Telematico n. 1484/2023 del 21/07/2023, emesso dal Giudice del Tribunale di Venezia, Dott. Fabio
SS GA in data 20/07/2023 – su Ricorso depositato in data 25/05/2023 dalla CP_2
in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. , con sede in Venezia-
[...] Parte_3
San Polo 2680/B, notificato all'Avv. a mezzo pec in data 21/07/2023 e alla Sig.ra Parte_1
a mezzo posta in data 31/07/2023, con il quale è stato ingiunto agli odierni Parte_2
pagina 1 di 7 Opponenti Avv. e Sig.ra :… “di pagare, in solido, alla parte Parte_1 Parte_2
ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro 40 giorni dalla notifica del presente Decreto: “1) la somma di € 22.066,00; 2) gli interessi come da domanda;
3) le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, oltre il 15% per spese forfettarie ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori come per legge …” e, conseguentemente, dichiarare nulla dovuto dagli
Opponenti Avv. e Sig,ra , per le ragioni sopra indicate. Parte_1 Parte_2
In via riconvenzionale
Condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento degli importi CP_2
dovuti ai Signori e , per l'importo di € 9.000,00 (novemila/00), a titolo Parte_1 Parte_2
di penale, € 6.750,00 per danni subiti per occupazione dell'immobile di terzi da parte degli odierni opponenti, nonché € 3.000,00 per spese sostenute per riparazioni e completamento lavori non ultimati ed € 3.000,00 per danni morali, per un totale complessivo di € 21.750,00.
In via istruttoria:
Riservata ogni ulteriore Istanza Istruttoria;
Con Vittoria di Spese e Compenso Professionale del presente Giudizio.
Conclusioni dell'opposta:
Nel merito
1) rigettare l'opposizione al Decreto ingiuntivo n° 1484/2023, R.G. n° 7333/2023 del Tribunale di
Venezia, in quanto infondata in fatto ed in diritto con ogni conseguenza di legge, ergo confermare il detto Decreto ingiuntivo per quanto effettivamente richiesto nel Ricorso monitorio, vale a dire ingiungere/condannare l'avv. C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
ed la sig.ra , C.F. , nata a [...] l'[...], entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in [...], 30174 Mestre-Venezia, a pagare a , l.r.p.r. sig. Controparte_1
, la somma in conto capitale di € 22.066,00, oltre agli interessi legali e rivalutazione, Parte_3
pagina 2 di 7 a decorrere dal dovuto al saldo, nonché le spese sostenute, comprese quelle della procedura monitoria, come da nota che si allega al doc. 16, o la diversa somma stabilita dal Giudice;
2) rigettare le domande riconvenzionali perché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in atto, con riserva per la sola eventuale voce di risarcimento del danno ad un infisso, perché non sufficientemente provato nell'an e nel quantum debeatur;
3) condannare gli attori opponenti per la temerarietà dell'opposizione ex art. 96 c.p.c. per tutti i fatti esposti in narrativa nella somma che si riterrà equa.
In ogni caso con rifusione delle competenze e delle spese di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto in data 20.7.23 l'intestato Tribunale ingiungeva a e il Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di , della somma di € 22.066,00 oltre ad interessi e spese Controparte_1
monitorie, a saldo dei lavori edili di ristrutturazione eseguiti dalla ricorrente presso l'immobile in
Venezia di proprietà degli ingiunti.
Con atto di citazione del 26.9.23, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano tempestiva opposizione avverso il provvedimento monitorio deducendo, a motivi, i) il ritardo imputabile all'impresa nell'esecuzione dei lavori entro il termine del 25.11.22 contrattualmente pattuito, con conseguente debenza della penale prevista nella misura di € 100,00 giornalieri;
ii) il mancato completamento delle opere ed alcuni danni arrecati al cantiere.
Gli opponenti, per l'effetto, concludevano per la revoca del provvedimento monitorio e la condanna dell'opposta, in via riconvenzionale, al pagamento della somma di € 9.000,00 a titolo di penale calcolata dal 26.11.22 al 26.2.23, della somma di € 6.750,00 per quanto pagato dai committenti a titolo di occupazione dell'immobile di residenza nel frattempo venduto, della somma di € 3.000,00 per lavori non ultimati e danni arrecati al cantiere e, infine, della somma di € 3.000,00 a titolo di danno morale. si costituiva ritualmente in giudizio concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma CP_1
del provvedimento monitorio.
pagina 3 di 7 L'opposta, in particolare, deduceva che i ritardi nel completamento delle opere erano dipesi dalle lavorazioni eseguite da altre ditte che operavano in concomitanza nel cantiere, che la somma asseritamente pagata per la protratta occupazione di altro immobile non era da porsi in nesso eziologico con l'allegato ritardo nella conclusione delle opere, che difettava la prova circa l'asserita non ultimazione dei lavori, i danni arrecati al cantiere e l'asserito danno morale patito.
Negata la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita mediante l'assunzione di prove per interpello e testi, è stata discussa all'udienza del 20.11.25 sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
L'opposizione risulta solo parzialmente fondata.
Quanto alla penale richiesta in riconvenzionale dagli opponenti per la ritardata consegna dei lavori, valga quanto segue.
Contr assume che le opere sarebbero state ultimate ai primi giorni di gennaio 2023 per cause non imputabili all'appaltatrice, segnatamente per il protrarsi dei lavori delle altre ditte prodromici alle opere edili.
Gli opponenti allegano, invece, con l'atto introduttivo che dal 26.2.23 l'impresa non si sarebbe più presentata in cantiere, lasciando i lavori incompiuti, e ritengono quindi dovuta una penale corrispondente a 90 giorni di ritardo rispetto al termine pattuito contrattualmente, per la somma di €
9.000,00.
L'opposta, onerata della relativa prova secondo i noti principi in materia contrattuale (si veda, tra le molte, Cass. n. 1743/07), non risulta aver adeguatamente comprovato né la consegna dei lavori ai primi di gennaio 2023 (comunque in ritardo, quindi, rispetto al termine convenuto) né la non imputabilità del ritardo.
Quanto alla conclusione dei lavori, dalle comunicazioni dell'Arch. e dell'Arch. n date, CP_3 CP_4
rispettivamente, 28.1.23 e 29.1.23 (all.ti 10-11 opponenti) sembra evincersi che a fine gennaio 2023 i lavori dell'impresa non fossero ancora terminati.
pagina 4 di 7 Il direttore dei lavori Arch. in particolare, così scriveva nel rispondere al committente ed CP_4
all'Arch. “chiamerò per capire cosa gli ha impedito di concludere i lavori di sua CP_3 Pt_3
competenza ma soprattutto per sollecitarlo a concludere in tempi rapidissimi le ultime lavorazioni rimaste”.
Anche la fattura n. 7/23 per la somma di € 6.600,00, emessa il 26.1.23 come quarto acconto (e non come saldo), sembra condurre alla medesima conclusione (all. 7 opposta) e, del resto, il consuntivo
Contr lavori redatto dal d.l. arch. sul quale ha fondato la propria pretesa monitoria, veniva CP_4
trasmesso dal d.l. all'appaltatrice solo il 17.3.23 (all. 9 opposta).
Contr Peraltro, poiché l'arch. riferisce che avrebbe lavorato fino alla metà di febbraio, pur CP_3
senza completare le opere richieste, si ritiene congruo addebitare la minor somma di 8.200,00 (€ 100,00
x 82 giorni di ritardo).
Quanto all'imputabilità del ritardo, non emerge prova documentale convincente (i documenti prodotti dall'opposta con le memorie integrative, da 17 a 26, non risultano perspicui a tal fine) od altra offerta di prova circa l'addebitabilità alle imprese terze che operavano in concomitanza nel cantiere per
Contr l'esecuzione di opere preliminari rispetto a quelle edili realizzate da come dedotto da quest'ultima.
Le acquisite prove testimoniali, anzi, sembrano indicare che a fine gennaio 2023 le altre maestranze
Contr fossero in attesa che terminasse i lavori edili al fine di dare corso alle opere di propria competenza.
Cont L'arch. ha riferito che “alla data del 30.1.23 la ditta era l'unica maestranza che stava CP_3
Cont lavorando, perché gli altri avrebbero dovuto iniziare una volta completati i lavori della ; mentre
Contr l'arch. che, in attesa che terminasse i propri lavori, “anche le altre ditte che stavano CP_4
eseguendo lavori collegati a quelli di erano costrette ad interrompere i loro lavori, questo Pt_3
anche con riferimento al falegname”.
pagina 5 di 7 Nulla è dovuto dall'appaltatrice per le somme pagate dai committenti all'acquirente di altro immobile nel frattempo compravenduto a titolo di protratta occupazione, giacché, al di là di ogni ulteriore considerazione circa il preteso nesso eziologico con il ritardo dell'impresa nel completamento dei lavori, la penale, come noto, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
Non accoglibile risulta anche la pretesa di € 3.000,00 formulata dagli opponenti per i lavori non ultimati e gli asseriti danni arrecati al cantiere.
In ordine alla quantificazione economica dei lavori appare assorbente, per il rigetto della domanda, il consuntivo lavori redatto dal d.l. (all. 9 opposta), non espressamente contestato dai committenti, che determina il saldo dell'impresa esattamente nell'importo come azionato in via monitoria. Tale circostanza, si osserva, sembra sufficiente per ritenere che la somma reclamata dall'impresa corrisponda ai lavori dalla stessa effettivamente eseguiti.
Quanti ai danni arrecati al cantiere, se anche lo stesso legale rappresentante dell'impresa, in sede di interpello, ha riconosciuto di aver danneggiato gli infissi e di essersi offerto di riparare, nulla potrà essere riconosciuto in difetto di prova puntuale circa le somme sborsate all'impresa JA che, secondo l'assunto degli opponenti, avrebbe provveduto alle necessarie riparazioni.
Nulla, infine, può essere riconosciuto per il danno morale patito dagli opponenti in dipendenza del ritardo nella conclusione dei lavori, per asseriti “disagi familiari e lavorativi” (così la difesa nell'atto introduttivo) o per “problemi organizzativi” o “ansie” (così nella prima memoria integrativa), giacché, quand'anche si ritenga che la limitazione al risarcimento prevista dall'art. 1382 c.c. riguardi il solo danno patrimoniale, difetta precisa deduzione e prova in ordine agli effettivi pregiudizi subiti.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo va revocato e gli opponenti condannati al pagamento della minor somma di € 13.866,00 (22.066,00 – 8.200,00), oltre agli interessi come liquidati nel monitorio.
pagina 6 di 7 Considerata la prevalente soccombenza degli opponenti, le spese del giudizio possono essere compensate per la metà, con condanna dei predetti alla rifusione della residua quota in favore dell'opposta.
Le spese vengono liquidate, per l'intero, come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m.
55/14, per le cause di valore fino ad € 52.000,00.
Inaccoglibile la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta, che presuppone l'integrale soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 13.866,00, oltre agli interessi come già liquidati nel monitorio
- compensa le spese del giudizio di opposizione per la metà e condanna gli opponenti alla rifusione della residua quota in favore dell'opposta
- liquida le spese, per l'intero, in € 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Venezia, 23 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
pagina 7 di 7